Delibera n. 219 del 10 giugno 2026
Con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, l’ANAC è intervenuta su una convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990, stipulata nel settembre 2025 tra un’Agenzia regionale e un Comune, ritenendola esemplificativa di un più ampio modello operativo. L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con numerosi enti (tra cui Comuni, ASL e Università), aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo alla progettazione, la redazione di bandi e la verifica preventiva dei progetti.
L’Autorità ha rilevato che tali attività esulano dal perimetro dell’interesse regionale, coprendo interi ambiti di competenza degli enti beneficiari (dall’edilizia agli impianti sportivi, fino a strade e rifiuti). La convenzione si configura così come un accordo quadro privo di specificità, non qualificabile in termini di cooperazione ma come un vero e proprio appalto pubblico di servizi eseguito nell’interesse esclusivo del beneficiario, in assenza di un interesse comune. Le principali criticità riscontrate dall’ANAC evidenziano, in particolare, che l’attività si sostanzia in una vera e propria delega di funzioni attraverso prestazioni di servizi tecnici autonomi. Per adempiere, l’Agenzia affida sul mercato accordi quadro per servizi specialistici (saggi, rilievi, ingegneria) avvalendosi di terzi, configurando un possibile esercizio abusivo dell’attività di aggregazione della committenza. Rapporto sinallagmatico e corrispettivo: è stato violato il requisito dell’assenza di corrispettivo.
Il Regolamento sui ristori dell’ente prevede il rimborso integrale dei costi sostenuti, definendo un rapporto di scambio in cui una parte svolge la prestazione e l’altra la remunera. Risulta inoltre illegittima la previsione di acconti e anticipazioni sul prezzo, incompatibile con la natura cooperativa e in contrasto con l’art. 33 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Incentivi tecnici illegittimi: un ulteriore profilo critico è il riconoscimento al personale degli incentivi ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. Trattandosi di norma derogatoria non applicabile analogicamente, tale previsione costituisce un ulteriore indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale e della conseguente configurabilità delle attività espletate dall’Agenzia come vere e proprie prestazioni di servizi. L’ANAC ha deliberato di rilevare tali criticità, raccomandando all’Agenzia di tenerne conto nei futuri rapporti, e ha disposto la trasmissione dell’atto agli enti territoriali interessati, rimettendo alla loro autonomia decisionale le iniziative da intraprendere.
