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Sulla distinzione tra migliorie e varianti e inapplicabilità del divieto di punteggio per prestazioni aggiuntive negli appalti integrati

TAR Campania, sez. I, 7 luglio 2026, n. 4265 – In sede di gara pubblica, le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Pertanto, “nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica”.
Il divieto di attribuire punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive stabilito dall’art. 108, c.11, del d.lgs. n. 36/2023, prevede che la singola gara abbia ad oggetto la mera esecuzione di lavori sulla scorta di un “progetto esecutivo” già validato e posto a base d’asta dalla Stazione appaltante. Ne consegue l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi di “appalto integrato” ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023. Nelle procedure aventi ad oggetto tale tipologia di appalti, invero, a base della gara è posto solo il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), mentre è demandato all’operatore economico la predisposizione della progettazione esecutiva. Pertanto, nel caso di specie, non essendovi alcun “progetto esecutivo a base d’asta”, rispetto al quale non sarebbero premiabili con punteggio aggiuntivo eventuali “prestazioni aggiuntive”, la comminatoria del divieto legislativo di attribuzione del punteggio prevista da tale norma non può operare.

N. 04265/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01541/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2026, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG B73D11324E, proposto da Elektra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castello del Matese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Piedimonte Matese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo e Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

ATI La Magia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:

a) della Determina del Responsabile del Settore LL.SS.PP. Ambiente del Comune di Piedimonte Matese n. 167 del 12.02.2026, di aggiudicazione definitiva al RTI controinteressato della procedura di gara aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 indetta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio a carattere strategico in via Cluvia da destinare a centro operativo comunale nel Comune di Castello del Matese”, CUP E55G24000000002– CIG B73D11324E, per l’importo a base di gara di € 5.315.668,37, di cui € 4.263.213,39 soggetti a ribasso;

b) degli atti in essa richiamati, ivi compresi i verbali della Commissione di gara n.1 del 5.09.2025 prot. n. 29917/2025, n. 2 dell’11.09.2025 prot. n. 29917/2025, n. 3 del 19.09.2025 prot. n. 29917/2025, n. 4 del 26.09.2025 prot. n. 29917/2025, n. 5 del 18.12.2025 prot. n. 30659/2025, n. 6 del 10.12.2025 prot. n. 1784/2026, n. 7 del 27.01.2026 prot. n. 2627/2026, e relativi allegati;

c) della Determina del Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente e della SAQ n. 102 del 30.01.2026 di approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione, non comunicata;

d) dell’avviso di aggiudicazione della gara prot. n. 4344/2026 del 13.02.2026, nonché, per quanto occorrer possa, del disciplinare e del bando di gara, nella parte in cui non evidenziano ai fini della formulazione delle proposte migliorative la disponibilità dell’area relativa all’impianto sportivo polivalente;

e per la conseguente declaratoria:

anche in sede di giurisdizione esclusiva, ex art.133 lett.d), n.1), c.p.a., del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con conseguente subentro della ricorrente;

in subordine, per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elektra s.r.l. in data 27.3.2026, per l’annullamento, per ulteriori motivi, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castello del Matese, del Comune di Piedimonte Matese e dell’ATI La Magia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato la società Elektra s.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione n. 167 del 12 febbraio 2026, con la quale il Comune di Piedimonte Matese ha aggiudicato in via definitiva, al R.T.I. di cui la soc. La Magia s.r.l. è mandataria, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio a carattere strategico in via Cluvia da destinare a centro operativo comunale nel Comune di Castello del Matese”.

La parte ricorrente ha premesso che:

– il Comune di Piedimonte Matese, agendo quale Stazione appaltante qualificata per conto del Comune di Castello del Matese, ha indetto la predetta procedura ex art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo a base d’asta pari ad € 5.315.668,37, sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

– all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria finale, nella quale è risultato primo graduato il R.T.I. controinteressato (con 79,59 punti), e seconda graduata, appunto, Elektra s.r.l. (con 73,34 punti);

– a seguito di istanza di accesso agli atti ex art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, riscontrata positivamente dall’Amministrazione in data 25 febbraio 2026, la società Elektra, ritenendo viziati gli esiti della gara, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

La parte ricorrente ha lamentato profili di illegittimità dell’aggiudicazione, e ha altresì formulato istanza per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con conseguente proprio subentro nell’esecuzione dello stesso, ovvero, in subordine, instato per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte Matese, sostenendo l’infondatezza delle censure della ricorrente.

Si è altresì costituito il Comune di Castello del Matese, chiedendo il rigetto del gravame.

Si è infine costituito in giudizio il R.T.I. La Magia s.r.l., in qualità di controinteressato, per resistere alle censure avversarie.

Con i motivi aggiunti depositati in data 27 marzo 2026 la società ricorrente ha nuovamente impugnato i medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo, sulla base di nuove argomentazioni.

In data 30.4.2026 parte ricorrente ha depositato un’istanza ex art. 116 c. 2 c.p.a., per ottenere l’accesso al “foglio di calcolo in formato tabellare (xls) firmato da Commissari di gara, all’interno del quale sono riportati i punteggi ottenuti dai singoli operatori economici per ogni criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara”.

Dopo lo scambio di memorie conclusive tra le parti, all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso e i motivi aggiunti sono complessivamente infondati.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, la società Elektra ha lamentato la violazione di legge e della lex specialis sotto plurimi profili.

2.1. Ad avviso della ricorrente, il R.T.I. La Magia avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, in quanto le opere migliorative da questo offerte verrebbero realizzate su un suolo di cui l’impresa aggiudicataria non avrebbe la disponibilità, essendo esso già destinato dal Comune di Castello del Matese alla diversa funzione pubblica di “attività sportiva”, cioè una funzione non compatibile con le opere che l’aggiudicataria ha proposto di realizzarvi. Oltre tutto, l’Ente comunale avrebbe approvato un progetto esecutivo di completamento dell’impianto sportivo polivalente ivi ubicato, e avrebbe all’uopo indetto, a conferma di tale specifica destinazione pubblica, una procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori nell’impianto sportivo, all’esito aggiudicati alla Termotetti Costruzioni s.r.l..

Di conseguenza, secondo la prospettazione della ricorrente, ritenere ammissibile l’offerta della odierna impresa aggiudicataria significherebbe incidere sulla specifica funzione di interesse pubblico attribuita al suolo dall’Ente comunale, sottraendolo alla sua destinazione già programmata.

E la prospettata indisponibilità dell’area per la realizzazione delle migliorie proposte per i sub-criteri B.1 e B.2 comporterebbe che l’offerta della parte controinteressata debba reputarsi inaffidabile, indeterminata, carente di un elemento essenziale e, comunque, condizionata ad un evento futuro ed incerto (cioè la dismissione dell’area dalla destinazione pubblica a cui è già destinata).

Dal che deriverebbe che la controinteressata non avrebbe potuto essere ammessa alla gara, in ragione della previsione escludente del disciplinare di gara (pag. 34, punto 22) cui “L’offerta è esclusa in caso di […] presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse”.

La censura è infondata.

In via preliminare, va osservato che è dirimente la circostanza, allegata dal resistente Comune di Castello del Matese, secondo cui il Disciplinare di gara non ha mai imposto, quale condizione di partecipazione, la disponibilità delle aree per la realizzazione delle migliorie. La prospettata indisponibilità del sito, ove accertata, non potrebbe quindi costituire una causa di esclusione dalla procedura, né di semplice decurtazione del punteggio, ma al più potrebbe integrare motivo di eventuale inadempimento nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Ciò premesso, dalle evidenze documentali in atti emerge comunque la perdurante e piena disponibilità dell’area, ai fini della gara, in capo al Comune di Castello del Matese.

Come puntualmente chiarito da tale Amministrazione comunale (cfr. note prot. n. 1591/2026 e prot. n. 2404/2026), invero, la pregressa procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’impianto sportivo nell’area in esame in favore della aggiudicataria Termotetti Costruzioni s.r.l. non si è in realtà mai perfezionata con la stipula del contratto: il procedimento si è arrestato alla mera proposta di aggiudicazione del 23 gennaio 2024, alla quale non ha fatto seguito, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso nelle more, alcuna determinazione di efficacia, né la sottoscrizione del contratto o la consegna dei lavori.

A ciò si aggiunga la decisiva circostanza, attestata e documentata sempre dallo stesso Comune, che nel dicembre 2024 l’area in questione è stata colpita da uno straordinario evento meteorologico che ha causato il collasso della preesistente tendostruttura.

Conseguentemente, l’area è stata sgomberata dalle macerie e risulta ora libera da qualsivoglia struttura destinata ad attività sportiva, vieppiù per la ragione che l’Amministrazione ha optato per la delocalizzazione del preesistente impianto sportivo in altra zona.

Ne discende che, già al momento di indizione della gara per cui è causa, il sito in discorso si presentava libero e privo di vincoli derivanti da affidamenti a terzi, e pertanto accessibile a tutti i concorrenti per la eventuale formulazione di proposte migliorative (come confermato, peraltro, dalla circostanza che anche altri operatori economici, quali il Consorzio Stabile Artemide, il Consorzio ITM s.r.l., e la GN Costruzioni s.r.l., hanno proposto di realizzare le proprie migliorie sull’area più volte menzionata).

2.2. Con un secondo profilo di doglianza articolato nel primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha lamentato, altresì, che l’intervento offerto dal Raggruppamento aggiudicatario costituirebbe una “opera in variante” non consentita, per cui tale concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì dedotto che la Stazione appaltante non avrebbe potuto comunque riconoscere alcun punteggio per tali prestazioni aggiuntive.

Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono entrambe infondate.

2.2.1. Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Come chiarito dal Consiglio di Stato, pertanto, “nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (Cons. Stato, V, 9 marzo 2023, n. 2512; Id. 30 dicembre 2025, n. 10436).

Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie l’intervento contestato dalla ricorrente sia qualificabile quale legittima proposta migliorativa.

L’intervento proposto, infatti, si inserisce nel solco dei sub-criteri B.1 e B.2 previsti dal Disciplinare di gara.

Più in dettaglio, il Disciplinare, a pag. 31, individua i criteri premiali e/o di valutazione qualitativa e tecnica dell’offerta, stabilendo per il Criterio B (“Spazi Verdi e Aree Verdi”) l’attribuzione di max punti 40, così ripartiti:

– Criterio B.1, massimo 10 punti per il “Miglioramento delle soluzioni tecniche e naturalistiche utilizzate ai fini della manutenibilità e contenimento dei costi di gestione dell’area verde a farsi”;

– Criterio B.2, massimo 30 punti per la “Valorizzazione dell’intervento sotto l’aspetto estetico con rispetto alle conseguenti ricadute sull’immagine complessiva del progetto. Sarà considerata migliore l’offerta che mira a conferire alle aree oggetto di intervento maggior grado di fruibilità inclusi elementi di arredo urbano”.

Ora, come emerge dalla Relazione illustrativa dell’offerta tecnica, il RTI aggiudicatario in ordine al criterio “B” ha proposto come interventi migliorativi:

a) per il sub-criterio B1, la riqualificazione dell’area adiacente al campo sportivo, di superficie di circa 800 mq, su cui è presente una struttura sportiva polivalente, “attraverso la pulizia e demolizione della pavimentazione esistente per una profondità di 20 cm, preparazione del terreno attraverso il riempimento con materiali idonei a diversa granulometria fino ad arrivare alla quota prestabilita per una corretta stratificazione del terreno. Infine il terreno perfettamente costipato verrà trattato con inerbimento a pronto effetto mediante sistema innovativo tipo Hydromat”;

b) per il sub-criterio B2, la creazione di un’area denominata “polmone verde”, consistente nella “riqualificazione delle aree a verde (area retrostante al fabbricato da realizzare e area dismessa impianto sportivo polivalente”; inoltre, “nell’area a verde (ex impianto polivalente” oltre alla realizzazione delle zone fitness, divertimento, etc. si prevedono anche colline verdi artificiali realizzate con terreno proveniente dall’area di scavo e inerbite con sistema tipo Hydromat. L’integrazione di collinette verdi non solo è stata creata per delimitare percorsi e offrire panorami mozzafiato, ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell’area, ridurre l’effetto isola di calore urbana, e creare spazi di aggregazione e benessere”.

Ebbene, tali interventi non integrano delle opere aggiuntive, ma delle semplici migliorie.

In proposito occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’area oggetto della miglioria non è affatto estranea al perimetro del progetto, bensì ricade integralmente nella medesima particella catastale che costituisce il sedime complessivo dell’intervento oggetto di appalto. A conferma di tanto, va evidenziato che il suolo di detta area risulta già specificamente coinvolto anche nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), dovendo esso ospitare il sistema di tiranti della paratia di pali destinata alla stabilizzazione del versante.

Ciò posto, va messo in luce il fatto che l’aggiudicataria si è limitata a proporre un intervento di riqualificazione estetica e di sistemazione a verde della superficie sovrastante le predette opere strutturali, senza stravolgere in alcun modo l’impostazione ingegneristica e funzionale del progetto posto a base di gara.

Sul punto, la Relazione tecnica dell’Ing. Alfano, tecnico incaricato dall’aggiudicataria di descrivere le migliorie redatte in coerenza con la lex specialis di gara, chiarisce che “La soluzione progettuale migliorativa presentata dall’RTI aggiudicatario risulta pertanto coerente con il criterio di valutazione previsto dal disciplinare di gara e non una variante, in quanto: migliora la qualità estetica e paesaggistica dell’intervento; incrementa la fruibilità delle aree esterne, connesse alla nuova struttura, già oggetto di intervento; valorizza una porzione di area attualmente inutilizzata e priva di specifica funzione, già interessata dalle opere strutturali previste dal progetto posto a base di gara”.

Per tutto quanto esposto, quindi, i descritti interventi proposti dal RTI La Magia s.r.l. costituiscono migliorie qualitative, e non opere aggiuntive, in quanto essi non introducono nuove opere edilizie o nuove volumetrie, non modificano la funzione del Centro Operativo Comunale oggetto della gara né la configurazione dell’edificio, e nemmeno alterano il sistema strutturale previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Dalla lettura dell’offerta migliorativa prospettata dal RTI aggiudicatario è evidente, difatti, che essa consiste, più limitatamente, nel riqualificare esteticamente e funzionalmente le aree esterne già interessate dall’intervento di realizzazione dell’edificio, mediante sistemazioni superficiali quali aree verdi, percorsi, e arredi.

Quindi, trattandosi di miglioria consentita, la censura della ricorrente con cui è chiesta l’esclusione della controinteressata si rivela infondata.

2.2.2. Come anticipato, con i propri motivi aggiunti la società Elektra s.r.l. ha articolato anche un’ulteriore censura avverso l’aggiudicazione, strettamente connessa alle doglianze già formulate nel ricorso introduttivo in ordine agli interventi migliorativi avversari.

Nello specifico, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 108, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, il quale preclude all’Amministrazione l’attribuzione di punteggi per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta: onde la ricorrente ha sostenuto che la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente attribuito 40 punti al R.T.I. La Magia s.r.l. in corrispondenza del criterio “B” (“Spazi Verdi e Aree Verdi”), e, in particolare, 10 punti per il sub criterio B.1. e 30 punti per il sub criterio B.2.

Ad avviso di Elektra s.r.l., come già illustrato, le proposte formulate dall’aggiudicatario non costituirebbero legittime migliorie qualitative, bensì vere e proprie “opere aggiuntive” in variante al progetto, non consentite; pertanto, in ossequio al richiamato dettato normativo, la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alle stesse alcun punteggio.

In via preliminare, il Comune di Piedimonte Matese ha eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti in parte qua, deducendo che:

– essi si limitano ad introdurre un ulteriore e nuovo motivo di ricorso avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;

– essi si fondano dichiaratamente sul riscontro della Relazione illustrativa dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario;

– la doglianza, quindi, non è riconducibile ad un nuovo e ulteriore documento in precedenza sconosciuto;

– il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto gravato è spirato il 14.3.2026, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati tardivamente solo in data 27.3.2026.

Il Collegio ritiene tuttavia di poter prescindere dalla disamina della descritta eccezione di irricevibilità, stante la infondatezza nel merito dei medesimi motivi aggiunti.

La ricorrente lamenta qui, come si è detto, la violazione del citato art. 108 c. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che “In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

Il Collegio ritiene però che tale norma non sia applicabile alla fattispecie concreta in esame, e questo per due ordini di ragioni.

Per il primo ordine di ragioni, va osservato che i contestati interventi della controinteressata riconducibili al criterio “B” (“Spazi Verdi e Aree Verdi”) non sono riconducibili a “prestazioni aggiuntive”, ma a semplici migliorie, per cui la fattispecie concreta in esame non rientra nel perimetro applicativo proprio della norma richiamata, che si riferisce appunto alle sole “prestazioni aggiuntive”.

Infatti, per i motivi qui già illustrati, gli interventi in esame si inscrivono in una logica di mero miglioramento funzionale, estetico e paesaggistico delle aree esterne pertinenziali, aderendo ai criteri valutativi indicati dalla lex specialis al criterio B (titolato “Spazi verdi e aree verdi” e comprendente sia il sub-criterio B.1, volto al “miglioramento delle soluzioni tecniche e naturalistiche utilizzate ai fini della manutenibilità e contenimento dei costi di gestione dell’area verde a farsi”, sia il sub-criterio B.2 per la valorizzazione estetica e della fruibilità).

Ne consegue che la scelta della Commissione giudicatrice di premiare tali proposte con il massimo punteggio rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica, risultando del tutto legittima e immune dai vizi denunciati. Come chiarito dal Consiglio di Stato, “l’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione è soggetto al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, in quanto volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità degli atti gravati e non a sostituire la valutazione del giudice all’apprezzamento di merito svolto dall’amministrazione” (TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 4745/2024).

Per il secondo ordine di ragioni, anche se per assurdo si ritenesse che la controinteressata abbia proposto prestazioni aggiuntive, e non mere migliorie, i motivi aggiunti ugualmente sarebbero comunque infondati in ragione della non riconducibilità della fattispecie concreta entro il perimetro applicativo del citato art. 108 c. 11 del d.lgs. n. 36/2023.

Tale norma stabilisce testualmente che “In caso di appalti di lavori (…), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

Orbene, tale disposizione postula, per espresso richiamo letterale, che la singola gara abbia ad oggetto la mera esecuzione di lavori sulla scorta di un “progetto esecutivo” già validato e posto a base d’asta dalla Stazione appaltante. Ne discende allora l’inapplicabilità della norma alla fattispecie in esame, che riguarda un’ipotesi di “appalto integrato” ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023: nelle procedure aventi ad oggetto tale tipologia di appalti, invero, a base della gara è posto solo il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), mentre è demandato all’operatore economico la predisposizione della progettazione esecutiva.

Di conseguenza, nel caso concreto, non essendovi alcun “progetto esecutivo a base d’asta”, rispetto al quale non sarebbero premiabili con punteggio aggiuntivo eventuali “prestazioni aggiuntive”, la comminatoria del divieto legislativo di attribuzione del punteggio prevista da tale norma non può operare nella fattispecie concreta.

La doglianza va pertanto disattesa: e questo anche considerando che l’Amministrazione resistente, in modo non irragionevole né implausibile, ha positivamente valutato come meritevole del massimo punteggio la descritta proposta di soluzioni tecniche e naturalistiche atte a migliore le aree verdi.

Il ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere respinto.

2.3. Sono infondate pure le censure contenute nel ricorso introduttivo con cui sono prospettate illegittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

Non emergono, infatti, né vengono dimostrati dalla ricorrente, vincoli di destinazione urbanistica a livello di strumento pianificatorio generale preclusivi dell’intervento proposto, e il Comune di Piedimonte Matese ha precisato che sull’area in esame non grava nemmeno alcun vincolo ambientale/paesaggistico.

Piuttosto, trattandosi di un sito destinato ad ospitare un edificio strategico, e cioè un Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, la previsione di un’area verde pertinenziale risulta del tutto coerente e funzionale alle esigenze di protezione civile, di accoglienza e di logistica, integrandosi perfettamente nell’assetto urbanistico vigente senza necessitare di alcuna variante al piano.

2.4. Per tutte le suesposte ragioni, il primo motivo del ricorso introduttivo, così come integrato dai motivi aggiunti, deve essere disatteso.

3. Con il secondo motivo dell’originario ricorso la società ricorrente ha lamentato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la violazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 36/2023, allegando che a carico della mandataria La Magia s.r.l. graverebbe una pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento disposta dal Comune di Ivrea.

La ricorrente ha soggiunto che la stazione appaltante ha considerato non ostativa alla partecipazione alla presente gara tale risoluzione contrattuale, per aver ritenuto sufficienti e adeguate le misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico: secondo Elektra s.r.l., tuttavia, la Stazione appaltante, così agendo, non avrebbe correttamente assolto il proprio dovere valutativo, incorrendo, in tesi, in un’istruttoria insufficiente e una motivazione incongrua e lacunosa.

3.1. Anche questa doglianza è destituita di fondamento.

Il Collegio rileva, in via di principio, che la valutazione in ordine, da un lato, alla sussistenza di un grave illecito professionale, e, dall’altro, all’idoneità delle misure di self-cleaning adottate, rientra nel perimetro della discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’accertamento di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di procedure a evidenza pubblica vige il principio dell’onere motivazionale “attenuato” per i provvedimenti di ammissione, rispetto invece al maggior onere motivazionale richiesto per gli atti di esclusione (cfr. TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 4315/2025). Come corollario dei principi di favor partecipationis e di tassatività dei motivi di esclusione, difatti, la Stazione appaltante è tenuta a motivare in modo analitico le ragioni di una eventuale esclusione; viceversa, laddove le pregresse vicende professionali siano ritenute dall’Amministrazione inidonee ad inficiare l’affidabilità dell’operatore, non occorre da parte sua una esternazione altrettanto diffusa delle ragioni dell’ammissione.

Ancora in linea generale, va osservato che, in base all’art. 96 c. 6 d.lgs. n. 36 del 2023, “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 94, a eccezione del comma 6, e all’art. 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (…)”.

Calando i suesposti principi nel caso di specie, emerge per tabulas come l’Amministrazione non sia affatto incorsa nei denunciati deficit istruttori e motivazionali, avendo essa al contrario condotto un vaglio attento, specifico e documentato delle problematiche in rilievo.

Come si evince dagli atti di gara, la Commissione di gara non ha affatto ignorato la pregressa risoluzione contrattuale, tempestivamente dichiarata dalla parte controinteressata.

Nel verbale n. 4 del 5 settembre 2025, rilevata la circostanza, la Commissione ha cautelativamente ammesso l’operatore con riserva, invitandolo (con nota prot. n. 29927 del 4.12.2025) a fornire analitica descrizione e comprova delle misure di riorganizzazione interna adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Il R.T.I. aggiudicatario, da parte sua, ha puntualmente ottemperato alla richiesta, producendo idonea documentazione attestante l’adozione di un “modello di organizzazione e gestione” ex d.lgs. 231/2001 (con affidamento dell’incarico di consulenza ed assistenza alla Tieffe Consulting per la sua redazione o implementazione), nonché il conferimento del relativo incarico al nominato organismo di vigilanza (nella persona dell’avv. Luisa Durazzano). Come emerge dal verbale n. 5 del 18.12.2025, inoltre, la parte controinteressata ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Commissione al fine di chiarire puntualmente quali fossero le misure di self cleaning adottate. E la Commissione, preso atto di tale corredo documentale attestante le misure organizzative adottate (verbale n. 5 del 18.12.2025), ha valutato l’effettiva portata delle misure assunte e le ha ritenute, nella propria discrezonalità, del tutto sufficienti a ripristinare l’affidabilità professionale dell’operatore economico con la seguente motivazione: “L’O.E. ha inoltrato la documentazione richiesta, acquisita agli atti al prot. n. 30710/2025 e quindi nei termini stabiliti. La Commissione prende atto della documentazione trasmessa composta da: […]. Verificata la documentazione e tenuto conto che la stessa è conforme a quanto richiesto, la Commissione ammette l’O.E”.

Ciò posto, a fronte di tale adeguata istruttoria e delle misure di riorganizzazione adottate dalla parte controinteressata la ricorrente ha formulato una censura solo meramente generica e vaga. Infatti, la contestazione relativa alla decisione dell’Amministrazione di non escludere un concorrente non può limitarsi al richiamo di un generico difetto di motivazione, ma deve fondarsi sulla allegazione, tuttavia mancante nel caso in esame, di elementi concreti e circostanziati idonei a smentire l’attendibilità del giudizio tecnico-discrezionale formulato dall’Amministrazione. Tanto sulla scia della giurisprudenza secondo cui “La valutazione amministrativa dell’idoneità della misura di self cleaning a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti pertiene alla sfera di discrezionalità tecnica della stazione appaltante che involge aspetti altamente incerti ed opinabili fondati sul canone del “più probabile che non”, sicché il sindacato giudiziale di tale discrezionalità può investire soltanto i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione, ma non può estendersi fino a preferire una valutazione opinabile rispetto ad un’altra” (Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2024, n. 4929; sez. III, 21 luglio 2023 n. 7163).

Per le ragioni illustrate, applicando al caso in esame queste coordinate ermeneutiche, risulta dunque che non sono censurabili l’istruttoria e la motivazione a fondamento della decisione dell’Amministrazione di ammettere alla gara la controinteressata.

Al riguardo, il Collegio osserva che, a fronte della isolata risoluzione contrattuale per inadempimento in cui era incorsa la parte controinteressata, non è irragionevole la valutazione dell’Amministrazione che ha ritenuto compatibili con il tipo di violazione commessa le misure di self cleaning adottate, considerandole non implausibilmente idonee a prevenire ulteriori illeciti.

Anche il secondo motivo va pertanto integralmente respinto.

4. Con il terzo ordine di censure del ricorso introduttivo, la società ricorrente ha contestato la legittimità degli atti di gara lamentando la mancata esclusione del R.T.I. controinteressato per non avere il medesimo indicato, in seno alla documentazione prodotta, le modalità con cui intendeva assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto collettivo e territoriale (come richiesto dall’art. 9 del Disciplinare), nonché per aver omesso di formalizzare l’impegno a garantire la stabilità occupazionale mediante il riassorbimento del personale già operante (cd. clausola sociale). A sostegno del proprio assunto, la ricorrente ha invocato l’art. 14 della lex specialis, il quale comminava l’esclusione, non sanabile mediante soccorso istruttorio, per siffatte carenze dichiarative.

4.1. Anche questa doglianza va disattesa.

Per quanto attiene al primo profilo, relativo al difetto di dichiarazioni in merito al rispetto del CCNL, dalla disamina della domanda di partecipazione emerge che le società componenti il raggruppamento aggiudicatario hanno espressamente dichiarato di applicare ai propri dipendenti il CCNL “Edile Industria F012”, coincidente in toto con il contratto collettivo individuato dalla Stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera (cfr. punto 3 del Disciplinare, nella p. 7).

Orbene, il primo capoverso del punto 9 del Disciplinare prevede semplicemente che «L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto»: sicché, avendo la parte aggiudicataria dichiarato di applicare il contratto collettivo previsto nel punto del Disciplinare, cioè il CCNL “Edile Industria F012”, non esisteva a suo carico alcun onere dichiarativo aggiuntivo, quale invece vi sarebbe stato nel caso l’operatore avesse applicato un contratto collettivo diverso da quello citato e previsto nel punto 3 del Disciplinare.

In altri termini, essendo stato accettato e applicato il medesimo contratto collettivo richiesto nel Disciplinare, non gravava sull’aggiudicatario alcun ulteriore onere dichiarativo, che si sarebbe reso necessario, unitamente alla comprova di equivalenza delle tutele, solo nell’ipotesi di applicazione di un differente CCNL.

Insuscettibile di accoglimento si appalesa altresì la censura inerente alla mancata assunzione di un particolare impegno al riassorbimento del personale in forza della c.d. “clausola sociale”, in base alla previsione del secondo capoverso del punto 9 del Disciplinare secondo cui «Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante».

L’assunto di parte ricorrente è smentito dalla considerazione della natura stessa dell’appalto per cui è causa: trattandosi, infatti, di appalto integrato consistente nella progettazione e nella esecuzione ex novo di un’opera pubblica (la realizzazione di un edificio strategico non preesistente), difetta qui in radice il presupposto stesso per l’operatività della clausola di riassorbimento, ossia l’esistenza di un servizio in atto, di un “gestore uscente” e di una platea di lavoratori già impiegati sull’appalto.

Ne consegue che la parte aggiudicataria non avrebbe in alcun modo potuto (né dovuto) rendere una dichiarazione di impegno al riassorbimento di personale, in realtà, in concreto inesistente.

Le doglianze in esame sono pertanto infondate.

5. L’infondatezza di tutte le censure articolate avverso l’impugnato provvedimento di aggiudicazione comporta il conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria proposta per gli asseriti danni derivanti dalla prospettata illegittimità dell’aggiudicazione.

6. Deve infine ricordarsi che parte ricorrente, con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ritualmente notificata e depositata in data 30 aprile 2026, ha lamentato la mancata ostensione, da parte delle Amministrazioni intimate, del foglio di calcolo in formato tabellare (XLS) recante il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara per ciascun criterio di valutazione.

L’istanza deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come testualmente si evince dal verbale dell’udienza pubblica del 27 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, ha espressamente dichiarato il venir meno dell’interesse a coltivare la richiesta di accesso a suo tempo depositata, ritenendo l’istanza ormai superata alla luce delle complessive risultanze probatorie già acquisite agli atti del giudizio.

7. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.

8. Le spese di lite vengono tuttavia compensate tra tutte le parti in causa, in ragione della particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

1) rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;

2) dichiara improcedibile l’istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.a., depositata in data 30.4.2026;

3) compensa le spese di lite.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE

Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO