Parere del MIT n. 4172 del 21 aprile 2026
Con parere n. 4172 del 21 aprile 2026, il MIT chiarisce gli adempimenti della stazione appaltante qualificata quando gestisce una gara per conto di una stazione appaltante non qualificata.
In primo luogo, ribadisce che, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante qualificata deve nominare un proprio RUP, responsabile delle attività oggetto di delega. Tale RUP opera in coordinamento con il RUP della stazione appaltante delegante, che resta competente per le attività non trasferite.
Inoltre, richiamando la posizione dell’ANAC (FAQ A7), il parere sottolinea che il soggetto qualificato deve gestire integralmente la procedura di gara, adottando tutti gli atti e assumendone la relativa responsabilità. Ne consegue che la stazione appaltante qualificata non si limita a formulare la proposta di aggiudicazione, ma deve curare tutte le verifiche connesse alla gara. Rientrano, quindi, tra i suoi compiti anche la verifica dei requisiti dell’operatore economico e le valutazioni sulla congruità (ad es. manodopera e oneri aziendali), in quanto attività tipiche della fase di affidamento. Tali attività fanno capo al RUP della stazione appaltante qualificata per la parte di procedura delegata.
In sintesi, quando la gara è delegata, la stazione appaltante qualificata assume piena titolarità della fase di affidamento, inclusi controlli e verifiche, mentre la stazione appaltante non qualificata mantiene solo le competenze non oggetto di delega.
