TAR Campania, sez. IX, 18 maggio 2026, n. 3157 – In materia di autorizzazione al trasferimento di un esercizio farmaceutico, il titolare di una farmacia vicina e concorrente è titolare di una posizione soggettiva di vantaggio, qualificata e differenziata, tutelabile in sede giurisdizionale, finalizzata a garantire che il trasferimento avvenga nel rigoroso rispetto della normativa di settore. Egli vanta, altresì, un interesse diretto, concreto e attuale a impugnare il titolo autorizzatorio al fine di non vedere illegittimamente diminuito il proprio bacino di utenza, nonché a verificare che la collocazione dei concorrenti sia rispettosa della pianificazione stabilita con la pianta organica e dei limiti legali in tema di distanze.
In sede di autorizzazione al trasferimento di una farmacia per “comprovati eccezionali motivi”, l’Amministrazione non può limitarsi a prendere atto delle relazioni prodotte dalla parte controinteressata, ma ha l’obbligo di svolgere un accertamento istruttorio “terzo” ed imparziale, effettuando propri sopralluoghi o richiedendo approfonditi pareri tecnici ad altre amministrazioni competenti.
Un parere dell’ASL successivo al provvedimento non sana tale lacuna se si riferisce a pericoli solo potenziali ed eventuali (qualora i fenomeni dovessero ulteriormente perdurare e/o aumentare) e non accerta l’impossibilità di porre rimedio alle criticità riscontrate.
N. 03157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04042/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4042 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Adele Caretti, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Carlo Domenico Massara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D’Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;
Asl 106 – Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Verde, Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Zaccariello Farmacie Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Monica Mazziotti, Marco Mancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Federfarma Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Angri, alla via Semetelle n. 20;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento (e/o per l’emanazione di adeguate misure cautelari, anche monocratiche):
– del provvedimento prot. n. PG/2025/0382111 avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale n. 350 del 30.07.2025 – D.G. 04 – U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, avente il seguente oggetto: “Comune di Napoli (NA) – sede farmaceutica n. 259 – titolare società “Zaccariello Group s.r.l.” – trasferimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss.mm. – autorizzazione” e della relativa comunicazione del medesimo;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto, ivi compresi espressamente tutti gli atti e provvedimenti citati nel richiamato decreto dirigenziale n. 350 del 30.07.2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente in data 12.11.2025, per l’annullamento (previa sospensione, e/o emanazione di adeguate misure cautelari, anche monocratiche):
– del provvedimento Prot. n. PG/2025/0382111 avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale n. 350 del 30.7.2025 – D.G. 04 – U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, avente il seguente oggetto: “Comune di Napoli (NA) – sede farmaceutica n. 259 – titolare società “Zaccariello Group s.r.l.” – trasferimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss.mm. – autorizzazione” e della relativa comunicazione del medesimo;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto ivi compresi espressamente tutti gli atti e provvedimenti citati nel richiamato decreto dirigenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e dell’Asl 106 – Napoli 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato in data 04.08.2025, la parte ricorrente esponeva:
– che, con istanza del 03.01.2025, Gilda Zaccariello, amministratrice unica di “Zaccariello Group” S.r.l., sita nel quartiere Vomero, in via Torrione San Martino nn. 47-47/A-49 e titolare della sede farmaceutica n. 259 del Comune di Napoli, richiedeva il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico “fuori sede” presso i locali siti in Napoli, quartiere Vomero, alla via Gian Lorenzo Bernini nn. 87/C-87D, rientranti nella sede farmaceutica n. 138 di titolarità della odierna ricorrente;
– che, nella suddetta istanza, la parte controinteressata dichiarava: «– i locali siti in Napoli alla via Torrione San Martino n. 47-47/A-49 non risultano idonei e salubri per la continuazione dell’attività di farmacia in conseguenza dei notori gravi eventi di dissesto alla rete fognaria dell’area circostante registratisi negli ultimi mesi […] (…); – stante l’assenza di locali idonei e disponibili da adibire ad esercizio farmaceutico all’interno della zona attribuita alla sede urbana n. 259 dalla vigente pianta organica delle farmacie del Comune di Napoli (…) l’istante ha individuato per il trasferimento dell’esercizio farmaceutico i locali siti in Napoli – sempre nel quartiere Vomero – alla via Gian Lorenzo Bernini n. 87/C-87/D (…)»;
– che veniva prodotta una relazione nella quale si dichiarava che la distanza aerea intercorrente tra l’ingresso al pubblico di via Gian Lorenzo Bernini n. 87/D e il limite della sede farmaceutica n. 259 era pari a 98 metri;
– che la distanza pedonale era, in realtà, superiore al limite di 100 metri tra nuova ubicazione e limite territoriale della vecchia sede;
– che, già prima dell’istanza di trasferimento del 03.01.2025, la parte controinteressata aveva avviato e ultimato i lavori di ristrutturazione dell’immobile individuato “fuori zona”;
– che mancavano i presupposti di “necessità o urgenza per comprovati eccezionali motivi” richiesti dalla normativa vigente per il trasferimento dei locali;
– che, in data 14.01.2025 la Regione Campania comunicava l’avvio del procedimento e chiedeva al Comune di Napoli e all’Ordine del Farmacisti di “esprimere il proprio parere circa il trasferimento dell’esercizio farmaceutico” con specifico riguardo al rispetto della “distanza non superiore a 100 metri dal perimetro della sede assegnata come previsto dalla l.r. n. 16/2014, art. 1, comma 152”;
– che non sussisteva alcun dissesto della rete fognaria, come dimostrato dal pieno e ininterrotto utilizzo della sede;
– che erano presenti ulteriori immobili da poter adibire a farmacia nella stessa sede farmaceutica n. 259;
– che, con riguardo al presupposto della “necessità o urgenza per comprovati eccezionali motivi”, la Regione non aveva effettuato alcuna verifica istruttoria;
– che, in data 11.04.2025, il Comune di Napoli emetteva un parere nel quale comunicava che la distanza pedonale risultava “essere superiore a 100 metri”;
– che, in data 08.07.2025 veniva emanata la legge regionale n. 13/2025 (pubblicata sul BURC in data 23.07.2025 ed entrata in vigore il giorno successivo) il cui art. 16 aumentava a mt. 200 il limite massimo di distanza tra i nuovi locali e la vecchia sede farmaceutica;
– che, in data 30.07.2025, veniva rilasciata l’autorizzazione al trasferimento qui impugnata.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, di trasparenza, di correttezza e buona fede. Violazione dell’art. 22, comma 4, della L.R. Campania 13/1985. Violazione del principio del giusto procedimento. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza della “necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi”. Carenza assoluta di istruttoria. Falso presupposto. Carenza assoluta di motivazione. Carenza e contrasto con l’interesse pubblico. Sviamento”.
La parte ricorrente affermava non sussistere il caso “di necessità o urgenza per comprovati eccezionali motivi” previsto dall’art. 22, co. 4, L.R. n. 13/1985 ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento.
Evidenziava che le notizie di stampa allegate dalla controinteressata all’istanza di trasferimento, riguardanti presunti problemi fognari nel quartiere Vomero, non erano relative agli “ultimi mesi” ma risalivano al periodo febbraio/marzo 2024.
Sosteneva che anche le relazioni peritali di controparte erano state redatte senza compiere i necessari approfondimenti tecnici.
Aggiungeva che l’immobile in questione consiste in un palazzo di 8 piani fuori terra, nel quale sono presenti, oltre a tutte le abitazioni civili, molte attività commerciali, che non risultavano avere mai lamentato le problematiche rinvenute dalla controinteressata.
Deduceva che “ABC Napoli-Rete Fognaria”, l’azienda speciale che gestisce la rete fognaria della Città di Napoli dal 2019, aveva affermato che il sistema fognario di via Morghen risulta idraulicamente disconnesso da quello di via Torrione San Martino, così sconfessando le argomentazioni di controparte basate sulle notizie di stampa relative alla via Morghen.
Asseriva che era comunque presente un immobile del tutto idoneo all’attività farmaceutica in via Giuseppe Bonito n. 15-C, ricadente nella sede farmaceutica n. 259, di titolarità della controparte.
2.2. “Ancora violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, di trasparenza, di correttezza e buona fede. Violazione dell’art. 22, comma 4, della L.R. Campania 13/1985. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Falso presupposto. Carenza assoluta di istruttoria e motivazione. Sviamento”.
La ricorrente stigmatizzava la scarsa trasparenza del procedimento, atteso che esistevano due versioni differenti dell’atto emesso dal Comune di Napoli (prot. n. 223087): una che prevedeva la “revoca” del precedente atto e l’altra la “sospensione”.
Negava che il Comune e l’Ordine dei Farmacisti avessero effettivamente espresso parere positivo al rilascio dell’autorizzazione.
Segnalava inoltre che l’istanza di trasferimento della Farmacia Zaccariello non era stata pubblicata sull’albo pretorio della ASL Napoli 1 Centro, così come prescritto dall’art. 1, co. 5, L. n. 475/1968.
2.3. “Ancora carenza e contrasto con l’interesse pubblico. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, di trasparenza, di correttezza e buona fede. Violazione dell’art. 22, comma 4, della L.R. Campania 13/1985. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Falso presupposto. Carenza assoluta di istruttoria e motivazione. Sviamento”.
Sosteneva la ricorrente che non vi era alcuna esigenza di servizio pubblico da garantire, richiesta dall’art. 22, co. 4, L.R. n. 13/1985 per poter autorizzare il trasferimento, tenuto conto che la distribuzione territoriale delle varie farmacie assicurava capillarmente il servizio farmaceutico all’utenza.
2.4. “Ancora violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, di trasparenza, di correttezza e buona fede e violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 22, comma 4, della L.R. Campania n. 13/1985, modificato dalla L.R. n. 13/2025. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza assoluta di istruttoria in ordine al rispetto del dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 richiamato dall’art. 22, comma 4, L.R. n. 13/1985. Falso presupposto. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso e abuso di potere. Sviamento”.
Sosteneva la parte ricorrente che la L.R. n. 13/2025, oltre a riportare il requisito della distanza a “200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione”, aveva anche ripristinato l’ulteriore previsione in base alla quale, nel procedimento volto all’autorizzazione del trasferimento, deve essere sempre garantito il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, co. 3, L. n. 475/1968, in base al quale «La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso».
Evidenziava che nel decreto di autorizzazione impugnato non vi era traccia di alcuna istruttoria circa il rispetto del presupposto richiesto dalla legge relativo al dato demografico.
2.5. “Violazione degli artt. 46, 47 e 74 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione dei principi di cui agli artt. 19 e 21 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di correttezza e buona fede (art. 1 comma 2 bis L. 241/1990 smi). Eccesso di potere difetto di istruttoria”.
Sosteneva la ricorrente che la Regione avrebbe dovuto revocare la concessione alla Farmacia Zaccariello, per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo essa prodotto e una rappresentazione fuorviante dei fatti e dichiarazioni non veritiere.
3. Con atti depositati rispettivamente in data 04, 05, 08, 18.08.2025, si costituivano in giudizio la parte controinteressata, la Regione, la ASL e il Comune, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 04.09.2025, la parte controinteressata eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e insisteva nell’opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
5. Con memoria depositata in data 05.09.2025, il Comune di Napoli eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’inammissibilità del ricorso nei confronti del parere emesso dall’ente locale, stante la sua natura di atto endoprocedimentale; insisteva comunque per il rigetto del ricorso.
6. In data 05.09.2025 si costituiva in giudizio l’Ordine dei farmacisti per opporsi all’accoglimento del ricorso.
7. In data 05.09.2025, interveniva ad adiuvandum “Federfarma Napoli”, associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Napoli, per chiedere l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
8. Con memoria depositata in data 19.09.2025, la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ed insisteva nell’opporsi – per varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
9. Con motivi aggiunti notificati il 29.10.2025 e depositati in data 12.11.2025, la parte ricorrente replicava alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva, insisteva nelle censure già formulate nel ricorso introduttivo e chiedeva sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, co. 4, L.R. n. 13/1985, così come modificato dall’art. 16 L.R. n. 13/2025, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost..
10. Con memorie, anche di replica, depositate in data 09, 10, 11, 20 e 21.04.2026, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
11. All’udienza pubblica del 12 maggio 2026 il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
12. Si devono esaminare preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse a ricorrere proposte, rispettivamente, dalla parte controinteressata e da quella resistente.
È opportuno rammentare la distinzione tra legittimazione a ricorrere, intesa come effettiva titolarità dell’interesse legittimo (nel senso che la legittimazione ad agire costituisce la proiezione processuale dell’interesse legittimo), e interesse ad agire, il cui concetto è contenuto nella disposizione di cui all’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (nel senso che il ricorrente deve poter trarre una qualche utilità dall’eventuale all’accoglimento del ricorso).
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, risulta evidente che la parte ricorrente è titolare, nella sua qualità di concessionaria della sede farmaceutica nella quale la controinteressata ha chiesto di poter trasferire la propria attività, di un interesse legittimo ad impedire il trasferimento e quindi della corrispondente legittimazione ad agire; e contemporaneamente è dotata dell’interesse a ricorrere poiché dall’annullamento del provvedimento che ha consentito il trasferimento trarrebbe il vantaggio di non subire la concorrenza di un’altra impresa nella propria sede.
D’altro canto, il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente orientamento secondo cui «Il ricorrente infatti, quale titolare della sede farmaceutica (…) è certamente portatore di una situazione soggettiva differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini ed ha interesse a che la collocazione dei concorrenti sia rispettosa della pianificazione stabilita con la pianta organica e dei limiti legali in tema di distanze. (…) Invero, nel caso di specie, (…) la nuova collocazione della farmacia [concorrente, n.d.e.] (…), determinando una indebita concentrazione degli esercizi nella medesima zona, è tale da vanificare il disegno pianificatorio posto a base della pianta organica, ledendo non solo l’interesse pubblico alla razionale distribuzione del servizio (…), ma alterando anche il complessivo equilibrio tra i bacini d’utenza delle vicine farmacie, con prevedibili ricadute economiche pregiudizievoli per l’attività gestita dal ricorrente (cfr. T.A.R. Venezia, sez. III, 11.7.2012, n. 974). In definitiva, rispetto al trasferimento di un esercizio farmaceutico, il titolare di una vicina farmacia concorrente è titolare di una posizione soggettiva di vantaggio tutelabile in sede giurisdizionale a che ciò avvenga nel rispetto della normativa di settore ed è altresì titolare di un interesse diretto ed attuale a non vedere diminuito il proprio bacino di utenza» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, n. 869 del 13.02.2017).
Le eccezioni in esame sono pertanto infondate.
13. Nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 22, co. 4, L.R. n. 13/1985 (come ripristinato dall’art. 16, co. 2, L.R. n. 13/2025), «Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione (…)».
Occorre pertanto indagare se, nella fattispecie, sussistesse la necessità del trasferimento, per comprovati eccezionali motivi.
Si legge a tale proposito (per quanto qui specificamente rileva) nel provvedimento impugnato: «VISTI (…)
– relazione tecnica asseverata con cui viene rilevata la non idoneità dei locali correnti siti alla via Torrione San Martino nn. 47-47/A-49 ricadenti nel perimetro della sede n. 259 del Comune di Napoli, a firma dell’ing. Gambardella Salvatore (…);
– relazione in esito all’incarico di ricerca immobiliare per locazione commerciale ad uso farmacia rilasciata dalla società “Gabetti Franchising – Gabetti Vomero” con cui si comunica l’esito negativo della ricerca immobiliare all’interno del perimetro della sede n. 259 (…);
RITENUTO che (…) la suddetta documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto provvedimento di trasferimento (…);».
Ritiene il Collegio che l’amministrazione regionale, limitandosi a richiamare le relazioni presentate dalla parte controinteressata (soprattutto con riguardo all’idoneità dei locali di via Torrione San Martino), non abbia svolto un’istruttoria sufficiente ad accertare l’effettiva sussistenza dei “comprovati eccezionali motivi” che avrebbero potuto giustificare la necessità del trasferimento.
Non vi sono ragioni infatti per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale (riferito ad atti dell’amministrazione comunale, ma estensibile a quella regionale) secondo cui «la delibera comunale è del tutto insufficiente sotto il profilo della necessaria e preliminare verifica dell’impossibilità (o comunque la difficoltà nei sensi indicati da Cons. Stato, III, 12 aprile 2023, n. 3665) per la farmacia controinteressata di reperire i locali nel perimetro originario della zona assegnata. (…)
il Comune, in conclusione, si è limitato a prendere atto della dichiarazione dei controinteressati, senza effettuare sopralluoghi per verificare l’esistenza di locali idonei. (…)
l’Amministrazione civica avrebbe dovuto provvedere ad un accertamento istruttorio procedimentale “terzo” ed imparziale circa l’impossibilità per la controinteressata (o quanto meno l’effettiva difficoltà) di reperimento di locali idonei, previa consultazione dell’Ordine provinciale dei Farmacisti e della competente Asl» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IX, n. 5492/2025).
Anche nel caso di specie, il Collegio ritiene insufficiente l’istruttoria svolta dalla Regione, sotto il profilo della necessaria e preliminare verifica dell’inidoneità dei locali già in uso alla controinteressata, in quanto limitata a prendere atto della relazione della parte controinteressata, senza effettuare sopralluoghi per verificare l’effettivo stato dei locali e senza neppure richiedere un approfondito parere tecnico ad altra pubblica amministrazione dotata delle competenze necessarie.
È opportuno sottolineare a tale riguardo che le affermazioni contenute nella nota emessa dalla ASL Napoli 1 Centro, in data 05.09.2025 (prot. 0277955/u), risultano comunque insufficienti a poter ritenere che la Regione abbia svolto un’istruttoria sufficientemente approfondita. Vi si legge infatti: «Pertanto, in esito al sopralluogo, si ritiene che le condizioni riscontrate e su descritte possano integrare dei pericoli di natura igienico-sanitaria ed igienico-ambientale, che possono esporre i frequentatori dell’immobile, qualora i fenomeni dovessero ulteriormente perdurare e/o aumentare, anche a potenziali rischi di danno per la salute».
Tali affermazioni si rivelano insufficienti sia perché relative a pericoli solo eventuali, previsti per il caso in cui “i fenomeni dovessero ulteriormente perdurare e/o aumentare”, senza che sia stata svolta alcuna indagine circa la possibilità di porre rimedio, da parte della stessa controinteressata, a quei fenomeni (muffe, scrostamenti di vernice, micronizzazioni dell’intonaco, cattivo odore).
Sia, e soprattutto, perché contenute in un atto emanato in epoca (05.09.2025) successiva all’autorizzazione impugnata (del 30.07.2025), che quindi non può avere tenuto in considerazione le affermazioni della ASL.
La nota del 05.09.2025 pertanto non può essere considerata utile a colmare la suddetta lacuna istruttoria, sia per il suo contenuto sia per l’impossibilità di essere stata conosciuta e tenuta in considerazione dall’amministrazione regionale che ha emesso il provvedimento impugnato.
14. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina la necessità di annullare tale provvedimento, con le conseguenze dell’assorbimento di tutte le altre censure proposte e della necessità che l’amministrazione regionale proceda alla riedizione del potere autorizzatorio, all’esito di un’istruttoria sufficientemente approfondita e imparziale.
15. La particolare delicatezza degli interessi coinvolti giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Vincenzo Sciascia
IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli
IL SEGRETARIO
