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Il divieto di intestazione fiduciaria come requisito generale in tutti i contratti pubblici

Parere MIT del 21 aprile 2026, n. 4159

Il MIT, con parere n. 4159 del 21 aprile 2026, ha chiarito che l’obbligo di comunicazione della compagine societaria previsto dall’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 si applica anche agli affidamenti di servizi e forniture.

Il Ministero osserva che, sebbene il D.P.C.M. sia nato come regolamento attuativo della legislazione antimafia (l. n. 55/1990) con specifico riferimento alle opere pubbliche, l’evoluzione della normativa codicistica ha progressivamente esteso il divieto di intestazione fiduciaria a tutti i settori.

Già a partire dal d.lgs. n. 163/2006, tale divieto è stato recepito come clausola di esclusione valevole per tutte le categorie di contratti (lavori, forniture e servizi), principio poi confermato dal d.lgs. n. 50/2016 e dall’attuale d.lgs. n. 36/2023. In breve, tale obbligo di comunicazione è funzionale a garantire il rispetto del divieto di intestazione fiduciaria, il quale si configura come un requisito di ordine generale, finalizzato ad assicurare la piena trasparenza e l’identificazione della reale identità degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica.

🔗 Parere MIT del 21 aprile 2026, n. 4159