Segnalazione AGCM, AS2175 del 19 maggio 2026 (Bollettino n. 23 del 8 giugno 2026)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione AS2175, pubblicata nel Bollettino n. 23 dell’8 giugno 2026, ha accertato gravi criticità concorrenziali e ordinamentali nella gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) in Sardegna, contestando la legittimità della prosecuzione dell’affidamento in house alla società Abbanoa S.p.A.
In particolare:
– la partecipazione societaria della Regione (68%) vìola l’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e impedisce il reale controllo analogo congiunto dei Comuni soci. Viene altresì rilevato il contrasto con gli artt. 147 ss. d.lgs. n. 152/2006 (TUA): la Regione esercita pervasivi poteri di indirizzo, riducendo l’Ente d’Ambito (EGAS) a mero intermediario.
– in deroga alla Decisione della Commissione europea del 31 luglio 2013 (SA.35205), che imponeva la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025 e l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, la DGR ha disposto la restituzione dell’aiuto di ristrutturazione (227 milioni di euro totali, di cui 187 mln per capitale e 40,075 mln per interessi) tramite emissione di azioni privilegiate. L’operazione mira a ripristinare la scadenza in house al 31 dicembre 2028.
– al 2024 Abbanoa registra una liquidità nei depositi bancari e postali pari a 314,2 milioni di euro (rispetto ai 17,5 mln del 2005) e indici di liquidità (Current e Quick Ratio) stabili a ca. 3,50 negli ultimi tre anni. Tali valori integrano l’ipotesi di “liquidità eccessiva”. L’AGCM rileva la violazione del principio di efficienza gestionale: l’utilizzo di tali somme per l’auto-recupero ha sottratto risorse agli investimenti sulla rete, a fronte di performance tecniche (indicatori ARERA RQTI 2024) gravemente insufficienti.
Alla luce di questo quadro, l’Autorità rileva che un futuro affidamento in house a favore di Abbanoa difficilmente potrà superare il rigido vaglio motivazionale previsto dagli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. Tale normativa ha, infatti, inteso rendere maggiormente stringenti gli oneri istruttori e motivazionali sottostanti le scelte sulle modalità di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica operate dagli enti, affidando agli stessi il compito di verificare, sulla base dei parametri dettati dalla stessa normativa, la preferibilità della modalità di affidamento prescelta. Gli Enti hanno ora 30 giorni di tempo per comunicare le iniziative che intendono adottare.
