Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4266 – In sede di procedure di evidenza pubblica, l’interpretazione delle offerte dei partecipanti deve essere condotta secondo una lettura sistematica e non atomistica degli atti negoziali (art. 1363 c.c.), estendendo l’applicabilità delle regole di ermeneutica contrattuale anche agli atti pre-negoziali. Di conseguenza, l’obbligo esplicitamente assunto dal concorrente all’interno della relazione descrittiva dell’offerta tecnica integra gli eventuali allegati di dettaglio (quale, nel caso di specie, il piano formativo del personale).
Le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 1369 c.c., le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Pertanto, in applicazione di tali regole ermeneutiche, correttamente la tematica della responsabilità, indicata nel piano formativo del partecipante, deve essere intesa dall’Amministrazione come comprensiva della deontologia professionale richiesta dal capitolato.
N. 04266/2026REG.PROV.COLL.
N. 01920/2026 REG.RIC.
N. 01951/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2026, proposto da Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B60D33E5F5, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gisella Donati e Francesca Moniga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Multiservice Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; APPELLANTE INCIDENTALE
nei confronti
Or.S.A. società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2026, proposto da Or.S.A. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B60D33E5F5, rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 33;
contro
Comune di Brescia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Tre Sinergie S.r.l. in proprio e quale mandante del costituendo R.t.i., non costituita in giudizio;
Multiservice Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata Di Brescia (sezione Prima) n. 00077/2026, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Multiservice Società Cooperativa A R.L. e di Or.S.A. Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avvocato Donati, l’Avvocato Tomaselli in delega dell’Avvocato Brugnoletti, e l’Avvocato Di Ienno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Multiservice Società cooperativa a r.l. ha impugnato l’aggiudicazione a O.r.s.a. e tutti gli atti della procedura, indetta dal Comune di Brescia, per l’affidamento del lotto 1 del servizio di ausiliariato a supporto dei servizi educativi comunali per l’infanzia, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028, con ricorso privo di motivi e, all’esito dell’accesso effettuato, con la formulazione di motivi aggiunti in corso di causa.
Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ha accolto in parte il primo motivo aggiunto e conseguentemente annullato l’aggiudicazione, respingendo, però, le domande di subentro e risarcimento del danno, stante la necessità di ulteriori controlli da parte dell’Amministrazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza di accesso, essendo stata ostesa la documentazione in corso di giudizio, e condannato le soccombenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite.
Più precisamente, ad avviso del giudice di primo grado, dal piano di formazione, allegato 2 all’offerta tecnica, non risulta alcuna formazione del personale né in ordine alla gestione della relazione con i bambini con disabilità né in ordine alla deontologia professionale. Nella sentenza si è precisato, riguardo alla tematica della relazione con i bambini con disabilità, che “sebbene effettivamente a pag. 11 dell’offerta tecnica di Or.s.a. si affermi che tale formazione sarà svolta, nel piano di formazione all. 2 all’offerta tecnica una tale formazione non si rinviene affatto, sicché quella di pag. 11 risulta una mera enunciazione astratta, che nel concreto non trova realizzazione. Peraltro la contraddizione tra l’enunciazione di pag. 11 (che comprende la disabilità) e il contenuto del piano di formazione esposto nell’all. 2 (che al contrario non menziona la disabilità) genera comunque un’incertezza sul contenuto dell’offerta di Or.s.a., tale da non assicurare alla stazione appaltante la necessaria certezza sul rispetto della prescrizione di cui all’art. 22 del capitolato (parte tecnica)”. Pertanto, visto che è “certo che la formazione del personale su tutte le tematiche di cui all’art. 22, punto 3, del capitolato fosse una caratteristica essenziale dell’offerta, ….. la mancanza, nell’offerta, di questo essenziale elemento costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, d.lgs. 36/2023, il quale prevede che gli appalti sono aggiudicati previa verifica che l’offerta sia conforme alle previsioni contenute nei documenti di gara”.
La censura è stata, invece, rigettata in ordine alla formazione offerta sull’aspetto relazionale con i bambini, pacificamente contemplata nell’offerta di OR.S.A., rilevando la eventuale insufficienza non ai fini dell’esclusione, ma del punteggio premiale.
Il secondo motivo aggiunto, avente ad oggetto il necessario azzeramento del punteggio attribuito per il sub-criterio B.1 a) e l’erroneo calcolo delle ore annuali di formazione ai fini del punteggio per il criterio B.1. b), è stato ritenuto assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.
Il terzo dei motivi aggiunti, con cui si è denunciata l’incertezza dello svolgimento della formazione definita, nel piano di Or.s.a., ad accesso libero e conseguentemente la carenza dell’offerta relativamente a tale imprescindibile contenuto, è stato rigettato: “quell’espressione, infatti, non significa che il personale sia “libero” di frequentare o meno i relativi corsi, ma semplicemente che a quei corsi si può accedere “liberamente” in ogni momento dell’anno, poiché sono tenuti in modalità e-learning, come risulta chiaramente dall’allegato 2 all’offerta tecnica, nel quale, nella colonna “tempistica”, mentre per gli altri corsi sono indicati i mesi in cui si tengono, per i corsi “ad accesso libero” in modalità e-learning la tempistica è “a scelta del corsista”.
L’ultimo dei motivi aggiunti, con cui si è denunciata la necessità di riformulare la graduatoria, dopo l’esclusione della prima classificata, è stato dichiarato irricevibile, in quanto avrebbe dovuto essere formulato nel ricorso originario.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti appelli l’Amministrazione comunale e la controinteressata, che sono stati riuniti ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.a.
2.1.Nel giudizio r.g. 1920/2026 l’Amministrazione ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 29, 40, 43, 119, 120, comma 5, c.p.a., visto che i motivi aggiunti, che non sono stati autonomamente notificati e non sono stati formulati in virtù di un’autonoma procura, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale; 2) la violazione degli artt. 107 d.lgs. n. 36/23, artt. 16 e 22 del disciplinare di gara e 22 del capitolato, oltre all’erroneità per inesatto apprezzamento dei fatti ed alla violazione del principio del favor partecipationis, del risultato e della proporzionalità, visto che la tematica della deontologia professionale è inclusa nelle altre tematiche del piano formativo (ad es., ruolo e responsabilità del coordinatore e ruolo dell’ausiliario nell’ambiente educativo), che non possono non involgere la trattazione di ruoli e doveri del personale e, quindi, afferiscono anche alla deontologia dello stesso, per di più declinata sotto molteplici aspetti e profili, mentre la tematica della disabilità è specificamente indicata nell’offerta tecnica, pur non essendo esplicitata nel piano formativo allegato, che costituisce un elemento ulteriore, ma non sostitutivo dell’offerta tecnica; 3) la violazione dei principi in materia di regolazione delle spese processuali, in considerazione del rispetto, da parte della stazione appaltante, dei principi del settore e dell’opportunità di scindere le posizioni delle due parti, evitando la condanna in solido.
Si sono costituite la Or.s.a. cooperativa sociale e la Multiservice societù cooperativa r.l.
Quest’ultima, oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’appello del Comune, ha risposto le censure assorbite in primo grado, con cui ha denunciato a) l’errata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B.1.a), in quanto il piano formativo di ORSA, non essendo completo rispetto alle prescrizioni dell’art. 22 del capitolato, avrebbe dovuto comportare l’azzeramento del relativo punteggio; b) l’erroneo computo delle ore di formazione ai fini del sub-criterio B.1.b), per aver la Commissione considerato le 12 ore di formazione obbligatoria, offerte da Or.s.a., come integralmente riferibili a ciascun anno, anziché ripartite sull’intero triennio, nonché per aver incluso anche le ore di formazione “ad accesso libero”, con conseguente sovrastima del punteggio attribuito; c) l’omessa riformulazione della graduatoria a seguito dell’esclusione di Servizi Integrati per incongruità dell’offerta. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, denunciando: 1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato irricevibile il motivo aggiunto avente ad oggetto l’omessa riformulazione della graduatoria, senza tenere conto che l’interesse a far valere tale vizio è sorto solo all’esito della conoscenza degli altri atti di gara; 2) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il secondo profilo del secondo motivo aggiunto, evidenziando che, in violazione degli artt. 18.1 e 18.2 del capitolato, manca, nell’offerta dell’aggiudicatario, un impegno formativo certo, strutturato e verificabile, richiesto espressamente dalla lex specialis; 3) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il profilo del motivo aggiunto, avente ad oggetto l’insufficienza del focus formativo della relazione con i bambini tra 0 e 6 anni, posto che la lex specialis ha imposto che la formazione si articolasse su specifiche tematiche, strutturate secondo modalità puntualmente definite, per cui non può ritenersi sufficiente, come fatto dal T.a.r., una generica menzione dei profili relazionali.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, oltre che irricevibilità, del motivo avente ad oggetto l’omessa riformulazione della graduatoria, che avrebbe richiesto l’impugnazione dell’atto presupposto (art. 24 del disciplinare, mutuato dal modello Anac), che limita la riformulazione della graduatoria all’ipotesi di esclusione del primo classificato per carenza dei requisiti e non per incongruità dell’offerta, e l’inammissibilità, per novità, del secondo motivo dell’appello incidentale.
2.2. Nel giudizio r.g. 1951/2026 Or.s.a. società cooperativa sociale ha impugnato la sentenza in esame, deducendo: 1) l’erronea interpretazione degli artt. 16 del disciplinare e 22 del capitolato speciale, unitamente alla violazione degli art. 10 e 107 del d.lgs. n. 36 del 2023, con introduzione di una causa di esclusione non prevista, tenuto conto che l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, in assenza di un’esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate “con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale”(Cons. Stato, Sez. IV, 24.3.2025, n. 2418), mentre le tematiche formative non sono configurate nella lex specialis quali requisiti minimi essenziali, né è prevista la sanzione dell’esclusione per la loro eventuale omissione o lacuna, come confermato dalle specifiche penali contrattuali per le carenze formative del personale; 2) la violazione degli artt. 22 del capitolato e 107 d.lgs. n. 36 del 2023, fondandosi la decisione su un travisamento dei fatti, visto che, comunque, la propria offerta tecnica non presenta alcuna lacuna contenutistica sul piano della formazione né alcuna incertezza, essendosi sostituito il giudice in valutazioni riservate all’amministrazione.
Si è costituita la Multiservice società cooperativa r.l., concludendo per il rigetto dell’appello e chiedendone la riunione a quello proposto dal Comune avverso la medesima sentenza.
3.All’esito della riunione e dello scambio di ulteriori memorie, previa rinuncia all’istanza cautelare, la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2026.
DIRITTO
4. Gli appelli principali del Comune e di Or. sa. sono ammissibili e fondati per quanto di ragione.
In ordine all’ammissibilità, deve evidenziarsi che entrambi gli appellanti hanno impugnato, in modo chiaro ed esplicito, la statuizione della sentenza avente ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione per la difformità dell’offerta dell’aggiudicatario rispetto alla lex specialis (in particolare per l’incompletezza del piano formativo relativamente alla tematiche della gestione della relazione con i bambini con disabilità e della deontologia professionale), per cui tale statuizione non è passata in giudicato.
In proposito deve ricordarsi che la statuizione non va confusa con le argomentazioni a suo fondamento, la cui mancata confutazione può determinare il suo passaggio in giudicato solo laddove si tratti di una ratio decidendi autonoma e da sola sufficiente a sostenerla, ma non anche laddove si tratti di una mera argomentazione che integra e rafforza l’unica ratio decidendi a suo sostegno.
In particolare, nel caso di specie, il capo 4 della sentenza, espressamente aggredito con gli appelli, ricomprende il passaggio motivazionale, secondo cui “la contraddizione tra l’enunciazione di p. 11 (che comprende la disabilità) ed il contenuto del piano di formazione esposto nell’all. 2 (che al contrario non menziona la disabilità) genera comunque un’incertezza sul contenuto dell’offerta di Or.s.a., tale da non assicurare alla stazione appaltante la necessaria certezza sul rispetto della prescrizione di cui all’art. 22 del capitolato”. Del resto, tale argomentazione, unitamente alle altre, è stata espressamente aggredita sia nell’appello del Comune, a p. 14, punto 2, sia in quello di Or.s.a. a p. 18, punto ii.f (v., ad es., appello del Comune: “paradossalmente, poiché Or.s.a., a differenza di Multiservice, ha presentato, in ossequio all’art. 22, comma 4, del capitolato parte tecnica, un vero e proprio allegato piano formativo, dettagliato anno per anno, senza, però, riportarvi esplicitamente tale tematica, è stata punita, avendo ritenuto il T.a.r. che tale discrepanza, di nuovo meramente formale, abbia ingenerato incertezza sul contenuto dell’offerta”).
4.2. Il primo motivo di appello del Comune, con cui si è dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibili i motivi aggiunti formulati dalla originaria ricorrente, nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, è infondato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti determina che, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio sia dichiarato irricevibile, inammissibile o improcedibile, siano travolti anche i motivi aggiunti, salva la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo, che presuppone la loro notifica presso il domicilio dell’Amministrazione, e non già e non solo, presso quello del procuratore costituito, l’autonomia contenutistica dell’atto, il rilascio di una distinta procura speciale per l’impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale. Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati notificati alle controparti in data 9 ottobre 2025 (e, quindi, tempestivamente, tenuto conto dell’ostensione della documentazione in data 9 settembre 2025) ed, in ragione del loro contenuto esaustivo e completo in ordine a tutti gli elementi, possono essere convertiti, in ragione dei principi generali di sanatoria, in un autonomo ricorso, sorretto, comunque, dalla procura originaria, avendo ad oggetto gli stessi atti (procura originaria richiamata ed allegata anche ai motivi aggiunti). In proposito deve solo osservarsi che i motivi aggiunti non sono stati notificati personalmente all’amministrazione resistente e alla controinteressata, ma ai loro difensori. Si tratta, tuttavia, di un vizio che si traduce in una ipotesi di nullità della notifica, sanata dalla costituzione in giudizio e dell’attività difensiva delle controparti. In questo senso depone l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte (Cass., Sez. 6 – 1, 11 gennaio 2022, n. 605). Difatti, la notifica è inesistente solo laddove avvenga in modo completamente difforme dal modello legale ed in un luogo che non presenti alcun collegamento con il destinatario.
4.2. Devono, invece, essere accolti il secondo motivo dell’appello del Comune e il secondo motivo dell’appello di Or.s.a., che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono le stesse questioni.
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del capitolato speciale l’appaltatore deve prevedere una formazione di base aggiuntiva sulle seguenti tematiche: •gestione della relazione con bambine e bambini di età ricompresa tra gli 0 e i 6 anni •gestione della relazione con bambine e bambini con disabilità •deontologia professionale •gestione delle relazioni con i genitori o loro delegati •lavoro di squadra •gestione dei conflitti e assertività •gestione del personale e metodologie manageriali in organizzazioni complesse, limitatamente ai profili coordinativi e di responsabilità.
Nell’offerta tecnica di Or.s.a., nella parte finale dedicata alla formazione, in particolare alla formazione innovativa in ambito contenutistico, si legge “proprio perché il nostro approccio vuole discostarsi dai tradizionali modelli di servizio di ausiliariato, riteniamo fondamentale offrire un percorso formativo specifico ….tra i principali contenuti innovativi vi sono: ….sviluppo socio-emotivo e inclusività: gestione delle dinamiche socio-emotive dei bambini con disabilità in ambienti inclusivi e accoglienti. Riconoscere e supportare bambini con bisogni speciali o situazioni familiari particolari”. Pertanto, avendo O.r.s.a. espressamente contemplato, nella propria offerta tecnica, una formazione specifica relativa alle dinamiche dei bambini con disabilità, non può ravvisarsi alcuna carenza relativamente a tale tematica. Difatti, l’obbligo assunto, in modo chiaro ed esplicito, dal partecipante nell’offerta tecnica integra gli eventuali allegati, quali, nel caso di specie, il piano formativo, in virtù dell’art. 1363 c.c., che impone una interpretazione sistematica e non atomistica degli atti negoziali (sull’applicabilità degli artt. 1362ss. c.c. alle offerte nelle procedure di evidenza pubblica, v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8155; sull’applicabilità delle regole di interpretazione del contratto anche agli atti pre-negoziali, v. Cass., 15 marzo 2004, n. 5239). La sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto che l’affermazione, contenuta a p. 11 dell’offerta tecnica di Or.s.a., relativamente allo svolgimento della formazione sulla gestione della relazione con bambine e bambini con disabilità “risulta una mera enunciazione astratta, che nel concreto non trova realizzazione”, in assenza dell’inserimento di tale tematica nell’allegato piano di formazione, non ha proceduto ad una interpretazione sistematica dell’offerta e dell’allegato piano formativo, al fine di individuarne l’esatto contenuto, ed ha desunto una contraddizione – al contrario inesistente – dall’omessa ripetizione, nel piano formativo, dei contenuti formativi già indicati, in modo inequivoco, nell’offerta tecnica. Su tale ultimo aspetto, deve evidenziarsi che il piano formativo non ha affatto escluso i contenuti indicati nell’offerta tecnica, ma semplicemente non ha riprodotto integralmente quanto già precisato in sede di offerta tecnica. Ad ogni modo, l’offerta prevale sul piano formativo, che, nello stesso capitolato, è previsto quale documento provvisorio e, quindi, meramente indicativo, come si desume dall’art. 22.5 del capitolato, in cui è stabilito che l’aggiudicatario deve inviare al Comune il piano formativo annuale aggiornato, che sostituisce quello allegato all’offerta.
Parimenti la sentenza di primo grado è erronea laddove ha ritenuto carente l’offerta formativa programmata da Or.s.a. sul piano della deontologia professionale, tematica riconducibile a quelle più ampie, espressamente contemplate nel piano di formazione, relative ai ruoli ed alle responsabilità delle figure professionali coinvolte, visto che, da un lato, l’etica contribuisce a definire i doveri e, dall’altro, la violazione delle regole deontologiche può generare responsabilità, quantomeno disciplinare. Del resto, le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis (Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857). A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 1369 c.c., le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Pertanto, in applicazione di tali regole ermeneutiche, correttamente la tematica della responsabilità, indicata nel piano formativo della Or.s.a, è stata intesa dall’Amministrazione come comprensiva della deontologia professionale richiesta dal capitolato.
4. 3. L’accoglimento di tali motivi comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata e la caducazione del capo sulle spese, per cui l’ultimo motivo dell’appello del Comune risulta assorbito. Parimenti risultano assorbiti il primo motivo formulato nell’appello di Or.s.a., unitamente agli ulteriori profili del secondo motivo del Comune.
5. Deve, invece, essere rigettato l’appello incidentale proposto da Multiservice.
5.1. In ordine al primo motivo dell’appello incidentale, con cui si è contestata la dichiarata irricevibilità del motivo aggiunto, avente ad oggetto l’omessa riformulazione della graduatoria all’esito dell’esclusione della prima classificata per incongruità dell’offerta economica (in particolare l’omessa riattribuzione dei punteggi alle offerte economiche, secondo i criteri automatici di cui all’art. 18.3 del disciplinare), l’appellante incidentale non è riuscita a spiegare, in modo chiaro, il collegamento tra la conoscenza integrale dell’offerta tecnica di Or.s.a. e l’interesse a formulare la doglianza de qua, relativa al punteggio dell’offerta economica.
Al contrario, nell’appello incidentale si legge, a p. 13, che “quanto all’offerta economica, esclusa Servizi Integrati, il ribasso di riferimento sarebbe stato quello del CNS (14,82%), con attribuzione di 11,03752 punti a Or.s.a. e 18,10580 punti al r.t.i. Multiservice”, per cui la doglianza avrebbe consentito anche da sola di ottenere il bene della vita ambito, tenuto conto che Or.s.a. aveva conseguito 86,53 punti e R.t.i. Multiservice 83,59 (v. p. 4 appello incidentale; v. anche punto 4 appello Or.s.a, in cui è confermato che il distacco dei punti tra la seconda e la terza classificata era pari a 3,37 punti).
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
5.2. In ordine al secondo motivo dell’appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione della sentenza sulle ore formative ad accesso libero (formazione che, nella prospettazione dell’appellante incidentale, non rispetta i parametri della lex specialis, in quanto meramente facoltativa ed incerta, per cui non si traduce in impegno formativo effettivo dell’operatore economico e, comunque, avrebbe dovuto essere detratta dal rateo annuo di formazione ai fini del punteggio tecnico B.1.b.), l’interpretazione offerta dall’appellato in ordine alla offerta tecnica ed al piano formativo dell’aggiudicatario, con particolare riferimento alle ore ad accesso libero, non è fondata su specifiche regole ermeneutiche ed anzi risulta in contrasto con gli artt. 1362, 1366, 1367 c.c.
5.3. In ordine al terzo motivo, avente ad oggetto la statuizione della sentenza sul focus formativo della relazione con i bambini tra 0 e 6 anni, come già ha osservato il T.a.r., in presenza dell’impegno formativo assunto relativamente alla relazione con i bambini tra 0 e 6 anni, eventuali lacune o incompletezze non possono portare l’esclusione.
6. Parimenti devono essere rigettati i motivi formulati in primo grado dall’appellata, ricorrente originaria, ma assorbiti ed oggetto di riproposizione in questa sede.
6.1.Relativamente all’errata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B.1.a), in quanto il piano formativo di ORSA, non essendo completo rispetto alle prescrizioni dell’art. 22 del capitolato, avrebbe dovuto comportare l’azzeramento del relativo punteggio, una volta accertata la conformità dell’offerta tecnica e del piano formativo alla lex specialis e la relativa completezza della formazione prevista, si tratta di una contestazione sulle valutazioni di discrezionalità tecnica espresse dalla commissione, che non risultano viziate da palese illogicità o irragionevolezza. L’asserita incompletezza dell’offerta formativa dell’aggiudicataria si traduce, difatti, in un giudizio dell’appellata, originaria ricorrente, fondato, peraltro, su una lettura degli atti di gara non conforme alle regole di ermeneutica.
6.2. Pure è destituita di fondamento la censura relativa all’erroneo computo delle ore di formazione ai fini del sub-criterio B.1.b), per aver la Commissione considerato le 12 ore di formazione obbligatoria, offerte da Or.s.a., come integralmente riferibili a ciascun anno, anziché ripartite sull’intero triennio, nonché per aver incluso anche le ore di formazione “ad accesso libero”, con conseguente sovrastima del punteggio attribuito.
Contrariamente a quanto asserito dall’originaria ricorrente, le 12 ore di formazione obbligatoria esposte nel piano formativo sono riferite non al triennio, ma a ciascun anno, come si desume dalla circostanza che sono contemplate nella parte iniziale del piano di formazione, prima delle tabelle contenenti la descrizione delle ore di formazione relativamente a ciascuna annualità (nella relazione del r.u.p., peraltro, si legge: “la circostanza che si tratti di 12 ore annue risulta coerente con il numero di ore esposte nel modello scomp/off”). L’ulteriore profilo delle ore ad accesso libero è già stato oggetto di valutazione nella parte della sentenza dedicata all’appello incidentale.
6.3. Relativamente all’omessa riformulazione della graduatoria a seguito dell’esclusione di Servizi Integrati per incongruità dell’offerta, si tratta di motivo dichiarato irricevibile, con statuizione la cui impugnazione è stata rigettata e, quindi, non suscettibile di alcun esame nel merito.
7.In conclusione, devono essere accolti il secondo motivo dell’appello principale del Comune e di Or.s.a., rigettato il primo motivo dell’appello principale del Comune ed assorbiti gli altri motivi degli appelli principali, mentre devono essere rigettati l’appello incidentale ed i motivi assorbiti in primo grado, ma riproposti da Multiservice, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere rigetti tutti i motivi aggiunti formulati in primo grado dalla originaria ricorrente.
Le spese dei due gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principali e sull’appello incidentale avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 77 del 2026, accoglie il secondo motivo dei due appelli principali, rigettato il primo motivo dell’appello principale r.g. 1920/2026 ed assorbiti tutti gli altri motivi degli appelli principali; rigetta l’appello incidentale ed i motivi assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede dall’appellata (originaria ricorrente) ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta tutti i motivi aggiunti formulati in primo grado dall’originaria ricorrente.
Spese dei due gradi di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Francesca Picardi
IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti
IL SEGRETARIO
