Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2026, n. 6104 – La sottoposizione dell’operatore economico a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo costituisce causa automatica di esclusione dalla gara (ex art 94 d.lgs n. 36/20239). In caso di affitto di ramo d’azienda, tali condizioni ostative si estendono all’impresa affittuaria, in base al principio generale ubi commoda ibi incommoda. Laddove i rapporti tra affittante e affittuaria evidenzino una sostanziale continuità imprenditoriale, atteso anche il subentro nei contratti di lavoro di figure professionali o di direzione tecnica aventi rilievo ex art. 94 cit., sussiste l’obbligo della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione anche in capo all’affittante, qualora l’affittuaria non fornisca la prova, sulla stessa incombente, di una completa cesura tra le due successive gestioni.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di dichiarare con completezza qualsiasi evento potenzialmente rilevante per l’esclusione, in modo da consentire alla P.A. le dovute valutazioni. Non è ammesso alcun filtro valutativo da parte dell’impresa, gravando sui concorrenti un preciso dovere di clare loqui.
Pertanto, la mancata comunicazione di tali circostanze e la mancata dimostrazione preventiva della cesura aziendale integrano la violazione dell’art. 96, c. 14, d.lgs n. 36/2023. Non è, infatti, consentito al concorrente rimettere alla stazione appaltante l’onere di compiere uno sforzo ermeneutico (quale l’analisi della composizione del fatturato rispetto ai bilanci d’esercizio) per desumerne indirettamente la discontinuità tra le imprese.
N. 06104/2026REG.PROV.COLL.
N. 00719/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2026, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.,
nella persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2C138DCB0, rappresentata e difesa dall’avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Dell’Area -OMISSIS-na S.C.P.A., -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. II, 7 gennaio 2026 n. 103, nella parte in cui ha accolto il ricorso n. 3792/2025 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti relativi alla procedura aperta codice CIG B2C138DCB0 indetta con bando pubblicato il 13 agosto 2024 sul portale pubblicità dell’ANAC per affidare per la durata di due anni il servizio di igiene urbana nel Comune di -OMISSIS-:
a) della disposizione 25 giugno 2025 n.308, pubblicata in data non indicata, con cui la Centrale unica di committenza- CUC dell’Area -OMISSIS-na ha aggiudicato la procedura alla -OMISSIS– -OMISSIS- S.r.l.;
b) della determinazione 27 giugno 2024 n.1594, conosciuta in data imprecisata, con cui il Dirigente del Comune di -OMISSIS- ha disposto il relativo affidamento;
c) dei verbali di gara;
d) della proposta di aggiudicazione;
e) della determina a contrarre;
e degli atti presupposti;
e per l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e del diritto della ricorrente -OMISSIS-S.r.l. al subentro nel contratto stesso;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. Riccardo Carpino alla pubblica udienza del giorno 16 luglio 2026;
nessun è presente, come da verbale quanto al passaggio in decisione;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda l’aggiudicazione all’odierna appellante, -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS-) della procedura aperta ai sensi dell’art.71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di raccolta integrata per due anni, con opzione di proroga di 2 anni – Cig. B2C138DCB0.
In particolare, in sede di procedura di gara, la società -OMISSIS- ha conseguito un punteggio pari a 98.24/100 classificandosi al primo posto mentre l’odierna appellata -OMISSIS-S.r.l. (-OMISSIS-) ha conseguito un punteggio pari 87.06/100, classificandosi seconda; con la Disposizione n. 308 del 25 giugno 2025 della CUC la procedura è stata aggiudicata alla -OMISSIS- e con successiva determinazione n. 1594 del 27 giugno 2025, il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’affidamento della procedura alla -OMISSIS-. -OMISSIS-ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania; analoga impugnazione ha svolto -OMISSIS- S.r.l. terza classificata.
2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell’odierna appellata -OMISSIS-sulla base delle seguenti considerazioni, per la parte qui di interesse:
-la questione principale concerne l’applicazione della causa di esclusione automatica di cui alla lett. d) del comma 5 dell’art. 94 d.lgs. 36/2023 in base alla quale è escluso “d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale (…)” sulla scorta della continuità aziendale tra -OMISSIS-e Consorzio -OMISSIS-; nello specifico il citato Consorzio è stato successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale n. 34/2023, giusta sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Sezione Procedure Concorsuali, n. 42/2023, rep. n.63/2023, depositata in cancelleria il 25 settembre 2023;
– a tal riguardo il giudice di primo grado richiama altre decisioni del medesimo Tar (n. 5253 del 7 ottobre 2024 e 671 del 27 gennaio 2025) sulla scorta della quali si è ritenuto che nell’indicare il fatturato globale, quello specifico (nel settore di attività oggetto dell’appalto) e nell’elencare gli affidamenti conseguiti nel triennio 2020, 2021, 2022, la -OMISSIS- ha considerato – senza una chiara esplicitazione – anche i contratti gestiti per effetto dell’affitto del ramo di azienda; secondo il Tar in tal caso opera una presunzione di continuità tra le due imprese stante che spetta alla società affittuaria l’onere di dimostrare la discontinuità nella gestione delle due aziende altrimenti si realizza in applicazione del principio ubi commoda, ibi incommoda l’imputazione in capo all’affittuario tanto dei benefici – la disponibilità dell’azienda – quanto degli svantaggi;
– in sede di appello il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2519 del 26 marzo 2025, ha inoltre confermato l’esclusione di -OMISSIS-in altra controversia e sempre in ordine alla spendita dei requisiti del Consorzio -OMISSIS-richiamando la propria giurisprudenza in materia (sentenza n. 6936 del 2 agosto 2024);
-in ogni caso il giudice di primo grado evidenzia come la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589) ha ritenuto che nelle procedure di gara gli operatori economici sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione.
2.1 In conclusione con la sentenza appellata del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez.II n. 103 del 7 gennaio 2026 è stato:
-accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata -OMISSIS-s.r.l. (RG3792/2025), e per l’effetto è stata annullata la disposizione n. 308 del 25 giugno 2025 della CUC e la determina dirigenziale n. 1594 del 27 giugno 2024 del Comune di -OMISSIS- di aggiudicazione e di affidamento del servizio;
-accolta la domanda di -OMISSIS-s.r.l. relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con l’odierna appellante previa verifica della sussistenza dei requisiti per l’aggiudicazione della gara.
In sede di primo grado è stato anche dichiarato il ricorso proposto dalla terza classificata -OMISSIS- s.r.l. (RG3858/2025) in parte infondato e in parte improcedibile.
3.Avverso la decisione del giudice di primo grado propone appello -OMISSIS-S.r.l. per i seguenti motivi:
I) Sulla eccezione di improcedibilità del ricorso – error in iudicando per presupposto erroneo – totale travisamento dei fatti e delle risultanze processuali – omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c.
II) Error in iudicando – violazione e falsa applicazione artt. 94, co. 5, lett. d) e 10, comma 2, d. lgs. n. 36/2023 – art. 184 comma 1 del d. lgs. n. 14 del 2019 – violazione e falsa applicazione art. 41 Costituzione
II – bis) Error in procedendo – violazione art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – difetto di motivazione – violazione artt. 3 c.p.a. e 113 Costituzione, motivo erroneamente numerato in sede di appello e d’ora in poi richiamato come II – bis;
III) Sulla asserita spendita dei requisiti di fatturato del Consorzio -OMISSIS-: error in iudicando –travisamento dei fatti e delle risultanze processuali – violazione art. 64 c.p.a. – omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione – violazione artt. 3 c.p.a. e 113 Costituzione;
IV) Sulla continuità tra gli o.e. con riferimento alla figura di -OMISSIS-: error in iudicando – travisamento dei fatti e delle risultanze processuali – violazione art. 64 c.p.a. – omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione – violazione artt. 3 c.p.a. e 113 Costituzione.
V) Sulla asserita continuità tra le due gestioni con riferimento al personale dipendente con funzioni direttive – error in iudicando – presupposto erroneo – totale travisamento dei fatti e delle risultanze processuali –violazione art. 64 c.p.a –omessa pronuncia;
VI) Sulla violazione e falsa applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di continuità economica.
VII) Violazione e falsa applicazione art. 96 d.lgs. n. 36/2023 –error in iudicando – travisamento
VIII) Error in iudicando – violazione e falsa applicazione artt. 95, 98, comma 3 lett. b), art. 94, 96 comma 14 e 15 del d. lgs. n. 36/2023 – presupposto erroneo – totale travisamento dei fatti e delle risultanze processuali –violazione art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione
IX) Error in iudicando – violazione artt. 121, 122 e 123 c.p.a. – violazione dell’interesse pubblico – travisamento dei fatti – Violazione art. 97 Cost.
4. Con il primo motivo l’appellante rileva che la sentenza appellata ha rigettato l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo, proposta da -OMISSIS-per omessa impugnazione del provvedimento implicito di conferma della aggiudicazione, sulla base del fatto che tale “provvedimento “implicito” sarebbe dato dall’inizio dell’esecuzione del contratto da parte della controinteressata; a tal riguardo rileva che vi sarebbe una nota del Comune (prot. n. 3091 del 31 luglio 2025) tendente ad una nuova istruttoria in autotutela circa la spendita dei requisiti del Consorzio ai fini della partecipazione alla gara e che il giudice di primo grado non avrebbe considerato la documentazione in atti.
5. Con il secondo motivo l’appellante sostiene che l’art. 94 d.lgs.36/2023 circoscrive l’ambito di operatività della causa di esclusione tipizzata al comma 5, lett. d) (liquidazione giudiziale) in capo al solo operatore economico che prende parte alla procedura d’appalto; a tal riguardo richiama il fatto che dal nuovo codice è stato espunto ogni riferimento alla posizione dei “cessati” nell’anno antecedente, viceversa contemplati all’art. 80, comma 3, del previgente d.lgs. 50/2016 relativo al principio giurisprudenziale del “contagio” cui fa riferimento il giudice di primo grado per cui sarebbero irrilevanti le vicende dei danti causa come il Consorzio -OMISSIS-.
6. Con il successivo motivo (erroneamente qualificato come secondo), qui riportato sub II – bis, l’appellante contesta che vi sia una analogia con i precedenti richiamati (Tar 5253/2024 poi confermata da questo Consiglio n. 2519/2025); ritiene che sia stata comprovata la discontinuità tra il Consorzio -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
7. Con il terzo motivo l’appellante rileva di aver dimostrato in modo puntuale e documentato di non avere speso in gara i requisiti economico – finanziari del Consorzio -OMISSIS-, in quanto il fatturato globale dichiarato a pag. 5 della domanda di partecipazione alla gara è inferiore rispetto a quello risultante dai bilanci di esercizio; dati che non sarebbero stati contestati dall’appellata -OMISSIS-e che quindi secondo l’appellante devono considerarsi non contestati. In tal senso richiama, tra l’altro che – quanto ai prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale art. 6.3 lett. a) del disciplinare – il servizio analogo speso a tal fine (Comune di Caserta) è riconducibile alla -OMISSIS-.
8. Con il quarto motivo l’appellante rileva che vi sarebbe una cesura con il Consorzio -OMISSIS- in considerazione di quanto segue:
– il Consorzio -OMISSIS- non annovera nel proprio certificato della Camera di Commercio -OMISSIS-, quale -OMISSIS-ponsabile Tecnico;
– vi sarebbe una confusione tra la figura del -OMISSIS-ponsabile Tecnico del Consorzio (-OMISSIS-, come da visura camerale) con il profilo professionale di “Direttore tecnico” della singola commessa, in cui era inquadrato -OMISSIS-; ciò risulterebbe confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L. pubblicata in data 5 agosto 2024.
9. Con il quinto motivo l’appellante -OMISSIS-rileva ulteriormente che la qualifica di responsabile tecnico non era svolta da -OMISSIS- e che il contratto di affitto non avrebbe previsto il trasferimento delle figure apicali.
10. Con il sesto motivo l’appellante rileva che secondo la giurisprudenza comunitaria è configurabile qualora l’impresa cessionaria/affittuaria operi “sotto il controllo della stessa persona … non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante…”, mediante “una politica decisa unilateralmente”; e quindi non rileva che, a seguito dell’ affitto, la società abbia deliberatamente deciso di assegnare le funzioni di -OMISSIS-ponsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali ad un ex dipendente senza gestione della dante causa.
11 Con il settimo motivo l’appellante rileva che l’estromissione di -OMISSIS- non sarebbe tardiva in quanto, nel vigore dell’art. 96 del D.lgs. n. 36/2023, le misure di ravvedimento operoso ben possono essere adottate anche in corso di gara
12. Con l’ottavo motivo l’appellante rileva che non vi è stata omissione di comunicazioni in sede di gara circa l’esistenza di cause di esclusione; ciò in base alla dichiarazione resa in sede di gara circa l’esistenza del contratto di affitto nonché in base alle visure camerali dalle quali risulterebbe l’estraneità dalle funzioni di controllo aziendale da parte di -OMISSIS-.
13. Con il nono motivo l’appellante censura la declaratoria di inefficacia del contratto che non può mai essere svincolata dall’interesse pubblico che invece consiglierebbe la prosecuzione del medesimo.
14. Si sono costituiti il Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS-ed hanno prodotto memorie.
Il ricorso è infondato.
Si prescinde, essendo il ricorso infondato nel merito, dalle eccezioni di rito ivi compresa quella di improcedibilità a causa dell’intervenuta aggiudicazione a favore di -OMISSIS- non impugnata dall’ odierna appellante.
In relazione al primo motivo occorre preliminarmente rilevare che è inammissibile in quanto generico; esso infatti non consente di percepirne il senso non essendo chiaro quale atto sia da impugnare; come rileva il giudice di primo grado si è dato corso – di fatto – all’esecuzione del contratto e quindi l’eccezione è fuori fuoco.
Quanto al secondo motivo anche questo è infondato; al riguardo occorre premettere che già questa Sezione con la precedente decisione n. 2519 del 26 marzo 2025, non si è discostata da un ulteriore precedente di questa Sezione (n. 6936 del 2 agosto 2024) che riguarda la stessa appellante e il medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, in relazione ad una diversa procedura di gara.
A tal riguardo l’art 94 d.lgs 36/2023 dispone che è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la sottoposizione dell’operatore economico a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo.
Secondo consolidata giurisprudenza “non è dunque revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell’affittante ai fini della partecipazione alla gara dell’impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell’impresa concedente), in base al principio generale ubi commoda ibi incommoda secondo cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2012.; Cons. Stato. 3718/2012 cit.; Cons. Stato, n. 3331/2019)” (Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2021 n. 6706).
Quello che rileva nella fattispecie è la continuità tra le imprese cui la giurisprudenza di questo Consiglio fa richiamo (Ad. Plen. 10/2012); nella cessione di azienda o di un ramo di essa, fattispecie in cui si verifica una successione a titolo particolare, si realizza, in ogni caso, il passaggio all’avente causa del complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia.
E ciò rende la vicenda suscettibile di comportare la continuità tra la precedente e la nuova gestione imprenditoriale ad eccezione delle ipotesi in cui non sia effettivamente dimostrata una cesura tra le imprese in questione.
In questa ottica poco rileva – come prospettato dall’appellante – il venir meno dell’obbligo di dichiarare la situazione dei cessati (amministratori, direttore tecnici) in quanto la continuità riguarda il complesso di rapporti che rientrano nel fatturato derivanti dal Consorzio -OMISSIS-, del quale la -OMISSIS- si è fatta carico unitamente però alla mancanza del requisito soggettivo in capo al Consorzio secondo il noto principio ubi commoda ivi incommoda.
Posto ciò, ne consegue che sussiste l’obbligo della stazione appaltante di verificare i requisiti di partecipazione anche della cedente, in virtù dell’orientamento giurisprudenziale (richiamato anche dalla decisione 2519/2025), secondo cui “in presenza di un’operazione di affitto di azienda ai sensi dell’art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, qualora l’affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa “cesura” tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all’affittante, poiché “chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità” (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470). In linea generale, deve, infatti, rilevarsi che “laddove i rapporti sussistenti tra l’affittante l’azienda e l’affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell’operazione, tale da ingenerare il sospetto della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all’affittante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018 n. 7022, Cons. Stato, sez. IV, n. 6936 del 2 agosto 2024)”.
Nel caso specifico la stazione appaltante ha omesso detta verifica aggiudicando quindi erroneamente a -OMISSIS-.
15. La questione va vista anche sotto una diversa prospettiva evidenziata dall’appellante nel ricorso: se il computo dei contratti del consorzio in sede di fatturato globale – dichiarato a pag. 5 della domanda di partecipazione alla gara – sia inferiore rispetto a quello risultante dai bilanci di esercizio e quindi da detta contingenza debba desumersi la cesura tra le due imprese.
Come ha recentemente statuito il giudice di secondo grado (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589) nelle procedure di gara sussiste l’obbligo degli operatori economici a dichiarare quanto possa incidere sulla loro carriera professionale, astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico.
Ne consegue che non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza; i concorrenti quindi hanno un dovere di clare loqui che non deve comportare uno sforzo ermeneutico.
Al riguardo l’odierno appellante si è limitato a dichiarare l’esistenza della discontinuità ma non ne ha indicato gli elementi probanti – come ora in sede giudiziale ritiene – riferendosi alla composizione del fatturato rispetto ai bilanci; in particolare ha dichiarato:
Si precisa che l’affitto di ramo d’azienda non ha comportato il trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressive del management aziendale della dante causa Consorzio -OMISSIS-e [non] prevede alcuna forma di controllo e/o vigilanza e/o etero direzione da parte della dante causa rispetto al ramo d’azienda concesso in affitto, la cui gestione è affidata esclusivamente all’affittuaria; pertanto, nel caso di specie, sussiste una completa discontinuità posto che le due imprese integrano realtà imprenditoriali distinte e che il personale direttivo e/o con funzioni tecnico – organizzative del Consorzio -OMISSIS-non è transitato nella -OMISSIS-. S.r.l.
Nel caso specifico la tesi dell’odierno appellante comportava uno sforzo deduttivo da parte della Stazione appaltante senza che ne fosse dato chiaramente e preventivamente conto in sede di istanza di partecipazione.
Sotto questo profilo il motivo è infondato.
16.Altra questione è la rilevanza della partecipazione dei dipendenti del Consorzio -OMISSIS- all’attività dell’appellante -OMISSIS-al fine di dimostrare se vi sia una continuità aziendale anche sotto questo profilo.
A tal riguardo viene in considerazione quanto segue:
-il contratto di affitto dell’azienda espressamente dispone il “subentro nei contratti di lavoro subordinati e di opera relativi alle figure professionali, responsabili tecnici e personale direttivo aventi diritti al passaggio quanto ai suddetti appalti, come meglio specificato nell’allegato elenco sub “C”.
Tra le figure trasferite vi è -OMISSIS- quale direttore tecnico secondo quanto previsto nel richiamato allegato C); detto dipendente risulta ora, nell‘istanza di partecipazione alla procedura in esame, tra i soggetti obbligati a dichiarare ex art 94 d.lgs. 36/2023 la presenza di cause di esclusione quale responsabile tecnico dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Non rileva, quindi come opina l’appellante la qualificazione del Sig. -OMISSIS- come una figura non apicale atteso che comunque rientra tra le figure trasferite da Consorzio -OMISSIS- a -OMISSIS-; figura di rilievo tale che comunque anche nella nuova veste presenta la dichiarazione di cui all’art 94 d.lgs. 36/2023.
Inoltre detta figura è cessata (12 febbraio 2025) in data successiva al termine per le offerte e per l’ammissione alla gara dell’odierna appellante; né rileva l’intervenuto trasferimento ad altra azienda in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, G.L richiamata dall’appellante pubblicata il 5 agosto 2024.
Si tratta di circostanze estranee atteso che quello che rileva, come ha già messo in rilevo il giudice di primo grado, è la spendita del nome ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
Appare inoltre fuorviante il richiamo all’art 96 d.lgs 36/2023 ed alla direttiva 24/2014 e alla sua applicabilità alla fattispecie al fine di sostenere che il trasferimento del responsabile tecnico -OMISSIS-sia una misura di ravvedimento operoso idonea ad escludere la presenza delle condizioni idonee per l’esclusione; in tal senso va rilevato che il trasferimento è avvenuto in forza della richiamata sentenza del Giudice del lavoro.
Quanto poi alla giurisprudenza comunitaria richiamata essa non è conferente in quanto relativa a materie differenti e non propria degli appalti; in tal senso è sufficiente fare richiamo alla Corte di giustizia Comunità Europea, Grande Sez., Sentenza, 11 dicembre 2007, n. 280/06 che statuisce che la sanzione per condotta anticoncorrenziale commessa da un ente e successivamente proseguita da un altro ente succeduto al primo può essere inflitta interamente al secondo nel caso in cui, pur non avendo il primo ente cessato di esistere, entrambi siano stati sotto la tutela della medesima autorità.
Nella materia in esame, relativa all’appalto prevale l’affidabilità economica che nel caso viene lesa dalla continuità aziendale con un soggetto che la stessa legge ritiene non idoneo in quanto in liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo.
In considerazione di quanto sin qui rilevato è condivisibile l’assunto del giudice di primo grado nella parte in cui rileva la violazione del comma 14 dell’art. 96 d.lgs. 36/2023 per la mancata comunicazione dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale; detta mancata comunicazione avrebbe consentito alla stazione appaltante di sancire eventualmente l’esclusione ex art 98, comma 4, d.lgs. 36/2023.
In tal caso come si è sopra rilevato -OMISSIS-si è limitata a dichiarare il contratto di affitto di azienda e l’intervenuta liquidazione giudiziale omettendo di dimostrare quella cesura che esclude la continuità aziendale.
-OMISSIS-tano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Riccardo Carpino
IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani
IL SEGRETARIO
