Delibera n. 29/SSRRCO/AUD/2026
Su richiesta degli organi parlamentari, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno reso osservazioni in ordine ai possibili impatti sul quadro ordinamentale, legislativo ed amministrativo derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-810/24, depositata il 5 febbraio 2026) sul tema del diritto di prelazione nel project financing.
La Corte muove da un dato giuridicamente certo e inequivoco: la decisione comunitaria vincola da subito giudici e amministrazioni nazionali nell’interpretazione del diritto dell’Unione, imponendo di disapplicare le norme interne incompatibili nei procedimenti non ancora conclusi. L’impatto sulle procedure di partenariato pubblico-privato in corso è talmente forte che il Parlamento si è già mosso con due risoluzioni per impegnare il Governo a un adeguamento normativo urgente. In questo contesto, la Corte ha offerto le proprie valutazioni tecniche per supportare il decisore politico, muovendosi in uno spirito di leale collaborazione istituzionale.
Dopo aver delineato il quadro normativo, la Corte ha formulato le seguenti osservazioni:
- l’attuale disciplina italiana (l’art. 193, commi 9 e 12 del Codice) viola i principi europei di concorrenza, stabilimento e parità di trattamento. Di conseguenza, l’obbligo di disapplicazione impone alle stazioni appaltanti di gestire i procedimenti pendenti ricorrendo all’autotutela, graduando l’intervento a seconda dello stato della gara:
- nelle gare ancora in corso o non aggiudicate, l’amministrazione deve semplicemente eliminare la clausola di prelazione dai bandi, senza bisogno di annullare l’intera procedura;
- per gli affidamenti già disposti ma senza contratto firmato, i termini di gara vanno riaperti cancellando la prelazione, soprattutto se si ritiene che tale diritto abbia ristretto la platea dei concorrenti o condizionato le offerte;
- se il contratto è già firmato ma pendono i termini per i ricorsi, la P.A. può attendere lo spirare dei termini e intervenire in autotutela sostitutiva in caso di contenzioso;
- nel caso di contratti già stipulati e blindati dal decorso dei termini, l’ente valuterà l’interesse pubblico caso per caso, potendo scegliere di non agire o di percorrere la via del recesso, soppesando però i costi degli indennizzi al privato.
Sul delicato fronte dei risarcimenti, non essendoci un “legittimo affidamento” del promotore su una norma contraria al diritto UE, viene meno il rischio di dover risarcire i danni per la mancata aggiudicazione. Resta tuttavia aperta la possibilità che i privati chiedano il rimborso delle spese di partecipazione e progettazione, o che attivino ricorsi per responsabilità precontrattuale.
Infine, la delibera lancia un monito più ampio sui limiti del project financing. La finanza di progetto va evitata se il servizio o il bene richiesto non offrono una reale innovazione tecnologica o una significativa evoluzione dello stato dell’arte. Quando l’apporto del privato si riduce a semplici manutenzioni o a servizi ordinari, lo strumento corretto da utilizzare rimane il tradizionale appalto.
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