Giurisprudenza

Sull’applicazione dell’art. 110 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023) tra verifica dell’anomalia dell’offerta e comunicazioni di gara

TAR Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2026, n. 10366 – Negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il richiamo ai criteri di calcolo della soglia di anomalia previsti dall’Allegato II.2 al  D.lgs. 36/2023 per le procedure sotto soglia non comporta l’applicazione integrale della disciplina dell’esclusione automatica di cui all’art. 54 del medesimo decreto: la Stazione Appaltante conserva discrezionalità nella scelta del metodo di calcolo della soglia, ma rimane vincolata – una volta individuate le offerte sospettate di anomalia – all’attivazione del sub-procedimento di verifica in contraddittorio con l’operatore economico, ai sensi dell’art. 110, commi 2 e 5, del Codice.

10366 /2026 REG.PROV.COLL.

01792/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2026, proposto da Apogeo S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Sc Promotion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Maso, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 408 del 24 dicembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ha disposto l’aggiudicazione della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 6.000 borse trolley per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.”, CIG B7012095BD, in favore della SC Promotion S.r.l. comunicato in data 29 dicembre 2025; 2) i verbali di gara e, in particolare, il verbale del 4 settembre 2025 (acquisito, con nota prot. 156 del 19 settembre 2025) contenente le valutazioni circa la redazione della graduatoria dei concorrenti all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte; 3) ove occorra, il disciplinare di gara e, in particolare, l’art. 20, ove interpretato nel senso di introdurre una causa di esclusione automatica delle offerte anomale; 4) la relazione relativa alla determinazione della soglia di anomalia; 5) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito ivi incluso ove occorrer possa nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per l’accoglimento della domanda di subentro nel medesimo espressamente formulata ed a cui il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sc Promotion S.r.l. e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La Apogeo S.r.l. Società Benefit (di seguito anche solo “Apogeo”, “impresa” o “ricorrente”) ha partecipato alla procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di n. 6.000 borse trolley per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo “codice”), indetta con determina a contrarre n. 137 del 23 maggio 2025 (C.I.G.:B7012095BD); nonostante abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, pari ad € 454.800,00 per effetto di un ribasso del 57,89%, la fornitura è stata aggiudicata, con determina n. 408 del 24 dicembre 2025, comunicata ai concorrenti con nota n. 41988 del 29 dicembre 2025, alla SC Promotion S.r.l., quinta in graduatoria, in quanto prima offerta non anomala in applicazione del metodo “A” per l’esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’allegato II.2 al codice, richiamato dal par. 20 del disciplinare di gara.
2. Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2026 e depositato in data 11 febbraio 2026, la Apogeo, sostenendo che una corretta attuazione della verifica dell’anomalia
«…imponeva (diversamente da quanto è stato fatto dall’Amministrazione resistente) di procedere, da una parte, al mero accantonamento delle offerte di maggior e minor ribasso (il c.d. “taglio delle ali”) – che è funzionale esclusivamente all’individuazione della soglia – e, dall’altra parte, di non procedere alla definitiva esclusione […] delle offerte accantonate […], procedendo di conseguenza ad attivare nei riguardi della ricorrente (una volta verificato che il ribasso offerto si collocava al di sopra della soglia di anomalia) […] il relativo subprocedimento di verifica con la richiesta dei

giustificativi», ha adito questo T.a.r. per chiedere, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della SC Promotion, di essere ammessa al contraddittorio ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata ed, eventualmente, di subentrare nel contratto medio tempore stipulato, sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 54, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 nonché dell’All. II.2. al d.lgs. cit. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
69 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del disciplinare. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 2 bis, 3 e 10 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione dell’auto-vincolo. Difetto di istruttoria. Omessa motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.», in quanto, da un lato, la stazione appaltante non sarebbe addivenuta all’esclusione delle offerte anomale in conformità ai criteri previsti per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria dagli artt. 110 del codice e 69 della direttiva 2014/24/UE e dal par. 20 del disciplinare di gara, instaurando preventivamente il contraddittorio con l’operatore economico, bensì ‒ ed erroneamente ‒ a quelli validi per gli appalti di soli lavori o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria previsti dall’art. 54 del codice, e, dall’altro, avrebbe fatto un uso distorto dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia, interpretando l’accantonamento delle offerte conseguente al c.d. “taglio delle ali” come indice di sicura anomalia dell’offerta e disponendone così arbitrariamente l’esclusione automatica;
II. «Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di
potere: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 90 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 2 bis, 3 e 10 della l. n. 241 del 1990.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta», in quanto le ragioni dell’esclusione non le sarebbero state formalmente comunicate con un provvedimento espresso.
3. La SC Promotion S.r.l. (di seguito anche “controinteressata”) si è costituita in data 12 febbraio 2026, il Ministero dell’Interno in data 16 febbraio 2026.
4. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria in data 18 febbraio 2026, invocando, a sostegno della legittimità del proprio operato, la necessità di «un approccio sostanziale piuttosto che formale» nell’esame delle questioni poste, l’applicazione dei principi del risultato e della fiducia, l’ammissibilità del ricorso al meccanismo di esclusione automatica delle offerte in caso di forniture con caratteristiche standardizzate, ancorché di importo superiore alla soglia comunitaria, e i vincoli nascenti dal “taglio delle ali”, che non avrebbero comunque consentito di attivare alcuna verifica in contraddittorio nei confronti delle imprese, come la ricorrente, rientranti nelle stesse, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
5. La controinteressata ha depositato memoria in data 20 febbraio 2026 e ha eccepito, innanzitutto, l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso, sostenendo che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della propria esclusione per anomalia dell’offerta già dall’8 settembre 2025, quando ha avanzato istanza di accesso agli atti e chiesto chiarimenti alla stazione appaltante sulle ragioni per le quali sulla piattaforma telematica di negoziazione risultasse aggiudicataria la SC Promotion, e, comunque, dal 19 settembre 2025, quando la stazione appaltante, in riscontro all’istanza di accesso, le aveva comunicato il differimento dell’ostensione e che «la proposta di aggiudicazione [contenuta nel verbale del 4 settembre 2025, reso immediatamente disponibile alla ricorrente] è stata formulata sulla base della verifica di anomalia delle offerte

presentate dagli operatori economici, all’esito di specifica attività istruttoria sulla base dell’Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023, le cui risultanze sono state confermate dal calcolo automatico della soglia di anomalia effettuato tramite l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma ASP»; ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso anche per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto ‒ il disciplinare di gara ‒ recante, al par. 20, una specifica clausola di esclusione automatica, non suscettibile di disapplicazione e, comunque, solo genericamente contestata; ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, anche evidenziando l’assenza di censure avverso la soglia di anomalia, e aggiunto, infine, di aver già avviato la produzione dei trolley, con quello che ne consegue in termini di tutela dell’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione della fornitura.
6. La ricorrente ha depositato memoria in data 21 febbraio 2026, opponendosi sia all’eccezione di tardività del ricorso ‒ sul presupposto che le operazioni visibili sulla piattaforma telematica di negoziazione indicassero esclusivamente le modalità di calcolo della soglia di anomalia ma non le determinazioni assunte, che il verbale del 4 settembre 2025 è stato osteso solo dopo la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, che la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile e che, in generale, la questione è stata già affrontata e risolta dal T.a.r. Salerno nella sentenza 1921/2025 ‒ sia a quella di inammissibilità per la mancata impugnazione del disciplinare di gara in considerazione della natura non immediatamente escludente del par. 20 e, comunque, della sua formulazione letterale (nella quale sarebbe chiaramente distinta la fase di “calcolo” della soglia di anomalia da quella di “verifica” in contraddittorio con l’operatore economico).
7. Con ordinanza del 25 febbraio 2026, n. 1222, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
8. In vista dell’udienza pubblica del 26 maggio 2026:

– la SC Promotion ha depositato memoria in data 8 maggio 2026, insistendo sull’avvenuta conoscenza della propria esclusione da parte della ricorrente a far data dalla pubblicazione della proposta di aggiudicazione e, quindi, sulle eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso, nonché rammentando la sussistenza di uno spazio di discrezionalità valutativa in capo all’amministrazione sulla congruità dell’offerta della ricorrente che non consentirebbe di riconoscerle il subentro nel contratto;
– la Apogeo ha depositato memoria in pari data, rinviando alle difese articolate in quella del 21 febbraio 2026;
– la SC Promotion ha depositato memoria di replica in data 15 maggio 2026, riportandosi anch’essa alle argomentazioni già sviluppate in precedenza;
– la Apogeo ha depositato memoria di replica in pari data, con la quale ha ribadito, a confutazione, ancora una volta, dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, che «a determinare l’esito della procedura (e, dunque, la sua lesività nei confronti della ricorrente) non è stato il calcolo della soglia di anomalia, ma l’“illegittima” applicazione dell’automatica esclusione dell’offerta ricadente in detta soglia, di cui Apogeo è venuta a conoscenza solo all’esito dell’adozione e comunicazione del provvedimento di aggiudicazione» e che le indicazioni visibili sulla piattaforma telematica di negoziazione non avrebbero valore provvedimentale.
9. All’udienza pubblica del 26 maggio 2026 la causa è passata in decisione.
10. È pregiudiziale all’esame delle varie questioni di rito e di merito sollevate nella presente sede la constatazione che l’appalto di cui si controverte ha ad oggetto la fornitura di trolley e un importo a base d’asta pari ad € 1.080.000,00, superiore alla soglia comunitaria vigente nel periodo in cui la gara è stata bandita (per le forniture commissionate dalle amministrazioni centrali dello Stato pari ad € 143.000,00, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023).

Agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria si applica, infatti, l’art. 110 del codice, secondo cui «Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione».
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto di fare riferimento, ai fini dell’individuazione delle offerte che “appaiono” anormalmente basse, ai criteri previsti dall’allegato II.2 al codice per l’esclusione automatica negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il richiamo ai criteri non implica, però, che valga integralmente la disciplina degli appalti sotto soglia.
Assume rilievo, a questo punto, la necessaria distinzione tra “calcolo” e “verifica” della soglia di anomalia dell’offerta: mentre il primo è un’operazione aritmetica che serve ad individuare un valore sopra il quale le offerte sono (solo) “sospettate” di anomalia, la seconda è il sub-procedimento per mezzo del quale la stazione appaltante accerta – ai sensi del co. 2, secondo cui «In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni» e, quindi, in contraddittorio con l’operatore economico – se l’offerta è o meno congrua, seria e sostenibile per l’impresa, al fine di determinarsi ai sensi del co. 5, in forza del quale «La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3…», oppure in presenza degli scostamenti indicati dalla seconda parte della disposizione.
11. Tanto premesso, è ora possibile affrontare le eccezioni in rito articolate dalla controinteressata e dall’amministrazione resistente.

11.1. È infondata, innanzitutto, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, che la controinteressata ha articolato sul presupposto del decorso del termine per l’impugnazione dell’esclusione, per le stesse ragioni per le quali è fondato il secondo motivo di ricorso.
11.1.1. L’art. 120 c.p.a. prevede, infatti, che «Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice», collocando così – come regola generale – il dies a quo nella ricezione delle comunicazioni tipizzate dall’art. 90, tra le quali, per quanto più interessa nella presente sede, quella di cui al co. 1, lett. d), cioè quella avente ad oggetto «l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell’offerta».
L’esclusione, anche per l’anomalia dell’offerta, è, pertanto, una fattispecie per la quale il codice attuale, come già i precedenti, prevede un obbligo di comunicazione a carico della stazione appaltante, che, qualora non assolto, impone di verificare quando l’impresa abbia avuto effettiva conoscenza della sua estromissione dalla procedura.
11.1.2. Nella vicenda in esame, non risulta che il Ministero dell’Interno abbia ritualmente informato la Apogeo dell’esclusione (probabilmente nell’errata convinzione, di cui si dirà oltre, di essere autorizzato a fare integrale applicazione delle regole sull’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia). Secondo la controinteressata, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’esclusione già a settembre 2025, quando ha potuto visionare gli esiti della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione (8 settembre 2025) o, al più tardi, in occasione

del riscontro dato dall’amministrazione alla sua istanza di accesso (in data 19 settembre 2025).
11.1.3. Simili prospettazioni, tuttavia, non persuadono.
11.1.4. Innanzitutto, il fatto che il sistema messo a disposizione da Consip ed utilizzato dal Ministero dell’Interno abbia “elaborato” un elenco con le offerte anomale non indicava che il committente si fosse senz’altro determinato per la loro esclusione e ben poteva essere interpretato come il risultato di quel primo segmento di attività – il “calcolo” della soglia di anomalia – di cui si è detto sub 10, privo di valore provvedimentale.
Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del codice, «Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: […] b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata», per cui, affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale ad una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell’intervento di una persona fisica che è con l’ente in rapporto di immedesimazione organica che ne ratifichi l’operato, appropriandosene ed esprimendo, in tal modo, una chiara volontà procedimentale.
Circostanza che non può essere desunta dalla mera predisposizione di un elenco delle offerte anomale da parte del sistema.
11.1.5. In secondo luogo, non sembra assumere valore surrogatorio di una comunicazione di esclusione la nota n. 30396 del 19 settembre 2025, con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato alla ricorrente un differimento dell’accesso e di essere addivenuto ad una “proposta di aggiudicazione” sulla base del “calcolo” della soglia di anomalia fatto con sistemi automatizzati.

Tali informazioni depongono, infatti, ancora una volta, per un’istruttoria “in corso” non suscettibile di essere immediatamente percepita alla stregua di un definitivo arresto procedimentale per la ricorrente.
11.1.6. D’altra parte, è orientamento consolidato del giudice amministrativo che
«nella procedura di affidamento di un appalto l’atto ad efficacia esterna conclusivo del procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l’impugnazione degli esiti di gara, è, pacificamente, solo l’atto di aggiudicazione definitiva o, secondo la sequenza/denominazione prevista nella normativa vigente, il provvedimento di ’aggiudicazione’ tout court. Tutti gli atti precedenti, ed in particolare, il c.d. provvedimento di aggiudicazione provvisoria (melius, secondo la normativa vigente, la ’proposta di aggiudicazione’) devono ritenersi di natura endoprocedimentale ed in quanto tali non possono ritenersi soggetti ad alcun onere di impugnazione, a pena di decadenza, prima dell’emanazione dell’atto conclusivo della procedura» (T.a.r. Napoli, IX, 5 novembre 2025, n. 7150; T.a.r. Catania, II, 15 novembre 2022, n. 2960), ciò consentendo di superare i dubbi sulla data nella quale è stato effettivamente reso disponibile ai concorrenti il verbale del 4 settembre 2025 con la proposta di aggiudicazione.
11.2. Nemmeno si pone una questione di ammissibilità del ricorso per l’irrituale e tardiva proposizione di censure che avrebbero dovuto essere indirizzate avverso il disciplinare di gara.
11.2.1. Il par. 20 del disciplinare di gara non fa menzione di cause di esclusione automatica dell’offerta per anomalia, bensì richiama – in linea con la distinzione fatta sub 10 – il metodo “A” dell’allegato II.2 al codice per il “calcolo” della soglia di anomalia, senza con ciò escludere l’instaurazione di un successivo contraddittorio con l’operatore economico per l’accertamento definitivo dell’anomalia dell’offerta, prestandosi la predetta clausola anche ad una tale interpretazione.

11.2.2. Il disciplinare di gara non si pone, pertanto, in parte qua, in patente contrasto con lo schema delineato dall’art. 110 del codice e di cui la ricorrente auspica l’applicazione, nel senso cioè che non era percepibile un profilo di immediata lesività tale da legittimare un onere di immediata impugnazione del documento entro termini decadenziali decorrenti dalla sua pubblicazione.
11.3. Da ultimo, non si intravede alcun profilo di difetto di legittimazione attiva o di interesse in capo alla ricorrente nei termini adombrati dall’amministrazione resistente. La Apogeo è, infatti, l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta e ha, conseguentemente, una posizione differenziata e un interesse qualificato all’annullamento dell’aggiudicazione a favore di altra impresa e, prima ancora, alla dichiarazione di illegittimità dei criteri e del percorso argomentativo sulla base dei quali è stata disposta la sua esclusione dalla procedura.
Non è vero che le offerte rientranti nel c.d. “taglio delle ali” sono sempre e comunque escluse, in quanto «l’interpretazione letterale delle suddette disposizioni [contenute nell’allegato II.2 al codice] depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano “da accantonare” momentaneamente, prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo» (T.a.r. Lecce, II, 1° marzo 2024, n. 304).
12. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
13. Già nella rassegna e nella soluzione delle questioni in rito si è messo in evidenza che l’art. 110 del codice e il par. 20 del disciplinare di gara convergono nel senso di subordinare l’esclusione per anomalia dell’offerta alla “verifica” in contraddittorio con l’operatore economico.
L’amministrazione, invece, ha optato per l’esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia prevista dall’art. 54 del codice per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, facendo derivare dal “calcolo” immediati –

perché non mediati da alcuna valutazione discrezionale o partecipazione procedimentale – effetti pregiudizievoli per le imprese interessate.
13.1. L’operazione ermeneutica – che l’amministrazione tenta di giustificare evidenziando la natura standardizzata delle forniture oggetto di appalto e invocando il principio del risultato – non è, tuttavia, corretta.
13.1.1. Alla valorizzazione del carattere standardizzato della fornitura osta, infatti, il chiaro tenore letterale degli artt. 54 e 110 del codice, che non contemplano per gli appalti sopra soglia tale eventualità come condizione in presenza della quale può essere disposta l’esclusione automatica delle offerte anomale.
L’amministrazione sembra confondere la verifica dell’anomalia con le valutazioni che presiedono alla scelta del criterio di aggiudicazione, nella quale, ai sensi dell’art. 108, co. 3, del codice, il carattere standardizzato della fornitura o del servizio può essere effettivamente preso in considerazione ai fini dell’adozione del criterio del minor prezzo.
Tale opzione non esonera, però, la stazione appaltante dalla successiva “verifica” dell’anomalia dell’offerta: anche negli appalti di forniture, i processi di fabbricazione e di assemblaggio dei materiali ed i loro vari passaggi nella catena di approvvigionamento e distributiva si prestano ad analisi di congruità economica ai fini di un giudizio di affidabilità dell’offerta.
13.1.2. Quanto al principio del risultato, è stato condivisibilmente affermato che «In sede di gara pubblica l’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d.lg. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare

nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili» (Cons. Stato, IV, 18 settembre 2025, n. 7361; III, 26 marzo 2024, n. 2866).
Inevitabile corollario di tale impostazione è che il principio del risultato non possa essere strumentalmente invocato per “forzare” il dato letterale delle disposizioni del codice o per sostenerne interpretazioni contra legem e, quindi, quale principio nomopoietico in grado di derogare al diritto positivo e di creare regole del caso concreto antinomiche rispetto alle disposizioni di legge. Se, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il legislatore ha voluto che per la verifica dell’anomalia dell’offerta si proceda sempre in contraddittorio con l’operatore economico, nessuna esigenza di semplificazione o di celerità in nome del principio del risultato può consentire indebite contrazioni o amputazioni della fase partecipativa in danno dell’offerente.
14. Come si è già anticipato, fondato è, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun provvedimento di esclusione, in contrasto con l’art. 90 del codice.
L’omissione è evidentemente il precipitato della scelta di fondo di estendere ad un appalto sopra soglia le regole di esclusione automatica valide per gli appalti sotto soglia.
Ciò, tuttavia, concorre a perpetuare l’illegittimità (e non certo a sanarla).
15. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’esclusione della ricorrente e obbligo del Ministero dell’Interno di riprendere il procedimento nei suoi confronti dal momento in cui si è verificata l’illegittimità, avviando la verifica dell’anomalia della sua offerta nei termini previsti dall’art. 110, co. 2 e 5, del codice e rideterminandosi sulla sua candidatura, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

16. Non può farsi luogo, invece, alla dichiarazione di inefficacia del contratto n. 8620 di rep. del 2 aprile 2026 medio tempore stipulato con la SC Promotion e, quindi, non può allo stato essere accolta la richiesta di subentro della ricorrente nell’atto negoziale, residuando un’attività valutativa discrezionale della stazione appaltante non compatibile con giudizi prognostici sulla sorte del contratto.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ai soli fini dell’annullamento dell’esclusione della ricorrente e dell’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla sua offerta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno e la SC Promotion S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO