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Sul diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito per l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZ. XI, 22 ottobre 2025, n. 7949 – Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto dell’utente finale a ottenere dal fornitore la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea per assenza di “finalità specifica” (art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE; CGUE, cause C-553/13 e C-103/17). Il soggetto passivo d’imposta è il fornitore, unico obbligato verso l’Amministrazione finanziaria (artt. 53 e 56 TUA), il rapporto tra fornitore e utente finale è di natura civilistica, distinto dal rapporto tributario, l’utente può quindi agire in ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, non direttamente verso l’Erario, salvo che tale azione sia impossibile o eccessivamente gravosa (CGUE, Reemtsma, C-35/05; Farkas, C-564/15). La decisione richiama la sentenza Corte cost. n. 43/2025, che conferma la contrarietà dell’addizionale provinciale al diritto dell’Unione e comporta, con effetto ex tunc (salvi i rapporti esauriti), la legittimazione dell’utente finale ad agire direttamente contro il fornitore per la restituzione delle somme indebitamente versate, restando a quest’ultimo la facoltà di rivalersi sull’Erario ai sensi dell’art. 14, co. 4, TUA. Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato la società fornitrice di energia a restituire all’attrice la somma di € 76.834,68, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda al saldo, detratta la parte prescritta; spese compensate integralmente per la complessità e la novità della questione.

45395/2023

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45395/2023 promossa da:

omissis, con il patrocinio dell’avv. omissis e dell’avv. omissis; elettivamente domiciliato in VIA DURINI 25 20122 MILANO presso il difensore avv. omissis;

ATTORE

contro

omissis, con il patrocinio dell’avv. omissis e elettivamente domiciliato omissis presso il difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta da omissis, respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti,

nel merito,

– accertare e dichiarare la non debenza di tutte le somme corrisposte da omissis a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica; – per l’effetto condannare omissis a rifondere a omissis, ai sensi dell’art. 2033 c.c., tutte le somme indebitamente percepite, pari ad € 80.303,23 o alla maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre inte-ressi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.3.2020 e fino al giorno della restituzione;

in via subordinata,

si chiede di essere rimessi in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. al fine di essere ammessi a chiamare in causa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Mono-poli in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore con sede le-gale in Piazza Mastai n. 12, Roma (C.F. 97210890584) al fine di richiedere di-rettamente alla medesima il rimborso dell’onere economico sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore di energia omissis;

in via istruttoria,

si chiede all’Ecc.mo Tribunale adito di ordinare ex art. 210 c.p.c. a omissis di produrre in giudizio i seguenti documenti:

– fatture inerenti ai mesi di gennaio, luglio e novembre 2010 per ciascuno dei dieci punti di fornitura di seguito indicati:

1. Peschiera Borromeo, Via XXV Aprile 60 – Codice POD IT001E00089459

2. Vigevano, Via Brigate Partigiano – Codice POD IT001E00260158

3. Saronno, Via don Volpi – Codice POD IT001E04004208

4. San Bartolomeo, Via Valdilocchi, 9 – Codice POD IT001E04008065

5. Cernusco sul Naviglio, Strada Padana Superiore 2 – Codice POD IT001E04008067

6. San Martino Siccomario, Via Turati – Codice POD IT001E04106663

7. Marnate, Via Roma – Codice POD IT001E16069907

8. Roma, Via Paolo di Dono 3/a – Codice POD IT002E3271836A

9. Roma, Via dell’Oceano Atlantico, 222 – Codice POD IT002E3546819A

10. Milano, Via Lago di Nemi, 25 – Codice POD IT012E00003313 – fattura inerente al mese di maggio 2011 per il punto di fornitura codice POD IT001E04008065;

– fattura inerente al mese di giugno 2011 per il punto di fornitura codice POD IT002E3546819A;

– fattura inerente al mese di luglio 2011 per il punto di fornitura codice POD IT001E16069907.

In ogni caso, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.

PER PARTE CONVENUTA

“Voglia il Tribunale di Milano, respingendo ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:

A. In via pregiudiziale di rito

1. Accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale di omissis per le ragioni esposte in atti, e assegnare all’attrice un termine perentorio per sanare tale improcedibilità, adottando ogni conseguente e opportuno provvedimento.

B. In subordine, nel merito

2. Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni asserito diritto dell’attrice nei confronti di omissis con riferimento a eventuali pagamenti eseguiti dalla stessa attrice prima del 30 marzo 2010, per intervenuta prescrizione ai sensi dell’articolo 2946 c.c., calcolato nella somma complessiva di Euro 3.805,60, assolvendo BKW Italia S.p.A. da ogni avversa domanda e pretesa.

3. Ove il Tribunale ritenga applicabile alla presente controversia l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 non è direttamente disapplicabile da parte dei giudici nazionali per contrasto con le disposizioni di normativa comunitaria, rigettare le domande dell’attrice nei confronti di omissis, assolvendola da ogni avversa domanda e pretesa.

4. In ogni caso, rigettare la domanda dell’attrice. relativa all’asserita debenza degli interessi sull’eventuale importo capitale che dovesse essere riconosciuto come dovuto da omissis, a decorrere dalla data di ciascun pagamento, assolvendo omissis da ogni avversa ulteriore domanda e pretesa ovvero, in subordine, applicare gli interessi solamente a decorrere dalla data della notificazione dell’atto di citazione, al saggio previsto dal disposto di cui all’articolo 1284, c. 1, c.c.

C. In ogni caso

5. Riservato ogni mezzo istruttorio nei termini di cui all’articolo 171 ter c.p.c., si chiede il rigetto delle istanze istruttorie ex art. 210 c.p.c. avanzate da controparte.

6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, di sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite ovvero, in ulteriore subordine, con applicazione a carico di omissis delle sole spese legali nell’importo minimo di legge”.

Concisi motivi della decisione

Pellegrini spa, ha allegato di avere intrattenuto con omissis, incorporata da omissis, nel biennio 2010-2011, un rapporto di somministrazione di energia elettrica per le proprie sedi aziendali e di aver pagato alla convenuta l’intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, di € 35.126,38 per l’anno 2010 ed € 45.176,85 per l’anno 2011, e così per un totale pari ad € 80.303,23 (somma quantificata solo parzialmente ed asseritamente confermata da omissis con email del 29.9.2022 – doc. 11 atto di citazione); ha anche allegato che, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell’imposta addizionale provinciale all’accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l’art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore. Ciò premesso, dopo disamina sul quadro normativo di riferimento e sugli orientamenti giurisprudenziali a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha chiesto la condanna di omissis alla restituzione dell’indicata somma di € 80.303,23 ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.3.2020, data di invio della messa in mora; spese e competenze rifuse. In via istruttoria, poi, Pellegrini spa ha chiesto l’ordine di produzione in causa, ex art. 210 c.p.c., delle fatture relative ai mesi di gennaio, luglio e novembre 2010 per ciascuno dei dieci punti di fornitura di cui è causa, nonché quelle relative al mese di giugno 2011 per il punto di fornitura con POD IT002E3546819A, al mese di maggio 2011 per il punto di fornitura con POD IT001E04008065, ed infine al mese di luglio 2011 per il punto di fornitura con POD IT001E16069907).

Omissis si è ritualmente costituita, eccependo in via pregiudiziale di rito l’improcedibilità della domanda giudiziale dell’attrice per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 28/2010. Ha anche eccepito l’intervenuta prescrizione parziale decennale ex art. 2946 c.c. delle domande di Pellegrini relative ai pagamenti antecedenti al 30.3.2010 avendo, a suo dire, l’attrice inviato la Pec di messa in mora il 30.3.2020 (doc. 8 e 9); in punto quantum ha contestato genericamente, in corso di causa, la rilevanza delle comunicazioni intercorse precedentemente tra le parti e la somma richiesta dall’attrice.

Omissis ha sostenuto l’infondatezza delle domande spiegate da Pelligrini spa a fronte della non imputabilità di alcuna condotta indebita nei suoi confronti, avendo la stessa applicato l’addizionale provinciale nel rispetto della normativa italiana ed essendo costretta a resistere nel presente giudizio per poter poi procedere alla richiesta del rimborso, ex art. 14 comma 4 TUA, all’A.F.

Dopo breve disamina sugli orientamenti giurisprudenziali, ha contestato il riconoscimento dell’efficacia self-execting di tipo orizzontale alla direttiva comunitaria, a suo dire in contrasto con i principi sanciti dall’art. 288 TFUE. Infine ha contestato la richiesta degli interessi legali “a decorrere dalla corresponsione” (e comunque da respingere relativamente al periodo antecedente alla data della domanda introduttiva del giudizio) e, correlativamente, ha chiesto il riconoscimento della compensazione integrale delle spese del giudizio. Firmato Da: CENTOLA CATERINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b7ca7ebed991e2.

L’attrice ha quantificato la somma richiesta in complessivi € 80.303,23, dando atto di essere stata in grado di quantificare solo parzialmente detta somma (peraltro confermata da parte opposta tramite e-mail del 29.9.2022 – doc. 10, 10 bis, 11 attrice) e chiedendo l’ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 cpc, delle fatture asseritamente non a sua disposizione.

Omissis si è opposta all’ordine di esibizione richiesto dall’attrice e non ha contestato in modo analitico la somma quantificata “solo parzialmente”, si è, quindi, limitata ad eccepire l’intervenuta prescrizione parziale decennale delle somme corrisposte antecedentemente al 30.3.2010 (vista la Pec di messa in mora inviata il 30.3.2020) e a quantificare (con le memorie ex art. 171 ter cpc) l’importo prescritto in € 3.805,60, specificatamente contestato dall’attrice esclusivamente in riferimento a due delle fatture inserite nel prospetto di calcolo, per complessivi € 337,25, saldate il 21 aprile 2010, eventualmente riducendo così l’importo caduto in prescrizione alla minor somma di € 3.468,55.

In corso di casusa è stata accolta l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010; il tentativo è stato ritualmente esperito, sebbene concluso negativamente in data 30.7.2025, come da verbale depositato il 6.8.2025.

La causa è stata quindi assunta in decisione all’udienza del 16.10.2025 ex art 281 sexies 3c., c.p.c.

L’eccezione di prescrizione parziale del credito dell’attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta limitatamente ai pagamenti effettuati antecedentemente al 30.3.2010: la missiva ricevuta da omissis il 30.3.2020 costituisce inequivocabilmente valido atto interruttivo della prescrizione e i descritti pagamenti effettuati dall’attrice al fornitore di energia elettrica nel mesi di febbraio e marzo 2010, pari ad € 3.468,55, devono essere dichiarati prescritti in applicazione dell’art. 2946 c.c.

Pellegrini spa ha prodotto in giudizio le bollette a sua disposizione e le ricevute dei rispettivi bonifici bancari, dimostrando l’effettivo pagamento delle somme a favore di Electra Italia spa, incorporata da omissis. Conseguentemente, alla luce della Pec di messa in mora inviata in data 30.3.2020, vanno restituite le somme corrisposte da Pellegrini spa nel biennio 2010-2011 pari ad € 80.303,23 – come da prospetto riportato in atti e confermato dalla stessa omissis – da cui deve detrarsi l’importo di € 3.468,55, relativamente agli importi corrisposti dall’attrice antecedentemente al 30.3.2010 e caduti in prescrizione ex art. 2946 c.c.

Nel merito, infatti, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell’addizionale provinciale sulle accise seppure limitatamente alla somma non prescritta, come di seguito spiegato. Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell’Unione europea. L’addizionale all’accisa sull’energia elettrica è stata infatti introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989.

In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all’art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, ritenendo che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l’art. 6 del D.L. n. 511 del 1988.

Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di Cassazione, con le quali è stato affermato che “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell’analoga disposizione contenuta nell’art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un’imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione”. Peraltro, “un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese”.

Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art 2033 c.c.

Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l’amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell’art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell’imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l’amministrazione finanziaria e il fornitore di energia; di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).

Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell’Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all’IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.

Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l’esercizio del diritto al rimborso è rimessa all’autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell’amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53).

In materia di accise, l’ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell’imposta dal medesimo versata a seguito dell’esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l’art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell’art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell’ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l’amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest’ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso e’ richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.

Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all’art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell’amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.

Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell’impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa C-316/22, che “malgrado l’assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l’illegittimità di un’imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell’onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.

Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall’art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell’art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell’imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l’amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d’imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un’iniziativa del debitore d’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell’imposta, per contrarietà al diritto U.E., l’esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d’essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito; di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell’obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all’accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell’Erario per l’imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).

Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L. 27.1.1989 n. 20, come sostituito dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la Corte Costituzionale, muovendo dall’interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).

La Corte ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.

Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.

Sul quantum la convenuta ha in primo luogo eccepito un errore di calcolo della somma complessiva cui l’attrice avrebbe diritto in ipotesi di accoglimento integrale della domanda, essa sarebbe pari alla somma complessiva di 50.898,98 euro e non di 52.870,98 euro, su tale questione nulla ha dedotto o eccepito l’attrice in atti, inoltre in sede di udienza del 8.5.2025 l’attrice ha aderito al calcolo della convenuta, confermando che il totale richiesto con la domanda ex art. 2033 c.c. è pari a 50.898,98 euro, pertanto in applicazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c., deve ritenersi che la somma complessiva corretta richiesta a titolo di ripetizione dell’indebito dall’attrice sia tale. Da tale somma deve detrarsi quella di 13.623 euro, per il maturare della prescrizione parziale in favore della convenuta.

Conclusivamente deve ritenersi che l’attrice sia debitrice verso la convenuta per il titolo dedotto in giudizio della somma complessiva di 37.275,98 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell’accipiens alla data della ricezione del pagamento.

Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell’art. 14 co. 4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall’Erario il rimborso di quanto restituito all’utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass. 27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l’Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara prescritto il diritto di credito dell’attrice verso la convenuta ante 30.3.2010;

condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all’attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., la somma di € 76.834,68, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio

Il Giudice

dott. Caterina Centola