TAR Liguria, sez. I, 6 luglio 2026, n. 885 – La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che si contraddistingue per il fatto di essere intimamente legata sul piano organizzativo e operativo a un ente pubblico, tanto da poter essere equiparata a un ufficio interno dell’ente pubblico che l’ha costituita, di modo tale che tra l’ente e la società è ravvisabile un rapporto di alterità non sostanziale, ma solo formale.
Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, che permette un affidamento senza l’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente, la società in house, quale società ausiliaria, non ha un rapporto di concessione. Non essendovi un reale rapporto di alterità tra società ed ente pubblico, l’attività dell’ente, e dei suoi organi, deve essere imputata alla stessa P.A.. Ne consegue che la società in house non è in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna, con la conseguenza, sul piano processuale, che la società in house non ha legittimazione ad agire contro i provvedimenti dell’Amministrazione.
Pertanto, nel caso di specie, è inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto da una società a totale partecipazione pubblica (interamente partecipata dal Comune concedente per la gestione dei servizi comunali e dell’approdo turistico) contro il provvedimento con cui il Comune ha negato l’applicazione del regime di calcolo dei canoni demaniali marittimi di cui all’art. 100, c. 3, d.l. n. 104/2020 (e la conseguente compensazione dei crediti per i pregressi anni 2007-2019).
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Gestioni Municipali S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Viola Parodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diano Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Regione Liguria, Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale per la Liguria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto del Comune di Diano Marina, prot. n. 0023678, a data 29.11.2021, avente ad oggetto: “Demanio Marittimo – Diano Marina – Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un’area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell’area portuale, una recinzione dell’area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Canone anno 2021. Applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Riconoscimento credito 2007/2019”, con il quale il Comune di Diano Marina, in riconsiderazione di precedente determinazione ha comunicato alla Società ricorrente che “sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione ….) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all’art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104… si conferma il calcolo del canone trasmesso in data 26/08/2021 …”, notificato alla ricorrente in data successiva al 30 novembre 2021;
nonché, ove occorrer possa,
– della nota prot. n. 16790 del Comune di Diano Marina a data 26 agosto 2021, avente ad oggetto “P.11073 – lic. n. 8/2005 – CDM di mq 24876,80 per mantenere un approdo turistico. Canone annuo 2021. Applicazione decreto legge 14/08/2020, n. 104, art. 100… riconoscimento credito 2007/2019”, ricevuta successivamente al 26 agosto 2021;
– della nota prot. n. 0019845 del Comune di Diano Marina a data 9 ottobre 2021, avente ad oggetto “Demanio Marittimo – Diano Marina – Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un’area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell’area portuale, una recinzione dell’area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Richiesta di parere su applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126”;
– della nota prot. n. 0022015 del Comune di Diano Marina a data 8 novembre 2021, avente ad oggetto “Demanio Marittimo – Diano Marina – Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “un approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un’area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell’area portuale, una recinzione dell’area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Richiesta ulteriore chiarimento su applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Rifer. Nota 11181 del 14/10/2021”,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 10/10/2022:
dell’atto del Comune di Diano Marina, prot. n. 0023678, a data 29.11.2021, avente ad oggetto: “Demanio Marittimo – Diano Marina – Concessione demaniale marittima per licenza n. 08/2005, rilasciata in data 15/04/2005 e stesa al 31/12/2033 ex L. n. 145 del 31/12/2018, con rep. n. 2224 del 18/04/2019 ad oggetto “approdo turistico composto da n. 2 pontili galleggianti, un’area a terra, n. 185 ormeggi, n. 6 box in muratura e n. 3 pontili galleggianti, una riorganizzazione con ampliamento di mq 335,15 dei pontili galleggianti dell’area portuale, una recinzione dell’area portuale di mq 770, n. 28 idranti, n. 1 motopompa, n. 11 cassette con lancia e relative tubazioni e cavi per mq 330,00”. Canone anno 2021. Applicazione art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Riconoscimento credito 2007/2019”, con il quale il Comune di Diano Marina, in riconsiderazione di precedente determinazione ha comunicato alla Società ricorrente che “sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione ….) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all’art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104… si conferma il calcolo del canone trasmesso in data 26/08/2021 …”, notificato alla ricorrente in data successiva al 30 novembre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società Gestioni Municipali (da ora anche solo S.G.E.) è una Società interamente partecipata dal Comune di Diano Maria, costituita con delibera consiliare n. 22 del 24 maggio 2002, per la gestione dei servizi comunali e delle attività strumentali, tra cui la gestione dell’approdo turistico comunale.
Con il presente ricorso e con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti del Comune di Diano Marina, con cui veniva comunicato che “sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione ….) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all’art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104”; pertanto il Comune conferma l’obbligo per la ricorrente di pagare il canone di concessione.
Parte ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento, in quanto in base all’art.100 comma 3 del D.L. n. 104/2020 – “alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonche’ delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalita’ di compensazione di cui al secondo periodo”.
Quindi secondo la tesi della ricorrente l’importo del canone annuale relativo al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 pari a € 53.079,38 doveva essere detratto dal credito riconosciuto relativo agli anni dal 2007 al 2019 e non avrebbe dovuto essere versato e l’imposta regionale pari a € 5.307,94 doveva essere detratta dal credito riconosciuto.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Si è costituito il Comune di Diano Marina, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 aprile 2026 il Collegio ha sollevato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione.
Alla medesima udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) In considerazione della natura della società ricorrente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione.
2.1 Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr.: Cassazione civile, Sezioni Unite, 21.9.2021, n. 25480; id., 30.7.2021, n. 21984; id., 31.03.2021, n. 9005; id., 14.1.2020, n. 416; id., 11.01.2019, n. 540).
2.2 Nel caso in esame rileva la natura della società ricorrente che è una società a totale partecipazione pubblica e il servizio per il quale chiede è stato affidato direttamente, realizzando una gestione in house, alternativa all’esternalizzazione.
La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che si contraddistingue per il fatto di essere intimamente legata sul piano organizzativo e operativo a un ente pubblico, tanto da poter essere equiparata a un ufficio interno dell’ente pubblico che l’ha costituita, di modo tale che tra l’ente e la società è ravvisabile un rapporto di alterità non sostanziale, ma solo formale.
Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, che permette un affidamento senza l’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente (Corte di Giustizia UE, V, 18 novembre 1999 n. 107 – sentenza Teckal), SGM, quale società ausiliaria, non ha un rapporto di concessione.
2.3 Non essendovi un reale rapporto di alterità tra società ed ente pubblico, l’attività dell’ente, e dei suoi organi, deve essere imputata alla stessa P.A. (v. Cass. Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass. Sez. U., 13 settembre 2018, n. 22409); ne consegue che la società in house non è in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna, con la conseguenza, sul piano processuale, che la società in house non ha legittimazione ad agire contro i provvedimenti dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5643).
3) In coerente applicazione delle superiori coordinate, il ricorso e i motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione della ricorrente.
L’esito in rito del giudizio e la peculiarità della questione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
L’ESTENSORE
Silvana Bini
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO
