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Sulla decadenza dagli incentivi GSE e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle pretese patrimoniali conseguenti

Consiglio di Stato, SEZ. II, 3 dicembre 2025, n. 9548 – La domanda di condanna al pagamento dei corrispettivi per l’energia prodotta e non venduta al GSE rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia strettamente conseguente al provvedimento di decadenza dagli incentivi, qualificabile come esercizio di poteri pubblicistici in materia di regolazione tariffaria. Una volta accertata la legittimità della decadenza sopravvenuta, viene meno ogni pretesa restitutoria o indennitaria ad essa collegata.

N. 09548/2025REG.PROV.COLL.

N. 04990/2023 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4990 del 2023, proposto da Giulio Comi, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Arianna Pedullà, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

contro

Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando e Antonio Pugliese e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sistina n. 48;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 24 aprile 2023, n. 7009, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. Marco Orlando per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con provvedimento del 30 agosto 2016, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“il GSE”) comunicava al sig. Giulio Comi la decadenza dalle tariffe incentivanti concesse in relazione all’impianto fotovoltaico n. 206903, di potenza pari a 176,4 kW, installato su un fabbricato di sua proprietà ubicato nel comune di Cornate d’Adda.

2. – Avverso il suddetto provvedimento il sig. Comi proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritto al n.r.g. 11598 del 2016.

3. – Successivamente il sig. Comi, sollecitato dal GSE alla restituzione degli incentivi percepiti per un importo complessivo di € 367.916,79, proponeva al T.a.r. Lazio un ulteriore ricorso, iscritto al n.r.g. 3914 del 2017, con il quale formulava, nei confronti del GSE, una domanda di accertamento negativo del debito restitutorio di € 367.916,79, per insussistenza del relativo presupposto, e una domanda di condanna al pagamento, in proprio favore, dell’importo del contributo per incentivi e corrente non venduta maturato e maturando dalla data della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, quantificato, alla data del ricorso, nella somma di € 58.029,00.

4. – Il primo ricorso del sig. Comi è stato respinto dal T.a.r. con sentenza n. 3371 del 27 febbraio 2023.

5. – Il secondo ricorso del sig. Comi è stato respinto dal T.a.r. con sentenza n. 7009 del 24 aprile 2023.

6. – Con l’atto di appello indicato in epigrafe il sig. Comi ha impugnato quest’ultima sentenza per dolersi della asserita omessa pronuncia sull’autonoma domanda di condanna proposta nei confronti del GSE in relazione ai corrispettivi maturati in relazione all’energia elettrica prodotta, di cui il GSE avrebbe usufruito senza, però, provvedere al relativo pagamento.

7. – Il GSE si è costituito in giudizio e ha prodotto memoria per chiedere la reiezione dell’appello.

8. – Il difensore dell’appellante ha depositato copia della rinuncia al mandato conferitogli dal sig. Comi, ma non è stato sostituito.

9. – Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. – L’appello è infondato.

11. – Il giudice di primo grado – che con ordinanza n. 3372 del 27 febbraio 2023 aveva sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della giurisdizione sulla domanda di condanna al pagamento dell’importo asseritamente dovuto a titolo di “corrente non venduta” – ha respinto l’intero ricorso nel merito, pronunciando su entrambe le domande proposte.

Superando i precedenti dubbi, il T.a.r. ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione sull’intera controversia, inclusa la domanda di condanna del GSE (pur rilevandone l’estraneità, di per sé, alla giurisdizione esclusiva), perché conseguente a quella concernente il provvedimento di decadenza dagli incentivi, rilevando che, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, era in conseguenza del provvedimento di decadenza che non erano più stati erogati gli importi in precedenza corrisposti dal GSE sia a titolo di incentivi, sia in relazione all’energia elettrica prodotta.

Chiara, in tal senso, è l’esposizione delle ragioni per cui, secondo il primo giudice, in definitiva l’intera materia del contendere verteva sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del GSE in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi (cfr., in particolare, i punti 2, 2.2 2 2.3 della motivazione della sentenza).

Pertanto, quando si è pronunciato nel merito, il T.a.r. lo ha fatto con riferimento all’intera controversia, cioè a entrambe le domande, come, d’altro canto, agevolmente si evince dall’uso del plurale nel riferimento alle “domande proposte”, ovvero alle “istanze in esame”, del ricorrente (punti 3 e 4 della motivazione) e, ancor più chiaramente, dal fatto che quel riferimento è alle domande di cui al punto 2.2. della motivazione (“3. Nel merito, alla sopravvenuta definizione del giudizio … [che] ha respinto le censure appuntate avverso il provvedimento di decadenza – consegue necessariamente il rigetto anche dell’odierno gravame, atteso che le domande proposte, come riportato al superiore punto 2.2., si fondano esclusivamente sull’affermata illegittimità dello stesso …”), che sono quella di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione e quella di condanna del GSE a titolo di mancato pagamento della corrente elettrica prodotta dall’impianto.

12. – Poiché non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado che costituisce l’oggetto dell’unico motivo di gravame, non vi è luogo per esaminare in questa sede la domanda di condanna del GSE – come, viceversa, chiesto dall’appellante – in quanto già esaminata e respinta dal T.a.r.

13. – Per queste ragioni in conclusione, l’appello dev’essere respinto.

14. – Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

L’ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Luigi Massimiliano Tarantino

IL SEGRETARIO