Parere di precontenzioso n. 90 del 4 marzo 2026
L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 90 del 4 marzo 2026 (relativo alle Gallerie degli Uffizi di Firenze e ad un affidamento da 5.801.376 euro), ha ribadito un principio fondamentale: il mancato rispetto del termine per l’apposizione della marcatura temporale comporta l’esclusione obbligatoria dell’operatore economico.
La marcatura temporale, infatti, funge da “chiusura della busta” e coincide con il termine finale per la predisposizione dell’offerta; la sua natura perentoria è posta a garanzia della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche soggettive.
Nel caso di specie, gli adempimenti procedurali erano chiaramente descritti nel disciplinare di gara e nel Manuale OEPV con marcatura temporale, pubblicato sulla PAD. In forza del principio di autoresponsabilità, ogni concorrente è tenuto a rispettare tali regole e a sopportare le conseguenze di eventuali errori o omissioni.
Infine, l’Autorità chiarisce che la scissione tra il termine per la marcatura (fine lavori sui documenti) e quello per l’upload (caricamento file) non costituisce un ostacolo burocratico, bensì una regola di favore: essa permette infatti di dedicare tutto il tempo disponibile esclusivamente alla stesura dell’offerta.
