TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 24 settembre 2025, n. 6315 – La mancata esclusione di un concorrente che abbia omesso di rendere, nel modello previsto dalla lex specialis, le dichiarazioni obbligatorie ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 a firma del direttore tecnico, integra una causa di grave vizio procedurale tale da influire sulla legittimità dell’aggiudicazione, anche se tali dichiarazioni siano state successivamente presentate in altre forme non previste. Inoltre, l’attribuzione errata di punteggi tecnici relativi a certificazioni di qualità e criteri premiali viola il principio di parità di trattamento, compromettendo la correttezza della graduatoria e giustificando l’annullamento dell’aggiudicazione con reintegro del concorrente legittimamente collocato. La stipula del contratto di appalto, avvenuta nel periodo di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta da ordinanza cautelare, è nulla e annullabile, con conseguente impossibilità di subentro nel contratto stesso da parte di altri concorrenti fino a validità dell’aggiudicazione.
N. 06315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02072/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ar.Co Edil S.r.l.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B34DC3D9A7, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alfa Group Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
– 1) della determina n. 1498 del 31/12/2024, avente ad oggetto: Aggiudicazione della gara appalto integrato per realizzazione di un asilo nido mediante un intervento di riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido sito in Via Martiri di Bellona per un importo presunto totale di € 1.967.137,66 – codice CIG B34DC3D9A7;
– degli atti presupposti:
1) verbali del seggio di gara dal n. 1 al n. 9;
– degli atti consequenziali:
1) contratto se sottoscritto;
2) atti di indizione gara, bando, disciplinare e capitolato tecnico, se ed in quanto lesivi;
3) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente;
– e per l’accertamento del diritto ad ottenere l’aggiudicazione con reintegra in forma specifica;
(quanto al ricorso incidentale depositato dalla Alfa Group Costruzioni s.r.l. il 2/5/2025):
– del verbale n. 8 relativo alla seduta di gara del 9/12/2024, in cui si è proceduto all’apertura delle buste amministrative dei concorrenti, nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha escluso la ricorrente principale nonostante le omesse dichiarazioni, nel modello A, ex artt. 94-95 del d.lgs. n. 36/2023, a firma del direttore tecnico;
– del verbale n. 9 relativo alla seduta di gara del 10/12/2024 all’esito della quale si è proceduto alla redazione della graduatoria dei concorrenti, nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha escluso la ricorrente principale nonostante le omesse dichiarazioni, nel modello A, rese in gara ex artt. 94-95 del d.lgs. n. 36/2023, a firma del direttore tecnico;
– della determinazione n. 1498 resa dal Comune di Caserta in data 31/12/2024 – gravata con ricorso principale –, nella parte in cui ha approvato il verbale di gara n. 9 del 10/12/2024 nella parte in cui non ha escluso la ricorrente principale dalla graduatoria di gara;
– di tutti i verbali e gli atti di gara e, nella parte in cui occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o presupponenti gli atti impugnati, connessi e conseguenti, nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha proceduto alla esclusione della ricorrente principale per grave illecito professionale, costituito dalle omesse dichiarazioni del direttore tecnico nel modello A, ex artt. 94-95 del d.lgs. n. 36/2023;
– nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
(quanto ai motivi aggiunti depositati dalla Alfa Group Costruzioni s.r.l. il 14/5/2025):
– del verbale n. 6 relativo alla seduta di gara riservata del 5/12/2024, conosciuto in data 21/4/2025 mediante pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica, in cui si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ed alla attribuzione del relativo punteggio, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha attribuito alla ricorrente principale punti 1 in relazione al subcriterio 2.1 (Possesso certificazione ISO 45000);
– del verbale n. 7 relativo alla seduta di gara riservata del 7/12/2024, conosciuto in data 21/4/2025 mediante pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica, in cui si è proceduto alla conferma del punteggio che era stato attribuito ai concorrenti alla seduta riservata di gara del 5/12/2024, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha attribuito alla ricorrente principale punti 1 in relazione al subcriterio 2.1 (Possesso certificazione ISO 45000);
– del verbale n. 9 relativo alla seduta di gara del 10/12/2024, conosciuto in data 21/4/2025 mediante pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica, all’esito della quale si è proceduto alla redazione della graduatoria dei concorrenti, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha attribuito punti 91,305 alla ricorrente principale mediante l’attribuzione di punti 1 in relazione al subcriterio 2.1 (Possesso certificazione ISO 45000);
– della determinazione n. 1498 resa dal Comune di Caserta in data 31/12/2024 – gravata con ricorso principale –, nella parte in cui ha approvato il verbale di gara n. 9 del 10/12/2024 con cui ha attribuito punti 91,305 alla ricorrente principale, mediante l’attribuzione di punti 1 in relazione al subcriterio 2.1 (Possesso certificazione ISO 45000);
– di tutti i verbali e gli atti di gara e, nella parte in cui occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o presupponenti gli atti impugnati, connessi e conseguenti, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha attribuito punti 91,305 alla ricorrente principale, calcolando anche punti 1 in relazione al subcriterio 2.1 (Possesso certificazione ISO 45000);
– nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
(quanto ai motivi aggiunti depositati da AR.CO Edil s.r.l. l’8/9/2025):
del contratto repertorio 21375 del 20/8/2025 stipulato tra il Comune di Caserta e la controinteressata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alfa Group Costruzioni S.r.l., del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e del Comune di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso principale regolarmente notificato e depositato AR.CO Edil S.r.L., premettendo di essere seconda graduata con punti 91,305 alle spalle della prima graduata Alfa Group Costruzioni S.r.L. con punti 91,489, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la “Determina n.1498 del 31/12/2024, avente ad oggetto: Aggiudicazione della gara appalto integrato per realizzazione di un asilo nido mediante un intervento di riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido sito in Via Martiri di Bellona per un importo presunto totale di € 1.967.137,66 – codice CIG B34DC3D9A7” (appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di un asilo nido, con fondi PNRR, nel Comune di Caserta).
La ricorrente principale, con un unico motivo di ricorso, ha lamentato la “Violazione della legge speciale di gara – violazione del disciplinare – eccesso di potere per perplessità – violazione art. 97 della costituzione”, lamentando l’erronea attribuzione del punteggio.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere alle censure.
Si è costituita la controinteressata Alfa Group Costruzioni S.r.L., sostenendo l’infondatezza del ricorso principale.
Con ordinanza n. 990 del 8.5.2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale nei seguenti termini: “in ragione del difetto dei termini per l’esercizio del diritto di difesa a fronte del ricorso incidentale del 2.5.2025, occorre fissare una nuova camera di consiglio per il giorno 11 giugno 2025, nelle more accogliendosi la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale al fine di lasciare la res adhuc integra fino alla data della camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025”.
Alfa Group Costruzioni S.r.L. ha proposto ricorso incidentale per lamentare la mancata esclusione della ricorrente principale, sulla base del seguente unico motivo di ricorso: “1) Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 94, comma 1, comma 2 e comma 3, lettera g), D. Lgs. n°36/2023 \ Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98, comma 5, D. Lgs. n°36/2023 \ Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, del Bando-Disciplinare di gara \ Violazione dei principi della fiducia ex art. 2 e di buona fede e di tutela dell’affidamento ex art. 5 D. lgs. n. 36/2023 \ Violazione del principio del risultato ex art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 \ Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria \ mancata comparazione degli interessi in gioco”.
Con motivi aggiunti presentati il 14.5.2025, Alfa Group Costruzioni S.r.L. ha contestato il punteggio attribuito dalla Commissione di gara alla ricorrente principale.
A fronte della domanda cautelare proposta dalla ricorrente incidentale, con ordinanza n. 1285 del 12.6.2025 il Collegio, premettendo che il ricorso principale e quello incidentale integrato dai motivi aggiunti sono “entrambi supportati da profili di fumus boni juris”, ha disposto “la sospensione degli atti impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, così da lasciare res adhuc integra”.
Tale ordinanza cautelare è stata impugnata, e il gravame, con ordinanza n. 2664 del 2025, è stato accolto dal Consiglio di Stato “ai soli fini” della fissazione della data dell’udienza pubblica, ai fini di una sua anticipazione da parte del Giudice di primo grado.
In adempimento di tale ordinanza del Consiglio di Stato, questo TAR ha anticipato la data fissata per la discussione in udienza pubblica alla data del 24.9.2025.
Nelle more Alfa Group Costruzioni S.r.L. e la stazione appaltante hanno stipulato il contratto sulla base della aggiudicazione impugnata con il ricorso principale.
Di conseguenza in data 8.9.2025 AR.CO Edil S.r.L. ha proposto motivi aggiunti, lamentando che, alla luce della avvenuta sospensione dell’efficacia della aggiudicazione in sede cautelare, non sarebbe stato possibile stipulare il contratto.
Con decreto presidenziale n. 1896 del 9.9.2025, premesso che «l’ordinanza cautelare del 12/6/2025 n. 1285 ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’impugnata determina di aggiudicazione sino alla decisione nel merito, “così da lasciare res adhuc integra”» e che «l’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato unicamente per la fissazione dell’udienza di merito», è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente principale con i motivi aggiunti depositati l’8/9/2025 e, per l’effetto, è stata dichiarata nelle more l’inefficacia del contratto.
In data 22.9.2025 si è costituito l’intimato Comune di Caserta per resistere alle censure della ricorrente principale.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare occorre esaminare il rilievo di irricevibilità del ricorso principale formulato da Alfa Group Costruzioni S.r.L., secondo cui, atteso che il provvedimento di aggiudicazione è costituito dalla determinazione n. 1498 del 31/12/2024, il ricorso principale sarebbe stato tardivamente notificato il 23.4.2025.
Il Collegio ritiene che il rilievo debba essere disatteso.
Sul punto è convincente la ricostruzione della ricorrente principale secondo cui:
– AR.CO Edil S.r.L. ha richiesto l’accesso agli atti di gara il 2/01/2025;
– tale accesso è stato sollecitato il 21/01/2025, il 29/01/2025, e da ultimo con esposto all’ANAC il 5/03/2025;
– il Comune di Caserta non ha risposto a tale richiesta ostensiva, e solo in data 21/04/2025 gli atti sono apparsi sulla piattaforma;
– solo da tale ultimo momento, quindi dal 21.4.2025, la ricorrente principale ha preso contezza dei profili che poi sono stati posti a fondamento delle censure contenute nel ricorso introduttivo, con riferimento alla doglianza concernente il prospettato mancato possesso della certificazione ISO 45000 in capo alla aggiudicataria e al mancato riconoscimento alla AR.CO Edil S.r.L. di un punteggio di 5 per l’utilizzo di BIM.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso principale è stato tempestivamente notificato in data 23.4.2025.
3. Nel merito, occorre individuare l’ordine di decisione dei ricorsi.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale non sono escludenti; viceversa è escludente il ricorso incidentale, mentre non sono escludenti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente incidentale.
Il Collegio ritiene di dovere esaminare prima il ricorso incidentale, cioè l’unico ricorso escludente.
In ipotesi di infondatezza del ricorso incidentale, saranno esaminate prima le censure della ricorrente principale, in quanto se queste dovessero risultare infondate, diverrebbero improcedibili le censure non escludenti proposte dalla ricorrente incidentale con i motivi aggiunti.
4. Con il ricorso incidentale escludente è dedotto che:
– la ricorrente principale ha prodotto in gara il Modello A – Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione, predisposto dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, a firma del direttore tecnico Francesco Argenziano, nella quale sono state cancellate, e dunque risultano omesse, le dichiarazioni di assenza di cause di esclusione automatica, di cui all’art. 94 del Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici;
– in relazione alle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 94 D. lgs. n. 36/2023, il comma 3, lettera g) del medesimo art. 94 estende la necessità dell’attestazione di cui ai primi due commi al direttore tecnico dell’operatore economico, e appunto nel caso in esame il direttore tecnico della ricorrente principale ha omesso di dichiarare l’insussistenza delle cause escludenti di cui al richiamato impianto normativo;
– nella seduta del 09/12/2024 la Stazione Appaltante, che pure aveva rilevato altre carenze documentali in capo alla AR.CO Edil s.r.l., non ha contestato alla medesima ricorrente principale l’avvenuta cancellazione delle dichiarazioni ex art. 94 D. L.gs n. 36/2023 da parte del direttore tecnico, di tal guisa procedendo alla ammissione in gara dell’operatore economico che invece andava escluso;
– le cause escludenti investono anche il direttore tecnico dell’operatore economico, espressamente ricompreso nel paradigma sanzionatorio ai sensi dell’art. 94, comma 3, lettera g) D. Lgs. n. 36/2023;
– anche l’art. 15, comma 3, del bando-disciplinare di gara prevede che “le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3”, ribadendosi che alla lettera g) del comma 3 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 v’è il direttore tecnico.
La ricorrente principale ha replicato affermando che:
– occorre considerare il Modello B predisposto “per eventuali direttori tecnici” redatto dal Direttore Tecnico Francesco Argenziano, l’unico che andava compilato da detta figura;
– la ricorrente incidentale invece si è limitata a depositare il modello A che è la “domanda di partecipazione” presentata in via sovrabbondante dal Direttore Tecnico, in quanto essa andava compilata solo dal legale rappresentante, come peraltro effettivamente avvenuto, mentre per il direttore tecnico è tenuto a compilare il Modello B in modo completo, come di fatto avvenuto;
– quindi sul Modello A firmato dal direttore tecnico, in quanto documento sovrabbondante in ragione dell’avvenuta corretta compilazione del Modello B da parte del medesimo direttore tecnico, non può fondarsi alcuna esclusione, e comunque troverebbe applicazione il soccorso istruttorio.
Il Collegio ritiene dirimente quanto affermato dalla stessa ricorrente incidentale nella replica alle difese della ricorrente principale rispetto al descritto motivo escludente. In particolare in tale memoria, depositata in data 7.9.2025, la ricorrente incidentale ha affermato quanto segue: «il direttore tecnico della ricorrente principale, sig. Francesco Argenziano, ha prodotto due modelli di dichiarazioni, sui quali:
– sull’uno, il modello B – di cui nemmeno sappiamo se fosse effettivamente utilizzabile – ha reso le dichiarazioni ex artt. 94 – 95 D. Lgs. n°36/2023;
– sull’altro, il modello A, non ha reso le medesime dichiarazioni poiché ha cancellato le medesime».
Orbene, il Collegio non ritiene decisiva la quaestio juris, sollevata dalla ricorrente incidentale, relativa alla effettiva utilizzabilità di tale Modello B da parte del direttore tecnico (secondo la ricorrente incidentale l’utilizzabilità da parte del direttore tecnico sarebbe subordinata al fatto che l’operatore economico sia una società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); piuttosto è decisiva la quaestio facti relativa alla circostanza che le dichiarazioni siano state comunque rese, avendo la ricorrente principale espressamente e testualmente ammesso che il direttore tecnico «sull’uno, il modello B (…) ha reso le dichiarazioni ex artt. 94 – 95 D. Lgs. n°36/2023». Orbene, il Collegio ritiene dirimente il dato sostanziale che le dichiarazioni dovute dal direttore tecnico ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36 del 2023 siano state comunque rese, anche se in un documento che la ricorrente incidentale ritiene diverso da quello in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere contenute. Rileva infatti il dato sostanziale, anche nell’ottica del principio del risultato, che l’assenza delle cause di incompatibilità o di esclusione sia stata in concreto resa e allegata tempestivamente alla domanda di gara.
Viceversa la circostanza secondo cui, in tesi, erroneamente il direttore tecnico avrebbe reso tale dichiarazione nel Modello B e non nel Modello A integrerebbe al più una violazione meramente formale, una irregolarità, come tale superabile in sede di soccorso istruttorio, che la stazione appaltante avrebbe dovuto concedere nell’ipotesi in cui avesse ritenuto sussistente il profilo di irregolarità. Né potrebbe predicarsi un insanabile contrasto tra dichiarazioni, in quanto il contrasto può sussistere solo tra una dichiarazione di un segno e un’altra dichiarazione di segno opposto, mentre nel caso in esame si rinviene una dichiarazione omessa (nel Modello A) e una dichiarazione resa (Modello B), per cui non può sussistere alcun contrasto insuperabile.
Il ricorso incidentale è pertanto respinto.
5. Con un unico motivo la ricorrente principale, premettendo di essere separata dalla prima graduata di soli punti 0,184, ha affermato che:
– la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata alla AR.CO Edil S.r.L. in quanto la controinteressata non era in possesso della certificazione ISO 45000, e nonostante ciò a quest’ultima è stato attribuito un punto come da tabella di ripartizione dei punteggi (pag. 50 e 51 del bando disciplinare di gara);
– sottraendo invece tale punto, la gara sarebbe stata aggiudicata alla AR.CO Edil S.r.L.;
– inoltre alla AR.CO Edil S.r.L. è stato assegnato un punteggio di 5 per l’utilizzo di BIM, mentre alla Alfa Group Costruzioni S.r.L. un punteggio di 5,667 nonostante entrambi avessero dichiarato che nella progettazione esecutiva sarebbero stati rispettati i BIM;
– anzi, con riguardo a tale ultimo parametro, AR.CO Edil S.r.L., a differenza di Alfa Group Costruzioni S.r.L., ha indicato anche il soggetto in possesso della qualificazione “BIM Specialist” nella persona dell’Ing. Moreno Quintino mentre l’aggiudicataria nulla ha indicato;
– quindi anche l’elisione di 0,667 avrebbe comportato l’aggiudicazione della gara alla AR.CO Edil S.r.L.
La parte controinteressata ha replicato sostenendo che le doglianze si riducono ad una inammissibile censura della discrezionalità tecnica.
Il Collegio ritiene che le censure siano fondate.
Il bando/disciplinare stabilisce un punto per il possesso della certificazione ISO 45000 e 6 punti per l’utilizzo di BIM.
Orbene, Alfa Group Costruzioni S.r.L. ha ammesso di non possedere tale certificazione (cfr. all. 003 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025), per cui erroneamente la Commissione di gara (cfr. all. 006 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025) le ha assegnato il punteggio massimo di 1 previsto al punto 2.1 del disciplinare (pagina 51, allegato 1). La fondatezza di tale profilo di censura è da solo sufficiente per la ricorrente principale al fine di scavalcare in graduatoria la ricorrente incidentale, colmando e superando il distacco di punti 0,184 che risulta dalla impugnata graduatoria approvata in sede di gara.
Il Collegio ritiene fondato anche l’altro profilo di censura, relativo al punteggio per BIM. Infatti sia AR.CO Edil S.r.L. che Alfa Group Costruzioni S.r.L. hanno dichiarato (cfr. all. 004 e 005 prodotti dalla ricorrente principale in data 23.4.2025) che avrebbero svolto la progettazione esecutiva in modalità BIM. Anzi, rispetto alla dichiarazione resa Alfa Group Costruzioni S.r.L., AR.CO Edil S.r.L. è stata addirittura più dettagliata, specificando nella propria dichiarazione anche il professionista qualificato come BIM Specialist, cioè l’ing. Moreno Quintino. Non si giustifica quindi che ad Alfa Group Costruzioni S.r.L. siano stati assegnati 5,667 punti, mentre ad AR.CO Edil S.r.L. solo 5 punti (cfr. all. 006 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025); piuttosto a parità di condizioni, ed anzi a fronte di una dichiarazione più esaustiva resa dalla ricorrente principale, entrambi gli operatori economici avrebbero dovuto ricevere lo stesso punteggio, con la conseguenza che la differenza di 0,667 per tale parametro non dovrebbe essere riconosciuta.
La fondatezza anche di tale profilo di censura ulteriormente comporta che la ricorrente principale avrebbe dovuto scavalcare in graduatoria la ricorrente incidentale, colmando e superando il distacco di punti 0,184 che risulta dalla impugnata graduatoria approvata in sede di gara.
Non è condivisibile il rilievo della ricorrente incidentale secondo cui i descritti due profili di doglienza della ricorrente principale si tradurrebbero in un inammissibile sindacato della discrezionalità tecnica. Sul punto il Collegio osserva che i criteri in esame operano in modo oggettivo, per cui la Commissione doveva valutare solo l’esistenza o inesistenza della dichiarazione e quindi attribuire il punteggio in modo automatico e vincolato. Peraltro, pur se per assurdo si ritenga che sussistano margini di discrezionalità tecnica, le censure ugualmente sarebbero fondate, in quanto la valutazione della Commissione risulterebbe ictu oculi illogica, irragionevole e sproporzionata.
Al fine tuttavia di valutare se l’aggiudicazione disposta in favore di Alfa Group Costruzioni S.r.L. debba essere annullata, occorre esaminare anche i motivi aggiunti proposti il 14.5.2025 dalla ricorrente incidentale, ad oggetto pure essi l’attribuzione del punteggio.
6. Con motivi aggiunti presentati il 14.5.2025, Alfa Group Costruzioni S.r.L. ha contestato il punteggio attribuito dalla Commissione di gara alla ricorrente principale.
In particolare, la ricorrente incidentale ha dedotto che:
– ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’art. 17.1 del disciplinare di gara introduce la tabella di ripartizione dei punteggi, in base a cui per il possesso della certificazione di qualità ISO 45000 viene riconosciuto 1 punto;
– nella seduta del 05/12/2024 la Commissione Giudicatrice ha attribuito punti 1 alla AR.CO Edil S.r.L. in ragione della certificazione ISO 45000 nonostante quest’ultima sia posseduta unicamente da uno dei mandanti (la società Diastilo s.r.l.) del raggruppamento temporaneo dei soli professionisti relativamente all’appalto del servizio di progettazione e non anche dall’impresa che deve eseguire i lavori;
– tale valutazione della Commissione è però errata, in quanto secondo la giurisprudenza ai fini della attribuzione del punteggio nelle gare d’appalto per le certificazioni di qualità, tale certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti costituiti nel raggruppamento.
AR.CO Edil S.r.L. ha replicato sostenendo l’infondatezza della censura, anche evidenziando, per escludere la pertinenza della giurisprudenza richiamata da controparte, che il possesso della certificazione ISO 45000 non era un requisito di partecipazione, come fatto palese dalla circostanza che, come ricavabile dalla lettura dalla pagina 17 alla pagina 21 del bando sub n. “5. Requisiti di partecipazione”, non è previsto che per gli operatori economici esecutori dell’appalto integrato di progettazione e lavori il possesso di detto requisito a pena di esclusione, così che, in realtà, tale certificazione ISO 45000 è stata prevista quale elemento premiale per la progettazione unitamente alle BIM e alla certificazione EGE al numero 2 della tabella di ripartizione dei punteggi (punto 17.1 pag. 51).
Il Collegio ritiene che la doglianza di Alfa Group Costruzioni S.r.L. sia priva di pregio. È assorbente il rilievo che non è stato impugnato dalla ricorrente incidentale il punto 17.3 del Bando/ Disciplinare, il quale, nel paragrafo denominato “Avvertenza”, prevede che “per i criteri di cui ai punti 2.1 e 2.2 in caso di ATI, per l’attribuzione dei relativi punteggi è sufficiente che le certificazioni siano possedute anche solo da uno dei componenti il raggruppamento”. Ne consegue che vanno respinti i motivi aggiunti della ricorrente incidentale, appunto perché non è impugnata la descritta previsione del bando/disciplinare della quale l’Amministrazione intimata ha fatto applicazione.
7. Dall’accoglimento del ricorso principale e dal rigetto dei motivi aggiunti presentati il 14.5.2025 da Alfa Group Costruzioni S.r.L., consegue che quest’ultima in graduatoria viene scavalcata da AR.CO Edil S.r.L., alla quale spetta un punteggio maggiore rispetto alla ricorrente incidentale nei termini sopra descritti.
Ne consegue che va annullata l’aggiudicazione disposta in favore di Alfa Group Costruzioni S.r.L., dovendo in essa subentrare AR.CO Edil S.r.L.
8. Premesso che la gara ha ad oggetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di un asilo nido con fondi PNRR, e premesso che l’Amministrazione intimata e Alfa Group Costruzioni S.r.L. in data 20.8.2025 hanno stipulato il contratto di appalto pubblico di progettazione esecutiva e lavori rep. 21375 del 20.8.2025, occorre verificare a monte se tale contratto sia stato validamente stipulato, e, in caso di risposta positiva, se possa essere disposto il subentro di AR.CO Edil S.r.L. in tale contratto, alla luce dell’art. 48, comma 4, D.L. n. 77/2021, in base al quale “in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché’ in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo”, e alla luce del comma 3 dell’art. 125 c.p.a., in base a cui “Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”.
Il Collegio ritiene assorbente la questione dell’accertamento della validità della stipula del contratto, alla luce dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale in data 8.9.2025 per lamentare che, alla luce della avvenuta sospensione dell’efficacia della aggiudicazione in sede cautelare, non sarebbe stato possibile stipulare il contratto.
I motivi aggiunti della ricorrente principale sono fondati, in quanto l’Amministrazione intimata e Alfa Group Costruzioni S.r.L. non hanno validamente stipulato il contratto di appalto pubblico di progettazione esecutiva e lavori rep. 21375 del 20/08/2025, difettando a tale data una aggiudicazione produttiva di effetti, alla luce del precedente accoglimento cautelare della domanda di sospensione dell’aggiudicazione formulata dalla ricorrente principale.
In particolare, l’ordinanza cautelare del 12/6/2025 n. 1285 ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’impugnata determina di aggiudicazione sino alla decisione nel merito, “così da lasciare res adhuc integra”; ne consegue che tale ordinanza cautelare ha sospeso l’aggiudicazione disposta in favore di Alfa Group Costruzioni S.r.L.
Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2664 del 18.7.2025 unicamente con riguardo alla data di fissazione dell’udienza di merito, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022 (nel dispositivo dell’ordinanza, dopo aver premesso che quella impugnata è una “ordinanza di sostanziale accoglimento, altresì, delle ragioni del ricorrente principale”, il Consiglio di Stato ha disposto che “accoglie l’appello cautelare ai soli fini del rispetto di quanto stabilito dall’art. 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022”); alla luce di tale ordinanza del Consiglio di Stato, la gravata ordinanza cautelare del 12/6/2025 n. 1285 emessa da questo TAR, nel punto in cui ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della aggiudicazione, non è stata riformata, rimanendo così sospesa l’aggiudicazione.
L’ordinanza citata del Consiglio di Stato del 18.7.2025 ha inoltro disposto di “ordinare al TAR Campania (…) di fissare, per la trattazione nel merito del ricorso di primo grado, la prima udienza immediatamente successiva allo scadere del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza”; in adempimento di quanto disposto dal Consiglio di Stato questo TAR ha anticipato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 24.9.2025, cioè nella prima udienza pubblica immediatamente successiva allo scadere del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione di tale ordinanza.
Orbene, in adesione alla ricostruzione contenuta nei motivi aggiunti della ricorrente principale, il Collegio ritiene che dalla sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione (sospensione disposta dalla citata ordinanza cautelare n. 1285 del 2025 di questa Sezione, sul punto non riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare) deriva la preclusione alla stipula del contratto, il quale si fonderebbe su un atto, l’aggiudicazione, che alla data di stipula del contratto, e tutt’ora, è stato privato di effetti. Insomma, non sono condivisibili nel caso concreto in esame le considerazioni processuali svolte dalla ricorrente incidentale nella memoria del 7.9.2025, in quanto non è superabile il disposto della citata ordinanza del Consiglio di Stato del 18.7.2025 nel punto in cui solo con riferimento alla data di fissazione dell’udienza di trattazione ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR n. 1285 del 2025 che aveva sospeso l’aggiudicazione. La stipula del contratto in data 20.8.2025 ha integrato l’inosservanza del chiaro disposto del pronunciamento cautelare e quindi di un provvedimento giurisdizionale.
I motivi aggiunti della ricorrente principale sono pertanto accolti, con conseguente caducazione del contratto non validamente ed efficacemente stipulato.
Infine, mancando un contratto efficacemente e validamente stipulato tra l’Amministrazione intimata e Alfa Group Costruzioni S.r.L., non trova applicazione la regola ostativa al subentro nel contratto prevista dalla citata previsione dell’art. 125 c.p.a. (il quale presuppone che il contratto sia stato validamente ed efficacemente stipulato), per cui a monte non può disporsi alcun subentro della ricorrente principale nel contratto, appunto perché il subentro presupporrebbe la sussistenza di un contratto valido ed efficace; piuttosto la stazione appaltante potrà stipulare il contratto direttamente con AR.CO Edil S.r.L.
9. Dunque è respinto il ricorso incidentale integrato dai motivi aggiunti della ricorrente incidentale, mentre è accolto il ricorso principale integrato dai motivi aggiunti della ricorrente principale, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione, e con conseguente accoglimento della domanda caducatoria del contratto n. rep. 21375 del 20/08/2025.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Tuttavia nel rapporto processuale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), Definitivamente pronunciando sul ricorso principale integrato dai motivi aggiunti presentati in data 8.9.2025 e sul ricorso incidentale integrato dai motivi aggiunti presentati in data 14.5.2025, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) respinge il ricorso incidentale integrato dai motivi aggiunti presentati in data 14.5.2025;
2) accoglie il ricorso principale integrato dai motivi aggiunti presentati in data 8.9.2025, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione, e con conseguente accoglimento della domanda caducatoria del contratto n. rep. 21375 del 20/08/2025;
3) condanna Alfa Group Costruzioni S.r.L. e il Comune di Caserta al pagamento delle spese di lite in favore di AR.CO Edil S.r.L., liquidandole, a carico di ciascuno, nella misura di euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato (a carico di Alfa Group Costruzioni S.r.L. e del Comune di Caserta nella misura di metà ciascuno), con distrazione in favore dell’avv. Luigi Adinolfi;
4) compensa le spese di lite con riferimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo
IL PRESIDENTE
Giuseppe Esposito
IL SEGRETARIO
