TAR PUGLIA, SEZ. III, 24 settembre 2025, n. 1094 – È legittima l’esclusione automatica dalla gara per gli operatori economici che abbiano commesso violazioni fiscali gravi, definitivamente accertate e superiori a € 5.000, ai sensi dell’art. 94, c. 6, d.lgs. 36/2023, anche nel caso in cui sia stata presentata richiesta di rateizzazione del debito. La presentazione di un’istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria”. Pertanto, nel caso di specie, essendo pacifica la definitività dell’accertamento e il superamento della soglia di € 5.000,00, l’esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante. Inoltre, l’escussione della cauzione provvisoria rappresenta un atto consequenziale obbligato all’esclusione, e la sua sospensione cautelare in sede di appello non incide sulla legittimità del provvedimento di primo grado.
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A00EB532EB, A00EB78174, A00EBF7A3F, A00EC23E8D, A00EC37F0E, A00EFB941F, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale XXV Luglio 2/B;
contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituiti in giudizio;
Innovapuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Policlinico di Foggia Ospedaliero-Universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento del direttore della divisione SArPULIA del 18.06.2025, comunicato il 19.06.2025, con il quale si è proceduto ad escludere la impresa ricorrente dalla gara per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento anca, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, e del verbale di gara, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto tale esclusione;
– della determinazione di aggiudicazione allo stato sconosciuta ove nelle more sia stata adottata dalla Stazione Appaltante;
– di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, della lex specialis, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di gara;
– di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
E PER LA DECLARATORIA
di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto
NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara d’appalto de qua, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia S.p.A. e di Policlinico di Foggia Ospedaliero-Universitario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori Domenico Mastrolia per la parte ricorrente e Michele Dionigi per Innovapuglia S.p.A.; nessuno comparso per il Policlinico di Foggia resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con atto notificato il 21.7.2025 e depositato il 29.8.2025 la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, comunicatogli il 19.6.2025, poiché, dopo l’aggiudicazione e nella fase di controllo dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante ha verificato la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo di €17.762,29, somma quindi superiore alla soglia di gravità di cui all’art. 1, All. II.10 del Codice degli Appalti. Ha altresì impugnato il consequenziale provvedimento di escussione della cauzione provvisoria.
1.1. Ha allegato di aver presentato un’istanza di rateizzazione per il debito in questione e ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la P.A. avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse dirsi “grave”, in considerazione dell’istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica. Ha contestato inoltre la legittimità dell’escussione della cauzione, chiedendo di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
2. Con atto del 2.9.2025 l’Amministrazione si è costituita, resistendo al ricorso, depositando memoria difensiva in vista dell’udienza cautelare in data 19.9.2025.
3. All’udienza del 23.09.2025 la causa, dopo la discussione, è passata in decisione, dando avviso alle parti della possibilità di definire il procedimento con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
4. Il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento espresso con la sentenza n. 0788/2025, avente ad oggetto la medesima questione tra le stesse parti.
È decisiva la circostanza che la violazione fiscale contestata fosse già “definitivamente accertata” al momento della partecipazione alla gara.
L’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10”, il quale a sua volta qualifica come tali quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1) per un importo superiore a € 5.000,00.
L’art. 95, comma 2, prevede invece ipotesi di esclusione non automatica, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali “non definitivamente accertate”.
La presentazione di un’istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).
Nel caso di specie, essendo pacifica la definitività dell’accertamento e il superamento della soglia di € 5.000,00, l’esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante.
5. È infondato anche il motivo, in parte nuovo rispetto al caso precedente, con cui si contesta l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
Tale misura non è una sanzione autonoma, ma una conseguenza diretta e obbligatoria disposta dalla legge in caso di esclusione del concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione.
La legittimità del provvedimento di esclusione, qui accertata, comporta necessariamente la legittimità dell’escussione della cauzione, che ne costituisce un atto consequenziale e dovuto.
D’altra parte, la circostanza che, in sede di appello e nell’incidente di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato abbia sospeso l’escussione della cauzione non induce a mutare orientamento in quanto la decisione appare frutto – in quella sede – di una valutazione di stretta opportunità (legata alla fase cautelare di richiesta di sospensione della decisione di primo grado) che invece il Giudice di primo grado non ravvisa, a maggior ragione nel caso di specie, considerata la prevedibilità della decisione alla luce del precedente già indicato, particolarmente recente.
6. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR – le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..
D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).
È stata quindi posta in luce la proporzionalità della misura in questione – declinata attraverso il test di idoneità, necessità e adeguatezza – nonché la sua non manifesta irragionevolezza “in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. La diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori al 10 per cento del valore dell’appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non può costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata”.
In definitiva, va considerata la sostanziale diversità di situazioni, che a sua volta non consente di concludere positivamente il giudizio trilatero ex art. 3 Cost., tra colui che – di fronte ad una pretesa tributaria formalizzatasi in un atto formale ed impugnabile – abbia deciso di proporre ricorso giurisdizionale (violazioni non definitivamente accertate) e chi, invece, abbia formulato un’istanza di rateizzazione senza però agire in giudizio, confermando quindi, sul piano sostanziale, la legittimità della pretesa tributaria (violazioni definitivamente accertate).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte che si è difesa con memoria in vista dell’udienza cautelare e sono liquidate in dispositivo, compensandole nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Innovapuglia S.p.A., che liquida in € 2000,00 oltre accessori dovuti per legge, compensandola nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Lorenzo Mennoia
IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda
IL SEGRETARIO
