TAR Campania, sez. IX, 25 agosto 2025, n. 5969 – Sul tema della valutazione dell’affidabilità degli operatori economici nelle procedure di gara, la stazione appaltante dispone di un ampio margine discrezionale nell’esercizio della valutazione circa la sussistenza di gravi illeciti professionali tali da inficiare l’affidabilità dell’operatore ai fini dell’esclusione dalla gara. Il giudizio amministrativo deve tradursi in una ponderata valutazione di merito basata su un’istruttoria approfondita, non limitata a mera verifica formale o automatica, ma comprensiva dell’analisi delle circostanze concrete e della relazione tra i fatti accertati e il contratto oggetto della gara.
L’amministrazione deve operare un “sillogismo giuridico complesso” che passa da una qualificazione oggettiva del grave illecito a una valutazione concreta e relativa dell’incidenza di tale illecito sull’affidabilità. Non è richiesta una sentenza penale definitiva, ma l’amministrazione deve motivare con chiarezza i propri convincimenti, bilanciando elementi certi e ipotetici.
Il giudizio della stazione appaltante prevale a meno che si evidenzi manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza di motivazione, limiti entro i quali il sindacato del giudice amministrativo si articola in un controllo estrinseco, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni di merito né nell’attribuzione dei punteggi tecnici.
Inoltre, la discrezionalità della stazione appaltante si estende anche alla scelta se procedere o meno alla verifica di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, non essendo prevista obbligatorietà se non in presenza di indizi chiari e rilevanti. L’omissione di tale verifica non integra vizio se motivata da valutazioni razionali e documentate.
Infine, la motivazione rafforzata è prescritta per le esclusioni, mentre nel caso di ammissione dell’operatore l’onere motivazionale è più contenuto, purché non si compromettano i principi di imparzialità e trasparenza.
N. 05969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2025, proposto da Getec Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aorn Sant’Anna e San Sebastiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Siram Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa richiesta di sospensione,
1) della Deliberazione del Direttore Generale dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano n. 260 del 10.03.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 11.03.2025, recante l’aggiudicazione in favore della SIRAM S.p.A. della gara indetta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione impianti e strutture edili – Multiservizio Tecnologico – appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione gara ponte CIG B333F5E363”, unitamente alla correlata nota p.e.c. di comunicazione dell’11.03.2025; 2) della deliberazione del Direttore Generale dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano n. 382 del 04.04.2025, con cui è stata rettificata la deliberazione impugnata sub 1), unitamente al verbale n. 7 di seduta straordinaria ivi allegato; 3) dei verbali di gara n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, rispettivamente del 30.12.2024, del 24.01.2025, del 30.01.2025, del 06.02.2025, del 20.02.2025 e del 20.02.2025, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della SIRAM S.p.A. dalla gara in oggetto nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima ed erronea attribuzione dei punteggi sia in favore di quest’ultima e sia in favore della GETEC Italia S.p.A. per i motivi esposti nella presente impugnativa; 4) di tutti gli ulteriori atti, verbali e provvedimenti relativi all’appalto controverso nella parte in cui si è proceduto a proporre in favore della SIRAM S.p.A. l’aggiudicazione della gara controversa; 5) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi degli interessi della ricorrente società; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della GETEC Italia S.p.A. a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati da quantificarsi in corso di causa, nonché ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità del diniego implicitamente espresso dalla S.A. sull’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 24.02.2025, e reiterata con istanza del 07.03.2025, del 14.03.2025 e del 04.04.2025, nella parte in cui non è stata ostesa la documentazione afferente alla nomina della commissione di gara, e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione della documentazione oggetto delle dette istanze e la conseguente condanna dell’Amm.ne al rilascio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siram Spa e della Aorn Sant’Anna e San Sebastiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata SIRAM S.p.A. della gara indetta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione impianti e strutture edili – Multiservizio Tecnologico – appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione gara ponte CIG B333F5E363”.
Espone in fatto che, con delibera n. 855 del 22.07.2024, l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta aveva indetto una gara ponte per l’affidamento dei Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso dell’AORN, impegnando un importo complessivo (2 anni + proroga 1 anno = complessivi anni 3) pari ad € 16.002.451,84.
La controinteressata e la ricorrente partecipavano alla predetta procedura e si posizionavano, rispettivamente, al primo e al secondo posto della graduatoria, avendo totalizzato la prima 8 controinteressata) il punteggio complessivo di 95,76 (di cui 73,70 punti per l’offerta tecnica e 22,06 punti per quella economica) e la seconda (ricorrente) il punteggio complessivo di 92,48 (di cui 70,19 punti per l’offerta tecnica e 22,29 punti per quella economica). Con deliberazione del Direttore Generale dell’AORN n. 260 del 10.03.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 11.03.2025, la gara in oggetto veniva, quindi, aggiudicata in favore della SIRAM S.p.A. con un ribasso percentuale offerto del 17,000%, sull’importo posto a base di gara.
La ricorrente, con plurime istanze, richiedeva l’ostensione di tutti gli atti della procedura in oggetto, ivi inclusi tutti i provvedimenti e/o verbali sino ad allora adottati dalla Commissione Giudicatrice, nonché verbali e/o determine di nomina dei componenti della predetta commissione. In data 18.03.2025, l’AORN riscontrava le predette istanze, sebbene solo parzialmente, consentendo alla GETEC di poter accedere ai verbali di gara e all’offerta della SIRAM, senza tuttavia accordare l’ostensione della documentazione relativa alla nomina della Commissione di gara.
Con deliberazione n. 260 del 04.04.2025, l’AORN – a seguito di apposita istanza formulata dalla GETEC con nota del 07.03.2025 – provvedeva, tra l’altro, a rettificare il punteggio base non riparametrato assegnato a quest’ultima relativamente al sub-criterio 6.1 da “3,18” al punteggio corretto pari a “4,33” come riportato nel verbale n. 7 Seduta Straordinaria.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti articolando i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 e ss. del d.lgs. N. 36/2023 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione dei principi in materia di pubbliche gare.
L’amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla procedura la controinteressata, risultata poi aggiudicataria, in quanto la stessa non sarebbe stata in possesso dei requisiti generali prescritti dagli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, come emergerebbe dal verbale n. 6 della seduta del 20.02.2025, la Stazione appaltante, in sede di verifica della documentazione amministrativa della controinteressata, si sarebbe limitata a ritenere “la stessa conforme al disciplinare di gara”, senza attivare alcun approfondimento istruttorio di fronte alle plurime dichiarazioni dell’operatore economico circa fatti ritenuti dalla ricorrente incidenti sulla sua moralità professionale, né avrebbe motivato in relazione al giudizio di affidabilità dell’impresa.
In particolare in capo alla controinteressata sarebbero stati pendenti, al momento della presentazione dell’offerta: a) una penale contrattuale del valore di euro 7.470.000,00, con relativa contestazione di grave inadempimento, come risulterebbe dalla dichiarazione integrativa al DGUE; b) un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, per un importo complessivo di € 1.809.524,05, in ragione di un’infedele dichiarazione ai fini IVA e della conseguente illegittima detrazione di imposta operata; c) un procedimento penale ex D. Lgs. n. 231/2001 (per il quale la SIRAM era stata rinviata a giudizio in data 10.10.2023) avviato in ragione della contestazione di reati nei confronti di precedenti procuratori di cui agli artt. 56, 61 n. 7, 81, 110 c.p., in relazione agli artt. 476, comma 2 (“Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”), e 640, commi 1 e 2, C.P. (“Truffa”); d) un giudizio innanzi al G.A. che vedrebbe la SIRAM soccombente in primo grado, e pendente in appello, per l’impugnativa di un provvedimento adottato dalla Prefettura di Palermo con il quale erano state prorogate nei confronti della società controinteressata le misure di straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 1, (rubricato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”) del D.L. n. 90/2014, relative al contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di gestione energetica, tuttora in essere con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
L’aggiudicazione sarebbe illegittima anche in quanto la dichiarazione resa dalla controinteressata all’interno del DGUE con riferimento alle prestazioni oggetto di subappalto sarebbe affetta da indeterminatezza in virtù della dizione “entro i limiti di legge e dalla lex specialis di gara, orientativamente nella misura del 40% dell’importo offerto”, che avrebbe connotato tale impegno di indeterminatezza e genericità.
II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – violazione dell’art. 97 Costituzione – difetto di istruttoria – irragionevolezza – illogicità manifesta – contraddittorietà.
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche in quanto la Commissione avrebbe assegnato all’offerta tecnica elaborata dalla GETEC un punteggio manifestamente illogico ed irrazionale, anche con riguardo alla valutazione operata dal Commissario n. 3 che avrebbe sistematicamente attribuito all’offerta formulata dalla ricorrente punteggi più bassi rispetto a quelli assegnati alla controinteressata, e ciò in aperto contrasto anche con le valutazioni effettuate, per i medesimi elementi dell’offerta, dagli altri due componenti della Commissione di gara.
Secondo la ricorrente se i punteggi fossero stati correttamente assegnati, la ricorrente medesima sarebbe risultata vincitrice della procedura.
III. Violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 – violazione della lex specialis – eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza di istruttoria.
Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo in quanto la Stazione appaltante non avrebbe effettuato la verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d. Lgs. n. 36/2023 e delle clausole contenute negli artt. 21 e 22 del Disciplinare di gara.
La ricorrente, infine, ha presentato istanza ex art. 116, c.p.a., ai fini dell’ostensione della documentazione richiesta con le precedenti richieste di accesso atti, non esitate positivamente dall’Amministrazione.
2. La controinteressata e l’Amministrazione resistente, ritualmente costituite, con memorie del 2.05.2025 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso stante l’infondatezza delle censure nello stesso articolate.
3. Con ordinanza n. 1051/2025 è stata respinta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, avanzata dalla ricorrente.
4 Con sentenza n. 3954/2025 è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all’istanza ex art. 116 c.p.a., attesa la completa ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente medesima.
5. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento alla prima censura avente ad oggetto la valutazione, da parte della Stazione appaltante, delle dichiarazioni effettuate dalla controinteressata al fine del giudizio sulla sua affidabilità, è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato ha affermato che “ In tema di obblighi dichiarativi gravanti sui concorrenti di una procedura di gara, con specifico riguardo a circostanze rilevanti anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza ha innanzitutto affermato che oggetto dell’obbligo dichiarativo è anche un decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso, come quello odierno, di citazione a giudizio) a condizione, però, che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca vicenda professionale suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615).
È stato poi definito puntualmente il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta potenzialmente suscettibile di integrare un “grave illecito professionale” incidente sulla affidabilità e integrità del concorrente (priva di portata escludente automatica come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in adesione alle indicazioni dell’Adunanza plenaria 20 agosto 2020, n. 16). In particolare (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307) è stato precisato che:
– la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara;
– da quest’ultimo punto di vista, il giudizio della stazione appaltante “non può che investire il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede penale”, considerato che l’apprezzamento del medesimo fatto in sede penale e da parte dell’amministrazione ex art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici è ben distinto proprio per le diverse finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti parametri normativi;
– non occorre un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni di inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione (e cioè che il fatto sia stato accertato in sede penale con sentenza definitiva), poiché l’amministrazione è investita di un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara;
– in definitiva l’amministrazione è chiamata a svolgere “un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata“. (Consiglio di Stato, sez. V, 13.05.2021, n. 3772)
Più di recente, con riferimento ad una controversia nella quale l’operatore economico aveva omesso dichiarazioni in merito a precedenti contenziosi, inadempimenti, penali ricevute, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “È opportuno sottolineare che, in base agli indirizzi giurisprudenziali consolidati, il sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni discrezionali compiute dalla stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico che partecipa a una gara trova limiti piuttosto stringenti, tanto da sostenersi che questo deve arrestarsi alla verifica della “non pretestuosità” delle motivazioni addotte a sostegno delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2024, n. 6908; id., sez. III, 17 giugno 2024, n. 5426; id., 13 novembre 2023, n. 9721; C.g.a.r.s., 13 marzo 2024, n. 197); il giudice amministrativo, infatti, può esercitare solo un sindacato estrinseco su tali valutazioni, che riguarda la manifesta inadeguatezza o irrazionalità del giudizio formulato dall’Amministrazione, l’insufficienza della motivazione o il vizio istruttorio o di travisamento dei fatti, non potendo giammai sostituirsi alla Amministrazione nelle proprie valutazioni discrezionali […] – In definitiva, ritiene il Collegio che, se si esamina la valutazione di affidabilità dell’operatore economico aggiudicatario attenendosi al sindacato estrinseco spettante al giudice amministrativo nei limiti in precedenza indicati, ci si avvede che il RUP ha operato un bilanciamento tra la vicenda penale, relativa ad asseriti amministratori di fatto dei soci di minoranza della società, non ancora definita (e quindi, allo stato, ancora ipotetica), con dati certi, quali la corretta gestione del servizio da parte della società Heart Life, le misure di self cleaning (consistenti in mutamenti nel modello di organizzazione gestione e controllo ex L. n. 231/2001, variazioni delle cariche sociali, la modifica del Consiglio di Amministrazione frattempo intervenuti), ritenendo sussistente l’affidabilità dell’aggiudicataria: tale valutazione, non può ritenersi palesemente illogica o irragionevole, in quanto il RUP ha privilegiato dati certi rispetto ad elementi ipotetici, assumendosene la relativa responsabilità.” (Consiglio di Stato, sez. III, 20.05.2025, n. 4337).
2.1. Nel caso di specie, la controinteressata ha adempiuto ai propri obblighi dichiarativi, rappresentando correttamente tutti i procedimenti penali, le situazioni debitorie e le sanzioni che le erano state comminate e la stazione appaltante, dopo aver operato le relative valutazioni, ha ritenuto che gli stessi non incidessero né sull’ammissibilità della società alla procedura né sulla sua affidabilità.
In particolare il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante, con riferimento alla penale contrattuale irrogata dall’ASP di Palermo nei confronti della SIRAM S.p.A., hanno ritenuto che la stessa fosse insuscettibile di produrre effetti automaticamente escludenti in quanto, da un lato, non vi era un provvedimento definitivo da parte dell’autorità giudiziaria e, dall’altro, la società controinteressata aveva rappresentato di aver contestato la predetta penale e di aver avviato il procedimento di mediazione.
Con riferimento all’accertamento IVA adottato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della controinteressata il RUP ha tenuto conto delle dichiarazioni della medesima e del fatto che “in data 21 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’intimazione di pagamento per l’importo frazionato di € 912.135,51, pari a ⅔ delle sanzioni, un ulteriore ⅓ dell’imposta e relativi interessi. In data 28 dicembre 2023 SIRAM ha dichiarato di avere provveduto al pagamento dell’importo di € 912.581,00 adeguando la quota di interessi. Inoltre, dalle autodichiarazioni presentate in sede di gara, risulta che l’Operatore SIRAM ha notificato in data 2 maggio 2024, ricorso in appello per la riforma integrale della sentenza di primo grado n. 4243/6/2023; l’atto in appello è stato depositato il 6 maggio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, ed è attualmente in attesa di giudizio, motivo della non esclusione” (p. 7, mem. amministrazione del 2.05.2025)
Per quanto concerne le irregolarità fiscali censurate dalla ricorrente, la Stazione appaltante ha dato atto del fatto che il RUP avesse verificato la situazione della controinteressata acquisendo due certificati, uno in data 18.02.2025 e l’altro in data 18.03.2025, il secondo dei quali non evidenziava (a differenza del primo) carichi fiscali. Di talché, non vertendosi in ipotesi di irregolarità fiscale accertata definitivamente e in presenza, dunque, di una situazione non ancora consolidata, il RUP ha ritenuto che non si vertesse nelle ipotesi di esclusione automatica dalla procedura, tanto più che ai sensi del parere ANAC del 15 maggio 2024, n. 234, l’esclusione non è legittima se la violazione tributaria non è definitivamente accertata e se l’operatore ha rateizzato il debito o ha adottato misure correttive.
La ricorrente ha censurato un asserito difetto istruttorio, che, come evidenziato dall’Amministrazione, non appare esservi stato, stanti gli approfondimenti e le valutazioni effettuate dal RUP.
Anche con riferimento al procedimento penale in capo a tre ex procuratori dell’azienda controinteressata, cessati dalla carica, non si ravvisa il difetto istruttorio cesurato.
Invero, nonostante la controinteressata avesse dichiarato non solo l’estraneità dei predetti procuratori alla compagine aziendale, ma avesse anche rappresentato che le vicende giudiziarie in capo agli stessi si erano concluse con archiviazioni e/o assoluzione con formula piena, il RUP, a seguito delle opportune verifiche documentali, ha appurato che dall’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del Ministero di Giustizia – Sistema Informativo del Casellario, è risultata l’annotazione “NULLA”, in riferimento alla specifica controversia. Di talché, a conferma di quello che era stato rappresentato dalla controinteressata, il RUP ha verificato anche che agli atti del casellario delle P.A. non ci fossero annotazioni correlate a procedimenti penali, con ciò confermando la situazione esposta dalla Siriam s.p.a.
Con riferimento, infine, alla ritenuta genericità del contenuto del subappalto, in quanto la controinteressata avrebbe indicato di voler subappaltare orientativamente il 40% dell’importo offerto, dal DGUE presentato da SIRAM S.p.A. si rileva il quantum stabilito con massimale di riferimento, nonché la citazione delle macro-categorie, il che delinea l’impegno assunto.
Dalle difese dell’Amministrazione resistente e dalla documentazione in atti, dunque, emerge che il RUP e la stazione appaltante hanno effettuato approfondite valutazioni circa la situazione fattuale esistente in capo alla società controinteressata e hanno verificato se gli elementi evidenziati dalla stessa avrebbero potuto o meno determinare delle illegittimità della procedura, ai sensi della normativa vigente. All’esito degli approfondimenti istruttori, hanno valutato le circostanze evidenziate dalla controinteressata come insuscettibili di determinarne la sua esclusione automatica, in quanto le stesse non possedevano le caratteristiche individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza a tal fine.
Le stesse evidenze non sono state ritenute, parimenti, idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità, in quanto, posto che non si trattava di gravi illeciti professionali, sono stati sottoposti al vaglio documentale della Stazione appaltante la quale, peraltro, non aveva un obbligo motivazionale rafforzato con riferimento all’ammissione della controinteressata, sussistendo, tale onere di motivazione puntuale solo per le esclusioni.
Alla luce di tali principi la decisione della stazione appaltante di ammettere la controinteressata alla procedura di gara de qua è legittima.
2.2. Con riferimento alle doglianze relative all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione e, in particolare del Commissario n. 3, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente deve richiamarsi l’orientamento uniforme della giurisprudenza secondo cui “è escluso che il Giudice adito possa sovrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dall’organo tecnico preposto all’esame delle offerte di una gara d’appalto, essendo quest’ultimo espressione di discrezionalità sindacabile nei limiti dell’illogicità della soluzione o di un evidente travisamento (cfr., riassuntivamente, Cons. Stato, sez. III, 4/6/2021 n. 4292: “Per giurisprudenza consolidata, non possono essere favorevolmente delibate le censure che attingono al merito della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, siccome volte a sollecitare il giudice amministrativo ad esercitare un inammissibile sindacato sostitutivo sull’attività dell’amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 173/2019; Sez. III, n. 6572/2018)”; di recente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 7/9/2022 n. 7795: “Per consolidato intendimento, la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio (cfr., tra le molte, Cons. Stato sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524)”; conf., la sentenza di questa Sezione del 10/2/2022 n. 901: “Sul punto è utile evidenziare che la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2021, n.7715), ha precisato che: a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058); b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572); c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772)”). (T.A.R. Napoli, sez. I, 05.12.2022, n.7598)
Occorre pertanto che i vizi della valutazione dedotti abbiano consistenza tale e risultino manifestamente percepibili, determinando in tal caso l’illegittimità del giudizio incoerente rispetto ai criteri della legge di gara, ovvero che lasci trasparire un consistente divario tra il dato assunto e il giudizio effettuato, non bastando la non condivisibilità del giudizio ma necessitando la manifesta inattendibilità dello stesso.
Nel caso di specie, una simile irragionevolezza o abnormità ictu oculi evidente nell’operato della Commissione, in particolare del Commissario n. 3, non si rileva, atteso che le giustificazioni dallo stesso addotte a sostegno delle sue valutazioni sono pertinenti ed idonee.
In particolare il Commissario n. 3 ha precisato:
– per il sub-criterio 1.5, che non esisterebbe un “tempo immediato” di intervento (offerto dalla ricorrente) perché, in ipotesi, il ritardo scatterebbe immediatamente; inoltre rispetto alla controinteressata, la ricorrente avrebbe offerto un tempo di intervento superiore, da 1 a 8 ore, mentre la Siriam avrebbe affermato la risoluzione del problema contestualmente all’intervento: infine, la Siriam avrebbe adoperato anche una squadra cd. jolly;
– per il sub-criterio 4.1, se da un lato la ricorrente oggettivamente offre un numero maggiore di sensori (180) tuttavia gli stessi misurerebbero solo temperatura e umidità, mentre i 70 sensori offerti dalla controinteressata misurerebbero 7 parametri, con la conseguenza che i parametri sarebbero 490 della controinteressata contro i 360 della ricorrente. Il commissario, pertanto, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto di premiare con un punteggio maggiore la controinteressata;
– per il sub-criterio 1.1, secondo la valutazione del Commissario n. 3 la controinteressata avrebbe dettagliatamente evidenziato la presenza e il numero di operai nelle diverse fasce orarie, mentre la ricorrente avrebbe fornito dei dati poco chiari. Da qui l’attribuzione conseguenziale del diverso punteggio;
– per il sub-criterio 4.2, il Commissario ha ritenuto di premiare l’offerta della controinteressata che implementava i sensori del sistema di gestione Desigo presenti in ospedale, a fronte, invece, del posizionamento di un numero elevato di sensori singoli offerto dalla ricorrente, in quanto il sistema di gestione precedentemente in vigore Desigo era ritenuto più efficace, completo e costoso dei singoli sensori;
– per il sub-criterio 5.2, riguardante le migliorie offerte per l’adeguamento degli impianti, il Commissario ha ritenuto l’offerta della controinteressata migliore rispetto a tutte le altre, in quanto gli interventi offerti in più dalla controinteressata rispetto agli altri non solo sarebbero stati urgenti per l’azienda ma sarebbero stati più costosi rispetto a tutti gli altri.
– per il sub-criterio 2.1, il Commissario ha ritenuto più vantaggiosa l’offerta della controinteressata e articolata in maniera più completa e dettagliata e di maggior facilità di lettura rispetto a tutti gli altri.
Appare evidente, dalla lettura delle argomentazioni addotte dal Commissario n. 3 e dalla lettura degli atti di gara, che l’attribuzione del punteggio alla ricorrente non è affetto da quei vizi che giustificano il sindacato del giudice amministrativo Nelle valutazioni effettuate dal Commissario n. 3, invero, non si evincono motivazioni contrarie al ricondurre tale valutazione nell’alveo della discrezionalità tecnica a lui riservata, le cui valutazioni sono insindacabili nel merito da questo giudice.
2.3. Con riferimento alla censura riguardate l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta, l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa”.
Al riguardo, con riferimento ai rapporti della citata disposizione con la previsione di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha affermato che “Al riguardo deve osservarsi che se valutata in applicazione di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (come dovuto nel caso in cui sia adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), un’offerta è di regola oggetto di apprezzamento ampio e completo da 20 parte della commissione giudicatrice che, a differenza di quanto avviene nel caso di scelta con il criterio del prezzo più basso, ha la possibilità di cogliere subito eventuali profili di criticità in punto di serietà, congruità ed affidabilità della stessa. È allora non irragionevole, né irrazionale, la scelta del legislatore di limitare l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei soli casi in cui ricorre un sospetto di anomalia per la particolare rilevanza del punteggio attribuito (quattro/quinti del punteggio massima previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), rimettendo, per il resto, alla stazione appaltante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dell’offerta, di espletare la verifica di anomalia” (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818). La giurisprudenza ha precisato che la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365; III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782). L’amministrazione dispone, quindi, di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460)” (Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2025, n. 2612).
Pertanto, considerato che l’ipotesi in discorso non rientra tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente la verifica dell’anomalia dell’offerta, la scelta dell’amministrazione di non procedervi rientra nella propria discrezionalità, insindacabile nel merito, a meno che non si evidenzino palesi vizi che, insussistenti, nel caso di specie. Tanto più che la ricorrente ha censurato la scelta dell’amministrazione senza argomentare in merito ad indizi da cui poter rilevare l’abnormità della scelta della stessa.
3. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 10.000, 00 (€ 5.000,00 ciascuna), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
L’ESTENSORE
Alessandra Vallefuoco
IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli
IL SEGRETARIO
