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Composizione della giunta di un’unione di Comuni e contrasto tra legge statale e statuto: riflessi sulla validità degli atti amministrativi

Parere n. 9236 del 17 marzo 2026

(pubblicato il 20 maggio 2026)

Con il parere n. 9236 del 17 marzo 2026 (pubblicato il 20 maggio 2026), il DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha risposto al quesito di un Segretario comunale circa il contrasto tra disciplina statale e statutaria sulla composizione della Giunta di un’unione di Comuni. Nel caso di specie, lo Statuto dell’ente consentiva la nomina ad assessore di soggetti esterni (semplici cittadini), in palese contrasto con l’art. 32, c.3, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il Dipartimento ha risolto la questione affermando che:

“La normativa concernente la composizione delle giunte delle unioni di comuni rientra nella materia “organi di governo”, rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”.

Pertanto, lo Statuto dell’unione non può in alcun modo derogare alla legge statale, la quale prevede, come requisito soggettivo indefettibile, che i membri della Giunta unionale siano scelti esclusivamente tra i componenti dell’esecutivo (quindi già assessori) dei Comuni associati.

Sul piano della validità degli atti approvati da una Giunta irregolarmente composta, il DAIT -richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015 – ha ribadito che i provvedimenti amministrativi, se non impugnati nei termini ordinari, divengono inoppugnabili e acquistano stabilità.

Infine, l’eventuale annullamento della nomina dei membri della Giunta non travolge automaticamente gli atti precedentemente adottati. Richiamando la giurisprudenza sul funzionario di fatto, il DAIT evidenzia che:

Allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale”.

🔗Parere n. 9236