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Legittimità e limiti della revoca nelle procedure di gara pubblica

TAR Campania, Napoli, sez. VII del 1° settembre 2025, n. 1760 – La sentenza conferma il principio consolidato che la revoca di una procedura di gara pubblica è legittima quando si fonda su motivi concreti di pubblico interesse, che possono consistere in sopravvenuti fatti nuovi, nel mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’indizione della gara, oppure in una nuova valutazione, anche diversa, dell’interesse pubblico originario (ius poenitendi). Tale potere di revoca, disciplinato dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, è caratterizzato da una ampia discrezionalità dell’amministrazione e non può essere sindacato dal giudice amministrativo se non in presenza di vizi evidenti quali manifesta irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria, violazione dell’imparzialità o travisamento dei fatti. In relazione al momento in cui la revoca interviene nella procedura di gara, l’onere di motivare adeguatamente cresce proporzionalmente al grado di affidamento che la revoca può aver generato nei partecipanti. In particolare, se la revoca avviene nelle fasi preliminari, prima dell’aggiudicazione definitiva, la necessità motivazionale è meno stringente, poiché il diritto degli operatori economici non è ancora consolidato. Infine, anche nel caso di revoca legittima, la P.A. non è automaticamente obbligata a risarcire i danni subiti dai concorrenti, salvo che questi dimostrino concretamente di aver subito un danno ingiusto derivante dall’affidamento fatto e quantificato correttamente. Pertanto, nel caso di specie, la revoca decisa dalla Regione è legittima, in quanto fondata dall’esigenza di risolvere anticipatamente la concessione con la società SAUIE, attualmente in liquidazione, al fine di individuare un nuovo concessionario per entrambe le aziende agricole coinvolte, in un’unica procedura. Secondo il Tar tale esigenza non è irragionevole né contraddittoria, in quanto legittimamente fondata sulla situazione gestionale e sul perdurare delle difficoltà finanziarie della società in house, come evidenziato anche da rilievi della Corte dei conti.

N. 06002/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01760/2024 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola della Valle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG ZCE3D51388, rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Berardi, Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del PGR pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale;

nei confronti

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
Sauie s.r.l., L’Orto di Emilia Società Agricola a r.l., non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):

– del Decreto n. 94 dell’8.2.2024, con il quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania comunicava la revoca dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla concessione dell’azienda agricola di proprietà regionale […] di Montecoriolano – CIG: ZCE3D51388”;

– del Decreto n. 9 del 24.1.2024 (pubblicato in data 8.2.2024), al quale il Decreto n. 94 dell’8.2.2024 rinvia per relationem circa i motivi sottesi all’adottato atto di revoca;

– ove e per quanto occorra, della comunicazione del 17.1.2024, Prot. n. 79/U24, con la quale la SAUIE srl (in liquidazione) ha chiesto alla S.A. che “l’Avviso sia direttamente emanato dalla Regione Campania”, rappresentando, altresì, che “al fine di garantire efficacia e omogeneità, si emani un Avviso unico per entrambe le aziende agricole”;

– ove e per quanto occorra, se e in quanto lesiva dell’interesse dalla ricorrente, della relazione di cui al Protocollo MIC/SABAP-METRMI n. 23862-PA del 16.11.2023, inviata del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti della Regione Campania, unitamente al verbale di sopralluogo dei luoghi avvenuto presso l’Azienda Agricola di Passerano;

– ove e per quanto occorra, se e in quanto lesive dell’interesse dalla ricorrente, delle note del 4.12.2023 (Prot. n. 25308-A/2023) e dell’11.1.2024 (Prot. n. 690-A/2024), intercorse tra la Regione Campania e la Soprintendenza competente, richiamate a suffragio della revoca della gara in questione, aventi ad oggetto il “Complesso della Tenuta agricola di Passerano in Gallicano nel Lazio” e il “Compendio Immobiliare denominato Tenuta di Passerano”;

– nonché di qualsiasi atto e/o provvedimento allo stesso comunque connesso, presupposto e consequenziale che incida negativamente sulla posizione giuridica della ricorrente, e più in particolare modo;

in subordine,

per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiusti patiti dall’O.E., per responsabilità precontrattuale della Regione Campania;

(per quanto riguarda i motivi aggiunti)

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:

del Decreto n. 101/2024 dell’8.4.2024, con il quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania ha approvato l’“Avviso Pubblico finalizzato all’affidamento in concessione del complesso dei beni organizzati delle Aziende Agricole di proprietà regionale denominate Azienda Agricola di Montecoriolano nel Comune di Potenza Picena (MC) e Azienda Agricola di Passerano nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM)”;

del Decreto n. 318 del 12.4.2024, con il quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania ha indetto la “nuova” gara – da aggiudicarsi “in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità̀/prezzo” ed avente ad oggetto la concessione delle Aziende Agricole di Montecoriolano e di Passerano;

dell’Avviso Pubblico recante n. 3809/AP/2024, nel quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania, per il tramite dello “STAFF 60.06.92 – Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR” ha indicato le modalità di partecipazione a di attribuzione dei relativi punteggi della nuova procedura di gara “suddivisa in numero due lotti”; -) ove e per quanto possa occorrere, del Decreto n. 103 del 12.4.2024, avente ad oggetto: “Rettifica del Decreto Dirigenziale n.101 del 08/04/2024 di approvazione Avviso Pubblico Montecoriolano e Passerano”;

della Determinazione n. PG/2024/0219311 del 2.5.2024, con la quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania ha fissa to quale nuovo termine per inviare le richieste di sopralluogo dei siti di cui si discute la data del 13.5.2024, in luogo dell’originario termine del 3.5.2024; -) del Decreto n. 94 dell’8.2.2024, con il quale la Regione Campania – Giunta Regionale della Campania comunicava la revoca dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla concessione dell’azienda agricola di proprietà regionale […] di Montecoriolano – CIG: ZCE3D51388”;

del Decreto n. 9 del 24.1.2024 (pubblicato in data 8.2.2024), al quale il Decreto n. 94 dell’8.2.2024 rinvia per relationem circa i motivi sottesi all’adottato atto di revoca;

ove e per quanto occorra, della comunicazione del 17.1.2024, Prot. n. 79/U24, con la quale la SAUIE srl (in liquidazione) ha chiesto alla S.A. che “l’Avviso sia direttamente emanato dalla Regione Campania”, rappresentando, altresì, che “al fine di garantire efficacia e omogeneità, si emani un Avviso unico per entrambe le aziende agricole”;

ove e per quanto occorra, se e in quanto lesiva dell’interesse dalla ricorrente, della relazione di cui al Protocollo MIC/SABAP-METRMI n. 23862-PA del 16.11.2023, inviata del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica delle belle arti alla regione Campania, unitamente al verbale di sopralluogo dei luoghi avvenuto presso l’Azienda Agricola di Passerano;

ove e per quanto occorra, se e in quanto lesive dell’interesse dalla ricorrente, delle note del 4.12.2023 (Prot. n. 25308-A/2023) e dell’11.1.2024 (Prot. n. 690-A/2024), intercorse tra la Regione Campania e la Soprintendenza competente, richiamate a suffragio della revoca della gara in questione, aventi ad oggetto il “Complesso della Tenuta agricola di Passerano in Gallicano nel Lazio” e il “Compendio Immobiliare denominato Tenuta di Passerano”;

nonché di qualsiasi atto e/o provvedimento allo stesso comunque connesso, presupposto e consequenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il presente ricorso l’Azienda Agricola Della Valle (di seguito, anche solo “l’Azienda”) ha chiesto annullarsi in via principale il decreto n. 94 con il quale la Regione Campania ha disposto la revoca dell’avviso pubblico in epigrafe indicato, nonché il presupposto decreto regionale n. 9/2024 e gli ulteriori atti in quest’ultimo richiamati.

La ricorrente ha dedotto di essere risultata aggiudicataria dell’avviso pubblico avente ad oggetto l’affidamento della sub-concessione dell’Azienda Agricola di Montecoriolano gestita dalla SAUIE srl (società in house della Regione Campania), avendo offerto il miglior canone annuo pari ad euro 20.450,00. Tuttavia, in data 8 febbraio 2024, la Regione Campania comunicava la revoca della procedura di gara in questione.

1.1 – All’esito dell’istanza di accesso formulata il 15 febbraio 2024 dalla ricorrente, la Regione Campania trasmetteva all’Azienda gli atti richiesti. Solo avuta conoscenza di tali atti, parte ricorrente ha impugnato i decreti regionali in epigrafi indicati, lamentando:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 21 quinquies della L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon amministrazione, economicità ed efficienza dell’agire pubblico – Eccesso di potere per travisamento dei fatti di causa – Manifesta irragionevolezza dell’operato amministrativo – Difetto assoluto di istruttoria – Contraddittorietà dell’agire pubblicistico: le circostanze poste a fondamento della revoca (il sopralluogo del 16/11/2023 e le successive note intercorse tra la Regione Campania e la competente Soprintendenza tra il dicembre 2023 e il gennaio 2024) non riguardano l’Azienda Agricola di Montecoriolano, ma unicamente quella di Passerano. L’agire dell’Amministrazione è contraddittorio, ove si consideri che l’originaria situazione di improcrastinabilità della procedura di affidamento è risultata del tutto “sconfessata” dalla successiva richiesta della SAUIE di emanare un unico avviso per entrambe le aziende agricole. Peraltro, la revoca della gara non è supportata da alcun motivo di pubblico interesse sopravvenuto ovvero da un mutamento della situazione di fatto sconosciuto al tempo dell’indizione della gara.

1.2 – In aggiunta alla domanda principale parte ricorrente ha chiesto anche condannarsi l’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale.

2 – Si è costituita in resistenza la Regione Campania, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del gravame (non essendo stata estesa l’impugnativa all’annullamento del sopravvenuto Decreto Dirigenziale n. 318 del 12/4/2024 di indizione della nuova procedura di gara per “l’affidamento in concessione del complesso dei beni organizzati delle Aziende Agricole di proprietà regionale denominate “Azienda Agricola di Montecoriolano” nel Comune di Potenza Picena (MC) e “Azienda Agricola di Passerano” nel Comune di Gallicano nel Lazio), la tardività dello stesso (avendo la ricorrente avuto conoscenza dei decreto oggetto del ricorso introduttivo giusta notifica a mezzo pec in data 8/2/2024) e l’inammissibilità per carenza di interesse (stante la sussistenza di plurimi motivi a sostegno della revoca, non tutti censurati).

3 – Si è costituito in resistenza anche il Ministero della Cultura, versando in atti documentazione sui fatti di causa.

3.1 – Non hanno preso parte al giudizio la SAUIE s.r.l. e l’Azienda Agricola a r.l. L’orto di Emilia.

4 – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale ricorso autonomo, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 101/24 e il successivo decreto n. 318/2024, aventi ad oggetto l’indizione della nuova gara finalizzata all’affidamento in concessione del complesso dei beni organizzati delle Aziende Agricole di proprietà regionale denominate “Azienda Agricola di Montecoriolano” nel Comune di Potenza Picena (MC) e “Azienda Agricola di Passerano” nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM).

Gli atti impugnati, a detta della ricorrente, sarebbero affetti da invalidità derivata dall’atto di revoca già oggetto del ricorso introduttivo. Ad integrazione dei motivi già formulati nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha ulteriormente rimarcato la carenza istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, evidenziando che dai provvedimenti prodotti dal Ministero della Cultura emerge che neppure la tenuta di Passerano è gravata da vincolo di interesse culturale e che l’azienda agricola di Montecoriolano non è mai stata oggetto di alcuna procedura di valutazione di interesse culturale. Di tali circostanze era peraltro a conoscenza la Regione Campania, che aveva preso parte al giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato conclusosi con la sentenza 7542/2023 avente proprio ad oggetto l’annullamento del decreto di valutazione d’interesse culturale sulla tenuta di Passerano. L’indizione della nuova gara, inoltre, non risulta preceduta da alcun nulla osta rilasciato dal Segretariato Regionale della Regione Marche.

5 – Alla pubblica udienza del 3 luglio 2024 il ricorso è transitato in decisione.

6 – In limine litis, con riferimento alla “autoeccezione” sollevata in udienza dalla difesa della ricorrente in ordine alla carenza di giur dizione della adita A.G., è sufficiente osservare che l’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 19 del 2021, ha confermato l’orientamento secondo cui l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione da parte del ricorrente che tale giurisdizione ha adìto è inammissibile, come affermato in modo ormai incontrastato sia dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre: sez. II, 18 giugno 2021, n. 4740, 6 maggio 2021, n. 3543, 8 marzo 2021, n. 1909, 24 dicembre 2020, n. 8330, 2 dicembre 2020, n. 7628, 20 dicembre 2019, n. 8630, 14 novembre 2019, n. 7811, 31 maggio 2019, n. 3654; sez. III, 17 maggio 2021, n. 3822, 31 maggio 2018, n. 3272, 1° dicembre 2016, n. 5047, 26 ottobre 2016, n. 4501, 13 aprile 2015, n. 1855, 7 aprile 2014, n. 1630; sez. IV, 24 luglio 2019, n. 5231, 22 maggio 2017, n. 2367, 21 dicembre 2013, n. 5403; sez. V, 15 marzo 2021, n. 2164, 7 gennaio 2020, n. 75, 6 dicembre 2019, n. 8345, 19 settembre 2019, n. 6247, 28 maggio 2019, n. 3500, 13 agosto 2018, n. 4934, 27 marzo 2015, n. 1605, 7 febbraio 2012, n. 656; sez. VI, 5 gennaio 2021, n. 151, 8 aprile 2015, n. 1778, 8 febbraio 2013, n. 703) sia dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; seguita poi dalle sentenze 19 gennaio 2017, n. 1907, 25 maggio 2018, n. 13192, e 24 settembre 2018, n. 22439).

7 – Ancora in rito, va disposto lo stralcio dagli atti di causa del documento versato in atti dalla ricorrente il 3/7/2025.

L’art. 73 c.p.a., rubricato “udienza di discussione”, prescrive, infatti, che “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.

Detti termini hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent.

Il deposito tardivo di memorie e documenti comporta l’inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà o impossibilità di produrre siffatti atti nei termini (ex multis, C. di St. n. 5119/2022)” – Tar Lazio, Roma, sez. III quater, sent. n. 20395/2024.

Risulta quindi tardivo il deposito del documento – peraltro risalente all’agosto 2024 – effettuato il giorno stesso dell’udienza.

8 – Può prescindersi dalla delibazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Campania, essendo il ricorso infondato nel merito.

8.1 – Dagli atti di causa emerge che la Regione Campania ha stipulato con la SUAIE s.r.l. una convenzione per la concessione in uso fino al 31/1/2028 dei beni del disciolto Ente Patronato Regina Margherita Istituto “Paolo Colosimo” pro-ciechi di Napoli, comprendente l’Azienda Agricola di Montecoriolano e l’Azienda Agricola di Passerano. Stante lo stato di liquidazione della SAUIE, la Regione ha stabilito di affidare a terzi la concessione dei beni, individuando, nelle more, un subconcessionario per l’azienda agricola di Montecoriolano sita nel Comune di Potenza Picena (MC), cui affidare la gestione di un anno (prorogabile per un ulteriore anno) della stessa. Espletata la procedura selettiva, con verbale n. 3 dell’11/12/2023 la commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore della ricorrente.

Con il gravato decreto n. 9/2024, la Regione Campania si è determinata nel senso della revoca della procedura selettiva (pervenuta alla proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente) in considerazione degli accertamenti da eseguire in relazione ai beni culturali presenti nella azienda agricola di Passerano e delle indicazioni pervenute da parte della SAUIE s.r.l. nella nota prot. n. 79/U24.

In particolare, con tale nota, la società ha chiesto alla Regione (ex aliis) “stante lo stato di liquidazione dalla società SAUIE s.r.l. e il perdurare delle difficoltà finanziarie tali da non potere garantire la continuità delle attività delle aziende agricole secondo criteri di efficienza ed efficacia” di emanare un avviso unico per entrambe le aziende agricole e, all’esito, di risolvere anticipatamente l’atto concessorio al fine dell’affidamento delle aziende in concessione a terzi. La SAUIE ha motivato la richiesta rappresentando che “ciò consentirebbe di completare al più presto il processo liquidatorio, anche in considerazione delle osservazioni in merito a cura della Corte dei Conti ..”.

Peraltro, già con delibera in data 3/11/2023, la SAUIE aveva fatto presente alla Regione che le suindicate aziende agricole “gravano sul bilancio della SAUIE s.r.l. in maniera considerevole. La società, proprio a causa della gestione delle predette aziende agricole versa in una situazione deficitarietà strutturale …”.

8.2 – Orbene, l’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che:

“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

“Il potere di revoca, così come disciplinato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ha confini ampi, essendo dalla norma contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi).

In particolare, tra i presupposti alternativi, si distingue in termini di particolare ampiezza quello per cui l’amministrazione può revocare il provvedimento non solo per l’insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.

Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in una nuova valutazione dell’interesse pubblico in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi, per di più laddove non possa ritenersi maturato alcun affidamento legittimo alla conservazione del provvedimento.

In tal caso, considerata l’ampia discrezionalità da riconoscersi all’amministrazione, il provvedimento di revoca può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di esiti abnormi o percepibili come contraddittori, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione un giudizio di convenienza diverso, proprio del giudice ovvero del privato che impugna (cfr. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927; Id., sez. IV, 1 agosto 2023, n. 7467; Id., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026)” – Tar Toscana, sez. I, sent. n. 758/2025.

Ed ancora, con specifico riferimento alla revoca di procedure selettive: “Per pacifica giurisprudenza, (…), la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455)” (TAR Puglia, Bari, sez. II, 26 marzo 2024, n. 378; in termini TAR Veneto n. 2946/2024)

8.3 – Nel caso di specie, il Tribunale è dell’avviso che la motivazione posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio: essa, come visto, è imperniata sulla opportunità di una anticipata risoluzione della concessione con la SAUIE s.r.l. ai fini dell’individuazione di un nuovo concessionario – e non di sub-concessionario, come nel precedente avviso – per entrambe le strutture, alla luce delle esigenze rappresentate dal SAUIE s.r.l. nella citata nota n. 79 (peraltro già oggetto, a quanto è dato comprendere, di rilievi da parte della Corte dei Conti, presumibilmente forieri di conseguenze in termini di responsabilità contabile) e recepite dalla Ragione.

Tale motivazione è, dunque, esaustiva e da sola idonea a sorreggere la determinazione regionale.

8.3.1. Peraltro, tenuto conto che la selezione de qua è giunta solo alla fase della proposta di aggiudicazione, va rammentato il principio espresso con riferimento alle gare pubbliche, ma mutuabile in questo caso, in base al quale “l’onere motivazionale sotteso alla revoca di tali atti deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l’esplicitazione delle ragioni circa l’interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto) ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, del 12/09/2023, sent. n. 8273).

8.4 – Solo per completezza, può evidenziarsi che – nello specifico – lo stato del procedimento era tale per cui non può dirsi consolidato alcuno specifico interesse in capo alla ricorrente ad eccezione di quello al corretto dispiegarsi della procedura, dovendosi rammentare che nei contratti pubblici addirittura dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva non è precluso all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico concreto.

8.5 – Per le suesposte ragioni, la domanda caducatoria recata dal ricorso introduttivo va respinta e con questa anche la domanda di risarcimento del danno da “revoca legittima”. Il Tribunale condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale “la revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura, anche ove ritenuta legittima: “lascia intatto il fatto incancellabile degli affidamenti suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi” (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831), onde i relativi comportamenti dell’amministrazione, allorché risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., si pongono quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale” – Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5011/2025.

Pur tuttavia, la domanda risarcitoria per la quale è causa va respinta per la dirimente ragione che in ricorso vi è assoluta carenza di allegazioni in merito alle voci e alla quantificazione del danno, carenze rispetto alle quali non sarebbe ipotizzabile neppure una quantificazione in via equitativa, la quale, come noto, non esonera la parte dall’onere della prova su di essa incombente e che, per essere attivato, presuppone la dimostrazione (non fornita nella specie) della impossibilità di provare altrimenti il danno (cfr. art. 1226 cod. civ.).

9 – Alla luce di quanto supra chiarito (sub 8.3) va dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti (anche ove inteso quale autonomo ricorso), laddove incentrato sulla questione della sussistenza o meno di vincoli di interesse culturale sugli immobili compresi nelle due aziende agricole che – come visto – non risulta essere stata posta in via esclusiva dalla Regione a fondamento della gravata revoca.

9.1 – Quanto, poi, agli atti di indizione della nuova procedura di affidamento, va dichiarata l’infondatezza della censura di illegittimità derivata dalla revoca oggetto del ricorso introduttivo.

9.2 – Inammissibile, per carenza di interesse (secondo quanto eccepito dalla difesa regionale) è, invece, l’impugnativa della determina prot. n. PG/2024/0219311 del 2.5.2024 avente ad oggetto la proroga del (solo) termine ultimo di presentazione delle “richieste di sopralluogo”.

10 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della Regione Campania. Possono compensarsi le spese tra la ricorrente e il Ministero della Cultura, la cui difesa si è limitata al deposito di documentazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:

respinge il ricorso introduttivo;

respinge – in parte- il ricorso per motivi aggiunti e – in parte – lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della Regione Campania, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.

Spese compensate tra la ricorrente e il Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente

Gabriella Caprini, Consigliere

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Maria Laura Maddalena

IL SEGRETARIO