TAR CAMPANIA, SEZ. staccata SALERNO, 17 settembre 2025, n. 1193 – In tema di ricorsi contro procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, qualora la selezione non preveda bando pubblico, valutazione comparativa formale dei candidati, attribuzione di punteggi e formazione di graduatoria finale, ma si limiti a una verifica di idoneità di soggetti già individuati in elenchi regionali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo per difetto di natura concorsuale della procedura. Il concetto di “procedura concorsuale” va inteso in senso restrittivo, coinvolgendo soltanto quelle dotate di bando, comparazione formale e graduatoria di merito, la cui approvazione determina i vincitori. Non costituiscono procedure concorsuali le assunzioni derivanti da procedimenti di mera verifica di idoneità, come quelle basate su riserve o elenchi, in cui il possesso dei requisiti si valuta in termini assoluti senza graduatoria finale. Nel caso di specie, la procedura di interpello per la nomina di Direttore generale dell’Azienda speciale consortile, configurata come procedimento non concorsuale, rientra nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro, spettando pertanto la giurisdizione al giudice ordinario (giudice del lavoro).
N. 01511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2025, proposto da Franco Arbolino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Consortile Valle dell’Irno Ambito S6, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mariagrazia Sessa, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di adeguate misure cautelari:
a) della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/04/2025 di individuazione e conferimento dell’incarico da Direttore Generale alla Dott.ssa Mariagrazia Sessa;
b) del decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile Valle dell’Irno S6 n. 3536 del 07/05/2025 avente ad oggetto: “Decreto di nomina di direttore Azienda Speciale Consortile Consorzio Valle dell’Irno S6 alla dott.ssa Mariagrazia Sessa”;
c) se ed in quanto occorra, del verbale n. 1 del 15/04/2025 avente ad oggetto: “Esame delle domande ai fini dell’ammissibilità e dei curricula”;
d) se ed in quanto occorra, del verbale n. 2 del 22/04/2025 avente ad oggetto: “Svolgimento colloquio tecnico-motivazionale”;
e) nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Speciale Consortile resistente e della controinteressata Mariagrazia Sessa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Dott. Arbolino Franco ha impugnato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/04/2025 di individuazione e conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile Valle dell’Irno S6 alla Dott.ssa Mariagrazia Sessa, il decreto del Presidente del Consorzio del 7 maggio 2025 con il quale veniva formalizzata la suddetta scelta, nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.
Il predetto provvedimento di individuazione e conferimento dell’incarico fa seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 13 marzo 2025, con cui l’Azienda Speciale Consortile “Valle dell’Irno” – Ambito S6 ha indetto una procedura di interpello per la selezione di un Direttore Generale, ai sensi dell’art. 34 del proprio Statuto, aperta a candidati sia interni che esterni.
2. Avverso gli atti della selezione – meglio descritti in epigrafe – il dott. Arbolino ha proposto il ricorso in esame, affidato alle doglianze così rubricate:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 34 E SS. DELLO STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE NONCHÉ DELL’ARTICOLO 3 DELL’AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI INTERPELLO – ECCESSO DI POTERE, DIFETO DI ISTRUTTORIA;
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELL’AVVISO PUBBLICO – MANCATA VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI PRIORITARI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI COMPARAZIONE (ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI REGOLE AUTOIMPOSTE E CARENZA DI ISTRUTTORIA);
3. (Segue) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 NONCHÉ ARTICOLI 97 e 113 COSTITUZIONE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, CONTRADDITTORIA, PERPLESSA E MERAMENTE (sic) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E PER CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.). GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
4. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI;
5. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E VIOLAZIONE DI NORME DI CORRETTO PROCEDIMENTO (ULTERIORE PROFILO DI ECCESSO DI POTERE);
6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 9 – 19 ss. DPR 487/1994 – ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
2.1. In estrema sintesi, il ricorrente contesta un difetto istruttorio ed un deficit motivazionale per non aver l’Azienda Speciale resistente esplicitato le ragioni della preferenza accordata alla Dr.ssa Sessa rispetto agli altri candidati e per aver omesso di valutare correttamente il curriculum da lui presentato in uno alla domanda di partecipazione, ben più ricco rispetto a quello vantato dalla controinteressata, avendo egli maturato esperienze professionali sicuramente superiori a quelle della candidata nominata.
3. Si sono costituite per resistere al ricorso l’Azienda Speciale intimata e la controinteressata Dr.ssa Mariagrazia Sessa che hanno eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in luogo del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per mancata impugnazione dell’atto di interpello per manifestazione di interesse n. 25 del 13 marzo 2025 nella parte in cui espressamente prescriveva, all’art. 4, che “La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale tra i candidati”.
Nel merito hanno contestato le argomentazioni proposte chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio, ravvisate le condizioni per definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata, ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente, essendo fondata la relativa eccezione proposta sia dall’Azienda Consortile resistente che dalla controinteressata.
5.1. A tal fine rileva, in primo luogo, che il citato interpello n. 25 del 13 marzo 2025 si rivolgesse unicamente ai soggetti idonei, già iscritti nell’Elenco Regionale dei Direttori/Coordinatori d’Ambito, Sezione Direttori, che la Regione Campania ha istituito con D.G.R. n. 689/2022 ed ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 1294 del 18.12.2024.
La procedura di selezione, inoltre, prescriveva la valutazione dei “curricula” ed un colloquio tecnico-motivazionale diretto ad individuare il profilo professionale più idoneo a rivestire l’incarico.
5.2. Giova, sul punto, evidenziare che in base alla procedura de qua:
– il conferimento dell’incarico sarebbe avvenuto tramite mera valutazione dei curricula professionali, integrata dal predetto “colloquio tecnico-motivazionale”;
– non è stata prevista l’istituzione di una apposita commissione né punteggi da attribuire sulla scorta di una griglia di criteri prestabiliti;
– all’esito della valutazione non è stata prevista la redazione di una apposita graduatoria.
5.2.1. A tacer d’altro, in mancanza di tali indici, frutto di elaborazioni giurisprudenziali consolidate, non può affermarsi che si sia in presenza di una sostanziale procedura concorsuale, ricadente come tale nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
A tal riguardo, può condividersi che “La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, si estende a tutte le procedure selettive caratterizzate da concorsualità, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di veri e propri punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito, a seguito di valutazioni e di giudizi attribuiti sia ai titoli che al colloquio secondo una nozione di concorso in senso stretto” (Tar Emilia Romagna, Sez. I, n. 460/2020).
Ed ancora, che “dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, la riserva di giurisdizione amministrativa sulle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevista dall’art. 63 comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è da intendere nel senso che la stessa sia applicabile alle procedure selettive, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, destinate poi a concludersi, come avvenuto nella fattispecie, con la formazione di una graduatoria di merito” (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2615/2023).
5.2.2. Piuttosto, pertinente si rivela il richiamo, operato dalla difesa dell’Azienda Consortile resistente, alla recente pronuncia n. 21272 del 25.07.2025 delle Sezioni Unite della Cassazione, che, in linea con quanto già precedentemente affermato, ha avuto modo di ribadire che: “non vi è ragione per non applicare anche alla presente fattispecie quanto più volte affermato da queste Sezioni Unite in tema di riparto di giurisdizione su controversie aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali in esito a procedure di interpello. Ciò nel senso appunto della giurisdizione del giudice ordinario, e non amministrativo, qualora tale conferimento a. consegua a procedure che, pur articolate in fasi, abbiano natura ‘sostanzialmente non concorsuale’ ex art. 63.4 D.Lgs. 165/01, e quindi a procedure (Cass. SS.UU. n. 6040/19) nelle quali la previsione di un interpello pubblico conoscitivo risponda ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale sulle più consone modalità di selezione del personale dipendente (anche e soprattutto se di vertice), e non caratterizzata (Cass. SS.UU. n. 18653/24) ‘da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito’.”
5.2.3. La pronuncia si pone in perfetta coerenza con quanto già in precedenza stabilito con la sentenza n. 10360/2021 con cui le Sezioni Unite avevano affermato che “il termine “concorsuale” deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. (…) sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito” (nello stesso senso, Cons. Stato, A.P. n. 11/2011 sul concetto di concorso e “concorsualità”).
5.3. Ebbene, il caso in esame – lo si ribadisce – si connota per il suo configurarsi come procedura di mera verifica di idoneità, circoscritta a soggetti già iscritti nell’Elenco Regionale dei Direttori/Coordinatori d’Ambito, Sezione Direttori, che la Regione Campania ha istituito con D.G.R. n. 689/2022 ed ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 1294 del 18.12.2024, nonchè per l’assenza di valutazione comparativa dei candidati, per la mancanza di una assegnazione di punteggi sulla base di una griglia di criteri predefiniti, e per la mancata previsione di una graduatoria di merito stilata all’esito.
5.4. In presenza di tali indici, può, dunque, trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (d.lgs. n.165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all’art. 2907 c.c.” (Cons. Stato, A.P. n. 11/2011).
La giurisprudenza più recente – sebbene riferita ad un caso di affidamento dell’incarico di Direttore di struttura sanitaria complessa ma mutuabile a cagione della traiettoria argomentativa seguìta – ha infine precisato che “La selezione per l’affidamento dell’incarico (…) non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa nonché la revoca dell’incarico.” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4107/2021).
6. Alla luce delle considerazioni svolte, va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del giudice Ordinario, compensando le spese tra le parti costituite in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
7. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O., innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 03 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Simona Saracino
IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo
IL SEGRETARIO
