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Prevalenza disciplinare su capitolato e obbligo completezza dichiarazioni in gara pubblica

Il TAR Campania, sez. VIII, ordinanza del 9 gennaio 2026, n. 89 – Il TAR Campania ha affermato che nei contratti pubblici e nelle gare d’appalto, in caso di contrasto tra capitolato speciale e disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni del disciplinare. Inoltre, nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara.

N. 00089/2026 REG.PROV.CAU.

N. 06318/2025 REG.RIC. 

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

Wm Magenta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6C9A85F0E, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta – Stazione Unica Appaltante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rachele Barbarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Isola Verde Ecologia S.r.l., Angel S.r.l., non costituiti in giudizio;
Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’

E/O PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI,

– la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5);

– della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4);

– di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi:

a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1);

b) il Capitolato di gara;

c) il Piano industriale;

– di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi:

b) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1);

c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, conosciuta solo quanto ai suoi estremi, con cui è stato designato RUP della procedura

ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Renato di Fonzo;

– la Determina n. 556 del 27.8.2025  – conosciuta solo quanto ai suoi estremi  – con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara;

–  di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

E PER LA CONDANNA

degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati

CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato

ex art. 122 c.p.a.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WM MAGENTA S.R.L. il 15\12\2025 :

ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’

E/O PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI,

– la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5);

– della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4);

– di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi:

a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1);

b) il Capitolato di gara (doc. 7);

c) il Piano industriale;

– tutti i verbali di gara;

– la Determina n. 556 del 27.8.2025 con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara (doc. 8);

– di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi:

a) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1);

b) la Delibera di Giunta Comunale n. 39/2024 con cui il Comune di Casagiove ha approvato il progetto di piano industriale (doc. 9);

c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, con cui è stato designato RUP del-la procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Re-nato di Fonzo;

d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2024 del 16.5.2024 di adesio-ne alla S.U.A. Provincia di Caserta e di approvazione dello schema di Conven-zione (doc. 10);

e) la Convenzione stipulata tra il Comune di Casagiove e la S.U.A. Provincia di Caserta “per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l’ac-quisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importipari o superiori al limite di importo per l’affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all’impor-to di cui all’art. art 73 Allegati II.6, II.8 del D.Lgs. 36/2023” (doc. 11);

– di tutti gli atti e documenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo alla ISVEC e dell’autorizzazione, ove intervenuta, al subentro della Angel S.r.l.;

– di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

E PER LA CONDANNA

degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati

CON CONSEGUENTE

DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ecoce S.r.l. e di Comune di Casagiove e di Provincia di Caserta – Stazione Unica Appaltante;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato, quanto al primo motivo aggiunto, che in caso di discordanza tra disposizioni capitolari e del disciplinare, secondo condivisibile giurisprudenza, è quest’ultimo a prevalere, con consequenziale applicabilità nel caso di specie alla disposizione di cui al punto A2 del bando/disciplinare che indicava un obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 65% per il primo anno ed al 75% dal terzo anno, così come indicato dalla controinteressata nella sua offerta;

Relativamente al secondo motivo aggiunto, la disposizione di cui al punto A2 del disciplinare faceva riferimento a «Incremento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata (65 % entro il primo anno e 75 % dal terzo anno) previsto all’art. 70 del CSA», prescrivendo che «Il presente sub‐criterio di valutazione riguarda l’eventuale incremento dell’obiettivo minimo di RD che l’offerente si impegna a raggiungere e per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite dal CASA. Verrà assegnato 1 (uno) punto per ogni unità % di incremento fino alla concorrenza di punti 10 (dieci)»; ne consegue che la disposizione non poteva consentire alla commissione di attribuire punteggi ove non vi fosse stato alcun incremento della forbice relativa alle percentuali minime prescritte (65% e 75%), come si deduce agevolmente dalla “eventualità” di incremento di tali valori; a nulla a tal fine rileva né il criterio di valutazione operato, né l’opposta discrezionalità tecnica della commissione, in presenza di una norma di gara che ne prescriveva chiaramente i limiti di esercizio;

Quanto al terzo motivo aggiunto ed alla posizione di ISVEC la disposizione di cui al punto 5.2. del disciplinare di gara prescriveva due requisiti: A) Ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato globale annuo maturato nel triennio precedente (2021/2023) almeno pari ad € 8.118.179,04 (1,5 volte quello posto a base d’appalto) IVA esclusa; B) ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato specifico minimo annuo conseguito complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, pari o superiore a € 5.412.119,36 IVA esclusa, per l’esecuzione di servizi di raccolta, trasporto trattamento dei rifiuti e spazzamento stradale; nel caso di specie, la chiara formulazione della lex specialis, non derogabile, né diversamente interpretabile dall’amministrazione resistente, imponeva indiscutibilmente il possesso di un fatturato minimo annuo in capo al concorrente, requisito non posseduto da ISVEC, come emerge dalla dichiarazione di tale operatore economico con riferimento al possesso dei requisiti speciali;

Quanto al quarto motivo aggiunto, si rivela corretta l’affermazione della difesa del Comune allorquando asserisce che la perdita del requisito non incide sull’aggiudicazione, ma solo sulla legittimazione a stipulare il contratto, essendo le cessioni di data successiva alla aggiudicazione;

Né coglie nel segno il quinto motivo aggiunto, dal momento che il dato percentuale del 65% è quello finale del primo anno di esercizio e non anche quello iniziale del periodo;

Infine, con riferimento al sesto motivo, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento secondo cui «nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara» (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2025, n. 5589); tuttavia, il motivo difetta di prova documentale, in parte mancando il deposito di alcuni allegati richiamati con i numeri da 20 a 29 della produzione di parte ricorrente, in parte alcuni di essi non riferendosi a presunti illeciti addebitabili ad ISVEC;

In considerazione della solo parziale fondatezza dei motivi di impugnazione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie la domanda cautelare con riferimento ai motivi aggiunti primo, secondo e terzo, sospendendo l’efficacia dell’impugnata aggiudicazione e disponendo la parziale rinnovazione della procedura di gara in conformità ai principi contenuti nella presente ordinanza;

Fissa l’udienza di discussione per il 19 marzo 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Corciulo

 

IL SEGRETARIO