TAR Puglia Lecce, sez. I, 20 luglio 2026, n. 1084 – Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti chiaramente e adeguatamente dettagliati, in forza di una griglia di parametri e coefficienti progressiva e analitica. La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, non sindacabile salvo che sia affetto da manifesta illogicità e irragionevolezza. Pertanto, è legittima l’esclusione da una gara d’appalto (nel caso di specie, avente ad oggetto il servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per una ASL) dell’operatore economico che abbia conseguito un punteggio complessivo inferiore alla soglia di sbarramento fissata dalla lex specialis, ove la valutazione dell’offerta e la conseguente attribuzione del punteggio sia stata opportunamente correlata all’applicazione di articolati criteri di valutazione, a loro volta scomposti in sub-criteri volti ad apprezzare specifici aspetti qualitativi della prestazione, in forza di una griglia di parametri (coefficienti) progressiva e analitica.
Il concorrente legittimamente escluso dalla gara per non aver superato la soglia di sbarramento prevista dal disciplinare non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale per omessa previsione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) o di elementi premiali sulla parità di genere. È solo la valida partecipazione alla gara che radica in un concorrente l’interesse a contestare gli atti di gara; in caso di legittima esclusione, la posizione del ricorrente diventa quella di un soggetto estraneo che non può più impugnarne la legittimità.
N. 01084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2025, proposto da
Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B13C447121, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Castiglia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della comunicazione di esclusione dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione del Patrimonio, inviata sul portale EmPulia in data 6.11.2025 (registro comunicazione n. PE385336-25 – registro di sistema n. PE096384-24), dalla gara avente ad oggetto “Procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 14 e 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (CIG: B13C447121)”, del bando di gara pubblicato in GU S: 74/2024, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto, della delibera del D.G. a contrattare n. 867/2023, del provvedimento di nomina della commissione, nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante in relazione alla mancata pubblicazione dei verbali di gara e per il risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Plurima S.p.A. hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento in data 6.11.2025, con cui la ASL TA ha disposto l’esclusione del raggruppamento costituito tra le medesime ditte dalla “Procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 14 e 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (CIG: B13C447121)”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
– “con deliberazione n. 867/2023, il Direttore Generale della ASL di Taranto ha autorizzato a contrarre e contestualmente a indire, ai sensi degli articoli 14 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, una procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 14 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto per una durata di 48 mesi e un valore complessivo (compreso 12 mesi di proroga) pari ad € 17.400.000,00”;
– “in data 15.4.2024 è stata disposta la pubblicazione del bando di gara”;
– “hanno partecipato due operatori economici ovvero il raggruppamento Consorzio CNS e il concorrente controinteressato”;
– le operazioni di gara “si sono protratte ben oltre il termine di validità delle offerte fissato in 360 giorni”;
– “in data 6.11.2025, la Stazione appaltante ha comunicato di aver escluso il r.t.i. ricorrente dalla gara, dopo aver escluso anche il raggruppamento controinteressato, entrambe per non aver superato la soglia di sbarramento prevista ai punti 9.1 e 9.2. del disciplinare di gara”, sicché la procedura “è stata dichiarata deserta”;
– “il r.t.i. Consorzio CNS è stato escluso della procedura di gara in quanto, all’esito della valutazione della Commissione di gara, la propria offerta tecnica ha conseguito il punteggio di 39,6 inferiore alla soglia di sbarramento di 52 punti prevista dal disciplinare”;
– “dall’esame della griglia dei punteggi … risulta che la Commissione … ha giudicato gravemente insufficiente la proposta relativamente al criterio A “Processi di esecuzione del servizio” ove rispetto ad un massimo attribuibile di 40 punti ha conseguito 11,10 punti”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
I. Violazione dell’art. 9.2 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sotto i seguenti profili: – “il Consorzio CNS è il gestore … del servizio” da quasi dieci anni, sicché è “paradossale” che “sia stato ritenuto, di fatto, incapace a strutturare e gestire il servizio”; – “difetto di motivazione in ragione … del solo voto numerico assegnato alle offerte in assenza della dovuta specificità dei criteri di attribuzione del punteggio”; – “la valutazione della Commissione in riferimento al criterio A è illegittima in quanto irragionevole”, dal momento che il raggruppamento ricorrente ha “dedicato al criterio A ben 26 pagine di offerta tecnica rappresentando i più innovativi processi di esecuzione del servizio”;
II. In subordine. Violazione e falsa applicazione degli art.li 57 comma 2, 83 e 108 del d.lgs. 36 del 2023 in relazione al D.M. Transizione Ecologica 17.6.2021, pubblicato nella G.U. del 2.7.2021 n. 157; in sintesi, il raggruppamento ha denunciato “l’illegittimità ab origine della procedura … in quanto … la lex specialis non ha in alcun modo previsto il rispetto dei criteri ambientali minimi e non contempla elementi premiali che valorizzino la parità di genere”, la qual cosa ha “influito anche sul raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dai punti 9.1.e 9.2 del disciplinare di gara”;
III. Violazione dell’art. 17 e dall’Allegato I.3 e dell’art. 83 co. 2 del d.lgs. 36 del 2023. Responsabilità precontrattuale della P.A., dal momento che “le operazioni di gara, con estrema lentezza, si sono protratte ben oltre il termine di validità delle offerte fissato in 360 giorni, già superiore a quello previsto dall’art. 17 e dall’Allegato I.3 del d.lgs. 36 del 2023”;
IV. Responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno, con particolare riferimento al fatto che con le deliberazioni del D.G. n. 2731 del 6.12.2023, n. 867 del 6.4.2023 e n. 834 del 21.4.2022, la ASL TA si era “riservata la possibilità di affidare – in qualsiasi momento della procedura ed anche durante l’esecuzione del contratto – il servizio alla società in house Sanitaservice ASL TA S.r.L., a conclusione del relativo processo di valutazione”, sicché sembra che “l’indizione della procedura di gara costituisca un mero escamotage finalizzato a consentire alla P.A. di completare le proprie valutazioni circa l’affidamento in house del servizio, garantendosi, al contempo, la prosecuzione della gestione in proroga del servizio”;
V. Violazione del principio di trasparenza. Violazione degli artt. 28, 35 e 36 d.lgs. 36 del 2023. Istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a., con particolare riferimento al fatto che la “Stazione appaltante non ha pubblicato né i curricula dei componenti della commissione di gara né i verbali relativi alla valutazione delle offerte e ciò in aperta violazione del principio di trasparenza sancito dall’art. 28, nonché delle disposizioni sull’accesso agli atti contenuta nell’art. 35 del d.lgs. 36/2023”.
4. Si è costituita in giudizio la ASL TA per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del giorno 8.7.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Il punto 9.2. del disciplinare di gara ha previsto tre criteri di valutazione delle offerte: A. Processi di esecuzione del servizio; B. Caratteristiche del magazzino esterno da adibire al servizio oggetto del presente appalto; C. Risorse strumentali da destinare all’esecuzione del servizio per il corretto svolgimento dei processi di lavoro.
Ai fini della applicazione del criterio sub A (“Processi di esecuzione del servizio”) la norma in esame ha altresì declinato 4 sub-criteri di valutazione:
A1: Soluzioni organizzative relative alla ricezione, catalogazione e stoccaggio delle merci max 16 punti;
A2: Soluzioni organizzative relative alla distribuzione delle merci dal magazzino esterno alle farmacie ospedaliere e/o magazzino di transito/urgenze max 10 punti;
A3: Soluzioni organizzative relative alla distribuzione della posta, plichi, pacchi e materiale sanitario vario, campioni ematici, screening, pap test, referti, ecc. presso le strutture ospedaliere e territoriali max 5 punti;
A4: Procedure relative alla gestione della documentazione cartacea ed inventariale max 9 punti.
A sua volta, il successivo punto 9.3 ha stabilito che: “L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente: i Criteri di valutazione sono “discrezionali” ed il punteggio verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ognuno dei criteri di valutazione, mediante la formulazione di un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione Giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni criterio (troncati alla seconda cifra decimale dopo la virgola). Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione”.
In calce alla predetta disposizione è riportata la seguente tabella analitica dei coefficienti: “Coefficiente – Giudizio sintetico attribuito ad ogni aspetto qualitativo: 0 Assente – completamente negativo; 0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo; 0,2 Negativo; 0,3 Gravemente insufficiente; 0,4 Insufficiente; 0,5 Appena insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo 1 Eccellente”.
6.2. Dall’esame delle predette disposizioni emerge che la valutazione dell’offerta è stata opportunamente correlata all’applicazione di articolati criteri di valutazione, a loro volta scomposti in sub criteri volti ad apprezzare specifici aspetti qualitativi della prestazione, in forza di una griglia di parametri (coefficienti) progressiva e analitica.
Trattandosi di una grigli di criteri e parametri di giudizio particolarmente stringente e dettagliata, il punteggio numerico espresso dalla Commissione giudicatrice appare senza meno idoneo a motivare la valutazione della offerta presentata dal raggruppamento ricorrente: “Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2025, n. 839).
6.3. Le censure articolate dalle ricorrenti al fine di contestare nel merito le valutazioni della Commissione giudicatrice non possono essere condivise, dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità del punteggio numerico assegnato al raggruppamento: “La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.9.2025, n. 7458).
In particolare, il fatto che il Consorzio ricorrente avesse gestito in passato il servizio in questione e che l’offerta fosse composta, in parte qua, da un cospicuo numero di pagine costituiscono dati eccentrici ed estemporanei, privi immediata e diretta di rilevanza ai fini dell’apprezzamento della congruenza e della ragionevolezza delle valutazioni espresse dalla Commissione in merito ai contenuti tecnici proposti dal raggruppamento.
6.4. Quanto ai motivi di impugnazione volti a contestare che la lex specialis non aveva previsto il rispetto dei criteri ambientali minimi e non contemplava elementi premiali volti a valorizzare la parità di genere, si osserva che trattasi di censure inammissibili, dal momento che il concorrente legittimamente escluso dalla gara non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale: “La mancanza dei Criteri Ambientali Minimi nella documentazione di gara comporta la mancanza di una prescrizione necessaria, in quanto prevista per legge, della legge di gara, e pertanto il concorrente non aggiudicatario vanta un interesse alla riedizione della procedura di gara, in quanto ha partecipato alla stessa, non aggiudicandosela, con offerta valida. Viceversa, nel caso in cui il ricorrente abbia partecipato alla gara aggiudicandosela, ma con offerta non valida, in quanto giudicata anomala dalla stazione appaltante con giudizio corretto e legittimo, egli non può vantare un interesse alla riedizione della procedura. La sua posizione di soggetto esterno alla gara, in quanto escluso per motivazioni legittime, priva il ricorrente dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura perché egli non ha conseguito l’aggiudicazione della medesima non perché gli atti di gara, illegittimi in quanto non contemplanti i CAM, hanno comportato una valutazione della relativa offerta con punteggio minore del soggetto aggiudicatario, ma perché la propria offerta era anomala e, conseguentemente, è stata esclusa. È solo la valida partecipazione alla gara, con posizionamento in graduatoria anche se non come vincitore, che radica in un concorrente l’interesse alla riedizione della medesima se gli atti di gara risultano illegittimi, mentre nel caso di (legittima) esclusione la posizione del ricorrente diventa quella di un soggetto estraneo alla medesima che non può contestarne la legittimità in quanto, appunto, non più coinvolto nella medesima” (Tar Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 19.11.2024, n. 483).
6.5. Parimenti infondate sono le censure che si appuntano sui tempi della procedura, nonché sulla omessa pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara, dal momento che, in entrambi i casi, si tratta di violazioni che non inficiano il risultato finale della gara e la conseguente decisione escludente, essendo questa essenzialmente da correlare al mancato superamento della soglia di sbarramento.
6.6. La legittimità del provvedimento impugnato non consente di configurare la responsabilità colpevole della stazione appaltante, la qual cosa giustifica il rigetto della domanda risarcitoria.
Né sono ravvisabili comportamenti sviati e/o contrari ai doveri di buona fede e tutela dell’affidamento, dal momento che, per un verso, l’esito della procedura (gara deserta) è da imputare al fatto che entrambe le concorrenti non hanno superato la soglia di sbarramento e, per altro verso, i tempi della procedura, com’è stato analiticamente illustrato dalla difesa della ASL TA (vedi pagg. 8 e 9 della memoria difensiva in data 22.6.2026), sono dovuti alle complesse operazioni che la Commissione ha dovuto svolgere al fine di assicurare il soccorso istruttorio in favore di entrambe le ditte e agli approfondimenti necessari per il corretto esame dei contenuti delle offerte.
6.7. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ASL TA nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
L’ESTENSORE
Silvio Giancaspro
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
IL SEGRETARIO
