Attivita’ consultiva ai sensi dell’art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera del 6 luglio 2026, n. 240, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Sindaco di un comune sulla possibilità di corresponsione al Sindaco degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in qualità di RUP, ha affermato:
“L’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti”.
La deroga eccezionale prevista dall’art. 53, c. 23, della l. n. 388/2000, che consente nei piccoli comuni l’attribuzione di funzioni gestionali agli amministratori locali (Sindaco o Assessori), infatti, non comporta alcuna assimilazione o equiparazione del rapporto di mandato politico al rapporto di lavoro subordinato, né consente il riconoscimento di emolumenti e indennità di natura retributiva.
Né deve ritenersi introdotta una concezione estensiva della categoria di personale dipendente nella recente deliberazione n. 14/SSRR/2026/QMIG delle Sezioni Riunite, le quali, anzi, nell’escludere che un comune possa riconoscere gli incentivi nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, “restando confinata la materia degli incentivi tecnici al proprio personale interno”, ha inteso valorizzare quanto espresso nella deliberazione di n. 369/2025/PAR secondo la quale “per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 45, il correttivo ha sostituito la parola “dipendenti” con la parola “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”)”, restando, tuttavia, fermo che “destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione”.
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