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Sulle procedure di ammissione ai fondi eurounitari

In tema di graduatorie per l’accesso ai contratti di filiera finanziati con fondi PNC e PNRR, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso volto all’annullamento integrale della procedura qualora, per la natura eccezionale e vincolata dei finanziamenti eurounitari, non sia possibile ripetere la selezione e ne deriverebbe solo la perdita delle risorse. È invece ammissibile la domanda limitata alla rettifica del punteggio attribuito al progetto del ricorrente, ove da tale rettifica possa derivare un concreto vantaggio, anche in termini di miglior posizionamento utile nella graduatoria, ai fini dell’accesso alle ulteriori risorse eventualmente disponibili o del risarcimento del danno. In accoglimento della tesi di parte resistente, la domanda volta all’annullamento della procedura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)

06090/2025 REG.PROV.COLL.

02386/2024 REG.RIC.

00101/2025 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2024, proposto da
Società Cooperativa tra Cerealicoltori di Capitanata in Confagricoltura Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, viale Parioli 63;

contro

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Green Farmers Group Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, il Noceto Società Cooperativa Agricola, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea – Società Agricola, Trentingrana – Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi – Società Consortile Agricola A R.L, Italia Ortofrutta – Società Consortile A Responsabilità Limitata, Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme – Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l., O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane- Società Cooperativa, Croce del Vento S.r.l., Monini S.p.A., non costituiti in giudizio;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu, Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D’Aloia, Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D’Aloia in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11;

 

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da
Società Cooperativa tra Cerealicoltori di Capitanata in Confagricoltura Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ismea Istituto Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Real Beef S.r.l., Le Macine Società Agricola Semplice, O.P. Altamura Società Agricola Consortile A Responsabilità Limitata, Società Cooperativa Agricola “Olearia Vinicola Orsogna”, All.Coop Società Cooperativa Agricola”, Ortofruit Italia Società Agricola Cooperativa – Organizzazione di Produttori, Op Confoliva Soc. Coop. A R.L, Molino di San Giovanni S.p.A., non costituiti in giudizio;
Societa’ La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D’Aloia, Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D’Aloia in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 2386 del 2024:

per l’annullamento

– del decreto n. 0633056/2023 di pubblicazione della graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024 (doc. 1);

– del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato;

– della circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il Masaf ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all’art. 10 dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 (doc. 2);

– del decreto dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 269 con attribuzione di un punteggio di 76,00 (doc. 3);

– del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria (doc. 4);

– della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione (doc. 5);

– della nota prot. 0245005 dell’11 maggio 2023 adottata dal Masaf all’esito dell”invio della documentazione integrativa richiesta (doc. 6);

– dell’avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell’art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame (doc. 7);

– e per quanto possa occorrere del d.m. n. 673777 del 22 dicembre 2021;

– nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Quanto al ricorso n. 101 del 2025:

per l’annullamento

– del Decreto n. 0569071 del 28 ottobre 2024 a firma dei Direttori Generali della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti direttoriali n. 399082 del 28 luglio 2023, n. 633056 del 15 novembre 2023 e n. 559310 del 23 ottobre 2024, secondo le modalità di seguito definite (doc. 1);

– per quanto possa occorrere del Decreto del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024 (doc. 2);

– nonché delle istruzioni operative, e dei relativi allegati, adottate da Ismea in data 6 dicembre 2024 (doc. 3).

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, delle Società La Cesenate Conserve Alimentari, Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola e di Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021, indetta con avviso del 22 aprile 2022, nr. 182458, successivamente corretto con avviso nr.324752 del 21 luglio 2022 (“versione consolidata”), presentando il progetto “Filigranum”.

Con il ricorso nr. 2386/2024 impugna gli atti di cui in epigrafe con i quali la relativa proposta- inizialmente dichiarata ammissibile – è stata poi collocata in posizione non utile per accedere alle risorse disponibili (dapprima nella graduatoria provvisoria approvata con DD n. 342515 del 30 giugno 2023 e poi in quella definitiva di cui al Decreto n. 0633056/2023 alla posizione n. 269 con attribuzione di un punteggio di 82,00) che sono state sufficienti ad accogliere i progetti in graduatoria fino al nr. 43.

La ricorrente a fondamento del gravame pone articolate censure inerenti lo svolgimento del procedimento ed il difetto di motivazione, lamentando – con l’ultimo motivo di doglianza – l’illegittima attribuzione di un punteggio minore a quello che, secondo la stessa ricorrente, le sarebbe spettato, pari ad 89,00.

Più precisamente, con il primo motivo (“Illegittimità manifesta del disposto di cui all’art. 9 comma 5 dell’Avviso pubblico – Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento – Violazione del disposto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 / 1990 “) viene dedotta la illegittimità dell’avviso nella parte in cui consente alle imprese di chiedere la correzione della graduatoria provvisoria in soli dieci giorni e senza conoscere le ragioni del punteggio attribuito; con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 9 comma 5 e agli artt. 10 e 11 dell’Avviso pubblico – Violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo – Contraddittorietà manifesta) si lamenta l’illegittimità del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria nella parte in cui riconoscerebbe un carattere di definitività a quest’ultima , in quanto decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (e quindi senza attendere l’esito delle eventuali correzioni), il Ministero avvisa che sarebbero state richieste ai soggetti proponenti le proposte definitive: con il terzo motivo (“Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Illegittimità manifesta del sistema di riconoscimento dei punteggi indicati nelle tabelle di cui all’art. 9 comma 4 dell’Avviso – Eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, nonché manifesta illogicità e irragionevolezza -”) viene dedotto un grave difetto di motivazione, in quanto il sistema di riconoscimento dei punteggi indicato nell’Avviso fa riferimento a criteri sia “oggettivi”, sia “soggettivi”, dipendenti cioè dal vaglio della Commissione; questi ultimi sarebbero affidati nell’Avviso ad un metodo generico e non precisato di specificazione (giudizi “minimo, medio ed alto”) però con un “range” molto elevato (da 1 a 6 punti) quindi con sostanziale discrezionalità non sorretta da specifici criteri; precisa la ricorrente che in estrema sintesi l’assegnazione a un progetto del punteggio minimo su due dei predetti parametri (assegnazione di n. 2 punti) rispetto all’assegnazione del punteggio massimo (assegnazione di n. 12 punti) è tale da comportare uno scostamento della collocazione in graduatoria di circa 210 posizioni; a conferma, si considera che nel range di 10 punti sono collocati i progetti nella posizione dal n. 1 al n. 210 su 306 proponenti ammessi di cui solo 39 finanziabili; inoltre, con altro profilo distinto, si censura l’operato della Commissione che, come risulta dal “verbale unico”, in appena 6 ore risulta aver esaminato 45 programmi (per 8 minuti di tempo ciascuno ed una media di lettura dei relativi allegati pari a 200/250 parole al minuto); con il quarto motivo (Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità per mancato riconoscimento del punteggio spettant”) la ricorrente si duole della carenza di motivazione specifica per il proprio progetto che avrebbe avuto diritto a punti 89,00 e non 82,00 come risultante dalla graduatoria (ma senza un provvedimento specifico che sia stato comunicato alla proponente o che ne illustrasse i presupposti e le ragioni); a sostegno di tale censura, richiama l’istanza di correzione che aveva proposto a fronte della graduatoria provvisoria (e che assume essere rimasta senza riscontro) e produce documenti tecnici di parte; ipotizzando che il minor risultato sia scaturito dal mancato riconoscimento dei criteri ambientali, argomenta in proposito.

Con ordinanza nr. 6534 del 3 aprile 2024 (nel giudizio nr. 2386/2024) e nr. 1431 del 22 gennaio 2025 del 22 gennaio 2025 (nel giudizio nr 101/2025), è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, cui la ricorrente ha ritualmente provveduto (v. rispettivamente deposito del 22 aprile 2024 e del 30 gennaio 2025).

La ricorrente ha del pari impugnato, con il ricorso nr 101/2025 gli atti successivamente intercorsi tra le parti con le quali l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, previa adesione delle proponenti interessate, per poter usufruire delle risorse aggiuntive a valere sul PNRR di cui meglio in atti, riproponendo le doglianze già formulate in ordine al proprio punteggio e comunque censurando alcune delle modalità cui sono sottoposte le istruttorie delle progettazioni presentate per il finanziamento PNRR sopravvenuto.

A tal fine ha dedotto i seguenti motivi di censura.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del principio di “non discriminazione” e di quello di “correttezza” Violazione del principio dell’autovincolo Illegittimità delle istruzioni operative di Ismea) si duole della illegittimità della intera procedura in quanto:

  1. a) con essa il Ministero si sarebbe sostanzialmente ancorato ad una graduatoria già perfezionata, introducendo altri e diversi requisiti e nuovi obblighi così distorcendo integralmente la procedura, obbligando tutti i beneficiari a sottostare a nuove regole e privando tutti i progetti di elementi essenziali;
  2. b) nei giudizi pendenti avverso la graduatoria formata come in precedenza esposto, l’aver prospettato la necessità di rinvii della decisione per consentire lo scorrimento della graduatoria stessa in dipendenza dei nuovi finanziamenti, avrebbe comportato una riduzione della tutela processuale; laddove i ricorsi fossero stati decisi nel merito, le concorrenti avrebbero avuto cristallizzata la propria posizione ai fini dello “scorrimento”;
  3. c) le “nuove regole” imposte dalle condizionalità del PNRR ( segnatamente quelle indicate nelle istruzioni operative dell’ISMEA art. 5, secondo le quali non potranno essere ammesse al finanziamento le attività e attivi connessi ai combustibili fossili, incluso l’uso a valle, compresi gli automezzi, i macchinari o le caldaie alimentate a combustibili fossili) cui sono state assoggettate le proposte sarebbero incompatibili con i progetti già presentati (non sarebbero esistenti sul mercato trattori o altri automezzi da impiegare in agricoltura ad “impatto zero” salvo quelli destinati all’uso “in garden”) , che dunque dovranno essere modificati; ne deriverebbe una disparità di trattamento derivante dal fatto che una filiera a forte vocazione agricola subirà più pregiudizi di altre filiere e ne risulterà fatalmente esclusa; sottopone quindi a vari argomenti di critica le specifiche innovative cui risultano vincolati i progetti proposti ai fini dell’accesso alla misura.

Conclude per l’annullamento degli atti impugnati.

La difesa dell’Avvocatura oppone all’accoglimento dei due ricorsi comuni e plurime eccezioni in rito, in particolare evidenziando come il plafond delle risorse erogabili nell’ambito della originaria procedura di finanziamento oggetto del ricorso nr. 2386/2024 (a valere sul PNC) sia ormai esaurito. Precisa che i progetti ammessi a finanziamento non potrebbero essere completati entro il termine di cui all’art. 14, comma 2, dell’Avviso (II Trimestre) che è quello entro cui possono essere spese le risorse di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 da cui provengono le risorse per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale ( art.3 del D.M. 22 dicembre 2012). Per tali ragioni, dall’accoglimento delle censure inerenti lo svolgimento della selezione non potrebbe che discendere l’annullamento integrale degli atti con conseguente impossibilità di ripetizione (per via della natura eccezionale del finanziamento derivante dal PNC).

Ne deriverebbe la carenza d’interesse di parte ricorrente alla coltivazione del gravame (in entrambi i giudizi).

Sotto altro profilo, la ricorrente comunque potrebbe ancora beneficiare dello scorrimento della graduatoria disposto a valere sulle risorse aggiuntive del PNRR nel frattempo ottenute dallo Stato [riprogrammazione PNRR 2023, decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023 della Commissione europea nonché della valutazione positiva del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 CID- FCF Fondo Rotativo Contratti di Filiera; Decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2024 numero C (2024) 7425 final e Decreto Direttoriale n. 569071 del 28 ottobre 2024] e rese disponibili alle imprese che ne avessero fatto richiesta, secondo la graduatoria impugnata (avviso di cui al DD n. 569071 del 28 ottobre 2024 con termine per le domande all’11 novembre 2024) , tra le quali anche la odierna ricorrente si colloca; per effetto di tale circostanza, la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza agli atti impugnati, con ulteriore e distinto profilo di carenza d’interesse o comunque di inammissibilità del gravame.

Nel merito, l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza delle doglianze inerenti il punteggio per mancanza della prova di resistenza e comunque per insindacabilità delle valutazioni di merito della Commissione.

L’ISMEA, costituita nel giudizio sul ricorso nr. 101/2025, deduce eccezioni ed argomenti difensivi analoghi a quelli di cui al punto precedente, evidenziando che le procedure di disamina dei progetti ammissibili al finanziamento – ai fini della concreta erogazione delle risorse – sono ancora ed attualmente in istruttoria.

Anche le controinteressate, costituitesi in resistenza, argomentano – specie nel giudizio nr. 2386/2025 – circa l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.

Nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, le parti resistenti e le controinteressate hanno insistito sull’inammissibilità delle censure volte all’annullamento dell’intera procedura in quanto – a differenza di una procedura di appalto con fondi dello Stato – il procedimento di evidenza pubblica di cui ci si occupa non potrebbe essere in alcun modo ripetuto, laddove dovessero essere annullati i relativi atti, conseguendone esclusivamente la perdita definitiva dei finanziamenti da parte dello Stato e quindi senza alcun vantaggio utile per la ricorrente.

Quest’ultima ha replicato, soffermandosi in particolare sulla mancanza di motivazione del punteggio attribuito al proprio progetto ed insistendo nel resto.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che delle diverse doglianze dedotte nei due ricorsi in esame, quelle dedotte al primo, secondo e terzo (nella parte meglio precisata a seguire) del ricorso nr. 2024/2386 e quelle dedotte nell’unico articolato motivo di censura del ricorso nr. 101/2025, salvo i profili sub “c” dell’esposizione che precede, sono evidentemente rivolte all’annullamento della procedura in toto, poichè, dal loro eventuale accoglimento, non potrebbe che derivare un obbligo di ripetizione del procedimento di evidenza pubblica per tutte le imprese, che avrebbe effetti per tutte le aziende già collocate utilmente nella graduatoria e implicherebbe la vanificazione delle risorse rese disponibili sul PNC.

Più precisamente, i primi due motivi del ricorso 2024/2386 incidono sulla regolarità generale della formazione della graduatoria; il terzo, nella parte in cui lamenta un radicale deficit di specificità della formulazione dei criteri di giudizio della Commissione, comporterebbe la necessità di una riedizione integrale della procedura, con criteri più determinati; l’unico motivo di ricorso nel giudizio nr. 2025/101, analogamente (per quanto esposto nella narrativa che precede alle lettere “a” e “b”) implicherebbe l’annullamento degli atti con i quali è stato finanziato lo “scorrimento” della graduatoria, in quanto soggetto a regole asseritamente diverse o incompatibili con quelle sottese all’avviso sulla base del quale la graduatoria è stata formata.

A tal proposito, si deve condividere l’argomento difensivo delle resistenti e delle controinteressate con il quale si evidenzia che, per la natura eccezionale delle misure di cui all’odierno giudizio derivanti dalla peculiare fonte di finanziamento di natura e provenienza euro-unitaria, nessuna utilità potrebbe conseguire la ricorrente dall’eventuale accoglimento delle predette censure.

Ritiene il Collegio di dover chiarire che a tale conclusione si perviene in via eccezionale, solo in forza della peculiare natura della fonte di finanziamento (documentata come in atti da parte dell’Avvocatura, alle cui deduzioni è sufficiente rinviare) che – per fatto notorio, prima ancora che documentalmente risultante agli atti – richiede l’impiego delle risorse entro un termine che è il frutto di una fonte esterna allo Stato – beneficiario delle provvidenze eurounitarie – e dunque non dipendente da eventuali o possibili scelte di bilancio dello Stato stesso.

Ne deriva che, a differenza di fattispecie ordinarie nelle quali è nella disponibilità dello Stato disporre – a seguito di un eventuale annullamento delle procedure di erogazione di contributi o di appalto di opere, forniture o servizi – la rinnovazione delle poste di bilancio e dunque delle relative procedure di spesa (ciò che fonda l’aspettativa di una concorrente ad ottenere la ripetizione delle procedure di evidenza pubblica e, conseguentemente, il proprio interesse processuale in termini di chance), l’impugnazione di una procedura di spesa di fondi a valere sul PNC o sul PNRR ai fini del suo integrale annullamento e ripetizione da parte di una concorrente non utilmente collocata in graduatoria, è inammissibile per carenza d’interesse.

Peraltro le censure di cui al primo ed al secondo motivo di ricorso nel giudizio nr. 2024/2386 sono inammissibili per difetto di interesse anche sotto diverso profilo, non essendo dedotto in che modo il loro accoglimento avvantaggerebbe la posizione in graduatoria della ricorrente ed il suo eventuale miglior punteggio.

Tale conclusione non vale, però, per le doglianze con le quali si lamenta l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello ritenuto legittimo (il quarto motivo di ricorso nel giudizio nr. 2386/2024 ed il terzo nella misura in cui al deficit di motivazione in esso censurato corrisponda un errore effettivo di valutazione del punteggio del progetto della ricorrente; e l’ultimo profilo dell’unico motivo dedotto nel ricorso nr. 2025/101, nella parte che si è esposta nella narrativa che precede alla lett. “c”).

Invero, in tal caso viene in rilievo una domanda volta alla mera correzione di una graduatoria già esistente ed efficace, che tale rimane anche all’esito dell’eventuale accoglimento del gravame; invero, in questi casi, sia che l’accoglimento avvenga ai fini della ripetizione della valutazione della proposta da ammettere a finanziamento, sia che ne derivi l’accertamento del maggior punteggio (quando quest’ultimo discenda da requisiti o parametri vincolati), la correzione opererà l’inclusione della ricorrente nel novero dei progetti finanziabili al posto di una controinteressata che le sarà pretermessa (salva la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere ad economie o residui di spesa al fine di finanziare il ricorrente in aggiunta e non in sostituzione della ultima graduata) e dunque non sarà modificato il saldo finale.

Laddove quest’ultimo dovesse essere divenuto immodificabile nelle more del giudizio (per decorso dei termini di spesa fissati dalla norma di finanziamento, come viene dedotto nel caso di specie) sarà comunque salvo l’obbligo di risarcire il danno.

Più precisamente, in ordine al profilo dedotto dalle resistenti, secondo la quale l’esaurimento dei fondi inizialmente individuati a valere sul PNC determinerebbe la carenza d’interesse della ricorrente a coltivare le relative censure (come dedotte nel ricorso nr. 2386/2024), osserva il Collegio che, essendo lo scorrimento disposto ai fini dell’erogazione delle risorse a valere sul PNRR in ordine di graduatoria (originale), l’eventuale migliore posizionamento della odierna ricorrente non potrebbe che assicurarle intanto un vantaggio in ordine a questa seconda fase in atto (laddove, essendo esaminate le proposte in ordine di graduatoria, il progetto verrebbe valutato prima); in ogni caso, le differenze (comunque censurate) di condizionalità per l’erogazione dell’aiuto attualmente in istruttoria presso l’ISMEA (rispetto a quelle originariamente previste a valere sul PNC) potrebbero determinare l’inadeguatezza del progetto ai fini PNRR ma non anche ai fini del precedente PNC.

Ancora, dato il rapporto tra le due fasi della misura sul quale si sono ampiamente diffusi i difensori delle resistenti, sarebbe l’eventuale utile collocazione della ricorrente nella graduatoria ai fini PNC a determinare l’insussistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso nr. 101/2025 (perchè non sarebbe più necessario esaminarne il progetto ai fini del PNRR) e non l’inverso.

Per tali ragioni, non può escludersi che la ricorrente – in rapporto al profilo di censura relativo al maggior punteggio preteso – consegua un effetto utile dall’esame dell’azione originaria del ricorso nr. 2386/2024.

Inoltre, l’esaurimento delle risorse originariamente assegnate al bando (di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ed art.3 del D.M. 22 dicembre 2012) non osta all’esame della domanda introduttiva, atteso che in caso di esito favorevole della lite (laddove dovesse a ciò conseguire un riposizionamento utile della ricorrente in graduatoria) sarebbe comunque obbligo dell’Amministrazione reperire le necessarie risorse di bilancio, anche ai fini del risarcimento del danno.

In tutti questi casi, dunque, l’interesse alla correzione del punteggio rende ammissibile il corrispondente profilo di gravame, che, nella odierna fattispecie, è introdotto con i profili che si sono sommariamente indicati in precedenza.

Su tali basi, il Collegio ritiene dunque di definire i giudizi sui due ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, con sentenza non definitiva, respingendo come inammissibili per carenza d’interesse tutte le doglianze con entrambi dedotte, ad eccezione dell’ultima nel ricorso nr. 2024/2386 e della ultima parte dell’unico motivo di censura nel ricorso nr. 101/2025, secondo quanto prima indicato.

Pertanto il giudizio si concentra nella trattazione dei motivi con i quali si lamenta un minor punteggio (ultimo motivo di gravame dedotto con il ricorso nr. 2386/2024), assegnato alla proposta progettuale “FILIGRANUM” e la relativa collocazione nella graduatoria di cui al DD 0633056/2023, per la delibazione della quale è necessario disporre incombenti istruttori; dall’esito di quest’ultimo si valuterà ogni altra decisione in ordine ai profili non ancora esaminati nel giudizio sul ricorso nr. 2025/101, in ordine ai quali rimane quindi riservata ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.

A tali fini, ed allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso nr. 2386/2024 (ed, in conseguenza, del ricorso nr. 101/2025), tenuto conto delle specifiche eccezioni che le resistenti hanno sollevato, è opportuno invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti, in particolare prescrivendo che:

  1. I) il Ministero resistente dovrà riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati a valere sul bando 22 aprile 2022, al fine di farle riesaminare il progetto della odierna ricorrente allo stato degli atti del ricorso nr. 2386/2024, tenendo conto delle specifiche censure dedotte all’ultimo motivo di ricorso e relativa documentazione di causa già prodotta (inclusa la perizia di parte e senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata);

la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione che, laddove sia confermativa del punteggio originario, dovrà analiticamente prendere posizione su ognuno dei profili dedotti, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione come a suo tempo svolte; oppure chiarendo a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto;

  1. II) tali chiarimenti saranno resi esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso introduttivo nr. 2386/2024 e quindi senza pregiudizio degli atti impugnati con esso, nonchè – a maggior ragione – con gli altri mezzi di gravame azionati nel giudizio nr. 101/2025, e dei relativi effetti, con particolare riguardo all’istruttoria che ad oggi risulta in corso da parte di ISMEA sulle risorse a valere sul PNRR che dunque dovrà proseguire senza rallentamenti o dilazioni di qualsiasi genere in dipendenza del presente giudizio, assicurando che non sia pregiudicato l’obiettivo TARGET UE PNRR dell’impiego di almeno il 50% delle risorse entro il 30 giugno 2025, su cui hanno dedotto l’Avvocatura e l’ISMEA stessa ;

III) i chiarimenti di cui sopra dovranno essere depositati in giudizio – con ogni opportuna documentazione a corredo – entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà effettuarla presso la sede reale dell’Amministrazione oltre che presso il domicilio dell’Avvocatura);

  1. IV) è fatto salvo in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela decisoria da parte dell’Amministrazione (ove nell’edizione dei chiarimenti ne riscontri i presupposti), con ogni conseguenza sulla fase contenziosa in atto;
  2. V) le parti potranno presentare memorie in ordine ai punti che precedono nei termini di rito rispetto alla udienza pubblica di rinvio che si indica a seguire.

Il Collegio dispone, per il prosieguo del giudizio, la trattazione della causa alla pubblica udienza del 24 settembre 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce, li dichiara inammissibili limitatamente alle censure e profili meglio indicati come in parte motiva e, riservata ogni altra decisione, in rito come nel merito e sulle spese nel resto, dispone istruttoria, pure come in parte motiva disposto e nei relativi termini.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 24 settembre 2025.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria della Sezione di comunicarne copia alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L’ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO