Parere funzione consultiva n. 13 del 6 maggio 2026
L’ANAC, con il parere funzione consultiva n. 13 del 6 maggio 2026, in risposta ad un quesito di un comune, ha delineato i criteri per individuare la disciplina temporale applicabile alle procedure di finanza di progetto ad iniziativa privata ex art. 193 del d.lgs. 36/2023, con specifico riferimento al regime transitorio recato dal d. correttivo (d.lgs. 209/2024).
Secondo l’Autorità, il procedimento di finanza di progetto può ritenersi “in corso” ai sensi dell’art. 225-bis, c. 4, del d.lgs. 36/2023 (rimanendo così ancorato alla disciplina previgente) solo qualora la proposta del privato sia stata validamente presentata prima del 31 dicembre 2024 e risulti originariamente completa di tutti gli elementi qualificanti prescritti dal c. 3 del medesimo art. 193. Tra questi, assume rilievo indefettibile il PEF asseverato, requisito che ne integra, indefettibilmente, la correlata validità fin dal principio, e la cui carenza integra un vizio non sanabile per il tramite del soccorso istruttorio.
In tal senso, eventuali rettifiche o aggiornamenti alla proposta originaria, presentati successivamente e in via autonoma dal privato, non incidono sulla disciplina applicabile ai sensi del cit.art. 225-bis qualora si tratti di modifiche di dettaglio volte a mantenere fermi i tratti essenziali della stessa. Tali modifiche, peraltro, devono collocarsi temporalmente in fase antecedente rispetto alla procedura di valutazione del pubblico interesse e alla conseguente pubblicazione ex art. 193, commi 4 e ss, del Codice.
Diversamente, laddove il proponente presenti in via autonoma una configurazione progettuale dotata di caratteristiche sostanzialmente differenti rispetto alla precedente (come riscontrato nel caso di specie, caratterizzato da un incremento economico del costo stimato pari a circa il 15%), l’istanza si qualifica in termini di “nuovo impulso” del privato. Tale fattispecie determina una novazione oggettiva della proposta, con la conseguente attrazione della procedura sotto il novellato regime dell’art. 193 del Codice attualmente in vigore.
L’ANAC, infine, sebbene ciò non costituisca oggetto di richiesta parere, richiama l’attenzione sull’obbligo di conformarsi alla vincolante sentenza della CGUE del 5 febbraio 2026, causa C- 810/24 che ha statuito che il diritto dell’Ue osta al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore nell’ambito della finanza di progetto.
Ne consegue l’obbligo per l’amministrazione procedente di disapplicare la normativa interna che si ponga in senso difforme rispetto a quanto statuito dalla Corte Ue.
🔗 Parere funzione consultiva n. 13 del 6 maggio 2026
