ANAC – Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025
L’Anac con atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, rispondendo a richiesta di parere di un’Autorità portuale, ha precisato che l’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig). L’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore (e, dunque, la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, quale corrispettivo per l’attività svolta.
Secondo l’Anac è un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto. Ne consegue che l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata.
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