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ANAC: indicazioni sulla nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT) e disciplina del conflitto di interesse

Delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (depositata il 15 luglio 2026)

Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (depositata il 15 luglio 2026), che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dell’ANAC ha fornito ulteriori indicazioni in merito al conferimento degli incarichi di componenti dei CCT, precisando che il legislatore ha ritenuto necessario assicurare anche per tali incarichi il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse.

L’art. 2, co. 3, lett. a) dell’Allegato V.2 del codice dei contratti pubblici stabilisce infatti che “non possono essere nominati membri del Collegio coloro che si trovino in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice”. Tale scelta è strettamente correlata alle funzioni attribuite ai CCT quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche. I CCT, obbligatori per i contratti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (compresi concessioni e PPP), sono costituiti per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti. È pertanto evidente quel carattere funzionale dei compiti, previsto dall’art. 16, di cui i CCT sono titolari e la possibilità di incidere sulle vicende del contratto. Infatti, i CCT si esprimono su questioni giuridiche o amministrative, potendo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione dell’appalto o della concessione. Inoltre, qualora le parti attribuiscano alle loro decisioni la natura di lodo contrattuale (art. 808-ter c.p.c.), queste diventano vincolanti, esponendo i funzionari pubblici al rischio di danno erariale in caso di mancato rispetto. Da qui la necessità di garantirne l’indipendenza di giudizio.

Pertanto, i componenti del CCT, prima del conferimento dell’incarico, devono rendere le dichiarazioni sul conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del codice. Spetta alla stazione appaltante o ente concedente effettuare le opportune verifiche su tali dichiarazioni, volte ad accertare l’assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all’appalto per il quale il CCT è istituito. Tali strumenti di gestione sono in linea con quanto raccomandato dall’Autorità nel PNA 2025, ove si prevede il controllo interno delle dichiarazioni rese dai componenti sull’assenza di conflitti o incompatibilità specifiche.

Inoltre, la delibera richiama il limite previsto dall’Allegato V.2 del Codice sul numero di incarichi, secondo cui ciascun componente non può ricoprirne più di cinque contemporaneamente e comunque non più di dieci nell’arco di due anni. Le dichiarazioni rese dai componenti devono pertanto attestare anche il rispetto di tale limite.

L’ANAC, nelle conclusioni a firma del Presidente Giuseppe Busia, invita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a prevedere l’acquisizione e la verifica delle dichiarazioni e a inserire nei provvedimenti di conferimento degli incarichi apposite clausole che attestino l’avvenuto accertamento dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, delle ulteriori cause di incompatibilità previste dall’Allegato V.2 del Codice e del rispetto dei limiti sul numero di incarichi.

🔗Delibera n. 258 del 7 luglio 2026