Parere di precontenzioso n. 270 del 7 luglio 2026
L’ANAC con parere di precontenzioso n. 270 del 7 luglio 2026, è intervenuta su una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di portierato indetta da un Comune, ribadendo un principio fondamentale: i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non possono modificare i requisiti partecipativi.
Nel caso di chiarimenti aventi portata modificativa degli atti di gara, la stazione appaltante deve procedere alla pubblicazione delle modifiche nelle stesse forme del bando e alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 92, c. 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023, i termini vanno prorogati in misura adeguata se si apportano modifiche significative, tra cui rientrano quelle ai requisiti di partecipazione che alterano la platea dei concorrenti.
E’ principio pacifico, infatti, che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante possono giungere solo fino al limite dell’interpretazione autentica delle clausole. Quando invece incidono sull’essenza del requisito, si traduce in una modifica non consentita che lede la par condicio, la buona fede e il legittimo affidamento dei concorrenti (art. 5 del d.lgs. n. 36/2023).
Pertanto, la stazione appaltante è tenuta a sospendere la procedura, adottare formalmente tali modifiche della legge di gara e pubblicarle con le stesse forme di pubblicazione degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini di presentazione delle offerte, fatti salvi i poteri di autotutela.
