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Trasparenza 2026: la Delibera ANAC n. 168 e il nuovo perimetro delle attestazioni OIV. Attestazioni OIV sugli obblighi di pubblicazione — Annualità 2025

Di Maurizio Ferri, componente OIV del Consiglio regionale del Lazio

La Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 ridefinisce le regole per le attestazioni OIV sugli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025. La scadenza per tutte le categorie di soggetti obbligati — pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, società in controllo pubblico, società partecipate e enti di diritto privato — è fissata al 15 giugno 2026. La novità strutturale del ciclo è l’introduzione di una verifica ricognitiva di conformità agli standard digitali definiti dalla Delibera n. 495/2024, che classifica le pubblicazioni su tre livelli: piena conformità, conformità parziale e non conformità. Sebbene priva di effetti sanzionatori immediati, questa verifica anticipa una stagione in cui la qualità strutturale del dato diventerà criterio vincolante. RPCT e OIV sono chiamati ad aggiornare metodi e strumenti operativi.


Attestazioni OIV 2026: quando la trasparenza smette di essere un adempimento formale

Il 15 aprile 2026 ANAC ha adottato la Delibera n. 168, che disciplina le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2025. Il provvedimento non replica i cicli precedenti: introduce una discontinuità metodologica precisa, spostando il fuoco dalla mera presenza del dato alla sua conformità strutturale agli standard digitali. Per RPCT, OIV e strutture con funzioni analoghe, cambia il modo di intendere la verifica.

La cornice normativa: stratificazione e accelerazione digitale

Il riferimento centrale resta il d.lgs. 33/2013, nella versione modificata dal d.lgs. 97/2016, che ha rafforzato il ruolo degli OIV nella verifica degli adempimenti di trasparenza. L’obbligo di attestazione si fonda sull’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009, sull’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e sull’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Su questa architettura si innesta la digitalizzazione integrale del ciclo dei contratti pubblici introdotta dal D.Lgs. 36/2023, con piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Le Delibere ANAC n. 261, 263 e 264/2023 — quest’ultima integrata dalla n. 601/2023 — hanno spostato il baricentro della pubblicazione dalla sede locale al flusso centralizzato verso la BDNCP. La Delibera n. 495/2024 ha poi avviato la standardizzazione strutturale dei dati in “Amministrazione Trasparente” con 13 schemi: 3 obbligatori dal 21 gennaio 2026, 10 in sperimentazione volontaria. La Delibera n. 497/2025 ha aggiunto cinque ulteriori schemi standard per gli artt. 14, 15, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. 33/2013. La n. 168/2026 si colloca al termine di questa sequenza e ne raccoglie le implicazioni operative.

Chi è obbligato e entro quando

La scadenza per tutte le categorie è il 15 giugno 2026. Il perimetro soggettivo si articola in quattro fasce.

Le pubbliche amministrazioni ex art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 — inclusi ordini professionali per gli obblighi compatibili con la loro natura — sono tenute all’attestazione tramite i rispettivi OIV. Stessa scadenza per gli organismi equivalenti di enti pubblici economici e società in controllo pubblico (escluse le quotate), nonché per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro, finanziati in modo maggioritario da soggetti pubblici e con organi interamente designati da pubbliche amministrazioni. Rientrano nell’obbligo anche le società a partecipazione pubblica non di controllo e gli enti di diritto privato ex art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, del d.lgs. 33/2013, purché svolgano funzioni amministrative, eroghino servizi pubblici o producano beni e servizi a favore di PA.

Dove l’ente sia privo di OIV, l’attestazione ricade sul RPCT o sul Responsabile della Trasparenza; per le tipologie privatistiche, sul rappresentante legale o sull’organo di controllo. L’adempimento è irrinunciabile indipendentemente dall’assetto organizzativo interno.

Il perimetro degli obblighi: quindici aree per le PA, quattro per i privati

Per le pubbliche amministrazioni gli obblighi da attestare coprono 15 aree: atti generali (art. 12), organizzazione (artt. 13-14), consulenti e collaboratori (art. 15), performance (art. 20), attività e procedimenti (art. 35), provvedimenti (art. 23), sovvenzioni (artt. 26-27), bilanci (art. 29), controlli (art. 31), servizi erogati (art. 32), pagamenti (artt. 4-bis e 36), bandi di gara e contratti, pianificazione territoriale (art. 39), interventi di emergenza (art. 42). Per enti e società in controllo pubblico le aree sono 11; per le società partecipate non di controllo e per gli enti di diritto privato si riducono a quattro: attività e procedimenti, sovvenzioni, bilanci e servizi erogati.

Due aggiunte meritano attenzione specifica. La delibera inserisce esplicitamente tra gli obblighi da attestare le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali di vertice, e i dati sui titolari di incarichi politici ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, sia in carica che cessati. Sul fronte dei contratti pubblici, gli OIV devono verificare sia gli adempimenti tramite PAD sia quelli diretti in Amministrazione Trasparente. Con un vincolo operativo preciso: quando la pubblicazione avviene tramite link, l’OIV verifica che il rimando sia funzionante, diretto e contenga documenti non modificabili con data e firma certa.

La verifica di conformità agli standard: il vero cambio di passo

Qui risiede la discontinuità più rilevante del ciclo 2026. Accanto ai tradizionali cinque indicatori di qualità — pubblicazione, completezza di contenuto, completezza rispetto ai soggetti tenuti, aggiornamento, formato — l’applicativo integra una verifica ricognitiva di conformità strutturale ai modelli definiti dalla Delibera n. 495/2024. Il giudizio si esprime su tre livelli.

Piena conformità: i dati sono esposti tramite tabelle web con tutti i metadati obbligatori previsti dagli allegati tecnici della Delibera n. 495/2024, acquisibili in modo automatizzato dai sistemi informativi senza interventi manuali.

Conformità parziale: la standardizzazione è avviata ma incompleta. I dati sono pubblicati in formato elaborabile — Excel, CSV, HTML — ma mancano codifiche univoche o la mappatura completa dei campi. Leggibili dall’utente umano, non pienamente interoperabili per le macchine.

Non conformità: la pubblicazione avviene esclusivamente in formati non strutturati — PDF, scansioni, testo libero. Il dato è inaccessibile a qualsiasi estrazione automatizzata dei metadati.

Per questo ciclo, la verifica ha natura esclusivamente ricognitiva e statistica: un giudizio di conformità parziale o non conformità non incide sul grado di assolvimento dell’obbligo e non attiva la fase di monitoraggio. Quello che ANAC sta costruendo è una base informativa sistematica sulla capacità delle amministrazioni di adeguarsi agli standard digitali — una base che nei cicli successivi diventerà criterio vincolante di valutazione.

Scadenze operative: la sequenza da rispettare Prima di entrare nel dettaglio del regime di responsabilità, è utile avere una visione d’insieme della sequenza procedurale. Il box che segue riepiloga tutte le scadenze in ordine cronologico, con l’indicazione del soggetto responsabile per ciascun adempimento.

Il regime di responsabilità e la vigilanza ANAC

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 33/2013, elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, con effetti diretti sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Nei casi più gravi, l’OIV trasmette l’elenco delle inadempienze all’organo di indirizzo politico e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

ANAC si riserva la vigilanza d’ufficio su un campione di soggetti, verificando la coerenza tra attestazioni e dati effettivamente pubblicati. La delibera riconosce ad ANAC la facoltà di segnalare agli organi di indirizzo i casi di attestazione mancante, ritardata o discordante rispetto allo stato effettivo della pubblicazione. All’attività ispettiva può seguire un controllo documentale della Guardia di Finanza mediante campione casuale semplice, volto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV.

Un elemento di sistema merita di essere sottolineato: l’elenco delle inadempienze predisposto dagli OIV tramite applicativo web diventa strumento diretto nelle mani di ANAC per la contestazione formale delle violazioni agli enti. L’Autorità potrà richiedere puntuale riscontro sulle iniziative adottate per il superamento delle criticità rilevate. La separazione netta tra ruolo di RPCT e ruolo di OIV — ammessa in coincidenza solo in via eccezionale e temporanea — è presidio indispensabile all’attendibilità dell’intero sistema.

Cosa cambia davvero per RPCT e OIV: un cambio di paradigma

La Delibera n. 168/2026 chiude un ciclo e ne apre uno nuovo. Il sistema di trasparenza amministrativa italiana ha completato la sua fase di costruzione normativa ed è entrato nella fase della qualità strutturale: non più soltanto cosa viene pubblicato, ma come, in quale formato, con quale grado di interoperabilità.

Per RPCT e OIV questo significa smettere di trattare l’attestazione come ricognizione documentale e iniziare a misurarla come processo di presidio della qualità del dato pubblico. La verifica di conformità agli standard introdotta da questo ciclo — oggi priva di conseguenze sanzionatorie dirette — è la prova generale di ciò che sarà obbligatorio nei cicli successivi. Chi la affronta come opportunità per mappare i propri gap strutturali e avviare la transizione verso formati aperti e interoperabili consolida un vantaggio competitivo istituzionale reale. Chi invece continua a pubblicare PDF non strutturati troverà, nelle prossime stagioni di verifica, un sistema di controllo significativamente meno indulgente.

Il messaggio della delibera, letto nella sua interezza, è preciso: la trasparenza non è più un adempimento che si chiude con la pubblicazione di un documento. È un sistema di dati strutturati, leggibili dalle macchine, confrontabili tra enti, interrogabili dai cittadini. RPCT e OIV ne sono i garanti operativi. Il 15 giugno 2026 è la prima verifica di quanto questa consapevolezza si sia effettivamente tradotta in prassi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 33/2013; d.lgs. 97/2016; d.lgs. 150/2009; d.lgs. 39/2013; l. 190/2012; D.Lgs. 36/2023; Delibere ANAC n. 261, 263, 264/2023; n. 601/2023; n. 495/2024; n. 497/2025; n. 168 del 15 aprile 2026.