Sito

PNRR e progetto di rigenerazione urbana: ANAC censura la mancata premialità per la parità di genere e l’indeterminatezza del criterio di prossimità

Delibera n. 106 del 24 marzo 2026

L’Anac, con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026, ha riscontrato gravi criticità e violazioni ripetute del Codice degli appalti nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR di una città capoluogo del Basso Lazio. L’Autorità ha accertato, in particolare, la mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità, l’assenza di un punteggio premiale per il possesso della certificazione sulla parità di genere e l’errata attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica ed economica, operata in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare.

In particolare, l’Anac ha affermato che il criterio della prossimità territoriale, in quanto criterio premiale, deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara. Tale condizione è necessaria per rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, oltre che per evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri; solo così è possibile garantire, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata. Ne consegue che, in difetto di tale predeterminazione, si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

Inoltre, l’Autorità ha rilevato come, ai sensi dell’art. 108, c.7, del d.lgs. 36/2023, la lex specialis debba obbligatoriamente includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006).

Alla luce di queste gravi criticità, l’Anac ha richiamato la stazione appaltante al rigoroso rispetto della normativa vigente, invitando l’amministrazione a valutare le misure più opportune per adeguarsi alle osservazioni dell’Autorità, considerato l’interesse pubblico da tutelare.

 

🔗 Delibera n. 106 – 24 marzo 2026