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Sull’interpretazione dell’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE che permette di modificare i contratti pubblici senza fare una nuova gara, ma solo “durante il periodo di validità” del contratto stesso

Corte di giustizia dell’Ue, sez. V, 4 giugno 2026, causa C-820/24 – L’articolo 72, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, dev’essere interpretato nel senso che: “non può ritenersi che «il periodo di validità» di un appalto pubblico perduri, ai sensi di detta disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi”.

Edizione provvisoria

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 giugno 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Nozione di “contratti durante il periodo di validità” – Accettazione dei lavori eseguiti – Presentazione della fattura finale – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice »

Nella causa C‑820/24,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), con decisione del 25 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2024, nel procedimento

Strominator Elektro GmbH

 contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH, con l’intervento di:

Fiegl & Spielberger GmbH,

 

LA CORTE (Quinta Sezione),

 

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e

  1. Smulders, giudici,

 

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona, cancelliere: F. Cathagne, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate:

  • per la Bundesimmobiliengesellschaft mbH, da M. Juen e C. Weingrill;

 

  • per il governo austriaco, da Posch, J. Schmoll, M. Fruhmann e M. Kopetzki, in qualità di agenti;
  • per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

 

  • per il governo francese, da B. Dourthe e O. Duprat‑Mazaré, in qualità di agenti;

 

  • per la Commissione europea, da Biolan e G. Wils, in qualità di agenti,

 

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

  • La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 72 della direttiva
  1. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU 2021, L 395, pag. 23) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»).
  • Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Strominator Elektro GmbH (in prosieguo: la «Strominator») e la Bundesimmobiliengesellschaft mbH (in prosieguo: la

«BIG») in merito ad un appalto pubblico di lavori aggiudicato alla Fiegl & Spielberger GmbH (in prosieguo: la «Fiegl»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2014/24

  • Il considerando 107 della direttiva 2014/24 è così formulato:

 

«È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d’appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale. (…)».

  • L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

 

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

(…)

 

  1. “appalti pubblici”: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
  2. “appalti pubblici di lavori”: appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

 

  1. l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II;
  2. l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure

 

  1. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

(…)».

 

  • Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva citata, intitolato «Importi delle soglie»:

 

«La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

  1. 5 382 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori; (…)».
  • L’articolo 58 della stessa direttiva, intitolato «Criteri di selezione», al paragrafo 4, primo comma, dispone quanto segue:

«Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità».

  • L’articolo 67 della direttiva 2014/24, intitolato «Criteri di aggiudicazione dell’appalto», al paragrafo 3, così recita:

«I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita (…)

(…)».

 

  • L’articolo 70 di tale direttiva, intitolato «Condizioni di esecuzione dell’appalto», prevede quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. (…)».

  • L’articolo 72 di detta direttiva, intitolato «Modifica di contratti durante il periodo di validità», così dispone:

«1.       I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

 

  1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
  2. per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
    1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e
    2. comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

  1. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

  1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
  2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

 

  • l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale o dell’accordo In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
  1. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
    1. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

 

  1. all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o
  • nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71;
  1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo

 

(…)

 

  1. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
    1. le soglie fissate all’articolo 4; e

 

  1. il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

  1. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
  2. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  3. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  4. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
  5. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

 

  1. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
  2. Una nuova procedura d’appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2».

Direttiva 2011/7/UE

 

  • L’articolo 2 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), definisce, ai suoi punti 1 e 2, le nozioni di «transazioni commerciali» e di «pubblica amministrazione» ai fini di tale direttiva.

 

  • Ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva:

 

«1.       Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

 

  1. il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al (…)
  1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:
    1. il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:

 

  1. trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

(…)

 

  1. iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

(…)».

 

Diritto austriaco

 

  • L’articolo 365 del Bundesvergabegesetz 2018 (legge federale del 2018 sull’aggiudicazione degli appalti pubblici), del 20 agosto 2018 (BGBl. I, 65/2018) (in prosieguo: il «BVergG 2018»), intitolato «Modifiche dei contratti durante il periodo di validità», dispone quanto segue:

«(1)       Le modifiche sostanziali di contratti e accordi quadro durante il periodo della loro validità sono consentite soltanto a seguito di una nuova procedura d’appalto. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro è sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso.

  • In ogni caso, fatto salvo il paragrafo 3, una modifica è considerata sostanziale se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
    1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale,
      1. avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o

 

  1. avrebbero consentito l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, o

 

  1. avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, oppure

 

  1. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro, oppure
  2. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro; oppure

(…)

 

  • Le seguenti modifiche di contratti e accordi quadro sono considerate non sostanziali:

 

  1. Modifiche del valore dell’appalto, a condizione che il loro valore sia al di sotto dei valori seguenti:
    1. le soglie pertinenti fissate all’articolo 12, paragrafo 1, o all’articolo 185, paragrafo 1, a seconda dei casi; e
    2. il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
  2. Le modifiche che, a prescindere dal loro valore, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche od opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

(…)

 

  1. Le modifiche che, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dei paragrafi 1 e
  2. Prestazioni supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
    1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, e

 

  1. comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
  1. Ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

  1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, e

 

  1. la modifica non altera la natura generale del contratto;

 

Nel caso di contratti e accordi quadro stipulati a seguito dell’espletamento di una procedura a norma delle disposizioni della seconda parte della presente legge federale, nei casi di cui ai punti 5 o 6 il valore complessivo delle prestazioni supplementari non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare l’applicazione delle disposizioni della presente legge federale.

(…)

 

(5)       Ai fini del calcolo dell’importo del contratto menzionato al paragrafo 3, punti 1, 5 e 6, o del suo valore, l’importo aggiornato o il valore aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. Quando il contratto non prevede una simile clausola, ai fini del calcolo dell’importo aggiornato del contratto o del suo valore aggiornato, il valore di riferimento è il tasso medio di inflazione in Austria».

  • Ai sensi dell’articolo 382 del BVergG 2018:

 

«La presente legge federale recepisce, o tiene conto, dei seguenti atti giuridici dell’Unione [europea]: (…)

  1. Direttiva 2014/24/UE (…) (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

  • La città di Salisburgo (Austria) dispone di un campus scolastico nel quale si trova un edificio composto da due parti collegate tra loro (in prosieguo: l’«edificio»). Tale campus ospita vari istituti di insegnamento, tra cui la Handelsakademie I (scuola di commercio I) e la Handelsakademie II (scuola di commercio II), che hanno sede in parti diverse dell’edificio, denominate rispettivamente porzione I e porzione II di quest’ultimo nella decisione di rinvio.
  • Nell’ambito di diversi interventi di ristrutturazione in detto campus, la BIG, un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del BVergG 2018, ha indetto una procedura di gara aperta per l’esecuzione di lavori di installazione elettrica principalmente per la porzione II dell’edificio. In esito a tale procedura, il 3 agosto 2022 è stato aggiudicato alla Fiegl un appalto di lavori di installazione elettrica del valore stimato di EUR 675 107,03 per la porzione II dell’edificio (in prosieguo: l’«appalto iniziale»). È stato concordato che il periodo di esecuzione delle prestazioni commissionate si sarebbe esteso dal 3 agosto 2022 al 31 agosto 2023.
  • Tuttavia, l’11 luglio 2022, meno di un mese prima della conclusione dell’appalto sopra menzionato, un incendio è scoppiato nella porzione I dell’edificio, provocandovi considerevoli danni. In ragione dei danni causati da tale incendio, si è quindi reso necessario rivedere, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, la concezione spaziale e funzionale del campus scolastico. In conseguenza di

 

tale revisione, le prestazioni commissionate alla Fiegl non sono state eseguite secondo quanto inizialmente previsto nel suddetto appalto.

  • In particolare, mentre i lavori di installazione elettrica sono stati realizzati al secondo e al terzo piano della porzione II dell’edificio, conformemente all’appalto iniziale, non è stato effettuato alcun lavoro di installazione elettrica nel seminterrato, al piano terra, al primo piano e nella parte dell’ala di collegamento tra le porzioni I e II dell’edificio. Infatti, tali prestazioni sono state annullate dalla BIG nel mese di maggio 2023, con conseguente riduzione del volume dell’appalto di cui trattasi di circa due terzi del suo valore.
  • Dopo che dette prestazioni sono state annullate, la Fiegl ha presentato una richiesta di risarcimento per i danni che avrebbe subito a causa della riduzione del volume dell’appalto, alla quale la BIG ha rifiutato di dare seguito.
  • Orbene, a seguito del completamento, nei tempi previsti, dei lavori non annullati nella porzione II dell’edificio, la BIG e la Fiegl si sono incontrate il 7 settembre 2023 e hanno concordato che quest’ultima rinunciasse alla propria richiesta di risarcimento e che, in cambio, una parte delle prestazioni annullate che non erano state eseguite sarebbe stata realizzata nella porzione I dell’edificio nel 2024.
  • Pertanto, il 13 dicembre 2023, la Fiegl ha presentato un’offerta per i lavori sopra menzionati da realizzare nella porzione I dell’edificio.
  • Il 15 dicembre 2023, la Fiegl ha presentato la fattura finale per le prestazioni fornite e non annullate, nell’ambito dell’appalto iniziale, vale a dire quelle eseguite al secondo e al terzo piano della porzione II dell’edificio.
  • A seguito dell’offerta menzionata al punto 20 della presente sentenza, il 22 dicembre 2023 la BIG ha aggiudicato alla Fiegl un appalto relativo a due prestazioni denominate, rispettivamente,

«riqualificazione funzionale dell’illuminazione» e «illuminazione» nella porzione I dell’edificio, con un periodo di esecuzione compreso tra il 15 gennaio 2024 e il 30 settembre 2024 (in prosieguo: il

«nuovo appalto»). Il valore di tale appalto ammontava a EUR 264 355,80.

 

  • Inoltre, ai fini della riparazione dei danni causati dall’incendio dell’11 luglio 2022 nella porzione I dell’edificio, la BIG ha indetto una gara d’appalto avente per oggetto l’esecuzione di lavori di installazione elettrica. Al termine di tale procedura di aggiudicazione, l’appalto, il cui oggetto è distinto da quello del nuovo appalto, è stato aggiudicato alla Strominator il 6 dicembre 2023.
  • Il 9 luglio 2024, la Strominator, con un’azione di accertamento, ha chiesto al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), giudice del rinvio, di dichiarare che l’aggiudicazione del nuovo appalto senza pubblicazione di un bando di gara allo scopo di commissionare alla Fiegl i lavori menzionati al punto 22 della presente sentenza era illegittima a causa di una violazione della normativa austriaca o del diritto dell’Unione. Tale illegittimità avrebbe segnatamente leso il diritto della Strominator di partecipare a una procedura di gara d’appalto relativa ai lavori in questione.

 

  • A sua difesa la BIG ha affermato, in sostanza, che l’aggiudicazione del nuovo appalto alla Fiegl integrava una modifica lecita dell’appalto iniziale.
  • Nell’ambito della controversia sottopostagli, il giudice del rinvio rileva che il nuovo appalto è stato concluso in un momento in cui il periodo di esecuzione concordato nell’ambito dell’appalto iniziale era già scaduto, mentre le prestazioni concordate e non annullate, sulla base di tale appalto, erano state eseguite e la fattura finale era stata presentata, ma non era ancora stata pagata dalla
  • Il giudice del rinvio precisa che il BVergG 2018 si applica a tutte le aggiudicazioni di appalti pubblici, a prescindere dal loro valore, anche se tale valore fosse stimato in un centesimo. Pertanto, l’articolo 365 del BVergG 2018, che recepisce nel diritto austriaco l’articolo 72 della direttiva 2014/24, si applica alla modifica di qualsiasi appalto pubblico durante il periodo di validità del medesimo, a prescindere dal fatto che il suo valore stimato ecceda le soglie previste dall’articolo 4 di tale direttiva.
  • Precisato quanto sopra, detto giudice osserva che la direttiva 2014/24 non specifica né il momento in cui termina il «periodo di validità» di un contratto, ai sensi dell’articolo 72 di tale direttiva, né, di conseguenza, il momento fino al quale possono essere apportate modifiche a un siffatto contratto conformemente a detta disposizione senza una nuova procedura d’appalto.
  • Orbene, per stabilire se il nuovo appalto potesse legittimamente modificare l’appalto iniziale, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, senza che dovesse essere seguita una procedura di appalto, è necessario stabilire quale debba essere considerato, per un appalto pubblico, il «periodo della sua validità», ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 5, di tale direttiva.
  • Se dovesse ritenersi, in primo luogo, che l’aggiudicazione del nuovo appalto alla Fiegl sia avvenuta «durante il periodo di validità» dell’appalto iniziale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, si porrebbe, in secondo luogo, la questione se un evento quale un incendio possa essere qualificato come circostanza che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale articolo Se del caso, occorrerebbe, in terzo luogo, esaminare le condizioni alle quali una modifica di un appalto pubblico debba considerarsi «necessaria» a seguito di circostanze imprevedibili.
  • In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva [2014/24] debba essere interpretato nel senso che la modifica di un appalto pubblico posteriore alla scadenza del periodo di esecuzione concordato, all’esecuzione di prestazioni non disdette e alla presentazione della fattura finale da parte dell’aggiudicatario, ma precedente al pagamento del compenso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, deve essere considerata una modifica di un appalto pubblico “durante il periodo della sua validità”.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

 

  • Se l’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), punto i), della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che le circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente “non ha potuto prevedere” includono anche le circostanze esterne verificatesi prima della stipula del contratto, ma i cui effetti sull’appalto pubblico si rendono manifesti solo successivamente a detta stipula.

Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa, oltre che alla prima, anche alla seconda questione:

  • Se le disposizioni combinate dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), della direttiva 2014/24 debbano essere interpretate nel senso che la “necessità” di modifica di un appalto pubblico determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere sussiste anche qualora la modifica sia “appropriata”, ma non “strettamente necessaria”, sempreché essa non alteri la natura generale del contratto».

Sulla competenza della Corte

 

  • In base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 29 e giurisprudenza citata).
  • A tale riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il valore del nuovo appalto è al di sotto della soglia di applicabilità della direttiva 2014/24, fissata in EUR 5 382 000 dall’articolo 4, lettera a), della stessa, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori.
  • Nondimeno, come osservato dal giudice del rinvio, secondo una giurisprudenza costante, quando una normativa nazionale si conforma, in modo diretto e incondizionato, per le soluzioni che apporta a situazioni non disciplinate da un atto del diritto dell’Unione, a quelle adottate da tale atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che le disposizioni riprese dallo stesso atto ricevano un’interpretazione uniforme. Ciò consente infatti di evitare future divergenze d’interpretazione e di assicurare un trattamento identico a tali situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni (v. sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 36 e 37, nonché del 24 ottobre 2024, Obshtina Pleven, C‑513/23, EU:C:2024:917, punto 27).
  • Nel caso di specie, come rilevato dal giudice del rinvio, l’articolo 365 del BVergG 2018, che recepisce nel diritto interno l’articolo 72 della direttiva 2014/24, oggetto degli interrogativi formulati da tale giudice, si applica a tutti gli appalti pubblici, a prescindere dal loro valore.
  • In tali circostanze, il valore del nuovo appalto non osta a che la Corte risponda alle questioni

Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione 

  • Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale

 

una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono presentate (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23, nonché del 18 dicembre 2025, Lukoil Bulgaria e Lukoil Neftohim Burgas, C‑245/24, EU:C:2025:987, punto 26).

  • In proposito, si deve rilevare, in primo luogo, che il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva 2014/24 per determinare se debba ritenersi che un contratto pubblico si trovi ancora nel «periodo della sua validità» dopo la scadenza del periodo di esecuzione dei lavori previsto dal contratto stesso, una volta che la prestazione sia stata integralmente fornita dall’aggiudicatario e che quest’ultimo abbia presentato la fattura finale, ma prima del pagamento della stessa da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, la nozione di contratto «durante il periodo di validità» è utilizzata anche in altri paragrafi di tale articolo 72, il cui titolo «Modifica dei contratti durante il periodo di validità» indica, inoltre, che l’insieme delle disposizioni di detto articolo 72 è applicabile soltanto «durante il periodo di validità» del contratto.
  • Ad esempio, l’articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 enuncia che la modifica di un contratto «durante il periodo della sua validità» è considerata sostanziale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, quando muta sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso.
  • Inoltre, sebbene sia vero che i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 72 della direttiva in esame non facciano esplicito riferimento ai «contratti durante il periodo di validità», essi non sono tuttavia scollegati da tale nozione. Infatti, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 5, della stessa direttiva, in particolare, una nuova procedura d’appalto è richiesta per modifiche dei contratti pubblici «durante il periodo della [loro] validità» diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 72. D’altro canto, dal momento che il paragrafo 3 dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 fa riferimento al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), di tale articolo 72, anch’esso riguarda simili contratti.
  • In secondo luogo, dalle spiegazioni fornite dalla BIG durante l’udienza di discussione risulta che, nel procedimento principale, i lavori eseguiti dalla Fiegl nell’ambito dell’appalto iniziale sono stati accettati definitivamente dall’amministrazione aggiudicatrice prima dell’emissione, il 15 dicembre 2023, della fattura finale da parte della Fiegl.
  • In tali circostanze, deve ritenersi che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 72 della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che può ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto pubblico perduri, ai sensi di tale disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi.
  • Per determinare la portata della nozione di «contratti durante il periodo di validità», ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte

 

(v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 16 ottobre 2025, Polismyndigheten, C‑282/24, EU:C:2025:790, punto 18).

  • In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, occorre rilevare che né tale disposizione né alcun’altra disposizione della direttiva in questione forniscono una definizione della nozione di «contratti durante il periodo di validità». Nemmeno è possibile dedurre dal testo di detto articolo 72 altre indicazioni atte a rispondere alla questione se possa ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto perduri fintantoché l’amministrazione aggiudicatrice non abbia versato il corrispettivo per la prestazione che l’aggiudicatario aveva integralmente fornito nell’ambito di tale appalto e che l’amministrazione aggiudicatrice aveva accettato definitivamente, o se, al contrario, «il periodo di validità» di un simile contratto giunga a termine a seguito dell’accettazione definitiva di tale prestazione da parte di detta amministrazione aggiudicatrice e dell’emissione da parte dell’aggiudicatario della fattura finale, essendo in tale ipotesi irrilevante il mancato pagamento ad opera della stessa amministrazione aggiudicatrice.
  • In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 72 della direttiva 2014/24, sulla base della prima parte di frase dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, di tale direttiva, secondo cui gli appalti pubblici sono «contratti a titolo oneroso», potrebbe certamente ritenersi che, fintantoché gli obblighi reciproci derivanti da un simile appalto, vale a dire non solo la fornitura delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario, ma anche il pagamento del prezzo da corrispondere come corrispettivo di tali prestazioni, non siano stati eseguiti, occorra ritenere che «il periodo di validità» di tale appalto perduri.
  • Tuttavia, come osserva il giudice del rinvio, se letto in combinato disposto con il considerando 107 della direttiva 2014/24, che fa riferimento a contratti «durante la [loro] esecuzione», l’articolo 72 della stessa è inteso nel senso che subordina la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura d’appalto a condizione che ciò avvenga specificamente «durante la sua esecuzione».
  • Orbene, il termine «esecuzione» rinvia, come si evince da altre disposizioni di tale direttiva, alla realizzazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario e non all’obbligo di pagamento che grava sull’amministrazione Infatti, la seconda parte di frase dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 fa riferimento all’«esecuzione di lavori». Inoltre, l’articolo 70 di tale direttiva stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, della suddetta direttiva, ai lavori, alle forniture o ai servizi da fornire. Nella stessa ottica, l’articolo 58, paragrafo 4, primo comma, della medesima direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche nonché l’esperienza necessarie per «eseguire» l’appalto con un adeguato standard di qualità.
  • Da una simile lettura discende che può ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto perduri, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, solo a condizione che le prestazioni che incombono all’aggiudicatario in forza di tale contratto non siano state integralmente eseguite. Pertanto, una modifica di detto contratto, alle condizioni previste dalla disposizione in questione, è

 

possibile solo fino alla completa esecuzione delle prestazioni di tale aggiudicatario, mentre il mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice è a tal fine irrilevante.

  • Questa interpretazione è confermata, in terzo luogo, dagli obiettivi perseguiti dalla disposizione in esame. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 72 di detta direttiva, disciplinando le condizioni alle quali i contratti durante il periodo di validità possono essere modificati senza nuova procedura d’appalto, mira a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, introducendo al contempo una certa flessibilità nell’applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, al fine di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di rispondere in modo pragmatico alle situazioni cui sono confrontate nel corso dell’esecuzione degli appalti (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2025, Polismyndigheten, C‑282/24, EU:C:2025:790, punto 38 e giurisprudenza citata).
  • Occorre tuttavia ricordare che, poiché detto articolo 72 introduce deroghe a tali principi, esso deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2025, Polismyndigheten, C‑282/24, EU:C:2025:790, punto 25 e giurisprudenza citata).
  • Orbene, una volta che le prestazioni dell’aggiudicatario sono state accettate definitivamente dall’amministrazione aggiudicatrice e che la fattura finale è stata presentata, a quest’ultima non può più riconoscersi alcun margine di manovra nell’applicazione delle norme disciplinanti gli appalti pubblici, dal momento che è escluso che essa possa incontrare, nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, situazioni che richiederebbero di essere prese in considerazione mediante una modifica del
  • È precisamente questa, quindi, la premessa su cui si fondano le diverse disposizioni dell’articolo 72 della direttiva 2014/24.
  • D’altronde, ammettere che l’amministrazione aggiudicatrice possa modificare un appalto pubblico senza avviare una nuova procedura di appalto fintantoché non versi il corrispettivo delle prestazioni eseguite dall’aggiudicatario, e ciò nonostante tali prestazioni siano state accettate definitivamente e la fattura finale sia stata presentata, equivarrebbe a consentire all’amministrazione aggiudicatrice di prorogare a sua discrezione il periodo durante il quale una disposizione derogatoria, vale a dire l’articolo 72 della direttiva 2014/24, può applicarsi. Orbene, una simile interpretazione sarebbe in contrasto con l’interpretazione restrittiva di cui tale disposizione deve essere oggetto, come ricordato al punto 50 della presente sentenza.
  • Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento sollevato dai governi austriaco e francese, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 2, della stessa direttiva, osta a che le amministrazioni aggiudicatrici effettuino pagamenti tardivi, che sono subordinati a un termine di 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura, pena l’obbligo di pagare, alla sua scadenza, gli interessi legali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
  • Infatti, come ha osservato in sostanza l’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle sue conclusioni, un simile termine ai fini del pagamento è necessario per il motivo che il «periodo di validità» del contratto cessa quando, una volta che sono state eseguite dall’aggiudicatario le

 

prestazioni a suo carico, queste sono state definitivamente accettate dall’amministrazione aggiudicatrice e tale aggiudicatario ha presentato la fattura finale.

  • In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 72 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non può ritenersi che il

«periodo di validità» di un appalto pubblico perduri, ai sensi di detta disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi.

Sulle questioni seconda e terza

  • Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione, che sono state sollevate solo per il caso in cui la Corte avesse risposto affermativamente alla prima questione.

Sulle spese

  • Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 72, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021,

dev’essere interpretato nel senso che:

 

non può ritenersi che «il periodo di validità» di un appalto pubblico perduri, ai sensi di detta disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi.

Firme

 

*       Lingua processuale: il tedesco.