Anac (nota a firma del Presidente – adunanza del 28 maggio 2025).
L’Anac con nota a firma del Presidente, nell’adunanza del 28 maggio 2025, ha riscontrato delle criticità nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato. In particolare, ha accertato il ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto. Secondo l’Anac l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato a una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022).
L’Anac ha evidenziato come lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata (3-5 mesi) sia stato utilizzato per mantenere il valore dei contratti al di sotto della soglia dei 140.000 euro, consentendo così l’affidamento diretto senza gara. Tale pratica è imputabile a una carente programmazione del fabbisogno da parte della società in house e a una insufficiente attività di controllo da parte del Consorzio di bacino. Il principio del divieto di frazionamento mira a evitare scelte arbitrarie che sottraggano commesse rilevanti a procedure di evidenza pubblica, garantendo trasparenza e concorrenza. L’Anac ha inoltre evidenziato il ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto prevista dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 201/2022) per l’affidamento del servizio a una società mista.
In breve, l’Autorità ha richiamato la necessità di una corretta programmazione degli acquisti e di una rigorosa vigilanza per assicurare la legittimità e la trasparenza degli affidamenti nel settore della gestione dei rifiuti urbani.
🔗Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe
