Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delibera 6 luglio 2026, n. 238/2026/PASP
La Corte dei conti pronunciandosi sulla richiesta del parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs n. 175/2016, presentata da un comune, esprime parere non favorevole, per carenza di motivazione analitica, sulla deliberazione consiliare avente ad oggetto l’acquisizione di una partecipazione societaria diretta mediante permuta di azioni, qualora l’atto non illustri la «necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali» e le «ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria», limitandosi a generiche affermazioni o mere clausole di stile in ordine al fatto che il contratto sia in grado di garantire «condizioni virtuose, sinergie ed economie di scala».
In particolare, la Corte dei conti ha affermato qualora l’operazione di permuta sia finalizzata all’affidamento in house di un servizio pubblico (nella specie, di igiene urbana) ad un nuovo operatore, l’atto deliberativo deve dare puntuale dimostrazione delle condizioni di maggiore vantaggiosità del servizio offerto rispetto alle condizioni offerte dall’attuale gestore, non potendo le circostanze che determinerebbero la necessità di trasferire la gestione da un operatore all’altro risultare del tutto sfuggenti.
Oltre alla mancanza di motivazione analitica, secondo la magistratura contabile, sussistono non secondarie perplessità legate all’individuazione del valore di scambio delle partecipazioni. È noto, infatti, che il valore nominale delle azioni non è in grado di esprimere il reale valore economico della partecipazione posseduta nel capitale sociale, al quale dovrebbe essere parametrato il prezzo di vendita, a tal fine essendo necessaria una perizia di stima basata su uno o più metodi valutativi di generale accettazione e utilizzo nella pratica di valutazione di aziende (finanziario, reddituale, patrimoniale, dei multipli). Tale valutazione rappresenta una condizione imprescindibile ai fini della verifica della congruità del prezzo di vendita ai sensi dell’art. 10 TUSP in materia di alienazione di partecipazioni sociali, tanto più indispensabile laddove, come nel caso che ci occupa, l’alienazione sia effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ammessa dal c.2 solo “in casi eccezionali”, a fronte di “deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del c. 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita.
