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Il Sindaco non può adottare un’ordinanza di demolizione

TAR Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, 9 luglio 2026, n. 520 – Il Sindaco, quale organo di indirizzo politico dell’ente locale, nell’adottare un’ordinanza di demolizione si ingerisce indebitamente nell’attività gestionale dell’ente, riservata ai dirigenti secondo quanto previsto dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (oltre che dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) ovvero, nei Comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili di uffici e servizi. L’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 fissa una regola aurea, che trae il suo fondamento nel principio di imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che è quella della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nella specie riconducibili al Sindaco, e le funzioni di gestione amministrativa, assegnate alla dirigenza.
Sebbene, ai sensi dell’art. 190 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale il Sindaco possa anche avocare a sé l’esercizio di funzioni di natura gestionale, stante la regola generale di cui all’art. 107, costituisce onere dell’ente locale, e non anche dell’interessata, dimostrare che il Sindaco abbia adottato l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame previo motivato provvedimento con il quale avrebbe ritenuto di poter avocare a sé l’esercizio delle funzioni dirigenziali. In mancanza di tale prova, e a fronte dell’esistenza presso l’Ente di un Responsabile dell’Area Tecnica, l’ordinanza sindacale va annullata per vizio di incompetenza, rimanendo precluso lo scrutinio dei motivi di merito e risultando inoperante il richiamo alla sanatoria di cui all’art. 21-octies, c. 2, della l. n. 241/1990.

00520 /2026 REG.PROV.COLL.

00289/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di ReggioCalabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2026, proposto dalla sig.ra Giuseppa Gemelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio fisico eletto presso lo studio Maurizio Romolo in Reggio Calabria, via Niccolò Da Reggio 10;

contro

Comune di Taurianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

– dell’ordinanza di ingiunzione demolizione opere abusive n. 14 del 13/02/2026 adottata dal Sindaco del Comune di Taurianova e notificata in data 27.03.2026;
– di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi richiamato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurianova; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 12.05.2026 e depositato in data 10.06.2026, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 14 del 13.02.2026, notificatale in data 27.03.2026, con la quale il Comune di Taurianova, in persona del Sindaco p.t., ai sensi degli artt. 31, 37 e 93 D.P.R. n. 380/2001, le ha ingiunto la demolizione di alcune opere edilizie, ritenute sine titulo, dalla stessa realizzate nell’ambito dell’immobile di sua proprietà, sito in Via Salvator Rosa n. 25, del predetto Comune, in Catasto fabbricati al foglio 31, particella 376, sub 13 [precisamente: veranda, realizzata nel giardino di pertinenza, tra il fabbricato ed il muro di confine; muro di cinta, in blocchi di cemento sul confine con altra proprietà (particella 863), di altezza pari a 3,00 m dal terreno].
2. Il ricorso risulta affidato a plurime censure tra cui quella, potenzialmente preliminare ed assorbente appresso trascritta: “I.- Incompetenza relativa dell’organo emanante (Sindaco) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000; Violazione del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei

servizi del Comune di Taurianova; Violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa: nullità e/o annullabilità dell’ordinanza”; Ad avviso della ricorrente, il Sindaco del Comune di Taurianova, organo di indirizzo politico dell’ente locale, nell’adottare l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame si sarebbe indebitamente ingerito nell’attività gestionale dell’ente locale, riservata ai dirigenti, secondo quanto previsto dall’art. 107 D.lgs. n. 267/2000 (oltre che dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) ovvero, nei Comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili di uffici e servizi.
Ne conseguirebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza dell’organo che lo ha adottato.
3. Il Comune di Taurianova, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della censura in questione, all’uopo rinviando alle osservazioni formulate nella nota prot. n. N.0012456/2026 del 19/05/2026 a firma tanto del Responsabile del Servizio n. 4 – Assetto del Territorio quanto del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del Comune di Taurianova secondo cui «Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, possono essere legittimamente attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, i quali traggono le proprie funzioni da decreti sindacali di nomina (art. 50, comma 10, TUEL)».
Inoltre, nella sostanza, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che, avuto riguardo all’assetto organizzativo dell’Ente e, quindi, tenuto conto della presenza di figure dirigenziali, il Sindaco non avrebbe potuto adottare l’ordinanza impugnata senza ingerirsi indebitamente nelle funzioni gestionali allo stesso ordinariamente estranee. In ogni caso, il vizio in parola non avrebbe una portata invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90, tenuto conto della natura dovuta e vincolata del potere amministrativo esercitato.

4. Con memoria depositata in data 21.06.2026, il difensore dell’ente locale ha dichiarato di rinunciare alla discussione orale della causa, essendo contestualmente impegnata in altro procedimento.
5. In occasione della camera di consiglio del 30.06.2026, il difensore della ricorrente ha ampiamente contro-dedotto in ordine a tutte le difese avversarie. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. In ricorso è fondato e, come tale deve essere accolto.
Ciò in adesione alla preliminare ed assorbente censura con cui è stata contestata la competenza del Sindaco del Comune di Taurianova ad adottare la gravata ordinanza di demolizione.
Soccorre in proposito l’art. 107 D.lgs. n. 267/2000 il cui testo è appresso trascritto:
«1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:

[…]
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale».
7. La norma in esame fissa una regola aurea, traente il suo fondamento nel principio di imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che è quella della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nella specie riconducibili al Sindaco e le funzioni di gestione amministrativa, assegnate alla dirigenza (cfr. tra le tante T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 14/04/2022, n. 2595).
La regola secondo cui l’atto di gestione, a differenza dell’atto di indirizzo politico amministrativo, è demandato dall’art. 107, commi 3 e 5, D.lgs. n. 267 del 2000 alla competenza dell’organo burocratico, e non dell’organo politico risulta, del resto, recepita dall’art. 3 (Criteri generali di organizzazione) del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Taurianova, in atti, secondo cui:
«1. L’assetto organizzativo del Comune si conforma ai seguenti criteri:
a) Attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e responsabilità di gestione dei responsabili degli uffici e dei servizi, assicurando la piena autonomia operativa degli stessi».
8. Vero è che, ai sensi dell’art. 190 comma 2 D.lgs. n. 267/2000 «Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei

servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione» e, quindi, per come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, «nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dettate dalla Giunta comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco può anche avocare a sé l’esercizio di funzioni di natura gestionale» (così Cons. Stato, sez. IV 2.05.2023, n. 4409).
8.1 È, tuttavia, altrettanto vero che, stante la regola generale di cui all’art. 107 sopra citato, a fronte della specifica censura formulata da parte ricorrente, costituiva onere dell’ente locale – e non anche dell’interessata – dimostrare che il Sindaco del Comune di Taurianova abbia adottato l’ordinanza di demolizione, oggetto di gravame, previo motivato provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 109 T.U.E.L., avrebbe ritenuto di poter avocare a sé l’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Peraltro, a fronte dell’esistenza, presso il Comune di Taurianova, di un Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica nonché di un Responsabile del Servizio n. 4 – Assetto del Territorio, appare inverosimile – e, comunque, è rimasto indimostrato – che il Sindaco, previo accertamento dell’inesistenza di figure dirigenziali, abbia ritenuto di potersi ingerire nelle relative funzioni, senza viceversa, eventualmente, assegnarle ai soggetti in questione, per come previsto dal citato art. 109 T.U.E.L.
9. Il vizio in parola ha natura preliminare ed assorbente e, come tale, impedisce la valutazione delle censure che afferiscono alla legittimità dell’azione amministrativa. Da qui l’erroneità del richiamo all’art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90, la cui operatività presuppone proprio lo scrutinio dei motivi di gravame proposti, al fine di accertare se, tenuto conto dell’eventuale natura vincolata del provvedimento, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
9.1 Quanto sopra trova riscontro in quel costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «Nel processo amministrativo il vizio formale d’incompetenza deve essere

sempre scrutinato per primo poiché, se fosse fondato, la valutazione nel merito della controversia alla stregua delle altre censure sostanziali proposte sarebbe impedita, risolvendosi in un giudizio meramente ipotetico sull’ulteriore attività amministrativa dell’organo competente, cui spetta l’effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o meno, l’atto in questione e, comunque, provvedere con un contenuto diverso; la decisione di accoglimento del ricorso, fondata sul vizio d’incompetenza, esaurisce l’oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l’assorbimento delle eventuali censure sostanziali, dato che in tutte le situazioni di incompetenza e di carenza di proposta o di parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi ex art. 34, comma 2 c.p.a., non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi da quest’ultimo effettuata» (così Consiglio di Stato sez. IV, 4/08/2023, n. 7534).
10. In conclusione, il ricorso è fondato, in adesione alla censura sopra scrutinata, e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione demolizione opere abusive
n. 14 del 13/02/2026 adottata dal Sindaco del Comune di Taurianova e notificata in data 27.03.2026.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.

Per l’effetto, annulla l’ordinanza di ingiunzione demolizione opere abusive n. 14 del 13/02/2026 adottata dal Sindaco del Comune di Taurianova e notificata in data 27.03.2026.
Condanna il Comune di Taurianova al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario

L’ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO