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ANAC: sussiste il divieto di pantouflage per il direttore lavori comunale assunto dall’appaltatore

Parere Anticorruzione del 1° aprile 2026

L’ANAC, con il parere Anticorruzione del 1° aprile 2026 (fasc. 1267.2026), ha confermato la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di un ingegnere, assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un Comune, assunto da un’impresa stradale dopo aver svolto l’incarico di direttore dei lavori per un appalto aggiudicato alla medesima ditta. L’Autorità ha ribadito che il divieto si applica non solo a chi adotta formalmente l’atto finale, ma a chiunque partecipi in modo determinante alla formazione del contenuto degli atti negoziali.

Nel caso di specie, nonostante il direttore dei lavori non avesse poteri di spesa diretti (attribuiti al Responsabile del servizio Lavori pubblici) né avesse preso parte alle sedute di Giunta, l’attività di redazione delle perizie di variante è stata ritenuta idonea a incidere sulla sfera giuridica ed economica del contraente privato.

L’ANAC ha chiarito che il direttore dei lavori, nell’ambito delle sue competenze, ha la facoltà di adottare atti, o concorrere alla loro formazione, capaci di modificare anche unilateralmente il rapporto con il privato, configurando così l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali rilevanti ai fini del divieto.

 

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