TAR Liguria, sez. II, 7 luglio 2026, n. 891 – Nelle procedure di affidamento di servizi di ristoro e di vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici (vending), l’obbligo sancito dall’art. 57, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche ed i criteri di valutazione contenuti nei decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono i criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti per tali servizi dal D.M. 9 aprile 2025, non può ritenersi adempiuto mediante il mero rinvio generico della disciplina di gara al citato decreto ministeriale, non operando in subiecta materia il principio di eterointegrazione. Qualora la lex specialis ometta di declinare le specifiche tecniche, le clausole contrattuali ed i criteri di valutazione premianti prescritti dai CAM, impedendo ab origine la formulazione di un’offerta consapevole e conforme alle regole di sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria, sussiste l’onere in capo all’operatore economico di impugnare immediatamente il bando, il disciplinare e il capitolato di gara, a pena di irricevibilità per tardività del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione e gli esiti della competizione.
Peraltro, l’omesso richiamo esplicito dei CAM non comporta l’illegittimità della lex specialis allorquando la disciplina di gara preveda comunque clausole e specifiche adeguate a garantire nella sostanza il rispetto dei criteri ambientali minimi.
N. 00891/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Royal MD di Elsheikh Mohamed Elsaid Talkhan, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo, Cristian Saffioti ed Emanuele Sciutto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IVS Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti e Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento prot. n. 1008 del 28.1.2026 dell’istituto scolastico “G. Capellini – N. Sauro”, recante l’aggiudicazione in favore di IVS Italia s.p.a. del lotto n. 1 della procedura aperta per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande;
– del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e del verbale di gara del 10.12.2025;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione del 27.2.2026 di reiezione dell’istanza di autotutela;
B – per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
– del provvedimento di esclusione prot. n. 3383 del 2.4.2026 dell’istituto scolastico “G. Capellini – N. Sauro”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti istruttori e la proposta di esclusione della SUA della Provincia della Spezia prot. n. 9179 del 30.3.2026;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Provincia della Spezia e di IVS Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2026 e depositato il 5 marzo 2026 l’impresa individuale Royal MD di Elsheikh Mohamed Elsaid Talkhan (d’ora innanzi, Royal) ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dalla stazione unica appaltante della Provincia della Spezia per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e, segnatamente, il provvedimento prot. n. 1008 del 28 gennaio 2026 dell’istituto scolastico “G. Capellini – N. Sauro”, recante l’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore di IVS Italia s.p.a. (d’ora innanzi, IVS), il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico ed il verbale di gara del 10 dicembre 2025. In particolare, premesso di essersi classificata seconda in graduatoria, la ricorrente ha instato per l’annullamento ed il rifacimento della procedura di gara.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del D.M. 9 aprile 2025. Illogicità e irragionevolezza del disciplinare di gara. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento. La stazione appaltante non avrebbe assolto l’obbligo, disposto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, di inserire nella disciplina di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui ai criteri ambientali minimi dettati dal D.M. 9 aprile 2025. In particolare, il mero richiamo al suddetto decreto ministeriale, contenuto a pag. 2 del disciplinare a fini di eterointegrazione della lex specialis, sarebbe insufficiente a soddisfare l’obbligo imposto dalla legge; né potrebbe pretendersi dall’aggiudicataria il rispetto di prestazioni non previste nell’offerta. Il mancato recepimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara avrebbe impedito una comparazione delle offerte omogenea e trasparente, alterando l’esito della competizione, giacché: i) la relazione CAM non sarebbe stata richiesta come obbligatoria, tanto che la concorrente Sogedai s.p.a. ne avrebbe omesso la predisposizione, senza venire esclusa, mentre la ricorrente e la controinteressata, che l’hanno presentata, non avrebbero ricevuto alcuna valutazione in proposito; ii) le offerte risulterebbero in contrasto con le prescrizioni del decreto CAM, in quanto la proposta di Sogedai s.p.a. non contemplerebbe un distributore di spremute, non applicherebbe il sovrapprezzo di 5 centesimi per il bicchiere monouso, inserirebbe fra i prodotti senza glutine la tavoletta di cioccolato fondente “Perugina” priva di certificazione biologica o logo fair trade, non prevedrebbe il caffè biologico o proveniente da commercio equo e solidale; l’offerta di IVS conterrebbe il tramezzino cotto e funghi “Ibis”, confezionato con pane non fresco e ricco di grassi aggiunti. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe menzionato la presenza del bar all’interno dell’istituto scolastico, violando l’obbligo posto dal decreto CAM di fornire tutti gli elementi occorrenti per formulare un’offerta adeguata, anche con riferimento all’equilibrio del PEF. Sotto altro aspetto, si riscontrerebbe una divergenza tra la relazione tecnica della vincitrice, nella quale verrebbero promesse eccellenze locali, e l’elenco dei prodotti effettivamente offerti, nessuno dei quali rientrerebbe tra le produzioni tipiche liguri, con conseguente travisamento e distorsione dell’apprezzamento operato dalla commissione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del D.M. 9 aprile 2025. Il disciplinare non avrebbe fissato, tra i parametri valutativi, un numero di criteri premianti ex D.M. 9 aprile 2025 sufficiente per assegnare una quota rilevante di punteggio, limitandosi a prevedere 1 punto su 80 per il possesso della certificazione ISO 14000. Né potrebbe farsi riferimento agli altri criteri ambientali previsti dalla lex specialis, ossia l’utilizzo di materiali compostabili e la predisposizione di un report annuale sulla gestione degli sprechi alimentari, in quanto non risulterebbero conformi alle misure premiali di cui al D.M. 9 aprile 2025.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023.Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Soltanto il 19 dicembre 2025, dopo l’apertura e la valutazione delle offerte, sarebbero stati pubblicati sia l’atto di nomina della commissione, sia la dichiarazione della segretaria verbalizzante di assenza di confitto di interessi, quest’ultima, oltretutto, priva di data e protocollo ed attinente ad un’altra gara.
La Provincia della Spezia ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito si sono costituiti in resistenza, eccependo l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione immediata degli atti indittivi della gara e l’inammissibilità per difetto di interesse di Royal all’applicazione dei CAM, nonché difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata IVS, sollevando le eccezioni pregiudiziali di tardività del gravame, carenza di interesse alle censure nei confronti della terza classificata Sogedai s.p.a. ed inammissibilità per mancata evocazione in giudizio di quest’ultima impresa, nonché opponendosi all’accoglimento dell’azione nel merito.
Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 30 aprile 2026 e depositato il 13 maggio 2026, Royal ha oppugnato il provvedimento prot. n. 3383 del 2 aprile 2026 dell’istituto “G. Capellini – N. Sauro”, recante la sua esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, deducendo i seguenti motivi aggiunti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.10. Carenza di potere. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. L’atto espulsivo sarebbe stato assunto dall’Amministrazione aggiudicatrice in carenza di potere dopo oltre due mesi dall’aggiudicazione della gara alla controinteressata, nonostante la situazione debitoria di Royal fosse nota almeno dal 20 gennaio 2026. Il provvedimento si rivelerebbe, altresì, affetto da sviamento dalla causa tipica, poiché l’estromissione della ricorrente sarebbe stata disposta al solo fine di fare venir meno la sua legittimazione processuale ed in tal modo neutralizzarla.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.10. Violazione degli artt. 18, par. 1, e 57, parr. 2 e 3, della direttiva 2014/24/UE. Violazione del principio di proporzionalità di matrice unionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità manifesta. In subordine, la sanzione espulsiva violerebbe il principio unionale di proporzionalità, perché, da un lato, il debito tributario contestato ammonterebbe ad € 9.837,27, comprensivi di interessi e sanzioni, a fronte di un affidamento del valore di € 337.848,33; dall’altro lato, Royal avrebbe formalizzato l’adesione alla definizione agevolata in data 26 gennaio 2026, vale a dire prima dell’aggiudicazione. Pertanto, la normativa nazionale dovrebbe essere disapplicata per contrasto con quella europea, poiché sarebbe irragionevole l’esclusione automatica per una pendenza fiscale al superamento della soglia di € 5.000,00, indipendentemente dal valore del contratto e/o dall’apprezzamento delle circostanze concrete; inoltre, si rivelerebbe ingiustificata la preclusione del self-cleaning successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, in quanto la direttiva 2014/24/UE non fisserebbe alcuno sbarramento temporale per il pagamento del debito o per l’impegno ad estinguerlo.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. La Provincia della Spezia e IVS hanno eccepito l’inammissibilità del gravame in aggiunzione per irrituale notificazione nella sede reale anziché presso il procuratore costituito. La ricorrente ha controdedotto che la nullità della notifica dell’atto di motivi aggiunti dovrebbe ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo e, in subordine, ha chiesto la conversione in ricorso autonomo o la rimessione in termini per errore scusabile; ha, poi, rappresentato di aver impugnato il provvedimento espulsivo per mero tuziorismo difensivo, perché l’interesse azionato in giudizio è strumentale alla ripetizione della procedura, cui essa potrebbe partecipare avendo, nelle more, regolarizzato la propria posizione fiscale. Le difese avversarie hanno obiettato che l’esclusione non ritualmente contestata priva il concorrente dell’interesse al ricorso, anche nella declinazione mediata dell’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera gara.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2026 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo Royal ha impugnato l’aggiudicazione e gli altri atti della procedura per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso l’istituto scolastico “G. Capellini – N. Sauro”, contestando la legittimità della gara e chiedendone l’annullamento e la riedizione. Con l’impugnativa in aggiunzione la ricorrente è insorta avverso la sua esclusione dalla procedura, disposta dall’Amministrazione scolastica nelle more del giudizio.
2. I primi due motivi del gravame introduttivo, nelle parti in cui la deducente lamenta l’illegittimità della lex specialis per mancato recepimento dei criteri ambientali minimi, sono irricevibili per tardività.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure per l’affidamento di determinate categorie di appalti e concessioni, tra cui servizi e forniture di prodotti alimentari nei settori della ristorazione collettiva e del c.d. vending (ossia vendita tramite distributori automatici), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche ed i criteri di valutazione contenuti nei decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono i criteri ambientali minimi (CAM). Per i servizi di ristoro tramite macchine distributrici e con locale bar tali regole sono attualmente stabilite dal D.M. 9 aprile 2025, recante i “Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”.
Secondo l’elaborazione pretoria, l’obbligo sancito dall’art. 57, comma 2, cit. non può ritenersi adempiuto né mediante il mero rinvio della legge di gara ai decreti ministeriali contenenti i CAM applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, non operando in subiecta materia il principio di eterointegrazione, né con l’inserimento di parametri di sostenibilità ambientale non perfettamente coincidenti con gli standard di cui a tali decreti. Pertanto, è necessario che la lex specialis definisca le specifiche tecniche della prestazione richiesta e gli elementi per l’attribuzione del punteggio premiante in conformità ai criteri ambientali minimi, che devono essere chiaramente declinati nella disciplina di gara (cfr. Cons. St., sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7898; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651; Cons. St., sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701; Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773, secondo cui il contenuto dell’offerta, seppur volontariamente rispettoso della normativa ambientale, non può “salvare” una lex specialis non aderente ai parametri di legge). Peraltro, si è precisato che l’omesso richiamo esplicito dei CAM non comporta l’illegittimità della lex specialis allorquando la disciplina di gara preveda comunque clausole e specifiche adeguate a garantire nella sostanza il rispetto dei criteri ambientali minimi (Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1403).
Nelle cause relative alle gare per l’affidamento di contratti c.d. verdi, in presenza di doglianze in tema di criteri ambientali minimi, la giurisprudenza adotta un approccio “casistico” per stabilire se sussista o meno l’onere di immediata impugnazione del bando di gara (Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877; Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651, cit.; Cons. St., sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542; Cons. St., sez. V, 18 aprile 2025, n. 3411; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 30 settembre 2025, n. 436). Segnatamente, possono verificarsi i seguenti casi:
i) totale mancata indicazione dei criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara, o rinvio ad un decreto errato di adozione dei CAM: in linea generale, si tratta di un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, con conseguente onere di impugnazione immediata del bando;
ii) rinvio generico al decreto di adozione dei CAM: può inverare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali, dovendosi comunque scrutinare in concreto, in base alla tipologia di lavoro, servizio o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, se il mero richiamo dei criteri ambientali risulti insufficiente per consentire agli operatori economici la predisposizione di un’offerta corretta e consapevole;
iii) configurazione dei criteri ambientali non conforme al decreto ministeriale: occorre indagare volta per volta se le clausole abbiano portata tale da precludere ogni utile partecipazione alla gara.
2.1. Orbene, le doglianze levate dalla ricorrente sono dirette avverso il generico riferimento ai CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025, contenuto nelle premesse del disciplinare, nonché avverso l’omessa previsione nella documentazione di gara di una serie di regole e di specifiche tecniche obbligatorie in base al suddetto decreto. In particolare, la deducente lamenta il difetto di numerose prescrizioni fondamentali, aventi ad oggetto la relazione di applicazione dei CAM di cui all’art. 2.1.1 del D.M. 9 aprile 2025; i distributori automatici di spremute di cui all’art. 2.1.2; i distributori di caffè a doppia campana di cui all’art. 2.1.4; l’extracosto di 5 centesimi per il bicchiere monouso di cui all’art. 2.1.4; la miscela di caffè biologica o proveniente da commercio equo e solidale di cui all’art. 2.2.2.2; la frutta e gli ortaggi freschi e con quota biologica minima del 30% di cui all’art. 2.2.2.3; il cioccolato biologico o fair trade di cui all’art. 2.2.2.9 lett. b); i panini ed i prodotti da forno freschi di cui all’art. 2.2.2.5; i criteri premianti di cui all’art. 2.3 per una quota significativa del punteggio tecnico.
Si tratta, quindi, di censure che colpiscono in radice le norme di gara e le caratteristiche delle prestazioni richieste, le quali, secondo le allegazioni ricorsuali, erano macroscopicamente difformi dal paradigma normativo in relazione ad aspetti caratterizzanti l’oggetto dell’affidamento, costituito dalla fornitura di alimenti e bevande in distributori automatici, rendendo così impossibile la predisposizione di un’offerta consapevole e meditata: in altri termini, secondo quanto rappresentato da Royal nel ricorso, “la documentazione di gara, così come formulata, ha impedito la presentazione di offerte rispettose dei CAM” (pag. 10 del ricorso di Royal).
Pertanto, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, con particolare riferimento all’ipotesi sub ii), la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando, il disciplinare ed il capitolato, anziché partecipare alla procedura per poi contestarla denunziando vizi radicali afferenti alla lex specialis ed incidenti sulla possibilità di confezionare ab origine un’offerta consapevolmente tarata sui CAM (per casi sostanzialmente identici v. Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651, cit., relativa ad una disciplina di gara che conteneva un generico rinvio ai decreti CAM per gli interventi edilizi e per i servizi energetici, stabilendo criteri di valutazione con un peso minimo per la sostenibilità ambientale; Cons. St., sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542, cit., concernente un capitolato con un mero richiamo dei CAM per i servizi di pulizia e sanificazione).
Né vale all’esponente, per sottrarsi all’eccezione di tardività, sostenere di avere conosciuto i vizi in questione solo dopo l’ostensione delle offerte avversarie. Invero, poiché, nella stessa impostazione attorea, la disciplina di gara è priva di dati essenziali prescritti dal D.M. 9 aprile 2025, la dedotta pretermissione dei criteri ambientali minimi da parte dei concorrenti rappresenta, per così dire, una logica conseguenza delle carenze della lex specialis e non, invece, una circostanza inimmaginabile sino al momento dell’aggiudicazione.
2.2. La medesima conclusione si impone per la lagnanza concernente le informazioni inerenti al bar interno della scuola, con riguardo al canone ed alle altre condizioni del contratto di locazione stipulato dal gestore con la Provincia della Spezia (v. doc. 1 delle produzioni della ricorrente in data 9.3.2026). Secondo la deducente, infatti, la comunicazione di tali elementi alle imprese gareggianti sarebbe stata doverosa ai sensi dell’art. 1.2 del D.M. 9 aprile 2025 e la lacuna sul punto avrebbe impedito di avere piena contezza di tutti i fattori incidenti sulla domanda del servizio, poiché il punto di ristoro si rivolge alla stessa utenza dei distributori automatici con prodotti in diretta competizione: pertanto, “tale omissione non costituisce una mera incompletezza formale, bensì un vizio sostanziale della lex specialis, in quanto preclude agli operatori economici la corretta percezione del contesto competitivo nel quale il servizio è destinato ad operare” (pag. 1 della memoria di Royal del 9.3.2026).
Dunque, anche sotto tale profilo è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto gravare immediatamente il bando e la documentazione di gara, dal momento che essa si duole dell’impossibilità di stimare i volumi di consumo presumibili e, quindi, di formulare un’offerta ponderata, sostenibile ed in equilibrio economico-finanziario; tanto più che, sia per aver espletato il preventivo sopralluogo ex art. 12 del disciplinare, sia in qualità di gestore uscente, Royal era a conoscenza dell’esistenza del bar e del suo potenziale impatto sulla redditività dell’affidamento. Del resto, la stessa deducente ha richiamato il parere Anac n. 131/2021, relativo ad una selezione per la concessione del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande, il quale si è pronunciato proprio sulla contestazione mossa da un concorrente avverso la documentazione di gara, sancendo che l’amministrazione deve fornire le informazioni attinenti ai fattori che incidono sui flussi di cassa, per porre gli aspiranti partner contrattuali nella condizione di elaborare un calcolo di convenienza economica funzionale alla predisposizione di un’offerta seria e consapevole (doc. 2 delle produzioni della ricorrente in data 9.3.2026).
3. Il primo mezzo è, poi, tempestivo ma inaccoglibile nella parte in cui censura un difetto istruttorio e valutativo, per non avere la commissione esplicitamente rilevato la discrasia tra la relazione tecnica della controinteressata ed i cibi offerti, con riguardo all’assenza di prodotti tipici liguri.
In proposito, è vero che, pur avendo indicato nella relazione di offerta tecnica che le vivande erogate comprendono una “selezione di eccellenze locali, dando spazio alle specialità che caratterizzano la nostra tradizione gastronomica” (pag. 2 dell’offerta tecnica della controinteressata, sub doc. 16 delle produzioni della ricorrente in data 5.3.2026), IVS non ha inserito nel proprio paniere alcun prodotto tipico della zona spezzina o della Liguria. Tuttavia, nessun criterio premiante valorizzava l’offerta di specialità locali, sicché tale circostanza non ha determinato l’attribuzione di alcun punteggio specifico (v. art. 21.1 del disciplinare e verbale della seduta del 10.12.2025, sub docc. 2 e 4 delle produzioni della ricorrente in data 5.3.2026).
4. Il terzo motivo del ricorso introduttivo è privo di pregio.
La commissione giudicatrice è stata nominata dalla stazione unica appaltante della Provincia della Spezia con determinazione del 4 dicembre 2025 (doc. 16 resistente), dopo la scadenza del termine per l’invio delle domande in data 1° dicembre 2025 (doc. 3 delle produzioni della ricorrente in data 5.3.2026). Pertanto, risulta rispettata la regola stabilita dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, id est l’obbligatoria posteriorità della designazione dei commissari rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
È, invece, irrilevante accertare se l’atto di nomina sia stato pubblicato il 19 dicembre 2025, dopo la valutazione delle offerte, come allegato da Royal, oppure lo stesso 4 dicembre 2025, come opposto dalla difesa provinciale. Infatti, anche qualora la pubblicazione fosse effettivamente avvenuta nella data indicata dalla ricorrente, ciò non inficerebbe la procedura, poiché l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prescrive unicamente che la composizione della commissione e i curricula dei suoi membri siano resi noti sul sito istituzionale dell’amministrazione, senza imporre alcun termine per l’adempimento; viepiù considerato che l’esponente non ha dedotto in concreto alcun legame tra l’investitura dell’organo esaminatore e gli esiti valutativi in relazione alle offerte in lizza.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dichiarazione della segretaria della commissione di assenza di cause di incompatibilità e di confitto di interessi. In tal caso l’iniziale errore materiale, per cui era stata inserita nel sito l’attestazione relativa ad un’altra gara (doc. 22 delle produzioni della ricorrente in data 5.3.2026), è stato rettificato con la pubblicazione della dichiarazione attinente alla procedura in esame in data 6 febbraio 2026 (doc. 20 resistente).
5. In conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso introduttivo, l’impugnativa in aggiunzione è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, potendo pertanto prescindersi dal vaglio delle eccezioni di inammissibilità per erroneità della notifica.
6. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato, mentre i motivi aggiunti sono improcedibili.
7. In considerazione della complessità della questione principale trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
– dichiara il ricorso introduttivo parzialmente irricevibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto lo rigetta;
– dichiara il ricorso per motivi aggiunti improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Liliana Felleti
IL PRESIDENTE
Luca Morbelli
IL SEGRETARIO
