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ANAC: “Non è consentito affidare ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali”

Comunicato n. 8 del 1° aprile 2026

L’ANAC nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, anche a carattere ispettivo, con il comunicato n. 8 del 1° aprile 2026 ha censurato il modus procedendi di alcune stazioni appaltanti consistente nell’affidamento a società private esterne del servizio di acquisizione della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti generali (ex d.lgs. 36/2023).

In tale schema negoziale, l’operatore privato terzo viene delegato a interloquire con le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati (es. Casellari, Procure) per reperire la documentazione poi conferita alla stazione appaltante per la valutazione.

L’Autorità richiamando la delibera n. 116/2026, ribadisce che la verifica dei requisiti – comprensiva sia della fase di acquisizione documentale che della successiva valutazione – costituisce un’attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati.

Pertanto, il ricorso a soggetti terzi privati per tali adempimenti è stato ritenuto anomalo per i seguenti motivi:

-il d.lgs. 36/2023 impone l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali istituzionali, segnatamente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), volto a garantire l’interoperabilità delle banche dati (attraverso il principio del once-only).

-il meccanismo di delega impedisce all’ente certificatore di accertare l’identità del reale richiedente (spesso dissimulato dietro l’apparenza della stazione appaltante).

-sussiste un’incertezza circa la consapevolezza dei soggetti sottoposti a controllo in ordine al trattamento dei dati personali effettuato da terzi non istituzionali.

In breve, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare in proprio i requisiti di partecipazione e di esecuzione, astenendosi dall’affidare tali compiti a operatori economici privati. L’attività di verifica deve avvenire obbligatoriamente per il sistema FVOE 2.0, restando in capo alla PA ogni onere di acquisizione e valutazione istruttoria.

 

🔗 Comunicato n. 8 del 1° aprile 2026

🔗 Delibera n. 116 del 1 aprile 2026