TAR Liguria, sez. I, 10 gennaio 2026 n. 17 – È legittima l’aggiudicazione di una gara per una concessione demaniale marittima a uso turistico-balneare, anche nel caso in cui la P.A. appaltante, a seguito di un contraddittorio finalizzato alla verifica della sostenibilità dell’offerta, riduca la durata della concessione rispetto al periodo indicato nel PEF dell’aggiudicatario. Nel caso di specie, il PEF non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, ma solo per la verifica della sostenibilità economica e per determinare la durata del contratto in relazione all’ammortamento degli investimenti, con un periodo compreso tra 4 e 20 anni. La riduzione della durata della concessione, pur se inferiore a quella richiesta dall’aggiudicatario, è legittima se adeguata con gli investimenti programmati e non compromette la sostenibilità economica del progetto. La discrezionalità amministrativa consente alla P.A. di stabilire un periodo di concessione più breve, a condizione che tale scelta sia motivate e coerente con la verifica dei flussi finanziari e del recupero degli investimenti. Inoltre, l’attivazione di un contraddittorio con l’aggiudicatario per chiarire i tempi di ammortamento non costituisce una modifica del PEF, ma una verifica integrativa funzionale alla determinazione della durata della concessione.
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maco s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando, Filippo Maria Longhi e Vittorio Amaddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gaggero ed Elena Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
nei confronti
Lucky s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Saguato e Ilaria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A1 – per quanto riguarda il ricorso principale introduttivo:
– della determinazione n. 437 del 5.3.2025, recante l’aggiudicazione in favore di Lucky s.r.l.s. dello stabilimento balneare individuato sul PUD come “ON60” per la durata di diciassette anni;
– della determinazione n. 231 del 3.2.2025, recante l’approvazione dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice;
– di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusa la comunicazione prot. n. 8983 del 5.2.2025 di non aggiudicazione a Maco s.r.l.s., la nota prot. n. 8986 del 5.2.2025 e la nota prot. n. 14440 del 26.2.2025 con la comunicazione e-mail della commissione del 21.2.2025;
A2 – per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti della ricorrente principale:
– degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
– della determinazione n. 519 del 18.3.2025, recante l’aggiudicazione dell’area ad uso chiosco individuata sul PUD come “PM55BIS” all’esito di procedura comparativa cui ha partecipato anche Lucky s.r.l.s.;
– della determinazione n. 1537 del 25.9.2024, avente ad oggetto la nomina del seggio di gara;
– della determinazione n. 1895 del 22.11.2024, avente ad oggetto la nomina della commissione di gara;
– del verbale della commissione del 13.1.2025, della scheda di attribuzione dei punteggi, della nota prot. n. 16676 del 7.3.2025 e della nota prot. n. 32395 del 30.4.2025;
– per quanto occorra, della circolare della Regione Liguria prot. n. 1060516 del 10.7.2024;
A3 – per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti della ricorrente principale:
– degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
– della nota prot. n. 40184 del 28.5.2025;
B1 – per quanto riguarda il ricorso incidentale:
– della determinazione n. 519 del 18.3.2025 e degli atti della procedura comparativa, nella parte riguardante la valutazione della domanda di Maco s.r.l.s.;
B2 – per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti della ricorrente incidentale:
– degli atti della procedura comparativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia e di Lucky s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo notificato il 7 marzo 2025 e depositato il 17 marzo 2025 Maco s.r.l.s. (d’ora innanzi, Maco) ha impugnato l’aggiudicazione in favore di Lucky s.r.l.s. (d’ora innanzi, Lucky) e gli altri atti della procedura comparativa per l’assentimento della concessione demaniale marittima avente ad oggetto lo stabilimento balneare “Papeete Beach” nel comune di Imperia.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 5.2 del disciplinare della procedura di gara. Dopo l’approvazione dei verbali della procedura l’Amministrazione avrebbe aumentato la durata della concessione assegnata a Lucky da 4 a 17 anni, in tal modo alterando la valutazione comparativa effettuata dalla commissione con riguardo agli investimenti proposti dai concorrenti e violando il principio di parità di trattamento. Inoltre, non sarebbero stati indicati i motivi per cui l’ammortamento necessiterebbe di tale più lungo periodo e, comunque, si tratterebbe di modifica sostanziale vietata dall’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023.
II) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti. Attivando il contraddittorio sulla durata del titolo con la vincitrice della gara, il Comune non avrebbe rispettato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che esclude le procedure concorsuali dalla propria sfera applicativa.
III) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Assenza di motivazione. Le ragioni di preferenza dell’istanza concessoria della controinteressata risulterebbero oscure ed inintellegibili.
Sia l’Amministrazione civica di Imperia sia Lucky si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
In seguito all’acquisizione di ulteriori atti e documenti, con una prima impugnativa in aggiunzione, notificata il 16 maggio 2025 e depositata il 3 giugno 2025, Maco ha articolato i seguenti mezzi:
I) Violazione dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017. Violazione degli artt. 2.4 e 9.1 del disciplinare della procedura di gara. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e par condicio tra i concorrenti. Violazione della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari in materia di concorrenza. La controinteressata avrebbe partecipato anche alla gara per la concessione di un chiosco, infrangendo così il divieto di concorrere per più beni demaniali marittimi posto dal disciplinare e mirato a prevenire il cumulo di titoli per attività connesse alla balneazione nello stesso comune, non consentito dalla L.R. n. 26/2017. Pertanto, invece di essere ammessa a scegliere una delle due concessioni, Lucky avrebbe dovuto essere espulsa da entrambe le procedure.
II) Violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 5.2 del disciplinare della procedura di gara. Violazione della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari in materia di concorrenza. Il P.E.F. originariamente presentato dall’aggiudicataria non indicherebbe i flussi finanziari, precludendo la conoscibilità dei tempi di ammortamento degli investimenti e, quindi, risultando carente dell’elemento necessario per determinare la durata della concessione. Pertanto, l’offerta sarebbe priva di una parte essenziale, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto estromettere Lucky dalla gara, anziché consentirle di elaborare un nuovo piano mediante un soccorso istruttorio alterante la par condicio.
III) Violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 5.2 del disciplinare della procedura di gara sotto altro e diverso profilo. Estensione della durata della concessione da 4 a 17 anni. Violazione della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari in materia di concorrenza. Lo straordinario prolungamento di durata della concessione sarebbe avvenuto sulla scorta di un’e-mail della commissione, la quale, mutando la propria valutazione iniziale, avrebbe incredibilmente ritenuto che il periodo di 17 anni sia necessario per recuperare l’investimento.
IV) Violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 5.2 del disciplinare della procedura di gara sotto altro e diverso profilo. Incongruenza e contraddittorietà della proposta di Lucky s.r.l.s. Violazione della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari in materia di concorrenza. La proposta vincitrice si rivelerebbe incongruente ed insostenibile sotto il profilo economico-finanziario, perché: Lucky non avrebbe fornito alcun riscontro circa la disponibilità dei “mezzi propri” di finanziamento; il fatturato medio della locazione di ombrelloni e del bar ipotizzato nel primo P.E.F. differirebbe da quello esposto nel piano integrativo e, comunque, non potrebbe finanziare gli investimenti, da sostenere entro 45 giorni dall’approvazione del progetto; alla data dell’integrazione del P.E.F. il previsto mutuo di € 150.000,00 non sarebbe stato ancora erogato.
V) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, buon andamento, proporzionalità e oggettività dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Sviamento. Le valutazioni della commissione risulterebbero inficiate da travisamento e palese distorsione dei fatti, nonché da eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento, giacché:
– l’organo esaminatore avrebbe erroneamente attribuito a Lucky i 14 punti massimi per il criterio esperienziale (“C.3”) e 2,90 punti per l’utilizzo della concessione quale prevalente fonte di reddito (“C.7”), poiché né la società né il suo socio unico Luciano Pellicari avrebbero mai gestito uno stabilimento balneare. Nemmeno avrebbe potuto essere considerata l’esperienza professionale di Giuliano Ardissone, in quanto la nomina di quest’ultimo a consigliere di amministrazione risulterebbe tardivamente iscritta in Camera di Commercio il 12 marzo 2025, dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della deducente, onde risulterebbe inefficace; in ogni caso, non essendo il signor Ardissone socio di Lucky, la sua introduzione nell’organigramma aziendale non comproverebbe un effettivo apporto organizzativo. Per contro, i commissari avrebbero sottostimato l’esperienza ultraquinquennale dei due soci di Maco nella gestione di stabilimenti per la balneazione, assegnando alla società ricorrente l’inferiore punteggio di 7,93 + 2,50;
– per il cronoprogramma degli interventi (“A.2.3”) all’esponente sarebbero spettati 2 punti e non 1,67, avendo previsto l’esecuzione delle opere in 59 giorni e, quindi, rientrando nella fascia temporale da premiare con il punteggio massimo;
– per i servizi ludici e didattici in convenzione con enti pubblici e associazioni di volontariato (“B.3) l’attribuzione di 0,50 punti a Maco e di 0,63 punti a Lucky risulterebbe arbitraria, perché la prima avrebbe documentato un accordo con la Croce Rossa Italiana, mentre la seconda non avrebbe provato alcun rapporto di collaborazione;
– per le risorse tecnologiche (“B.7”) apparirebbe illogico il superiore punteggio di 0,32 conferito all’aggiudicataria rispetto a quello di 0,13 ricevuto dalla ricorrente, in quanto solo quest’ultima avrebbe offerto un servizio wi-fi gratuito e la possibilità di prenotare online gli ombrelloni;
– per le misure di sostenibilità ambientale relative ai rifiuti ed alla risorsa idrica (“B.8”) Maco avrebbe ottenuto soltanto 0,93 punti pur avendo proposto un piano di gestione e l’installazione di pannelli solari per l’autoproduzione energetica, mentre Lucky avrebbe conquistato 1,40 punti senza offrire interventi equivalenti;
– per le certificazioni ISO (“C.4”) l’assegnazione di 0,70 punti alla vincitrice sarebbe manifestamente ingiustificata, perché Lucky non possiederebbe tali attestazioni, né avrebbe dimostrato il rispetto di standard qualificanti;
– per la tutela dell’occupazione (“C.5”) il punteggio di 5,80 conseguito dall’aggiudicataria si rivelerebbe scollegato dagli elementi istruttori, dato che la sua offerta non conterrebbe clausole sociali o dichiarazioni di volontà volte a garantire la stabilità del personale.
Con un secondo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 7 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025, la ricorrente principale ha proposto i seguenti ulteriori motivi aggiunti:
I) Violazione degli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione degli artt. 9 e 12 del disciplinare della procedura di gara. Lucky avrebbe falsamente dichiarato di avere trasmesso alla Camera di Commercio la deliberazione assembleare dell’11 novembre 2024 di sostituzione dell’organo amministrativo, inducendo la commissione a valutare i titoli di Giuliano Ardissone e Clara Pellicari, con effetti determinanti ai fini dell’aggiudicazione. Ciò imporrebbe l’esclusione della controinteressata dalla procedura selettiva, per mancanza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023.
II) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, buon andamento, proporzionalità e oggettività dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Sviamento. L’esperienza professionale di Giuliano Ardissone risulterebbe inutilizzabile da Lucky, poiché la sua designazione quale amministratore non sarebbe opponibile al Comune a causa della tardiva iscrizione della delibera in C.C.I.A.A.
III) Violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione dell’art. 3.2 del disciplinare della procedura di gara. Violazione della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari in materia di concorrenza. L’istanza della controinteressata sarebbe carente ed inaffidabile, non contenendo il piano di gestione e la relazione illustrativa dell’intervento suddivisa nei paragrafi indicati dall’art. 3.2 del disciplinare. Né, contrariamente a quanto asserito dall’ente resistente con nota del 28 maggio 2025, la relazione tecnico-illustrativa dell’aggiudicataria potrebbe supplire all’assenza dei due documenti in questione, non facendo menzione della strategia e del budget.
IV) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, buon andamento, proporzionalità e oggettività dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Sviamento. I criteri di valutazione sarebbero stati oggetto di palese e sistematica distorsione, con una spaventosa disparità di trattamento a discapito di Maco, in quanto:
– per il cronoprogramma degli interventi alla deducente sarebbero spettati 2 punti e non 1,67, avendo previsto l’esecuzione delle opere in 59 giorni e, quindi, rientrando nella fascia temporale da premiare con il punteggio massimo;
– per i servizi ludici e didattici in convenzione con enti pubblici e associazioni di volontariato (“B.3) l’attribuzione di 0,50 punti a Maco e di 0,63 punti a Lucky risulterebbe arbitraria, perché la prima avrebbe documentato un accordo con la Croce Rossa Italiana, mentre la seconda si sarebbe limitata a formulare un vago impegno nella relazione tecnico-illustrativa;
– anche per la tutela dell’occupazione il generico proposito manifestato dalla controinteressata, senza inserimento di apposita clausola nello statuto societario, le sarebbe irragionevolmente valso il punteggio di 5,80;
– gli attestati di Giuliano Ardissone non potrebbero considerarsi analoghi alle certificazioni ISO e, comunque, non sarebbero valorizzabili per le ragioni già esposte.
Con ricorso incidentale, notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 12 giugno 2025, Lucky ha gravato la determinazione n. 519 del 18 marzo 2025 e gli atti della procedura comparativa per la concessione dello stabilimento balneare “Papeete Beach”, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 25 luglio 2024. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In subordine. Illegittimità in parte qua della lex specialis per violazione dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017, dell’art. 37 cod. nav., del principio di favor partecipationis e della regola di parità di trattamento. La determina n. 519 del 2025 risulterebbe illegittima nella parte in cui afferma l’impossibilità di cumulare i titoli concessori per lo stabilimento balneare e per il chiosco-bar, poiché il divieto di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 riguarderebbe soltanto le concessioni demaniali marittime della medesima categoria / lettera dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993. In via subordinata, ove venisse interpretato nel senso di sanzionare con l’esclusione l’operatore economico che abbia gareggiato in più procedure per l’assegnazione di compendi demaniali riconducibili a lettere diverse dell’art. 01, comma 1, cit., il disciplinare contrasterebbe con i principi di favor partecipationis e di ragionevolezza.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 cod. nav. Violazione della lex specialis approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 25 luglio 2024, in particolare dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contraddittorietà. I punteggi assegnati a Maco risulterebbero erronei, illogici e frutto di travisamento sotto i seguenti profili:
– l’attribuzione di 6 punti per le opere di difesa costiera (“A.2.1”) discenderebbe dalla carente istruttoria compiuta dal collegio valutatore, perché gli elaborati descrittivi e progettuali dell’offerta avversaria sarebbero lacunosi e contraddittori, con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria della massicciata ed al ripascimento dell’arenile, onde risulterebbe impossibile comprendere gli interventi effettivamente proposti;
– per il cronoprogramma dei tempi di esecuzione delle opere di difesa (“A.2.3”) Maco avrebbe meritato un punteggio pari a 0, in quanto avrebbe omesso di considerare una parte consistente dei lavori indicati nella relazione progettuale;
– per la realizzazione di nuovi accessi pubblici verso l’arenile (“A.1.9”) il conferimento di 0,53 punti si rivelerebbe illogico, giacché le tavole progettuali raffigurerebbero semplicemente una discesa rocciosa a mare alla radice del molo di levante, senza un passaggio esterno all’area in concessione o un corridoio interno al compendio demaniale;
– in relazione all’accessibilità al mare per i soggetti disabili (“A.1.11”) il punteggio di 2 risulterebbe ingiustificato, poiché gli elaborati grafici non rappresenterebbero né spazi riservati alle persone con disabilità, né camminamenti o passatoie funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche;
– per la qualità del progetto architettonico (“A.1.4”) il punteggio di 3,20 sarebbe inficiato da difetto istruttorio, in quanto i foto-inserimenti mostrerebbero moduli di cabine e vasi piantumati di grandi dimensioni, posizionati in modo tale da occludere completamente la visuale verso il fronte marino per chi transita esternamente all’area.
Con successivo atto ex art. 43 c.p.a., notificato il 13 giugno 2025 e depositato il 17 giugno 2025, Lucky ha articolato i seguenti mezzi aggiunti:
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 cod. nav. Violazione della lex specialis approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 25 luglio 2024. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, il P.E.F. allegato alla domanda vincitrice conterrebbe tutti gli elementi necessari per stimare i tempi di recupero dell’investimento.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 cod. nav. Violazione della lex specialis approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 25 luglio 2024. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Ove applicabili, violazione degli artt. 178 e 189 del d.lgs. n. 36/2023. Incongruenza e contraddittorietà della proposta di Maco s.r.l.s. Maco avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura per l’inattendibilità del suo P.E.F., che risulterebbe infarcito di errori sotto plurimi aspetti (applicazione di un’aliquota Iva scorretta per la costruzione del padiglione, esposizione dei ricavi al netto dei costi, rappresentazione del conto economico solo per il primo anno, ammortamenti incongruenti rispetto all’importo dell’investimento, aggiunta della restituzione della quota di apporto dei soci ai fini del calcolo del “debt service coverage ratio” e del “loan life coverage ratio”).
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente Maco, seconda classificata con punteggio di 51,53, ha impugnato gli atti della procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare con chiosco bar denominato “Papeete Beach”, contestando l’aggiudicazione in favore di Lucky, prima graduata con 68,65 punti.
2. Il I) ed il II) motivo del ricorso principale introduttivo ed i mezzi II) e III) della prima impugnativa in aggiunzione, scrutinabili unitariamente per affinità tematica, non sono meritevoli di condivisione.
Occorre premettere che, in base al disciplinare della procedura in contestazione, il piano economico-finanziario non costituiva oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, rilevando soltanto per la verifica della sostenibilità dell’offerta e per la determinazione della durata del rapporto concessorio sulla base dell’ammortamento degli investimenti, tra un minimo di quattro ed un massimo di vent’anni (v. art. 5 del disciplinare della procedura comparativa, sub doc. 2 resistente; v., altresì, scheda dei criteri, sub doc. 1 resistente).
Poiché nel P.E.F. di Lucky non sono rappresentati i flussi finanziari da cui desumere i tempi necessari per il recupero degli investimenti, la commissione, pur giudicando l’offerta della controinteressata come la migliore, ha proposto di stabilire la durata della concessione nel quadriennio minimo anziché nel ventennio richiesto dall’operatore economico, rimettendo al R.U.P. l’attivazione del contraddittorio sul punto (v. verbale del 13.1.2025, sub doc. 9 resistente).
Pertanto, dopo aver approvato gli atti di gara con determinazione del 3 febbraio 2025 (doc. 11 resistente), con note in data 5 febbraio 2025 l’Amministrazione civica ha comunicato alle concorrenti l’esito della competizione ed ha assegnato a Lucky termine per controdedurre in merito alla durata indicata dalla commissione (docc. 12-13-14-15 resistente). A questo punto la controinteressata ha tempestivamente trasmesso una relazione integrativa del P.E.F., sulla cui base i commissari hanno ritenuto congruo l’affidamento del bene demaniale per diciassette anni (v. comunicazione del 21.2.2025, protocollata con nota prot. n. 14440 del 26.2.2025, sub doc. 16 resistente): indi, con determina del 5 marzo 2025, il Comune ha approvato l’aggiudicazione in favore di Lucky per il predetto arco temporale (doc. 17 resistente).
2.1. Orbene, contrariamente alla tesi patrocinata dalla ricorrente, il piano economico-finanziario consegnato da Lucky a corredo della propria offerta è composto dagli elementi essenziali prescritti dall’art. 3.2, punto n. 8), del disciplinare, in quanto contiene gli investimenti programmati con i relativi costi, le fonti di finanziamento e gli oneri del personale, nonché una tabella con il piano economico ed una tabella con il piano finanziario, attestando la capacità dell’aspirante concessionario di realizzare il progetto (v. P.E.F. di Lucky, sub doc. 7 resistente).
Per tale ragione l’Amministrazione ha concluso la fase comparativa della procedura con la proposta di aggiudicazione in favore della prima graduata per il periodo minimo di quattro anni, ma, al contempo, ha aperto un sub-procedimento, consentendole (non di produrre un nuovo piano economico-finanziario, bensì) di rendere chiarimenti sul tempo occorrente per ammortizzare gli investimenti. Nella relazione integrativa la commercialista incaricata da Lucky ha sviluppato i flussi di cassa previsionali, sulla base del fatturato e dei costi già preventivati nel P.E.F., ed ha inserito il piano di ammortamento del mutuo bancario, rappresentando che l’impresa può recuperare l’investimento e ottenere la remunerazione del capitale in un ventennio (v. relazione integrativa dott.ssa Rolando, sub doc. 5 controinteressata).
Dunque, non si è consumata alcuna violazione dei limiti di operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 o della par condicio, perché la vincitrice della gara non ha modificato né completato l’offerta, ma ha specificato i flussi finanziari che consentono di determinare una durata della concessione adeguata al rientro del capitale investito, ossia un profilo alieno ai criteri di comparazione stabiliti dalla lex specialis.
2.2. Come si è detto, la commissione, dopo aver valutato l’integrazione di Lucky, ha stimato congrua l’estensione del rapporto concessorio a 17 anni, in quanto “si tratta di un periodo necessario per il recupero dell’investimento” (così la già richiamata comunicazione della commissione del 21.2.2025).
La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale, senza allegare gli elementi dai quali emergerebbe la ventilata inadeguatezza della durata diciassettennale della concessione: donde l’inaccoglibilità della censura.
2.3. Infine, si rivela inconferente il richiamo ricorsuale all’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023, che vieta le modifiche sostanziali dei contratti di concessione.
Invero, la disposizione riguarda i negozi di concessione di lavori e di servizi pubblici e non le convenzioni concessorie di beni demaniali, le quali sono contratti attivi esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 225), fatta eccezione per le regole espressamente fatte proprie dalla lex specialis (che, nella specie, erano esclusivamente quelle attinenti ai requisiti dei concorrenti: v. art. 2.5 del disciplinare).
Oltretutto, la norma fa riferimento alle variazioni in fase esecutiva di contratti già stipulati, mentre la rimodulazione – o, rectius, la definizione della durata – della concessione di Lucky è intervenuta prima del rilascio del titolo.
3. Il I) motivo della prima impugnativa in aggiunzione è destituito di fondamento.
L’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 stabilisce che lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare di più di una concessione demaniale marittima nell’ambito dello stesso comune. Con circolare interpretativa del 10 luglio 2024 la Regione Liguria ha precisato che la suddetta limitazione va intesa “nel senso che uno stesso operatore economico non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione per stabilimento balneare e/o per attività economica turistico ricreativa connessa alla balneazione nello stesso comune. Lo stesso soggetto potrebbe essere però contemporaneamente titolare anche della concessione per l’esercizio di più attività di cui all’art. 01 del D.L. 400/1993. Inoltre, a parere di questi uffici, sono escluse dalla predetta prescrizione preclusiva regionale le concessioni demaniali marittime conferite per altre finalità” (doc. 22 resistente).
Il punto 5 della delibera della Giunta cittadina n. 224 del 25 luglio 2024, che ha disposto di dare corso alle procedure comparative per l’assegnazione degli stabilimenti balneari (doc. 1 resistente), e l’art. 2.4 dell’allegato disciplinare di gara hanno interpretato in senso restrittivo la portata del divieto di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017, specificando che “Tale prescrizione è riferita alle sole attività della medesima lettera dell’art. 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993”, vale a dire: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande; c) noleggio di natanti; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo. Lo stesso art. 2.4 e l’art. 9.1 del disciplinare stabiliscono che, “onde prevenire il ricorrere di situazioni contrastanti con tale divieto e rendere organizzativamente gestibili le molteplici procedure in corso di attivazione e seriamente comparabili le offerte con la scelta di concessionari effettivi, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà partecipare ad un’unica procedura di affidamento. In caso si riscontrino più istanze di concessione, si disporrà l’esclusione da ogni procedura” (doc. 2 resistente).
Nel caso in esame è accaduto che, con lettera del 19 novembre 2024, Lucky ha chiesto all’Amministrazione civica se, pur avendo presentato istanza per l’assentimento dello stabilimento balneare “Papeete Beach”, poteva partecipare anche alla procedura per la concessione di un chiosco bar (doc. 5 resistente). Con nota del 22 novembre 2024 il Comune ha risposto affermativamente al quesito, per il fatto che lo stabilimento ed il chiosco afferiscono ad usi contemplati in lettere diverse dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993, ossia, rispettivamente, la lett. a) e la lett. b) (doc. 6 resistente); sicché la controinteressata ha gareggiato anche per l’assegnazione del chiosco bar denominato “Capo Horn”, posizionandosi prima in graduatoria.
In seguito, però, ritenendo che l’attività del chiosco in questione sia connessa alla balneazione e, quindi, ricada nel divieto ex art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017, l’Amministrazione ha consentito a Lucky di ottenere l’aggiudicazione di una sola concessione demaniale marittima e la società ha optato per lo stabilimento “Papeete Beach” (v. determinazione n. 519 del 18.3.2025, sub doc. 20 resistente; peraltro, la controinteressata ha gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la decisione comunale, sostenendo di poter mantenere anche il chiosco “Capo Horn”).
3.1. Orbene, contrariamente all’assunto attoreo, Lucky ha preso parte ad ambedue le procedure in conformità alla lex specialis, la quale ha chiaramente posto il vincolo di partecipazione, con la connessa sanzione espulsiva, limitatamente alle selezioni per l’assegnazione di beni demaniali marittimi rientranti nella medesima categoria fra quelle elencate nell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993.
L’ammissione alla gara della vincitrice è, del resto, incensurabile alla luce del chiarimento reso dall’ente, che ha fornito un’esegesi del vincolo improntata al favor partecipationis, ingenerando un affidamento dell’operatore economico in tal senso (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2024, nn. 45-47-48-50-59-61-62; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959).
3.2. Non è suscettibile di accoglimento nemmeno la contestazione dell’esponente secondo cui il vincolo partecipativo “ristretto” alle concessioni per la stessa tipologia di attività, previsto dal disciplinare di gara, integrerebbe una violazione dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017.
Tale censura è, infatti, inammissibile, in quanto tardivamente introdotta con la memoria conclusionale non notificata. In ogni caso, l’assunto è infondato, perché la legge regionale vieta la contestuale titolarità di due concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e sportive, senza prescrivere alcuna restrizione della facoltà di gareggiare in più procedure aventi ad oggetto diverse concessioni: sicché l’imposizione nel disciplinare di un vincolo di partecipazione per le sole competizioni relative a concessioni della medesima categoria / lettera di cui all’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993 è indubitabilmente legittima.
Peraltro, ai fini dell’odierna controversia non è rilevante stabilire se il divieto di titolarità contestuale sancito dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 si applichi contemporaneamente a tutte le tipologie di concessioni demaniali marittime contemplate nelle lettere dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993, come sostenuto dalla ricorrente, oppure sia circoscritto alle sole categorie della medesima lettera, come obiettato dalla controinteressata, o, infine, si estenda alle attività turistico-ricreative diverse dalla gestione di stabilimenti se in concreto legate alla balneazione, secondo la ricostruzione della difesa civica. Infatti, Lucky ha espresso la preferenza per l’assegnazione dello stabilimento balneare (sia pur impugnando il provvedimento impositivo della scelta fra il bagno ed il chiosco), sicché la norma regionale risulta in ogni caso rispettata.
4. Il IV) mezzo del primo ricorso per motivi aggiunti è privo di pregio.
Anzitutto, sia nel P.E.F. sia nella relazione integrativa, Lucky ha prospettato un investimento di € 279.800,00 oltre Iva, da coprire per € 150.000,00 mediante un mutuo bancario e per la restante parte con mezzi propri (v. pagg. 1-2 del P.E.F. e pag. 2 della relazione integrativa).
Diversamente dall’assunto attoreo, la controinteressata non era tenuta ad indicare analiticamente ed a documentare il possesso delle risorse proprie, specificando se fossero costituite da liquidità di conto corrente, somme rinvenienti dal disinvestimento di titoli, ricavato della vendita di beni mobili e/o immobili, etc. Del resto, come controdedotto da Lucky, nemmeno Maco ha precisato nel P.E.F. la provenienza dei mezzi di finanziamento propri, sicché la censura incorre nella violazione del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e del principio di buona fede: infatti, si pone in contrasto con il comportamento tenuto dalla concorrente in gara, onde determinerebbe in primo luogo l’illegittimità della posizione vantata in giudizio dalla ricorrente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10878; Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 agosto 2025, n. 984; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 agosto 2025, n. 978; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 gennaio 2025, n. 4; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 116; T.A.R. Liguria, sez. I, 5 marzo 2021, n. 181).
L’affermazione contenuta nel P.E.F. di Lucky per cui gli incassi dello stabilimento balneare e del bar annesso rientrano tra le fonti di finanziamento va, ovviamente, intesa nel senso che i guadagni consentiranno all’impresa di rientrare del debito aziendale. È, infatti, con tutta evidenza impossibile utilizzare gli utili della gestione concessoria, che si otterranno solo dopo l’avvio dell’attività, per coprire i costi delle opere di progetto, che l’aggiudicataria si è impegnata a realizzare in sette settimane (v. cronoprogramma di Lucky, sub doc. 7 resistente).
I ricavi per il noleggio di ombrelloni e per la somministrazione di alimenti e bevande ipotizzati nel piano economico-finanziario sono gli stessi di quelli esposti nella relazione integrativa: invero, l’apparente diversità è semplicemente dovuta al fatto che nel P.E.F. i dati sono indicati al netto dell’imposta sul valore aggiunto, mentre nel secondo documento comprendono l’Iva (al 22% per gli ombrelloni ed al 10% per il bar).
Infine, è del tutto ovvio che, al momento dell’integrazione del P.E.F., l’istituto di credito non avesse ancora formalmente concesso il finanziamento, essendo notorio che, per stipulare mutui quale quello in questione, le banche attendono l’atto di assentimento della concessione demaniale.
5. Il III) motivo della seconda impugnativa in aggiunzione non coglie nel segno.
In base all’art. 3.2 del disciplinare, la domanda di concessione dev’essere corredata, tra l’altro:
– da una relazione illustrativa, recante l’indicazione degli elementi in cui si articola la proposta di utilizzo del bene demaniale e, tra essi, degli interventi progettati (con specificazione di materiali, tecnologie costruttive, misure di riduzione dell’impatto ambientale, termine di presentazione al SUAP, cronoprogramma, etc.);
– dagli elaborati progettuali, tra cui una relazione tecnico-illustrativa delle opere da realizzare;
– da un piano di gestione, contenente la descrizione, tra l’altro, della strategia imprenditoriale e del budget.
Ebbene, l’offerta tecnica della controinteressata comprende tutta la documentazione prescritta dalla lex specialis. Infatti, il documento denominato “relazione tecnico – illustrativa” contiene, oltre all’esposizione generale della proposta con i profili richiesti dal disciplinare, la descrizione degli interventi per la riqualificazione della struttura balneare e per l’implementazione delle opere di difesa costiera (v. pagg. 2 e ss. della relazione tecnico-illustrativa, sub doc. 7 resistente), nonché il piano di gestione (v. pagg. 36 e ss. della relazione tecnico-illustrativa). In quest’ultima parte, diversamente da quanto asserito dalla deducente, viene ampiamente illustrata la strategia turistica di Lucky, delineando le azioni per promuovere la valorizzazione del compendio demaniale in modo inclusivo e sostenibile (apertura invernale per servizio elioterapico e bar tavola calda; organizzazione di attività sportive, ludiche e culturali; iniziative per persone cerebrolese e pazienti pediatrici; messa a disposizione di lettini gratuiti e di una carrozzina da mare per disabili; offerta di tariffe ridotte per anziani, bambini e famiglie numerose; adozione di misure di risparmio energetico e idrico).
Contrariamente alla tesi ricorsuale, la proposta non può ritenersi lacunosa per il fatto che Lucky ha confezionato un unico documento racchiudente la relazione illustrativa, quella tecnica ed il piano di gestione, anziché tre documenti distinti: e ciò sia perché tale impostazione è consentita dall’art. 13 del disciplinare, laddove indica i contenuti della busta “B” contenente l’offerta tecnica; sia alla stregua dei principi generali di buon andamento e ragionevolezza, in forza dei quali, nella conduzione delle procedure di evidenza pubblica, l’Amministrazione ripudia formalismi inutili e avulsi dalla tutela dei valori fondamentali quali la par condicio, l’imparzialità, l’efficacia ed il risultato. Per la medesima ragione la controinteressata non è passibile di esclusione per aver indicato le risorse economiche allocate per la realizzazione del progetto solamente nel piano economico-finanziario e non anche nel piano di gestione, giacché, riguardata nel suo complesso, l’offerta risulta completa e adeguata.
6. Il III) motivo del gravame introduttivo, il V) mezzo del primo ricorso ex art. 43 c.p.a. ed i motivi II) e IV) della seconda impugnativa in aggiunzione, esaminabili congiuntamente per la sostanziale coincidenza contenutistica, sono inaccoglibili.
Le ragioni della preferenza accordata all’istanza di Lucky emergono dai punteggi assegnati dalla commissione in applicazione dei dettagliati criteri di valutazione stabiliti nella scheda allegata al disciplinare (v. tabelle di valutazione, sub doc. 10 resistente): contrariamente all’assunto attoreo, i giudizi sottesi ai punteggi censurati appaiono logici e aderenti alle offerte degli operatori economici concorrenti (con le uniche, ma irrilevanti, eccezioni di cui si dirà infra, nel § 6.5).
6.1. Segnatamente, per i criteri “C.3” (esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione) e “C.7” (utilizzo della concessione quale prevalente fonte di reddito negli ultimi cinque anni, anche tenendo conto di diversa concessione o di altre attività del settore), i maggiori punti conseguiti dall’aggiudicataria sono senza dubbio giustificati, giacché:
– il signor Luciano Pellicari, socio unico di Lucky e presidente del consiglio di amministrazione, ha maturato un’esperienza trentennale nella gestione di chioschi bar e tavole calde, la quale è sicuramente degna di considerazione sia perché rientra nel settore delle attività turistico-ricreative valutabili ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 26/2017, sia in quanto il “Papeete Beach” è dotato di chiosco bar; il signor Giuliano Ardissone, consigliere di amministrazione (e cognato del signor Pellicari), è stato concessionario per diciassette anni, dal 2007 al 2024, dello stabilimento “Bagni Holiday” di Diano Marina (v. pag. 55-56 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky e documenti allegati, sub doc. 7 resistente);
– diversamente, il signor Matteo Colombo, socio ed amministratore di Maco, possiede un’esperienza solamente quadriennale nel settore turistico-balneare, avendo gestito da giugno 2020 a settembre 2024 la spiaggia libera attrezzata “Baia delle Vele” nel comune di San Lorenzo al Mare; l’altro socio ed amministratore, signor Jacopo Manetti, ha documentato unicamente lo svolgimento dell’attività di bagnino nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2004 (v. pag. 20 della relazione illustrativa di Maco e documenti allegati, sub doc. 8 resistente, nonché buste paga Manetti depositate dalla ricorrente in data 3.6.2025).
La tesi ricorsuale dell’inefficacia / inopponibilità della nomina del signor Ardissone ad amministratore, a causa dell’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese oltre il termine di trenta giorni, si fonda su un’erronea lettura della disciplina dettata dagli artt. 2383, commi 4 e 5, cod. civ. e 2193 cod. civ. Invero, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, la nomina dell’organo gestorio diviene immediatamente efficace al momento della deliberazione assembleare, con la conseguenza che gli amministratori entrano in carica subito dopo la designazione, indipendentemente dalla data di iscrizione nel registro delle imprese: ciò in quanto l’adempimento pubblicitario assolve ad una funzione dichiarativa e non costitutiva, rilevando ai soli fini dell’opponibilità ai terzi per i quali non sia dimostrabile l’effettiva conoscenza della reale situazione fattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30542; Trib. L’Aquila, sez. impresa, dec. 18 aprile 2023; Trib. Catania, sez. impresa, 6 aprile 2022, n. 1546).
Pertanto, la commissione ha correttamente valutato la pregressa esperienza del signor Ardissone nella gestione di stabilimenti balneari, perché, da un lato, questi ha assunto la carica di amministratore in forza di delibera dell’assemblea dei soci dell’11 novembre 2024; dall’altro lato, Lucky ha esplicitamente rappresentato tale circostanza nella relazione illustrativa prodotta con l’istanza concessoria del 13 novembre 2024, allegando il verbale della suddetta deliberazione societaria e quello della prima seduta del neonominato consiglio di amministrazione (v. doc. 16 controinteressata; per inciso, la mancanza di bollatura delle pagine dei libri sociali contenenti i due verbali è circostanza anodina, giacché per le s.r.l. e per le s.r.l.s., qual è Lucky, la vidimazione è facoltativa).
Per contro, l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese in data 12 marzo 2025, in conseguenza della tardiva trasmissione alla Camera di Commercio (v. docc. 1-2 delle produzioni della ricorrente in data 10.10.2025), non rende l’investitura del nuovo amministratore inefficace o inopponibile all’Amministrazione, potendo al massimo comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte dell’ente camerale, ai sensi dell’art. 2630 cod. civ. In proposito, non appare calzante il precedente di Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2021, n. 8637, citato dall’esponente, perché in quel caso, relativo ad un procedimento per l’assegnazione di sovvenzioni, la società istante non aveva comunicato all’ente concedente l’intervenuta variazione dell’organo gestorio, trovando pertanto applicazione la regola della necessaria iscrizione della delibera di nomina nel R.I. ai fini dell’opponibilità ai terzi per i quali non sia provabile la conoscenza effettiva aliunde conseguita.
Sotto altro profilo, il fatto che il signor Ardissone sia un componente del consiglio di amministrazione e non un socio di Lucky non è minimamente idoneo a scalfire il punteggio ricevuto, perché, per la gestione del compendio demaniale, rileva l’esperienza professionale dei soggetti che amministrano l’impresa o che, comunque, sono stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale con funzioni direttive.
6.2. Con riferimento al parametro “B.7” (risorse strumentali e tecnologiche disponibili per l’utenza), il maggior punteggio ottenuto da Lucky risulta assolutamente ragionevole, giacché l’offerta vincitrice è più ricca rispetto a quella di Maco. Infatti, la controinteressata ha proposto numerose soluzioni tecnologiche innovative per la clientela dello stabilimento, quali l’apposizione di un totem per la ricarica di monopattini e biciclette elettriche; la messa a disposizione di una piattaforma web per prenotare la postazione in spiaggia, ordinare cibi e bevande sotto l’ombrellone e scaricare libri e quotidiani sul tablet o sullo smartphone; l’allestimento di internet point dotati di presa USB per ricaricare le batterie dei telefoni cellulari; il servizio wi-fi; un sistema di nuova generazione basato sulle impronte digitali per il pagamento (v. pagg. 41 e 46-48 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky, sub doc. 7 resistente). Per contro, nel suo pacchetto tecnologico la ricorrente ha offerto solamente la prenotazione degli ombrelloni online o tramite app, il wi-fi e la videosorveglianza (v. pag. 4, punto 11, del piano di gestione di Maco e pag. 18 della relazione illustrativa di Maco, sub doc. 8 resistente).
6.3. In relazione al criterio “B8” (sostenibilità ambientale del progetto per gestione dei rifiuti ed uso della risorsa idrica), l’attribuzione all’aggiudicataria di un punteggio superiore risulta coerente con il più ampio ventaglio di iniziative green dalla stessa prefigurate.
In particolare, per quanto riguarda i rifiuti, Lucky ha ideato l’allestimento di un’isola ecologica con i contenitori per la raccolta differenziata, prevedendo il mascheramento e l’ombreggiatura dei bidoni per evitare la diffusione di cattivi odori, nonché il ritiro della spazzatura più volte al giorno durante i periodi di maggior afflusso turistico (v. pagg. 50-51 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky).
Con riferimento all’utilizzo dell’acqua, il piano ambientale della controinteressata contempla svariate misure di risparmio idrico, ossia: rubinetti con pulsanti temporizzati per lavabi e docce; speciali erogatori “soffioni” per le docce, che riducono il consumo di acqua miscelandola con l’aria; cassette dei wc con scarico a metà; riuso delle acque bianche, se tecnicamente fattibile (v. pagg. 24-25 e 49-50 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky). Inoltre, la vincitrice ha progettato di produrre l’acqua calda dello stabilimento mediante pannelli solari (v. pagg. 23-24 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky).
La proposta della deducente appare, invece, meno articolata per la riduzione degli sprechi del bene idrico, sebbene contempli comunque erogatori temporizzati ed un sistema di riduzione di flusso, oltre alla produzione di acqua calda sanitaria mediante impianto solare termico (v. pag. 18 della relazione illustrativa di Maco). Ma è soprattutto con riguardo allo smaltimento dei rifiuti che l’offerta di Maco si rivela manchevole, perché la ricorrente si è limitata a riferire che avrebbe redatto un idoneo piano di gestione, senza però illustrarne i contenuti, né indicare alcuna iniziativa in proposito (v. pag. 2 del piano di gestione di Maco).
6.4. Con riguardo al parametro “C.5” (occupazione del personale impiegato dal concessionario uscente), i punti conferiti a Lucky risultano congrui, essendosi la concorrente espressamente obbligata all’inserimento nella concessione di apposita clausola sociale per assorbire i dipendenti del precedente gestore.
Invero, tale impegno risulta assunto dalla controinteressata in modo serio ed adeguato a pag. 54 della relazione tecnico-illustrativa, mentre, contrariamente alla tesi attorea, l’introduzione della clausola nello statuto di Lucky non era affatto necessaria e, a ben vedere, sarebbe risultata eccentrica rispetto all’ordinario contenuto del documento che regola il funzionamento societario.
6.5. Gli unici parametri valutativi che paiono applicati in modo incoerente sono i seguenti:
– il criterio “A.2.3” relativo al cronoprogramma: l’esponente ha programmato la realizzazione sia degli interventi di risanamento del compendio, sia delle opere di ripascimento e difesa costiera, entro 59 giorni dall’approvazione del progetto da parte del SUAP (v. pag. 3 del piano di gestione di Maco), onde la proposta si colloca nella finestra temporale di “<60 giorni”, per la quale è fissato il punteggio di 2 e non di 1,67;
– il criterio “B.3” concernente l’offerta di servizi ludico-sportivi e socio-didattici in convenzione con enti pubblici e associazioni di volontariato: pur prevedendo l’organizzazione di molteplici attività sportive e ricreative, Lucky non ha documentato rapporti di collaborazione con enti o associazioni, limitandosi a proporre al Comune di utilizzare la struttura per eventi culturali (v. pag. 40 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky); Maco, invece, ha stipulato in data 11 novembre 2024 un accordo con il Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento di corsi gratuiti di formazione in materia di primo soccorso e tecniche di manovre salvavita (v. pag. 16 della relazione illustrativa di Maco ed allegata convenzione con la C.R.I.). Pertanto, i punti assegnati alle due contendenti, pari a 0,50 per la deducente e a 0,63 per la controinteressata su un massimo di 1, non risultano pienamente rispondenti al parametro prefissato, che mira a valorizzare l’esistenza di sinergie tra il concessionario e soggetti istituzionali o realtà associative;
– il criterio “C.4” concernente certificazioni ISO per qualità, gestione, sicurezza e analoghe: l’attribuzione di un punteggio di 0,70 all’aggiudicataria e di nessun punto alla ricorrente si rivela illogica e disparitaria, perché entrambe le società, essendo di recente costituzione e non ancora operative alla data della domanda, sono sprovviste di tali attestazioni ed hanno espresso il mero proposito di raggiungere gli standard necessari per il relativo rilascio (v. pag. 53 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky e pag. 20 della relazione illustrativa di Maco).
Sennonché, anche ipotizzando di conferire a Maco il punteggio massimo per i criteri “A.2.3” e “B.3” e di azzerare i punti ricevuti da Lucky per i parametri “B.3” e “C.4”, il gap fra le due concorrenti è talmente elevato che l’esito della gara rimarrebbe immutato. Infatti, il punteggio di Lucky passerebbe a 67,32 (68,65 – 0,63 – 0,70) e, quindi, permarrebbe di gran lunga superiore rispetto a quello di Maco, che salirebbe a soli 52,36 punti (51,53 + 0,33 + 0,50).
7. Da ultimo, il I) motivo del secondo ricorso in aggiunzione non è condivisibile.
Come si è visto, l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato l’esperienza professionale del signor Giuliano Ardissone, in quanto amministratore designato con delibera antecedente alla domanda concessoria (non risulta, invece, che l’aggiudicataria abbia ricevuto un punteggio premiale per l’inserimento nella governance societaria di Clara Pellicari, figlia del socio unico di Lucky).
È vero che, nella relazione illustrativa, la controinteressata ha affermato che la delibera di investitura del nuovo organo amministrativo era già stata trasmessa alla Camera di Commercio di Imperia per l’iscrizione nel registro delle imprese, mentre, in realtà, l’adempimento pubblicitario è stato effettuato solo quattro mesi più tardi. Tuttavia, è parimenti vero che tale dichiarazione non ha influenzato il processo decisionale della commissione e, dunque, non ha svolto alcun ruolo causale o concausale in relazione all’aggiudicazione, risultando la suddetta iscrizione irrilevante ai fini dell’efficacia ed opponibilità della nomina al Comune e, quindi, dell’apprezzamento dei titoli del signor Ardissone (supra, § 6.1). In altri termini, si è trattato di un “falso innocuo”, vale a dire inidoneo ad offendere l’interesse protetto, sicché non può essere sanzionato con l’espulsione dell’impresa dalla procedura, giacché, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, costituisce grave illecito professionale esclusivamente la comunicazione di informazioni false o fuorvianti che influiscano concretamente sulle determinazioni della stazione appaltante (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691, e Cons. St., ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, relative, rispettivamente, ai previgenti art. 80, comma 5, lett. f-bis, e art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016).
8. In relazione a quanto precede, il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno, quindi, rigettati. Di conseguenza, l’impugnativa incidentale dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. In considerazione della complessità di alcune delle questioni trattate, le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, mentre, per il resto, vanno poste a carico della ricorrente principale soccombente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’impugnativa principale e su quella incidentale, come in epigrafe proposte, così dispone:
– rigetta il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti.
Compensa parzialmente le spese di lite fra le parti e condanna Maco s.r.l.s. al pagamento del residuo in favore del Comune di Imperia e di Lucky s.r.l.s., che liquida forfettariamente nell’importo di € 1.800,00 (milleottocento//00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Liliana Felleti
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO
