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Offerta condizionata, falsità dichiarativa ed esclusione nelle gare d’appalto

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 novembre 2025, n. 8602 – Non costituisce offerta condizionata, ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara, la proposta dell’operatore economico che preveda modalità alternative di esecuzione o prestazioni migliorative, quando l’impegno contrattuale risulta pieno e non subordinato a condizioni estranee all’oggetto dell’appalto o non previste dalla lex specialis. Non integra, altresì, falsità dichiarativa la mera indicazione di soluzioni operative eventuali o future quali, quali nel caso di specie, l’utilizzo di centri di cottura esterni ove non venga affermato il possesso di requisiti inesistenti, trattandosi di circostanze rilevanti solo in fase esecutiva e non idonee a determinare l’espulsione automatica ai sensi della normativa di settore. La società ha infatti dichiarato di poter utilizzare centri alternativi previo accordo con i rispettivi committenti, senza affermare falsamente di possedere centri non in suo possesso.

N. 08602/2025REG.PROV.COLL.

N. 03795/2025 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2025, proposto da
Ladisa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A033E7A58A, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7899/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di Dussmann Service s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ladisa s.r.l. (di qui in poi “Ladisa”) ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, l’aggiudicazione della gara finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate nelle regioni dell’Italia centrale (Lotto n. 2), disposta dal Ministero dell’Interno in favore di Dussmann Service s.r.l. (di qui in poi “Dussmann”).

2. La ricorrente ha lamentato, innanzitutto, la mancata esclusione dell’aggiudicataria, la cui offerta era risultata inficiata da un’abnorme sottostima del costo della manodopera, inferiore ai limiti costituiti dai valori indicati dalle tabelle ministeriali afferenti al CCNL di settore.

Inoltre, Ladisa ha censurato l’offerta di Dussmann (e la connessa valutazione premiale effettuata dalla stazione appaltante) lamentandone la natura condizionata e contestando la veridicità delle dichiarazioni relative al possesso ed all’ubicazione dei centri di cottura e dei “luoghi di convenzionamento” alternativi ai centri di cottura.

Sotto distinto profilo, la ricorrente ha lamentato l’omessa esclusione di Dussmann, ovvero l’erroneità del punteggio attribuitole dalla Commissione giudicatrice, in relazione alla qualità ed alle indicazioni di provenienza dei prodotti offerti, nonché alle quantità degli stessi indicate in offerta, in quanto insufficienti a coprire il fabbisogno indicato dall’Amministrazione.

3. Dussmann ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione di Ladisa dalla gara, ovvero l’assegnazione ad essa di punteggi eccessivi.

4. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti da Ladisa, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale di Dussmann.

5. Ladisa ha impugnato la sentenza affidando il gravame a due articolati motivi di appello.

5.1. Con il primo motivo, l’appellante ha riproposto le censure relative alla mancata esclusione di Dussmann dalla gara per aver presentato un’offerta condizionata, in violazione dell’art. 25 del Capitolato d’Oneri.

In particolare, Ladisa ha evidenziato che Dussmann, nel capitolo della offerta tecnica “P3 Gestione delle Emergenze” si era dichiarata in grado di garantire la continuità del servizio utilizzando una delle cucine ubicate nelle aree geografiche limitrofe a quelle di fornitura ordinaria, sulla base di distinti contratti di appalto, previa autorizzazione dei relativi committenti, assumendo peraltro di essere nella disponibilità delle suddette strutture.

Ebbene, secondo le deduzioni dell’appellante, la messa a disposizione di un centro di cottura condizionata alla previa autorizzazione dei committenti non avrebbe integrato un impegno serio e concreto, ma una condizione futura ed incerta, che avrebbe reso illegittima l’offerta.

Peraltro, Ladisa ha anche censurato la mancata esclusione di Duussmann per aver effettuato dichiarazioni mendaci in relazione alla disponibilità dei suddetti centri di cottura (in particolare le cucine ubicate presso l’Ospedale di Carrara, la Casa della Pasta di Spoleto o le Terme del Colosseo, tutte indisponibili oppure di incerta utilizzabilità, poiché subordinate ad un’autorizzazione esplicita dei committenti) ovvero, in subordine, l’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio massimo di 20 punti in relazione al criterio in parola.

5.2. Con il secondo mezzo, l’appellante ha contestato il punteggio attribuito all’offerta di Dussmann in relazione al criterio P4.1. “Chilometro zero e filiera corta”, deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa, ovvero ottenere 0 punti, ovvero al più 1,25 punti, per le seguenti ragioni:

a) violazione delle caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico, oltre che dai CAM (DM 65/2020), ai sensi dell’art. 18 del Capitolato d’Oneri, per avere l’aggiudicataria offerto prodotti preimpanati, quali crocchette pollo gelo e spinacine gelo, ovvero carne ricomposta (hamburger e wurstel) o prefritta (crocchette di pollo e spinacine), in violazione dell’All. 5A del capitolato tecnico e dei CAM (che non consentivano la somministrazione di “carne ricomposta”, né prefritta o preimpanata, o che avesse subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’aggiudicatario, né del “minestrone gelo”);

b) violazione dell’art. 12 del Capitolato Tecnico, avendo Dussmann omesso si specificare, per quasi tutti i prodotti biologici offerti, la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo, elemento quest’ultimo essenziale per permettere alla Commissione di valutare la provenienza del prodotto o degli ingredienti e, quindi, la sussistenza dei requisiti della filiera corta e del “Km0”, conformemente ai CAM ristorazione vigenti (DM 65/2020), con il rispetto della distanza in raggio pari a 200 km tra il terreno di coltivazione o allevamento ed il centro di produzione pasti;

c) erroneità dell’offerta di Dussmann nella parte in cui alcuni prodotti (busto di pollo, coscia di pollo, petto di pollo, fesa di tacchino e sovracoscia di pollo) erano stati considerati, per la qualificazione “a Km0”, come prodotti trasformati, alla stregua di pasta, farina, biscotti e prosciutto, anziché come tagli anatomici;

d) violazione della legge di gara e del DM n.65 del 2020, per avere Dussmann offerto materie prime “di provenienza nazionale”, senza specificare la localizzazione effettiva degli allevamenti, violando altresì il concetto di filiera corta, indicando, come produttore, un trasformatore o distributore che a sua volta si era avvalso di altro distributore per la consegna del prodotto presso il centro di produzione pasti;

e) violazione della legge di gara, per avere Dussmann offerto un “olio evo” indicando quale produttore l’Oleificio Salvadori e come distributore la MARR, omettendo di dichiarare che l’Oleificio Salvadori si configura come un distributore/ confezionatore e non come un produttore primario, risultando insussistente il rispetto del parametro della filiera corta;

f) insufficienza dei generi alimentari offerti dalla Dussmann rispetto alle indicazioni previste per i menù ordinari (art. 4.1.3.2 del Capitolato Tecnico, Allegati A e B) e per i numeri di pasti quotati.

6. Dussmann si è costituita nel giudizio di appello, eccependo l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e, in ogni caso, l’infondatezza delle censure avversarie, proponendo altresì appello incidentale, per far valere l’illegittima mancata esclusione di Ladisa dalla procedura di gara, ovvero, in subordine, per lamentare la mancata assegnazione di punteggi inferiori alla seconda graduata.

7. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame.

8. L’appello di Ladisa è infondato.

9. Ai sensi dell’art. 21 del Capitolato d’oneri, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 1 e 2 del Codice dei Contratti. Quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il capitolato prevede che il punteggio tecnico è attribuito sulla base di determinati criteri di valutazione, identificati con le lettere P1 (Varietà e modularità dei menù, fino a 7 punti), P2 (certificazioni di qualità che attestino l’organizzazione e la gestione delle attività, fino a 15 punti), P3 (Gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali, fino a 20 punti), P4 (Chilometro zero e filiera corta, fino a 5 punti), P5 (Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari, fino a 14 punti), P6 (Acquacoltura biologica, prodotti ittici, fino a 9 punti).

Viene in particolare in rilievo il criterio P3 (Gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali), a sua volta suddiviso nei sub-criteri P31 (“Presentazione di un progetto che assicuri comunque il servizio, mediante somministrazione di pasti conformi con quanto previsto dal capitolato d’oneri e nei suoi allegati, al verificarsi di situazioni di emergenza intervenute per cause impreviste o imprevedibili presso la struttura della mensa e che determinano l’impossibilità di provvedere alla produzione e/o alla somministrazione dei pasti. Nel progetto dovranno essere illustrate le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute, la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti e la prossimità tra luogo di cottura e di consumo del pasto” – per un massimo di 10 punti) e P32 (“Presentazione di un progetto che assicuri comunque il servizio, mediante somministrazione di pasti conformi con quanto previsto nel capitolato d’oneri e nei suoi allegati, in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di particolari situazioni di impiego per esigenze istituzionali per le quali è previsto l’impiego di un numero di fruitori del servizio di mensa in numero maggiore rispetto all’ordinario. Nel progetto dovranno essere illustrate le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute e la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti” – per un massimo di 10 punti).

Entrambi i sub-criteri in argomento richiedono valutazioni di tipo discrezionale, in cui “punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica di cui al paragrafo 18”.

Il paragrafo 18 prevede in particolare l’obbligo per gli offerenti di apprestare apposita relazione tecnica con allegato progetto relativo alla gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali per la verifica e attribuzione del punteggio relativamente ai sub criteri premianti P3.1 e P3.2.

10. Conformemente alle indicazioni del capitolato d’oneri, Dussmann ha predisposto ed allegato un progetto relativo alla gestione delle emergenze e delle situazioni particolari, indicando una serie di strumenti atti a gestire tali situazioni extra ordinem (cestini freddi, fornitura di pasti scorta, utilizzo di cucine di organismi limitrofi, stipula di convenzioni con esercizi commerciali esterni ubicate nelle immediate vicinanze o di altre strutture a disposizione di Dussmann in ragione dell’esecuzione di altri appalti nelle aree limitrofe, utilizzo di cucina mobile in container, tensostrutture o linee di distribuzione d’emergenza).

Emerge pertanto, dalla piana lettura degli atti di gara, che le proposte formalizzate da Dussmann in relazione alla gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali concernono condizioni aggiuntive, formulate dall’offerente in relazione a situazioni straordinarie, eccedenti l’ordinaria prestazione del servizio di mensa. Per far fronte a tali particolari condizioni, Dussmann ha indicato un ventaglio di soluzioni alternative e tra di esse concorrenti, ritenute idonee, nel loro complesso, a rendere l’offerta congrua, nonché meritevole del massimo punteggio attribuibile in base al capitolato d’oneri (20 punti).

La relativa valutazione discrezionale della stazione appaltante non è inficiata da evidenti e macroscopici profili di incongruità, irragionevolezza o travisamento del fatto (che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in questa materia – cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7169), dovendosi la riguardo evidenziare che detta valutazione ha riguardato un criterio di tipo discrezionale, a fronte di una previsione del capitolato che, si badi, non richiedeva una soluzione predeterminata per far fronte alle situazioni di emergenza, ma rimetteva ai concorrenti l’onere di indicare quelle soluzioni di intervento ritenute più idonee, liberamente valutabili ed apprezzabili dalla Commissione in relazione alla presentazione, da parte del concorrente, del proprio progetto volto ad assicurare “comunque il servizio”, in caso di situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali.

11. Alla luce di tali assorbenti considerazioni, non colgono nel segno le censure mosse dall’appellante in relazione all’asserita indisponibilità, in capo a Dussmann, di alcuni dei centri di cottura o preparazioni indicati in offerta, ovvero ancora alla natura asseritamente condizionata dell’offerta medesima.

12. In primis, l’offerta di Dussmann non può dirsi condizionata, in relazione alla dedotta indisponibilità dei centri di cottura alternativi in capo all’aggiudicataria, per essere tali centri nella disponibilità di soggetti terzi, ovverossia di altri committenti (stazioni appaltanti) in altri contratti di appalto.

A tal riguardo, è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’offerta condizionata ricorre nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3226).

In altre parole, l’offerta può dirsi condizionata allorquando l’offerente non si impegni in termini immediati all’assunzione dell’obbligazione oggetto di gara, ma accetti di subordinare l’assunzione dell’obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Ebbene, nel caso di specie tale schema non ricorre, poiché Dussmann si è assunta direttamente e immediatamente l’obbligo di erogazione le prestazioni supplementari (in caso di situazioni eccezionali o di particolari ricorrenze istituzionali), mediante una pluralità di strumenti alternativi, che rappresentano il ventaglio di alternative a disposizione dell’offerente per garantire il servizio.

13. A ciò deve aggiungersi che Dussmann si è dichiarata in grado di assicurare il servizio anche attraverso centri di cottura esterni, assumendo un impegno che rileva nella fase esecutiva del contratto e che, in ogni caso, concerne un’obbligazione di risultato (la fornitura di pasti in situazioni di emergenza o di particolare richiesta), obbligazione che la medesima offerente ha concretamente assunto e si è chiaramente impegnata a soddisfare.

14. Inoltre, Dussmann ha elaborato anche una proposta “a titolo migliorativo e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, relativa all’installazione di alcune attrezzature di ultima generazione”, corroborando il ventaglio di soluzioni alternative messe a disposizione dell’Amministrazione per far fronte alle situazioni straordinarie indicate dal capitolato.

15. Per tali ragioni, l’asserita indisponibilità di due dei centri di cottura in capo a Dussmann è circostanza che potrà assumere rilievo solo in fase esecutiva e, comunque, nel solo caso in cui l’aggiudicataria non dovesse riuscire a soddisfare le prestazioni supplementari mediante tutti gli altri strumenti indicati in sede di offerta.

16. Nè tale indicazione, ritenuta non veritiera dall’appellante, potrebbe costituire una dichiarazione “falsa”, in tesi sufficiente a determinare l’immediata esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. Ed infatti, com’è stato opportunamente precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la falsità dichiarativa ha attitudine espulsiva automatica ed è predicabile rispetto ad un “dato di realtà”, ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l’alternativa logica “vero/falso” rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8532), sottintendendo, in sostanza, l’esistenza di una attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera da parte dell’operatore, che consapevolmente rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).

Tanto non è avvenuto nel caso di specie, nel quale Dussmann ha rappresentato la possibilità di avvalersi di centri alternativi di cottura previa concessione da parte dei committenti, senza affatto integrare alcuna dichiarazione mendace o falsa, non avendo la stessa inteso affermare la disponibilità di un centro cottura che in realtà non era nel proprio possesso, quanto piuttosto la possibilità di fare fronte alle esigenze dell’Amministrazione anche mediante centri di cottura alternativi, previ accordi con i rispettivi committenti.

17. Venendo ai profili di contestazione relativi al punteggio, in tesi eccessivamente elevato, che la stazione appaltante avrebbe attribuito all’offerta di Dussmann, alla luce di tutte le considerazioni soprariportate risulta evidente l’inammissibilità della censura. Ed infatti, la Commissione giudicatrice ha discrezionalmente proceduto all’attribuzione del punteggio attenendosi alle prescrizioni contenute nel capitolato, valutando ed analizzando le soluzioni proposte e ritenendole nel complesso idonee a garantire il risultato richiesto dall’Amministrazione, senza che l’appellante sia riuscita a individuare eventuali profili di irragionevolezza o illogicità del suddetto giudizio.

18. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.

19. Assume Ladisa che Dussmann avrebbe indicato alcuni prodotti “in contrasto con le prescrizioni capitolari e dei CAM” o comunque che i suddetti prodotti non avrebbero potuto essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti, assegnato dalla stazione appaltante sia a Dussmann che alla stessa Ladisa, per aver entrambe indicato l’impegno a fornire il 100% di prodotti biologici da “km 0” e “filiera corta”.

20. L’art. 21 del Capitolato d’oneri descrive il criterio P4 (“Chilometro 0 e filiera corta”) come un criterio premiale, rimandando per le rispettive definizioni al DM 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente, sub. D, lett. c, punto 2.

21. Il criterio in questione è chiaro nell’attribuire il punteggio “all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie: I) ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire; II) pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.”

Il capitolato tecnico, art. 12.1, precisa quali sono gli oneri di allegazione richiesti dalla lex specialis in capo all’offerente per ottenere l’attribuzione del punteggio premiale, prescrivendo che “l’offerente dovrà presentare una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l’ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l’intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute.”

22. Alla luce di tali previsioni della lex specialis di gara, è agli atti del giudizio di appello (cfr. all. 3, produzione del 18 settembre 2025 di Ladisa) la dichiarazione di impegno di Dussmann a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta, in riferimento al Criterio di valutazione P4.1, con copertura integrale delle esigenze dell’Amministrazione, coerenti con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire. Dussmann ha peraltro riportato l’elenco dei prodotti completo di fornitore, indirizzo, capacità produttiva e quantitativo fornito annuo.

Sulla base di tale dichiarazione, l’Amministrazione ha fornito il punteggio massimo di 5 punti a Dussmann (così come a Ladisa), facendo affidamento sulle dichiarazioni dei concorrenti circa la percentuale complessiva di biologico offerto nelle due categorie sopra indicate (così come peraltro dichiarato nelle risposte ai quesiti n. 3, 5, 6, e 8 degli operatori economici in fase di gara).

L’attribuzione del punteggio è avvenuta sulla base delle dichiarazioni dei concorrenti circa la percentuale complessiva di biologico e “Km0” offerto, non potendo avvenire sulla base dei menù stagionali o giornalieri prestabiliti, non previsti della documentazione di gara.

In altri termini, la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte in base alla percentuale di prodotti biologici a chilometro zero e a filiera corta che essi hanno dichiarato di garantire in sede di esecuzione, con la conseguenza che non può assumere rilevanza, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la presenza di alcuni prodotti preimpanati, ricomposti o prefritti, ovvero del “minestrone gelo”, atteso che il singolo prodotto non rileva ai fini della concessione del punteggio, non essendo previsto un menu giornaliero o stagionale dalla lex specialis.

Peraltro, mentre per i prodotti “wurstel di pollo” e “hamburger di tacchino” non è automaticamente predicabile la natura di carne ricomposta, i “wurstel” sono espressamente previsti, quale prodotto, dall’Allegato B al Capitolato tecnico, mentre il minestrone gelo è un prodotto ammesso in base all’Allegato A al Capitolato tecnico medesimo.

Ciò senza contare che la censura sconta un’evidente contraddizione logico-giuridica, che ne evidenzia la natura abusiva, avendo l’appellante violato il principio secondo cui nemo potest venire contra factum proprium, avendo essa stessa offerto alcuni prodotti (wurstel, prodotti preimpanati o pronti) contestati in relazione all’offerta di Dussmann, dovendosi conseguentemente considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal deducente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, 10362).

Ancora, nell’offerta di Dussmann Service e nei contratti preliminari ad essa allegati e depositati nel primo grado di giudizio, sono state riportate le informazioni richieste dall’art. 12.1 del Capitolato tecnico ai fini della verifica e attribuzione del punteggio relativamente al sub criterio P4.1, (con particolare riferimento alla localizzazione dei siti di provenienza o produttivi), risultando importante al riguardo evidenziare che anche Ladisa ha indicato come produttore della carne avicola la medesima società Fileni, indicata da Dussmann, fornendo in relazione ad essa l’indicazione della localizzazione del sito produttivo e non del luogo di allevamento.

23. Tali conclusioni non vengono intaccate dalla sub-censura con la quale Ladisa assume che Dussmann avrebbe erroneamente catalogato i prodotti offerti ricadenti nella categoria merceologica della carne avicola come prodotti trasformati, in quanto ciò che rileva è la dichiarazione dell’operatore a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta, dichiarazione effettuata da Dussmann a prescindere dalla riconduzione di alcuni dei prodotti indicati (busto di pollo, coscia di pollo, petto di pollo, fesa di tacchino e sovracoscia di pollo) al novero dei prodotti “trasformati”.

24. Infondata si appalesa, altresì, anche la censura relativa all’olio indicato in offerta, per essere l’Oleificio Salvadori un mero distributore e non un produttore primario, poiché è agli atti del giudizio di primo grado la dichiarazione del predetto oleificio relativo alla provenienza del prodotto ed alla natura biologica dello stesso.

25. Palesemente infondate si appalesano, infine le censure relative alle quantità dei generi offerti dalla Dussmann rispetto alle indicazioni per i menù ordinari e per i numeri di pasti quotati.

Al riguardo, è appena il caso di ribadire quanto già chiaramente evidenziato dal primo giudice, in relazione alla circostanza che nella documentazione di gara non sono stati indicati i dati riferiti ai pasti giornalieri da erogarsi presso ciascuna struttura degli Organismi della Polizia di Stato oggetto dell’appalto, ma solo i dati relativi al numero totale/anno dei pasti del Lotto 2 riferito a tutte le strutture interessate dallo svolgimento del servizio, nonché l’indicazione parziale dei pasti erogati negli “ultimi due mesi” riferita peraltro solo ad alcune di tali strutture.

La stazione appaltante ha in particolare indicato solo “in via presunta ed orientativa” per il Lotto 2 “- colazioni n. 96.504 – pranzi n. 1.184.702 – cene n. 431.681”, rimettendo ai concorrenti di effettuare la stima del fabbisogno delle derrate.

Pertanto, ogni operatore, compresa Dussmann, è stato chiamato ad effettuare una stima del fabbisogno delle derrate, formulando la propria proposta coerentemente con tali stime e con i menù proposti nell’offerta tecnica.

La contestazione di Ladisa si risolve pertanto in una mera petizione di principio, peraltro non supportata da alcun elemento di pratico riscontro, nemmeno a livello indiziario.

26. In conclusione, l’appello di Ladisa deve essere respinto, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale proposto da Dussmann.

27. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Raffaello Scarpato

 

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO