TAR Sardegna, sez. I, 24 luglio 2026, n. 1082 – Il dato cronologico concernente la durata delle operazioni valutative costituisce, di per sé, un elemento neutro, non potendo la legittimità della valutazione essere desunta automaticamente dalla maggiore o minore rapidità con cui essa è stata compiuta. La brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculidelle peculiari caratteristiche delle offerte presentate. Pertanto, la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione.
Analogamente, il mero dato numerico rappresentato dalla previsione di un maggior numero di gruppi di lavoro non costituisce ex se indice di maggiore qualità dell’offerta. Rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione ritenere che una struttura organizzativa articolata in una pluralità di gruppi autonomi non rappresenti un elemento premiale, potendo comportare maggiori esigenze di coordinamento interno e rendere più complessi i processi decisionali e di interlocuzione con la stazione appaltante. Deve, dunque, escludersi qualsiasi automatismo valutativo secondo cui ad una dimensione quantitativa superiore dell’assetto organizzativo corrisponda una migliore offerta.
01082 /2026 REG.PROV.COLL.
00047/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99181479D1, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi, Fabrizio Belfiore e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Cagliari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50; il Ministero per Gli Affari Europei, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati, Nidec Asi Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del 22 dicembre 2023 numero 473, comunicato in pari data, con cui il Presidente dell’’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha approvato le risultanze della procedura di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold- ironing) per l’alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari–Porto Storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dell’’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. CIG 99181479D1 Porto di Cagliari – Porto Storico CUP B21B21001790001 Porto di Cagliari – Porto Canale CUP B21B21001800001 Porto di Portovesme CUP B71B21002760001 Porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001 Porto di Golfo Aranci CUP B91B21001940001 Porto di Porto Torres CUP B21B21001840001 Porto di Santa Teresa Gallura CUP B31B21004020001, ed aggiudicato la stessa al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la NIDEC ASI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e alla CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati;
– della proposta di aggiudicazione del RUP del 22 dicembre 2022 numero 33804 di protocollo;
– di tutti i verbali di gara;
– ove occorra e per quanto di interesse, del bando e del disciplinare di gara, nonché della lettera di invito, nelle parti in cui dovessero essere interpretate in modo contrario rispetto al presente ricorso; – del Decreto del Presidente del 13 dicembre 2023 numero 455 di nomina del seggio per la valutazione della documentazione amministrativa;
– del Decreto del Presidente del 15 dicembre 2023 numero 463 di nomina della commissione di gara per la valutazione dell’’offerta tecnica;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di verifica dei requisiti in capo all’’ATI aggiudicataria;
– per l’accoglimento della domanda principale tesa al conseguimento dell’’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di appalto, con declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto con la controinteressata e il subentro dell’’odierna ricorrente, ovvero, in via subordinata, per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall’’odierna ricorrente anche in corso di causa, comunque non inferiore all’utile d’’impresa pari al 10% dell’’importo a base d’’asta depurato del ribasso dell’odierna ricorrente, maggiorato di un ulteriore importo per danno curriculare pari al 5% sull’’importo a base d’’asta.
– per la contestuale ed incidentale proposizione ed il correlato accoglimento del ricorso ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del Codice del Processo amministrativo: a) avverso e per l’annullamento della nota del 10 gennaio 2024 numero 656 di protocollo, nella parte in cui non è stata consentita ed è stata illegittimamente procrastinata in assenza di motivazione l’estrazione della copia dei documenti richiesti dall’odierna ricorrente con l’istanza di accesso del 23 dicembre 2023 (cfr. l’offerta amministrativa, tecnica, tempo ed economica dell’ATI aggiudicataria); b) avverso e per l’annullamento della nota del 19 gennaio 2024, con cui è stato consentito solo parzialmente l’accesso ai documenti di gara, avendo la stazione appaltante ritenuto di denegare parzialmente l’accesso oscurando parti essenziali della documentazione afferente all’offerta amministrativa e tecnica dell’ATI aggiudicataria, nonché avendo omesso di trasmettere i “curricula” dei professionisti indicati per l’esecuzione della commessa; c) per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad accedere, ai sensi di legge, a tutta la documentazione richiesta con la citata istanza di accesso del 27 dicembre 2023, ordinando all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di procedere con la sua ostensione ed estrazione di copia (cfr. in particolare, l’offerta amministrativa, tecnica, tempo ed economica dell’ATI aggiudicataria); con l’adozione di ogni altra misura volta ad assicurare la presente richiesta, ivi compresa la nomina di un Commissario “ad acta” che, per il caso di ulteriore inadempimento, provveda in sostituzione dell’Amministrazione resistente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/5/2024:
per l’annullamento dei medesimi atti gravati con l’impugnativa principale, all’esito dell’acquisizione dei “curriculum vitae” dei professionisti indicati dall’’ATI Nidec/Cesis, nelle parti in cui quest’’ultima ATI controinteressata è stata illegittimamente ammessa alla gara e valutata favorevolmente in sede di disamina della relativa offerta tecnica, nonostante le carenze e difformità della propria offerta rispetto al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di appalto.
e per l’accoglimento della domanda principale tesa al conseguimento dell’’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto di appalto, con declaratoria d’’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto con la contro-interessata e il subentro dell’odierna ricorrente, ovvero, in via subordine, della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall’’odierna ricorrente anche in corso di causa, comunque non inferiore all’’utile d’’impresa pari al 10% dell’’importo a base d’’asta depurato del ribasso dell’’odierna ricorrente, maggiorato di un ulteriore importo per danno curriculare pari al 5% sull’’importo a base d’’asta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15/07/2024:
per l’annullamento del verbale dell’Autorità resistente di consegna anticipata dell’appalto e di quello di chiusura delle operazioni di controllo del 24 aprile 2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Cagliari e di Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile e di Nidec Asi Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. ha impugnato gli esiti della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l’alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari – Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. La ricorrente lamenta che il tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per effettuare la valutazione delle offerte tecniche si rivelerebbe incompatibile con la complessità degli elaborati da valutare e dei criteri di attribuzione dei punteggi contenuti nella “lex specialis”, e che i giudizi ed i punteggi attribuiti all’offerta tecnica della ricorrente sarebbero viziati da manifesta illogicità ed erroneità in rapporto agli effettivi contenuti dell’offerta e ai parametri di valutazione stabiliti dalla Lettera d’invito.
2.1. Ha esposto la ricorrente che il criterio prescelto dalla stazione appaltante per l’individuazione della migliore offerta era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, secondo comma del decreto legislativo 50/2016, alla stregua dei criteri e sub-criteri indicati al punto 6 della Lettera d’invito, con cui sono state chieste alle concorrenti le numerose migliorie vertenti sui sette studi di fattibilità riguardanti le strutture portuali oggetto della gara.
2.2. La ricorrente ha dedotto, in particolare, il vizio di eccesso di potere (sub specie di difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica) lamentando il fatto che la Commissione di gara avrebbe dedicato alla disamina e alla valutazione delle offerte tecniche un tempo eccessivamente ridotto, soprattutto alla luce della oggettiva complessità delle valutazioni da operare, dato che l’offerta riguardava sette diverse strutture portuali. Inoltre, lo stretto lasso di tempo intercorrente tra la conclusione delle operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa paleserebbe un ulteriore vizio di eccesso di potere, rendendo evidente che la Stazione Appaltante avrebbe omesso di esercitare i necessari controlli e verifiche sulla regolarità delle operazioni di gara prima dell’adozione dell’aggiudicazione.
2.3. La ricorrente ha, inoltre, denunciato la manifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice.
2.3.1. Quanto al criterio A di cui alla Lettera d’invito, ovvero il criterio concernente l’organizzazione e composizione della struttura tecnica preposta alla progettazione, che attribuiva il maggior punteggio in sede di gara, in particolare, la società ricorrente ha affermato che la valutazione operata dalla Commissione fosse manifestamente illogica sia in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’odierna ricorrente, sia in rapporto al confronto con il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
2.3.2. Quanto al criterio B, inerente all’organizzazione del cantiere, la ricorrente contesta la valutazione della propria offerta, alla quale sarebbe stato attribuito un punteggio troppo basso in ragione del fatto che la Commissione avrebbe omesso di considerare le soluzioni tecniche progettuali proposte.
2.3.3. Anche in relazione al criterio C, infine, riguardante i sistemi informatizzati di controllo e gestione è stata contestata l’attribuzione di un punteggio troppo basso alla ricorrente, la quale avrebbe presentato invece una offerta pienamente corrispondente a quanto richiesto dagli atti di gara, con conseguente manifesta illogicità ed erroneità delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice.
3. Con il medesimo ricorso la Colombrita ha formulato anche domanda di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a. e ha chiesto l’annullamento delle note 10 gennaio 2024 e 19 gennaio 2024, con le quali l’Autorità ha consentito solo parzialmente l’accesso ai documenti di gara, avendo oscurato parti essenziali dell’offerta tecnica dell’ATI controinteressata e non avendo trasmesso i curricula dei professionisti impiegati.
3.1. La ricorrente ha precisato come il completo accesso ai documenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria fosse “strettamente indispensabile al fine di consentire all’odierna ricorrente l’effettivo esercizio della tutela giurisdizionale, (…) ove si consideri in particolare che la contro-interessata è pervenuta all’aggiudicazione della commessa (…) sulla scorta unicamente della fulminante e carente valutazione delle offerte tecniche disposta dalla Commissione nel tempo di 2 ore e 45 minuti”.
3.2. Ha, inoltre, dedotto l’illegittimità della mancata trasmissione da parte dell’Amministrazione dei curricula dei professionisti impiegati dall’ATI controinteressata.
4. Si sono costituite in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la controinteressata Nidec Asi spa che hanno instato per la reiezione del gravame.
5. Questo Tribunale con Ordinanza n. 193/2024 ha accolto l’istanza di accesso e, per l’effetto, ha ordinato “(…) l’esibizione dell’offerta tecnica e dei CV dei professionisti indicati in offerta da parte della Nidec (…)”.
5.1. Avverso tale Ordinanza la controinteressata ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, presentando altresì istanza di tutela cautelare sia collegiale che monocratica. Il Consiglio di Stato, con Decreto n. 1237/2024, rilevato che “l’appellante chiede l‘integrale riforma dell’ordinanza appellata, e tuttavia concentra i motivi di appello solo sulla ostensione dell’offerta tecnica, non sottoponendo a critica specifica l’ordinanza del Tar nella parte in cui consente l’accesso alla documentazione amministrativa e ai CV”, ha sospeso l’ordinanza appellata nella sola parte in cui ha consentito l’accesso alle parti ancora non ostese dell’offerta tecnica e ha per il resto respinto la domanda cautelare. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, pertanto, in esecuzione del predetto decreto, con nota del 11 aprile 2024, ha trasmesso i CV dei professionisti indicati in offerta da parte della NIDEC ASI SPA.
5.2. In seguito all’ostensione dei curricula, la ricorrente ha proposto nel presente giudizio motivi aggiunti, gravando i medesimi atti impugnati con il ricorso principale, e deducendo, in sintesi, che la valutazione a cura della Commissione giudicatrice dei “curricula” prodotti dalla ricorrente e di quelli delle controinteressate avrebbe dovuto condurre all’attribuzione del più elevato punteggio in favore della Ingegneria Costruzioni Colombrita e di un peggiore punteggio nei confronti dell’ATI Nidec e dunque al conseguimento da parte dell’odierna ricorrente del migliore punteggio complessivo con la conseguente legittima aggiudicazione della gara.
5.3. In particolare, la ricorrente, ha ribadito la manifesta illogicità della valutazione della propria offerta da parte della Commissione giudicatrice, in rapporto anche alla valutazione di quella della controinteressata, e ciò anche per alcuni profili concernenti nello specifico i curricula dei soggetti impiegati dalla controinteressata.
6. Con atto depositato il 22 luglio 2024 parte ricorrente ha proposto un secondo atto di motivi aggiunti con i quali ha esteso il gravame al verbale dell’Autorità resistente di consegna anticipata dell’appalto e a quello di chiusura delle operazioni di controllo del 24 aprile 2024, riproponendo le doglianze illustrate in seno al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti che avrebbero, in via derivata, inficiato la legittimità di tali sopravvenienze provvedimentali.
7. Successivamente, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 5617/2024 resa nel giudizio rg. 2267/2024 sull’accesso, ha respinto in parte l’appello con riferimento all’accesso ai curricula vitae e ha ordinato il deposito dell’offerta tecnica di Nidec nella sua integralità, ai soli fini della visione da parte del Collegio.
8. Con successiva ordinanza n. 8278/2024 il Consiglio di Stato, considerato che “l’art. 39 direttiva 2014/25/UE, inquadrato nell’ambito del contesto eurounitario sopra descritto, nel quale il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo, giustifica, ad avviso del Collegio, l’insorgere di un dubbio di conformità della regola posta dall’art. 53 comma 6, d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce prevalenza all’accesso difensivo, senza ricercare forme di bilanciamento che tengano conto delle ragioni sottese alla tutela dei segreti commerciali”, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se l’art. 39, direttiva 2014/25/UE -da cui si desume, così come dall’art. 28 direttiva 2014/23/UE e dall’art. 21 direttiva 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo- osti alla disciplina nazionale contenuta nell’art. 53 comma 6, d.lgs. n. 50/2016, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
9. Il giudizio davanti al Consiglio di Stato in merito alla ostensibilità dell’offerta tecnica dell’ATI controinteressata è stato, pertanto, sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e, con Ordinanza 765 del 7 novembre 2024, questo Tribunale, nel rilevare la stretta strumentalità del giudizio sull’accesso rispetto a quello proposto avverso la disposta aggiudicazione della procedura sia in termini generali che alla luce delle peculiarità del caso di specie (in quanto, in sintesi, l’oscuramento di intere parti dell’offerta tecnica si rivelava idoneo ad arrecare una sensibile compromissione alle esigenze di difesa della parte ricorrente, sia in rapporto ai motivi di ricorso già proposti che in relazione all’eventuale proposizione di motivi aggiunti), disponeva il rinvio dell’udienza di merito a data da destinarsi.
10. Sulla questione si è pronunciata (causa C-686/24) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 10 giugno 2025, del cui deposito agli atti le parti ricevevano avviso dalla segreteria del Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2025, che ha evidenziato come l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse a una “disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.”
11. Con Decreto Presidenziale n° 130 del 27 febbraio 2026 la quinta Sezione del CdS ha dichiarato estinto il giudizio per mancata prosecuzione e/o riassunzione.
12. Con nota del 4 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito.
13. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
14. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 21 luglio 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, sono infondati e devono essere respinti.
1.1. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara deducendo, da un lato, l’illegittimità delle operazioni valutative sul presupposto che la Commissione giudicatrice avrebbe esaminato le offerte tecniche in un arco temporale incompatibile con la complessità dell’appalto e con l’articolazione degli elaborati progettuali richiesti dalla lex specialis e, dall’altro, la manifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità dei giudizi espressi in sede di attribuzione dei punteggi, assumendo che la Commissione avrebbe disatteso i criteri valutativi fissati dalla Lettera d’invito, con particolare riguardo ai criteri qualitativi concernenti l’organizzazione della struttura tecnica, l’organizzazione del cantiere e l’impiego dei sistemi informatizzati di controllo e gestione.
1.2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto all’esito dell’acquisizione dei curricula dei professionisti indicati dall’aggiudicataria, la ricorrente ha ulteriormente sviluppato le originarie censure, sostenendo che la Commissione avrebbe espresso una valutazione manifestamente irragionevole anche con riguardo alla composizione della struttura progettuale della controinteressata, omettendo di valorizzare, per converso, le caratteristiche della propria offerta tecnica, che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore in ragione del maggior numero di gruppi di progettazione, delle professionalità impiegate e delle esperienze maturate dai progettisti indicati.
1.3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione ai successivi verbali concernenti la consegna anticipata dell’appalto e la conclusione delle verifiche propedeutiche alla stipulazione del contratto, deducendone l’illegittimità essenzialmente in via derivata dai vizi già prospettati nei confronti degli atti presupposti.
2. Benché il gravame, anche in conseguenza del giudizio incidentale sull’accesso agli atti, che ha comportato la sospensione del presente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e il successivo pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, si sia sviluppato nel corso di un arco temporale non breve, mediante la proposizione del ricorso introduttivo e di due atti di motivi aggiunti, le censure formulate dalla ricorrente sono, in sostanza, riconducibili a due fondamentali questioni: la prima attiene alla dedotta inadeguatezza dell’attività istruttoria e valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice, in ragione del tempo impiegato per l’esame delle offerte tecniche; la seconda concerne la lamentata manifesta illogicità e irragionevolezza dei giudizi tecnico-discrezionali espressi dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi, anche alla luce della comparazione tra l’offerta della ricorrente e quella dell’aggiudicataria.
Le predette questioni saranno esaminate secondo l’ordine logico sopra delineato.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l’illegittimità delle operazioni di gara sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, assumendo che la Commissione giudicatrice avrebbe dedicato all’esame delle offerte tecniche un tempo estremamente ridotto (pari, secondo la prospettazione attorea, a circa due ore e quarantacinque minuti), del tutto incompatibile con la complessità della procedura, avente ad oggetto la progettazione di interventi riguardanti sette distinti ambiti portuali, nonché con l’ampiezza e la complessità degli elaborati tecnici da esaminare.
2.2. La censura è infondata.
2.2.1. Essa, anzitutto, muove da un presupposto fattuale non rispondente alle risultanze documentali acquisite al giudizio.
L’esame del verbale n. 2 del 21 dicembre 2023 (prot. 33716, allegato n° 15 di parte ricorrente) della Commissione giudicatrice evidenzia, infatti, come le operazioni di valutazione delle offerte tecniche si siano svolte nel corso di tre distinte sedute riservate, distribuite nell’arco di tre giornate consecutive.
Più precisamente, il verbale dà atto che “il giorno 19.12.2023 alle ore 16.10 viene esperita la seduta riservata telematica per la valutazione delle offerte tecniche”, precisando che “la Commissione procede alla lettura delle offerte ed all’analisi delle stesse” e che “alle ore 17.20 la seduta è sospesa”.
I lavori sono quindi ripresi il giorno successivo, posto che il medesimo verbale riporta che “i lavori della Commissione proseguono in data 20.12.2023 alle ore 16.00”, nel corso della quale “la Commissione prosegue nella lettura delle offerte analizzando le stesse e, per i criteri di natura discrezionale, ciascun Commissario procede ad assegnare un coefficiente da 0 a 1 secondo la scala di valutazione di cui al paragrafo 6.1.1 della lettera di invito”; viene inoltre dato atto che, una volta completata l’attribuzione individuale dei coefficienti, “si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi”, secondo la metodologia prevista dalla lex specialis. Tale seduta veniva sospesa alle ore 18.40. Infine, il verbale attesta che “i lavori della Commissione proseguono in data 21.12.2023 alle ore 9.20” e che “la Commissione provvede alla rilettura delle offerte e dopo ampia discussione collegiale alla conferma dei punteggi attribuiti”, concludendo i propri lavori alle ore 11.20.
Dalla ricostruzione delle attività verbalizzate emerge, pertanto, che la Commissione ha dedicato alla valutazione delle offerte tecniche un tempo complessivo di circa cinque ore e cinquanta minuti, articolato in una prima fase di lettura e analisi degli elaborati, una seconda fase di attribuzione individuale dei coefficienti da parte dei singoli commissari e una conclusiva fase di rilettura collegiale e conferma dei punteggi all’esito della discussione tra i componenti del collegio.
Risulta, pertanto, smentito l’assunto della ricorrente secondo cui l’intera attività valutativa si sarebbe esaurita nel limitato arco temporale indicato nel ricorso.
2.2.2. Ma anche prescindendo da tale erronea ricostruzione fattuale, la censura non potrebbe comunque essere condivisa.
E’, infatti, consolidato l’indirizzo ermeneutico a mente del quale il dato cronologico concernente la durata delle operazioni valutative costituisce, di per sé, un elemento neutro, non potendo la legittimità della valutazione essere desunta automaticamente dalla maggiore o minore rapidità con cui essa è stata compiuta.
Come ha recentemente ribadito il Consiglio di Stato, “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate”; ne consegue che “la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione” (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323; Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9627; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 marzo 2025, n. 231).
Il principio espresso dalla richiamata giurisprudenza appare pienamente condivisibile, poiché la durata delle operazioni di gara, isolatamente considerata, non costituisce un indice affidabile della qualità dell’attività valutativa svolta dalla Commissione, potendo la maggiore o minore celerità dipendere da molteplici fattori organizzativi ovvero dalla stessa struttura delle offerte sottoposte ad esame.
2.2.3. Proprio tali circostanze ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, la Commissione era chiamata ad esaminare soltanto due offerte tecniche, con conseguente significativa riduzione dell’attività comparativa rispetto alle ordinarie procedure caratterizzate dalla partecipazione di una pluralità di concorrenti.
In secondo luogo, la stessa disciplina di gara aveva rigorosamente delimitato il contenuto degli elaborati tecnici.
La Lettera d’invito, con riferimento al criterio A, stabiliva infatti che la relazione illustrativa concernente la composizione e l’organizzazione della struttura tecnica dovesse essere contenuta in “massimo 12 facciate in formato A4”, prevedendo inoltre che “ulteriori fogli rispetto a quanto indicato non saranno oggetto di valutazione” e disponendo che i curricula delle figure professionali “non dovranno superare ciascuno le 2 facciate in formato A4”.
Analogamente, con riguardo al criterio B, la lex specialis prescriveva che il documento prodotto “non dovrà superare n. 14 facciate dattiloscritte formato A4” e potesse essere accompagnato da elaborazioni grafiche “che non superino ulteriori 7 facciate formato A3”, precisando espressamente che le pagine eccedenti non sarebbero state valutate. Parimenti, per il criterio C era previsto che la relazione “non dovrà superare n. 7 facciate dattiloscritte formato A4”, anch’essa eventualmente corredata da elaborati grafici entro limiti predeterminati, mentre il criterio D si risolveva nell’assunzione di uno specifico impegno suscettibile di attribuzione tabellare del relativo punteggio.
Si tratta di prescrizioni che evidenziano come la stazione appaltante avesse deliberatamente contingentato la dimensione della documentazione tecnica suscettibile di valutazione, imponendo limiti quantitativi puntuali proprio allo scopo di rendere omogenee e comparabili le offerte.
Ne consegue che neppure può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui la presenza di sette distinti interventi portuali renderebbe, di per sé, incongruo il tempo impiegato dalla Commissione, atteso che la lex specialis richiedeva ai concorrenti la predisposizione di elaborati unitari riferiti complessivamente ai sette porti, entro i rigorosi limiti dimensionali sopra richiamati.
2.2.4. In definitiva, la censura resta affidata alla mera valorizzazione del dato temporale, senza che siano stati allegati specifici elementi dai quali desumere che la Commissione abbia omesso di esaminare gli elaborati ovvero abbia espresso valutazioni solo apparenti.
2.3. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla distinta censura con cui la ricorrente lamenta l’eccessiva brevità del tempo impiegato dalla stazione appaltante per l’esame degli atti di gara e per l’approvazione delle risultanze cui è pervenuta la Commissione giudicatrice. Anche sotto tale profilo, infatti, il mero dato cronologico è privo di autonoma valenza sintomatica, non essendo di per sé idoneo a dimostrare che l’Amministrazione abbia omesso le verifiche di propria competenza o abbia recepito acriticamente gli esiti dell’attività della Commissione. L’approvazione delle operazioni di gara costituisce, infatti, l’esito dell’attività di verifica della regolarità del procedimento e della legittimità degli atti adottati dalla Commissione, attività che, per la sua natura, non implica necessariamente una rinnovazione delle valutazioni tecnico-discrezionali già riservate all’organo valutatore. Ne consegue che anche sotto tale profilo la deduzione attorea, fondata esclusivamente sulla ritenuta esiguità del tempo impiegato, si risolve in una mera congettura, non essendo accompagnata dall’indicazione di specifici elementi idonei a dimostrare quali verifiche sarebbero state omesse ovvero in che modo la dedotta rapidità dell’azione amministrativa si sarebbe concretamente tradotta in un vizio del provvedimento finale.
3. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce la manifesta illogicità della valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice con riguardo, in particolare, al criterio A della lex specialis, sostenendo che la propria offerta avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore in ragione della previsione di sette distinti gruppi di progettazione, uno per ciascun porto interessato dall’intervento, composti complessivamente da sessantasei figure professionali, a fronte dell’unico gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicataria.
3.1. La censura non merita accoglimento.
3.1.1. Va anzitutto ribadito il consolidato principio secondo cui i giudizi espressi dalla Commissione nell’ambito delle procedure aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, del travisamento dei fatti ovvero dell’errore tecnico macroscopico, non potendo il sindacato giurisdizionale tradursi nella sostituzione del giudizio espresso dall’organo valutatore con una diversa valutazione del medesimo materiale tecnico.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato” (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2026, n. 5372; in termini analoghi, Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931).
Il limite del sindacato giudiziale risiede, dunque, non già nell’impossibilità di scrutinare la correttezza della valutazione tecnica, bensì nel divieto di sovrapporre ad essa un diverso apprezzamento tecnico, salvo che emergano evidenti profili di inattendibilità, incoerenza o travisamento degli elementi posti a fondamento del giudizio della Commissione.
Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono.
3.1.2. La ricorrente fonda essenzialmente le proprie doglianze sull’assunto secondo cui il maggior numero di gruppi di progettazione e di figure professionali impiegate avrebbe dovuto necessariamente tradursi nell’attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto all’aggiudicataria.
L’assunto non trova tuttavia alcun fondamento nella disciplina di gara.
Il criterio A della lettera d’invito, infatti, non configurava un parametro di valutazione quantitativo né prevedeva l’attribuzione di punteggi in proporzione al numero dei gruppi di lavoro o dei professionisti indicati.
La lex specialis disponeva, piuttosto, che sarebbero stati valutati: “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nella progettazione, attesa l’influenza significativa di tale elemento sul livello dell’esecuzione dell’appalto” richiedendo altresì ai concorrenti di illustrare “la composizione e l’organizzazione della struttura tecnica (…), la modalità di organizzazione del servizio e dell’attività progettuale”, nonché “i processi di interfaccia che l’operatore economico intende sviluppare con la stazione appaltante, per rendere efficace ed efficiente la comunicazione e lo scambio di dati, informazioni e documenti durante l’espletamento del servizio”, oltre alle “procedure, metodologie e pratiche (…) finalizzate a velocizzare e ottimizzare le tempistiche occorrenti per ottenere le autorizzazioni al progetto”.
È dunque evidente come la Commissione fosse chiamata ad esprimere un giudizio eminentemente qualitativo sulla complessiva organizzazione del servizio, valutando non soltanto la consistenza del gruppo di progettazione, ma anche la funzionalità dell’assetto organizzativo, l’efficacia delle modalità di coordinamento, l’esperienza professionale delle figure impiegate, nonché la capacità di interlocuzione con la stazione appaltante e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento. In tale prospettiva, il mero dato numerico rappresentato dalla previsione di un maggior numero di gruppi di lavoro non costituisce ex se indice di maggiore qualità dell’offerta. Al contrario, rientra pienamente nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione la valutazione secondo cui una struttura organizzativa articolata in una pluralità di gruppi autonomi non rappresenti necessariamente un elemento premiale, potendo anche comportare maggiori esigenze di coordinamento interno e rendere più complessi i processi decisionali e di interlocuzione con la stazione appaltante, proprio con riguardo a quell’efficacia dei processi di interfaccia che la lex specialis individuava espressamente quale parametro di valutazione.
La censura della ricorrente presuppone, invece, un automatismo valutativo (più gruppi di progettazione uguale migliore offerta) che né la disciplina di gara contemplava né la Commissione era tenuta ad applicare.
3.1.3. Né può condividersi l’ulteriore deduzione secondo cui il giudizio della Commissione sarebbe privo di reale motivazione ovvero fondato su formule stereotipate.
Il verbale n. 2 evidenzia, infatti, che la Commissione ha proceduto ad una valutazione analitica dei singoli criteri, prendendo espressamente in considerazione gli elementi individuati dalla lex specialis.
Con riferimento all’offerta dell’aggiudicataria, la Commissione ha ritenuto “ottima la proposta per l’esecuzione dell’appalto”, valorizzando non soltanto “la composizione e l’organizzazione della struttura tecnica”, ma anche “le procedure, metodologie e pratiche finalizzate alla velocizzazione e ottimizzazione delle tempistiche”, giudicando inoltre i “processi di interfaccia” con la stazione appaltante “rispondenti ai requisiti attesi” e reputando i curricula professionali “più che soddisfacenti”, pervenendo così al giudizio complessivo di “ottimo”.
Specularmente, quanto all’offerta della ricorrente, la Commissione ha espresso un giudizio di segno diverso, ritenendo soltanto “sufficiente la proposta per l’esecuzione dell’appalto”, qualificando i processi di interfaccia come meramente “accettabili”, reputando i curricula “soddisfacenti” e concludendo, coerentemente, per un giudizio complessivo di “sufficiente”.
Analogamente, anche con riguardo ai criteri B e C, il verbale esplicita le ragioni poste a fondamento della diversa attribuzione dei punteggi, evidenziando, nel primo caso, come l’offerta dell’aggiudicataria avesse analizzato “in maniera dettagliata” le situazioni di interferenza proponendo soluzioni “valide, utili ed efficaci”, mentre quella della ricorrente affrontasse tali profili “in maniera generica”, con proposte “descrittivamente poco chiare e non pienamente attinenti al criterio di valutazione”; e, nel secondo criterio, valorizzando la completezza della descrizione del sistema SCADA proposta dall’aggiudicataria rispetto alla rappresentazione ritenuta “sommaria” contenuta nell’offerta della ricorrente.
Tali elementi, pur sintetici, risultano pienamente coerenti con la natura dei giudizi espressi nell’ambito di una procedura comparativa e consentono di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione, evidenziando una corrispondenza tra gli elementi presi in considerazione, il giudizio descrittivo formulato (“ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “insufficiente”) e il coefficiente numerico attribuito.
La ricorrente, viceversa, non individua specifici errori percettivi, travisamenti del contenuto delle offerte o manifeste incongruenze del percorso valutativo, ma prospetta una diversa lettura degli stessi elementi progettuali, sollecitando in definitiva una rivalutazione del merito tecnico delle offerte, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità.
3.1.4. Quanto alle ulteriori doglianze concernenti la valutazione dei curricula dei professionisti indicati dalla controinteressata, deve rilevarsi come anche tali censure si risolvano nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi dell’offerta, senza evidenziare effettivi profili di travisamento o manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione.
La lex specialis, infatti, prevedeva che, nell’ambito del criterio A, fossero valutati “i curricula delle figure professionali specialistiche minime richieste nel disciplinare e di quelle eventualmente ulteriori che si intende impiegare nell’appalto”, con riferimento “all’adeguatezza dei profili in relazione alle qualifiche professionali, alla formazione, ed alle principali esperienze sviluppate, analoghe e/o assimilabili a quelle oggetto dell’appalto”.
Anche sotto tale profilo, dunque, la disciplina di gara non prevedeva un criterio quantitativo fondato sul maggior numero di curricula prodotti o sul maggior numero di esperienze professionali dichiarate, ma rimetteva alla Commissione una valutazione complessiva di adeguatezza e pertinenza dei profili indicati rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Nel caso di specie, la Commissione ha espressamente preso in esame tale elemento, rilevando che “I curricula delle figure professionali in relazione alle qualifiche professionali, alla formazione ed alle principali esperienze sviluppate, analoghe e/o assimilabili a quelle oggetto dell’appalto si ritengono più che soddisfacenti”.
Tale valutazione, inserita nel complessivo giudizio espresso sul criterio A, non appare affetta da manifesta illogicità, né risulta contraddetta dalla mera circostanza che la ricorrente abbia indicato un numero maggiore di professionisti ovvero abbia allegato curricula riferiti ad un numero più ampio di figure tecniche.
Anche in questo caso, infatti, la prospettazione attorea tende a trasformare un criterio di valutazione qualitativo in un parametro meramente quantitativo, postulando che un maggior numero di professionisti o di esperienze debba automaticamente determinare un punteggio superiore. Tale conclusione non trova fondamento nella lex specialis, la quale richiedeva invece una valutazione sull’effettiva adeguatezza dei profili professionali rispetto alle esigenze dell’appalto.
Né può ritenersi che la Commissione fosse vincolata ad attribuire un maggior punteggio all’offerta della ricorrente per il solo fatto che quest’ultima avesse previsto una struttura organizzativa più ampia, dovendo il giudizio comparativo tenere conto della concreta funzionalità dell’assetto proposto, della sua coerenza organizzativa e della capacità dello stesso di assicurare un efficace svolgimento delle prestazioni richieste.
Pertanto, anche sotto tale profilo, le censure non evidenziano un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma si limitano a contrapporre alla valutazione tecnica della Commissione una diversa preferenza valutativa della parte ricorrente, non suscettibile di accoglimento in sede giurisdizionale.
3.1.5. Sotto un ulteriore profilo, deve altresì rilevarsi che il considerevole divario registrato nella valutazione tecnica —pari a 70 punti per l’aggiudicataria e 42,41 punti per la ricorrente— rende ancor più evidente l’insufficienza delle censure formulate. A fronte di uno scarto di quasi trenta punti, gravava infatti sulla ricorrente l’onere di dimostrare, attraverso contestazioni puntuali riferite ai singoli criteri valutativi, che l’eliminazione dei dedotti vizi avrebbe potuto concretamente incidere sull’esito della procedura. Tale dimostrazione non è stata fornita.
Assume, inoltre, significativo rilievo la circostanza che, una volta ottenuta nel corso del giudizio l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la ricorrente non abbia ritenuto di proporre ulteriori motivi aggiunti volti a censurare il contenuto della stessa alla luce della documentazione ormai integralmente conosciuta. Pur non assumendo tale circostanza autonoma efficacia preclusiva, essa costituisce un elemento che depone nel senso della mancata dimostrazione della prova di resistenza e conferma il carattere essenzialmente assertivo delle doglianze formulate.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
4.1. L’infondatezza del ricorso determina, altresì, la reiezione della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, atteso che la decretata legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente elide la possibile predicabilità di un danno ingiusto, componente essenziale della fattispecie di cui all’art. 2043 (cfr., ex multis: T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14.04.2022, n. 850; C.d.S., V, 11.1.2018, n. 118; Id., IV, 25.1.2017, n. 293, Id., IV, 27.4.2015, n. 2109, Id., IV,
6.8.2013, n. 4150; Id., V, 9.5.2017, n. 2115, Id., V, 13.2.2017, n. 604, Id., V,
21.6.2016, n. 2723, Id., V, 22.3.2016, n. 1186).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e della controinteressata Ati Nidec Asi S.p.A. e Ceisis s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Roberto Montixi
IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari
IL SEGRETARIO
