TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 giugno 2026, n. 227 – Il partenariato speciale pubblico-privato di cui all’art. 134, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 ha natura di contratto a titolo gratuito, al quale non trovano diretta applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi inclusa la disciplina processuale speciale e accelerata in materia di accesso ex art. 36, c. 4, del medesimo decreto. Ne consegue che l’azione avverso il diniego di accesso segue il rito ordinario di cui all’art. 116 cod. proc. amm. e il relativo termine di impugnazione di trenta giorni.
È illegittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti nel caso in cui si risolva in un mero rinvio alle note di opposizione dei controinteressati, senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna autonoma valutazione comparativa tra l’interesse ostensivo della richiedente e gli interessi alla riservatezza degli operatori economici. Alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice non può ritenersi vincolata dalla semplice dichiarazione di riservatezza dell’operatore economico, ma è tenuta a svolgere una verifica effettiva e autonoma sulla reale natura confidenziale delle informazioni, a motivare specificamente le ragioni della sottrazione e, ove possibile, a rendere conoscibile almeno il contenuto essenziale della documentazione richiesta, così da preservare l’effettività della tutela giurisdizionale.
Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how, essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2025, proposto dalla Fast Eat Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
della Illycaffè s.p.a. e della Bait’A s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione prot. n. 1494 di data 14 luglio 2025 della Direzione regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Museo storico e il Parco del Castello di Miramare-Direzione regionale Musei nazionali FVG. Partenariato speciale pubblico-privato avente ad oggetto le attività di valorizzazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste. Riscontro a istanza di accesso agli atti.”;
e per l’effetto ordinarsi al Ministero l’ostensione della documentazione amministrativa indicata nell’istanza di accesso del 14 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato il 23 luglio 2025 la società Fast Eat Italy s.r.l. ha impugnato la determinazione prot. n. 1494 del 14 luglio 2025 adottata dal Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei nazionali Friuli Venezia Giulia, recante diniego all’istanza di accesso agli atti presentata il 14 maggio 2025.
L’accesso aveva ad oggetto la documentazione relativa alla procedura di partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 – già scrutinata da questo T.A.R. con le sentenze nn. 195/2025 e 303/2025 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1319/2026 – e in particolare: tutti gli atti della procedura, ivi compresi verbali, schede istruttorie e ogni altro documento afferente, nonché tutta la documentazione prodotta dalle ditte classificatesi al primo e al secondo posto in graduatoria.
A sostegno del ricorso è stato dedotto un unico motivo, articolato nella violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza o illogicità della motivazione.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
Le controinteressate, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
3. Alla camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. In fatto occorre premettere:
a) che con decreto n. 7 del 12 maggio 2025 il Museo aveva concluso la procedura selettiva per l’individuazione del partner privato del partenariato speciale pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, individuando quale partner la Illy Caffè s.p.a., prima classificata con 66 punti, seguita dal raggruppamento capeggiato da Bait’a s.r.l. (con Samer & Co. Shipping s.p.a., SpazioUau s.r.l., Farfalle Nella Testa Soc. Coop., Rosso s.r.l. e Samer Sport Academy s.r.l.) con 60,7 punti; la ricorrente aveva ottenuto 40 punti, restando esclusa dalle proposte selezionabili;
b) che il successivo 14 maggio 2025 la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti della predetta procedura selettiva;
c) che, investita dell’istanza, l’Amministrazione ha interpellato le società controinteressate, le quali hanno manifestato la propria opposizione all’ostensione con note del 3 luglio 2025 e dell’11 luglio 2025, adducendo esigenze di riservatezza;
d) che con la prima nota (prot. MIC|MIC_MU-MIRA|03/07/2025|0001428-A|) la Illy Caffè s.p.a. ha opposto il segreto aziendale, rappresentando che la documentazione presentata in sede di gara era corredata da specifici elementi di riservatezza ostativi alla divulgazione;
e) che con la seconda nota (prot. MIC|MIC_MU-MIRA|11/07/2025|0001482-A|) il raggruppamento capofila Bait’a s.r.l. ha articolato la propria opposizione su sei distinti rilievi: il difetto di interesse diretto, concreto e attuale in capo alla richiedente; la presenza nell’offerta di elementi riservati quali know-how, metodologie, schemi organizzativi e soluzioni innovative; il rischio di pregiudizio competitivo derivante dalla divulgazione; l’intervenuta selezione del concorrente aggiudicatario; la pretesa incoerenza dell’istanza rispetto al provvedimento di aggiudicazione;
f) che, infine, con la nota del 14 luglio 2025 (prot. n. 1494) il Museo ha comunicato il diniego all’accesso, limitandosi a richiamare i riferimenti protocollari delle opposizioni ricevute, senza svolgere alcuna autonoma valutazione del loro contenuto.
6. Ciò posto, prima di passare all’esame del merito, va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa erariale sul presupposto dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Come già rilevato da questo T.A.R. con la sentenza n. 303/2025 – e confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1319/2026 – il partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ha natura di contratto gratuito, cui non trovano diretta applicazione tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi inclusa la puntuale disciplina processuale speciale in materia di accesso invocata dalla difesa erariale a sostegno della presente eccezione processuale. Del resto, la stessa Amministrazione lo ha implicitamente riconosciuto, non avendo gestito il procedimento ostensivo secondo lo schema dell’art. 36 cit.. Ne consegue che l’azione segue il rito ordinario ex art. 116 cod.proc.amm. e il termine ordinario di impugnazione, sicché il ricorso è tempestivo.
7. Nel merito, il diniego opposto dal Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei nazionali Friuli Venezia Giulia risulta illegittimo sotto plurimi e concorrenti profili.
7.1. In primo luogo occorre rilevare il difetto assoluto di motivazione: il provvedimento impugnato si risolve in un mero rinvio alle note di opposizione dei controinteressati, senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna autonoma valutazione comparativa tra l’interesse ostensivo della richiedente e gli interessi alla riservatezza degli operatori economici. Il Museo ha in tal modo abdicato al proprio potere-dovere di bilanciamento, trasformando il procedimento di accesso in un automatismo recettizio delle opposizioni private: meccanismo incompatibile con i principi che governano l’accesso documentale, i quali esigono che il diniego sia sorretto da una motivazione specifica, che dia conto delle concrete ragioni di segretezza e della loro prevalenza sull’interesse conoscitivo del richiedente.
Il rilievo si rafforza alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ord. 10 giugno 2025, C- 686-24), secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non può ritenersi vincolata dalla semplice dichiarazione di riservatezza dell’operatore economico, ma è tenuta a svolgere una verifica effettiva e autonoma sulla reale natura confidenziale delle informazioni, a motivare specificamente le ragioni della sottrazione e, ove possibile, a rendere conoscibile almeno il contenuto essenziale della documentazione richiesta, così da preservare l’effettività della tutela giurisdizionale .
7.2. Inoltre, nel caso di specie, le opposizioni delle controinteressate sono formulate in termini del tutto generici. Né Illy Caffè né il raggruppamento Bait’a hanno individuato con precisione le specifiche informazioni asseritamente riservate, né hanno dimostrato il loro concreto valore economico o chiarito le ragioni per cui la divulgazione avrebbe arrecato un effettivo pregiudizio competitivo, limitandosi ad un generico e aspecifico richiamo ai principi che regolano la materia. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lazio, n. 9621/2026), “ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi, ancora, la citata Corte Giust, Ordinanza 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva”.
Pertanto, diversamente da quanto avvenuto con le note del 3 luglio 2025 e dell’11 luglio 2025, le controinteressate avrebbero dovuto evidenziare quali specifiche informazioni attinenti a brevetti, innovazioni e know-how aziendali fossero oggettivamente meritevoli, in base ai parametri normativi, di secretazione, con prevalenza sul contrapposto interesse difensivo dell’odierna ricorrente (v.si Consiglio di Stato n. 9573/2025 “il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un’istanza di oscuramento di parti delle offerte. Spetta alla stazione appaltante l’effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale”).
7.3. Considerata la natura della procedura – volta alla valorizzazione culturale e alla gestione dei servizi connessi al Museo e al Parco del Castello di Miramare – non emergono poi elementi idonei a far ritenere che le offerte presentate contenessero segreti industriali, formule tecnologiche, brevetti o processi innovativi tali da giustificare un oscuramento integrale della documentazione. Si tratta di un contesto in cui l’esistenza di un patrimonio informativo segreto prevalente sulle esigenze di trasparenza appare difficilmente configurabile; in ogni caso, essa è rimasta comunque in toto indimostrata.
7.4. A ciò si aggiunge la rilevanza difensiva dell’accesso richiesto, come rappresentato dalla ricorrente sin dalla sua istanza d’accesso (“Rilevo che il procedimento lascia intravedere plurimi profili di dubbia regolarità, tali da giustificare un approfondimento istruttorio onde poter valutare le azioni giudiziali (anche in sede penale ovvero in ogni altra sede) da esperire a tutela della mia Assistita.”) e confermato anche nelle difese in giudizio (punto 5 della parte in fatto e punto 2.1 della parte in diritto del ricorso “Fast conserva tuttora l’esigenza di proporre eventuali motivi aggiunti (ovvero un ricorso autonomo) sulla base della documentazione a torto denegata dal Museo, facendo seguito all’impugnazione dell’aggiudicazione tempestivamente promossa con il precedente ricorso n. 89/2025 r. g. r., di cui in narrativa”).
D’altra parte la ricorrente ha partecipato alla procedura, ne è risultata esclusa dalle posizioni selezionabili e ha già instaurato plurimi giudizi sulla legittimità della stessa, confermando il proprio interesse sostanziale ad accedere alla documentazione della procedura ed evidenza pubblica in esame. La conoscenza delle offerte dei primi due classificati è infatti direttamente funzionale alla tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale, e tale interesse non può essere compresso da opposizioni generiche e non circostanziate.
8. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, previo annullamento della nota prot. n. 1494 del 14 luglio 2025 della Direzione regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia, deve essere ordinata l’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza del 14 maggio 2025, ivi comprese le offerte presentate dai concorrenti classificatisi al primo e al secondo posto della graduatoria, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste carico del Ministero. Le stesse possono invece essere compensate tra le altre parti, sussistendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla la nota prot. n. 1494 del 14 luglio 2025 della Direzione regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia;
b) ordina al Ministero della Cultura di esibire la documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza di accesso del 14 maggio 2025, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi’, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Daniele Busico
IL PRESIDENTE
Carlo Modica de Mohac di Grisi’
IL SEGRETARIO
