TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 1° dicembre 2025, n. 3889 – Nel caso in cui l’oggetto dell’avvalimento sia costituito dalla certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e delle risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito il conseguimento della certificazione. Si tratta, infatti, di un avvalimento complessivo, avente ad oggetto un requisito inscindibile, nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall’impresa ausiliaria ed essere, al contempo, messa a disposizione dell’ausiliata. L’avvalimento deve, pertanto, essere effettivo e non meramente formale, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento, privo di quel minimo apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria idoneo a conferire concretezza al rapporto di avvalimento, rappresentato, a seconda dei casi, da mezzi, personale, know how, procedure operative, prassi aziendali e ulteriori elementi qualificanti. La certificazione di qualità, in quanto finalizzata ad assicurare che il servizio o la fornitura siano eseguiti secondo standard qualitativi verificati da organismi accreditati sulla base di parametri internazionali, non può essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione, totale o parziale, del complesso aziendale del soggetto certificato necessario all’esecuzione della prestazione. È necessario, infatti, che il requisito di ammissione dimostrato dall’impresa partecipante mediante l’avvalimento rassicuri la stazione appaltante circa l’affidabilità della futura offerta allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto in via diretta dalla partecipante alla gara.
N. 03889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03077/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3077 del 2025, proposto da Menzies Aviation (Asig) Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Fioretti, Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sea – Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
(i) del provvedimento prot. Tender_705 Rfq_747 del 17 luglio 2025, avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per il servizio di conduzione e manutenzione dell’infrastruttura centralizzata di stoccaggio e di redistribuzione con “rete idrante” (“HRS”) di carburante per l’aviazione (Jet Fuel A1 e prodotti assimilabili tra cui i SAF Sustainable Aviation Fuel di tipo “drop in”), situata presso l’Aeroporto di Milano Malpensa”, con il quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. ha escluso Menzies Aviation ASIG) Limited dalla predetta procedura di gara;
(ii) dell’art. 4.4. della Relazione descrittiva;
(iii) ove occorrer possa, del Bando di Gara e ss.mm.iii., del Disciplinare di gara e della lettera d’invito;
(iv) di tutti i verbali e le comunicazioni;
(v) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato con l’aggiudicatario e subentro nello stesso, ovvero con ordine di riammissione della ricorrente alla gara nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sea – Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Menzies Aviation (ASIG) Limited (di seguito solo Menzies), odierna ricorrente, è una società londinese, che opera nel campo dei servizi aeroportuali, fornendo una gamma completa di servizi per compagnie aeree, tra cui assistenza passeggeri, movimentazione bagagli, rifornimento carburante, servizi di rampa e logistica merci, attiva in circa 60 Paesi, in sei continenti, e supporta più di 600 compagnie aeree in oltre 300 aeroporti.
2. La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (d’ora in poi solo SEA), con bando pubblicato il 24 dicembre 2024, per l’affidamento dell’appalto – della durata di 108 mesi (9 anni) e del valore complessivo pari a € 49.774.450 – per il servizio di conduzione e manutenzione dell’infrastruttura centralizzata di stoccaggio e di redistribuzione con “rete idrante” (“HRS”) di carburante per l’aviazione (Jet Fuel A1 e prodotti assimilabili tra cui i SAF Sustainable Aviation Fuel di tipo “drop in”), situata presso l’aeroporto di Milano Malpensa.
3. Con l’odierno ricorso, notificato il 7 agosto 2025 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla citata procedura, prot. Tender_705 Rfq_747 del 17 luglio 2025 (vd. doc. 1), adottato in ragione della nullità del contratto di avvalimento di certificazioni di qualità stipulato in data 18 febbraio 2025 dalla stessa Menzies con la società National Aviation Services (impresa ausiliaria).
4. Con il citato provvedimento di esclusione, la stazione appaltante ha dichiarato nullo il contratto di avvalimento di certificazioni di qualità per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto:
“III. Dall’analisi del contratto di avvalimento tecnico operativo sottoscritto il 18.2.2025 con la ditta “National Aviation Services W.L.L” per il prestito del requisito di partecipazione costituito dal possesso delle certificazioni “UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE; UNI EN ISO 45001:2018 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE; UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE” risulta che lo stesso non è conforme a quanto prescritto – a pena di nullità – dall’art.104 del d.lgs.36/2023 del Codice dei Contratti che prescrive “…Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico” e dal paragrafo III.1 della lettera di invito che conferma che “Il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l’oggetto dell’avvalimento, vale a dire le risorse e/o i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile.”
La Commissione ha constatato che nel contratto di avvalimento di cui innanzi non sono indicate le risorse e i mezzi messi a disposizione al concorrente.
Il riferimento fatto nel contratto alla messa a disposizione di “tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni secondo la normativa vigente, per tutta la durata dell’appalto e successive proroghe e/o rinnovi, come suesposto alla lettera c) delle Premesse del presente atto” non soddisfa il requisito della specificità, non assolve a quanto prescritto dall’art.104 del Codice dei Contratti e dalla lex specialis e non consente neanche di valutare l’effettività dell’avvalimento “non potendosi ammettere il cd. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti” (Sentenza del Consiglio di Stato, IV sez n. 502 del 16 gennaio 2023 che ri-chiama in senso conforme le sentenze Cons, Stato, Sez. V., n. 3574 del 2014, n. 3517 del 2015). Il prestito del requisito operato dalla Società Ausiliaria appare meramente cartolare in quanto non sono stati specificati nel contratto quegli elementi aziendali che complessivamente considerati hanno permesso il conseguimento delle certificazioni medesime e, anzi, il contratto con formula tautologica ed ambigua si limita a stabilire che l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione “tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certifica-zioni secondo la normativa vigente”. Si tratta di formule di mero stile prive di con-notazione concreta che non garantiscono l’obiettivo perseguito dalla SEA che è quello di poter affidare il servizio a un soggetto munito di capacità adeguate in considerazione della specificità e della complessità dell’appalto che dovrà essere svolto presso infrastrutture particolarmente rilevanti e complesse (in senso conforme, Sentenza del Consiglio di Stato, VI sez. n.5345 del 18 giugno 2025).
La carenza degli elementi specifici del contratto di avvalimento non può essere oggetto di soccorso istruttorio (neanche procedimentale) di cui all’art.101 del d.lgs.36/2023 atteso che nel caso di specie si verte in un’ipotesi di nullità del contratto di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto, come tale non sanabile attraverso il soccorso istruttorio. L’evidente genericità del contratto di avvalimento tecnico – operativo si risolve, pertanto, in una nullità del contratto che, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne im-pone l’esclusione dalla procedura medesima (cfr. Consiglio di Stato, V Sez., n.4198 del 16 maggio 2025).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione la normativa nazionale ed eurounitaria sull’avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n.4198 del 16 maggio 2025 che richiama anche Cons. Stato, Sez. V, 10604 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 8074 del 2021).
La Commissione, applicando i principi enunciati dalla costante giurisprudenza amministrativa ritiene, pertanto, di dover escludere il concorrente dalla procedura per nullità del contratto di avvalimento e conseguente carenza del requisito di partecipazione” (doc. 1).
5. In sintesi, la ricorrente espone in fatto:
– nella fase I della procedura, di aver indicato nella domanda di partecipazione – inter alia – di far ricorso all’avvalimento per integrare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al p. 4.3.1. della relazione descrittiva e, per quanto oggetto dell’odierno contenzioso, ha indicato la società ausiliaria NAS al fine di colmare la carenza del requisito tecnico di cui ai paragrafi 4.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, relativo al possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità: 4.4.1 UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE; 4.4.2 UNI EN ISO 45001:2018 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE; 4.4.3 UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente certificazione riconosciuta a livello UE;
– nella fase II, di aver prodotto nella propria offerta, e precisamente nella busta di qualifica, il contratto di avvalimento sottoscritto con National Aviation Services (doc. 7);
– nel contratto di avvalimento (doc. 7) si legge:
“d) l’Impresa ausiliata, pur possedendo i requisiti di ordine generale indicati dalla normativa vigente è carente del suesposto requisito di “capacità tecnica e professionale”;
e) in ragione di quanto sopra, e per il soddisfacimento del requisito di cui ai precedenti punti 4.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, l’Impresa ausiliata intende ricorrere all’avvalimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 nella misura in cui è carente del requisito sopra indicato” […]”
g) l’impresa ausiliaria dichiara altresì di possedere il suesposto requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis. In particolare, National Aviation Services dichiara di possedere le certificazioni richieste dalla Relazione Descrittiva e di seguito riportate:
(i) UNI EN ISO 14001:2015 relativa al Sistema di Gestione Ambientale;
(ii) UNI EN ISO 45001:2018 relativa ai Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(iii) UNI EN ISO 9001:2015 relativa al controllo dei processi di produzione.
certificati attestanti il possesso delle certificazioni sopra descritte da parte dell’impresa ausiliaria saranno allegati al presente contratto.
h) l’Impresa ausiliaria dichiara altresì di possedere un’organizzazione aziendale, comprensiva di risorse e fattori di produzione che le hanno consentito di acquisire le certificazioni sopra citate;
i) l’Impresa ausiliaria è disposta ad assumere irrevocabilmente, continuativamente ed in via esclusiva in favore di Menzies Aviation, ai soli fini dello svolgimento del servizio oggetto della Procedura, l’impegno contrattuale di cui all’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, fornendo all’ausiliata il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi eventuali periodi di prosecuzione, rinnovi e/o proroghe, e, per l’effetto, a mettere a disposizione del concorrente il requisito di cui esso è carente;”
– all’art. 1 del contratto di avvalimento “Oggetto del contratto” è previsto che “L’Impresa ausiliaria, avendo piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti relativi alla Procedura aperta in premessa, si obbliga nei confronti di Menzies Aviation, con la sottoscrizione del presente atto, anche nei confronti della Stazione Appaltante a fornire il requisito posseduto di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis per la partecipazione alla Procedura e per tutta la durata dell’appalto, ivi comprese successive ed eventuali proroghe e/o rinnovi.
L’Impresa ausiliaria dispone del requisito di cui alla lettera c) delle Premesse del presente contratto. Per l’effetto, si impegna, nei confronti di Menzies Aviation e, con la sottoscrizione del presente contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, a fornire all’Impresa ausiliata i requisiti sopra citati e a mettere a disposizione gli stessi con tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni secondo la normativa vigente, per tutta la durata dell’appalto e successive proroghe e/o rinnovi, come suesposto alla lettera c) delle Premesse del presente atto” (pag. 4 del contratto).
6. Con un unico motivo di ricorso, Menzies lamenta l’“ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER ERRONEA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO TRA MENZIES E NATIONAL AVIATION; nonché ha proposto ISTANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE EX ART. 267 TFUE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 63 E 58 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014 E, IN GENERALE, DELLA NORMATIVA UE IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE.
7. In particolare, la società ricorrente sostiene – richiamando i principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 novembre 2016, n. 23) – che il contratto di avvalimento debba essere interpretato secondo i canoni ermeneutici dettati dal codice civile (artt. 1363-1367 c.c.), e pertanto l’oggetto del contratto sarebbe definibile per relationem, ovvero sulla base della documentazione esaminata dal certificatore, che è valsa per l’ottenimento della certificazione di qualità all’ausiliaria; aggiunge che per le certificazioni di sistema (es. UNI ESO ISO 9001, 14001 e 45001) l’avvalimento verterebbe sul know-how documentale (immateriale) della capacità organizzativa e gestionale complessiva, non su beni materiali specifici. Nello specifico, si tratterebbe di un set di procedure, processi, documentazione, moduli e misurazioni trasferibili attraverso uno scambio documentale e non direttamente identificabile con persone o ruoli specifici dell’organizzazione cedente; quindi, si traferirebbe la garanzia dell’ausiliaria del rispetto dei processi certificati da parte dell’ausiliata, sicché l’interpretazione di SEA sarebbe formalistica e pertanto illegittima. In altre parole, a dire della ricorrente, in questo caso, analogamente all’avvalimento di garanzia, l’indicazione puntuale di mezzi e risorse non solo non sarebbe necessaria, ma risulterebbe tecnicamente superflua, trattandosi di requisiti che si tradurrebbero nella messa a disposizione della garanzia di know-how organizzativo nel caso di specie o di garanzia patrimoniale nell’avvalimento di garanzia.
8. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante SEA per resistere al ricorso, depositando documenti, memoria e repliche.
9. La SEA ha a sua volta evidenziato che:
– l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, stante la complessità degli stessi e l’esigenza di garantire sicurezza ai lavoratori ed elevati standard qualitativi, richiede la puntuale applicazione di procedure certificate;
– per tali ragioni, la relazione descrittiva allegata al bando di gara (doc. 2) ha richiesto ai concorrenti il possesso delle certificazioni di qualità in corso di validità: UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 9001:2015 o equivalenti certificazioni riconosciute a livello UE”;
– alla fase I della procedura, Menzies aveva dichiarato di voler far ricorso all’avvalimento per sopperire alla carenza dei requisiti di capacità tecnica professionale relativi al possesso di tali certificazioni UNI ENI ISO, qui in contestazione, indicando come ausiliaria la National Aviation Services W.L.L (d’ora in poi NAS);
– al contratto di avvalimento non è allegata la documentazione esaminata dal certificatore e di tale documentazione non è fatto richiamo nel contratto di avvalimento;
inoltre, la SEA ha rammentato che: A) la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 sul sistema di gestione ambientale (SGA) garantisce l’impiego nell’esecuzione della prestazione di persone, mezzi, procedure e accorgimenti che possano garantire il controllo dell’impatto ambientale delle proprie attività, anche al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali (consumi energetici, emissioni, rifiuti, scarichi, uso di risorse naturali, ecc.), quindi il SGA trova attuazione attraverso l’impiego di personale formato e specializzato e di un sistema di governance ambientale verificato da un organismo di certificazione accreditato; B) la certificazione UNI EN ISO 45001:2018 sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) presuppone la presenza di personale con compiti di controllo, dotato delle specifiche capacità di valutare e mitigare i rischi connessi alle attività della società, di procedure, audit e l’impiego di specifici accorgimenti necessari per garantire un elevato e certificato livello di sicurezza sui luoghi di lavoro; C) la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – sistemi di gestione per la qualità (SGQ) garantisce il possesso di un’organizzazione di persone, mezzi, prassi e procedure di audit tali da garantire la capacità di monitorare ed analizzare le prestazioni rese e di adottare con rapidità azioni correttive e preventive, garantendo altresì il possesso di un sistema atto ad assicurare la trasparenza.
10. Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
11. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
12. Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di contratto di avvalimento, oggetto dell’odierno ricorso.
13. Come noto, l’avvalimento è definito dall’art. 104 del d. lgs. 36/2023 come “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto”. Lo stesso articolo prescrive che il contratto debba essere concluso in forma scritta a pena di nullità (art. 1325, comma 1, n. 4, codice civile) e, quanto all’oggetto, “con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico” così da soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 1346 codice civile.
13.1. L’avvalimento è chiaramente un contratto caratterizzato da una particolare causa pro-concorrenziale, con il quale un operatore economico prende in prestito da una o più imprese le dotazioni tecniche e le risorse di cui è sprovvisto per acquisire un requisito (solo di ordine speciale) necessario alla partecipazione a una procedura di gara.
13.2. Il citato art. 104 si pone in continuità con il precedente d. lgs. 50/2016, dove, infatti, erano prescritte la forma scritta e la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria, a pena di nullità.
13.3. In giurisprudenza, per questa ragione, è ancora attuale, soprattutto alla luce del principio del risultato (art. 1 d. lgs. 36/2023), l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza del vecchio codice e richiamato dalla società ricorrente, che escludeva la possibilità di interpretare il contratto di avvalimento con rigidi formalismi e che giudicava valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo specificato, fosse tuttavia determinabile per relationem in base al tenore complessivo del documento (Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016, n. 23).
13.4. A seconda dei requisiti prestati, si parla di avvalimento operativo per i contratti che concernono i requisiti di carattere tecnico e professionale (requisiti di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. c), d. lgs. 36/2023) e di avvalimento di garanzia se il contratto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria (lett. b) del cit. art.). Costituisce una novità, infine, l’avvalimento premiale, oggi espressamente previsto dall’art. 104, comma 12, del d. lgs. 36/2023, avente l’esclusivo scopo di far conseguire all’impresa avvalente una migliore valutazione dell’offerta, richiamato anche nell’art. 10 della relazione descrittiva allegata al bando di gara della procedura in esame.
13.5. Infine, il comma 5 dell’art. 104 in esame autorizza espressamente la stipulazione di un contratto di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, riconducibile alla tipologia dell’avvalimento tecnico-operativo.
13.6. La giurisprudenza ha più volte affermato che “A seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente; solo così sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 (ora art. 104, comma 1, d. lgs. 36/2023) nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria” (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 30 marzo 2023, n.3300; Consiglio di Stato sez. V, 6 dicembre 2021, n.8074).
13.7. Per quanto riguarda il caso di specie, la consolidata giurisprudenza, correttamente richiamata dalla stazione appaltante, ha chiarito che “qualora oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre2021, n. 6271; Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710),poiché si tratta di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria.
L’avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. così, Cons. St., Sez. V, n. 3574del 2014; Sez. III, n. 3517 del 2015).
La certificazione di qualità, in quanto finalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio o della fornitura da una impresa secondo il livello qualitativo accertato dall’apposito organismo e sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale —che danno rilievo all’organizzazione complessiva della relativa attività ed all’intero svolgimento delle diverse fasi di lavoro —, non può essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione di tutto o di quella parte del complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, occorrente per l’effettuazione del servizio o della fornitura. Occorre infatti che il requisito di ammissione dimostrato dall’impresa partecipante mediante l’avvalimento rassicuri la stazione appaltante circa l’affidabilità della futura offerta allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto in via diretta dalla partecipante alla gara (v. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 3517 del 2015; Sez. V, n. 3710 del2017).
In altri termini, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato,sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225,con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 3710 del 2017).
L’avvalimento riferito alla certificazione di qualità ha dunque carattere complessivo o, meglio, ha ad oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale (comprensiva, non solo del personale operativo, ma anche di quello preposto al controllo di qualità, degli audit periodici) non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 2515 del 2022)” (Consiglio di Stato, IV sez., 16 gennaio 2023, n.502).
14. Si può ora passare all’esame del motivo di ricorso dedotto dalla società ricorrente.
14.1. Nel caso di specie, il Collegio osserva che la tesi di parte ricorrente è basata sull’errata premessa secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità sarebbe un avvalimento di garanzia e che, pertanto, il requisito richiesto consisterebbe in un know-how documentale (immateriale) di capacità organizzativa e gestionale e non su beni materiali specifici, poiché ciò che si trasferisce – a dire della società ricorrente – sarebbe la garanzia dell’ausilaria del rispetto dei processi certificati da parte dell’ausiliata e non sarebbe predicabile nemmeno la necessità di allegare la documentazione esaminata dal certificatore.
14.2. La tesi così sostenuta si pone in evidente contrasto con le norme giuridiche e con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamati, secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità si qualifica come avvalimento operativo.
14.3. Costituisce ius receptum il principio secondo cui l’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta presuppone, a monte, l’attività di qualificazione giuridica della stessa, che è riservata al giudice, sicché, per quanto già detto, il contratto di avvalimento delle certificazioni di qualità soggiace alla disciplina prevista dall’art. 104, comma 1, d. lgs. 36/2023 ed è pertanto nullo se non osserva la forma scritta ad substantiam o se l’oggetto non è determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.).
14.4. Va, inoltre, osservato che la società ricorrente per supportare la propria tesi ha richiamato solo in parte le sentenze n. 502 del 2023 e n. 319 del 2024 del Consiglio di Stato. In realtà, entrambe le pronunce convergono con la giurisprudenza sopra citata, dal momento che affermano che “L’avvalimento deve [quindi] essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. così, Cons. St., Sez. V, n. 3574 del 2014; Sez. III, n. 3517 del 2015).
La certificazione di qualità, in quanto finalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio o della fornitura da una impresa secondo il livello qualitativo accertato dall’apposito organismo e sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale —che danno rilievo all’organizzazione complessiva della relativa attività ed all’intero svolgimento delle diverse fasi di lavoro —, non può essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione di tutto o di quella parte del complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, occorrente per l’effettuazione del servizio o della fornitura. Occorre infatti che il requisito di ammissione dimostrato dall’impresa partecipante mediante l’avvalimento rassicuri la stazione appaltante circa l’affidabilità della futura offerta allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto in via diretta dalla partecipante alla gara (v. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 3517 del 2015; Sez. V, n. 3710 del 2017).
In altri termini, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 3710 del 2017).
L’avvalimento riferito alla certificazione di qualità ha dunque carattere complessivo o, meglio, ha ad oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale (comprensiva, non solo del personale operativo, ma anche di quello preposto al controllo di qualità, degli audit periodici) non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 2515 del 2022).
Nel caso di specie, ciò che rileva è l’incompletezza del contratto di avvalimento (rispetto alla complessiva organizzazione aziendale dell’ausiliaria), con conseguente inidoneità dello stesso a trasferire il requisito non posseduto della certificazione di qualità.
Infatti, il contratto di avvalimento del 9 giugno 2021 tra Maggioli s.p.a. e Sikuel s.r.l fa riferimento espresso al capitolato speciale d’appalto che, all’art. 5, prevede il seguente requisito: “il sistema deve garantire elevati standard tecnici in materia di protezione dei dati, comprovati da idonee certificazioni quali, a mero titolo esemplificativo, ISO 15408 o ISO 27000 (il fornitore dovrà essere in possesso della certificazione o dovrà produrre la documentazione a garanzia di futura prossima certificazione)” e precisa che l’ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, e dispone dei requisiti obbligatori di cui è carente il concorrente e precisamente è in possesso della Certificazione ISO 27001:2014. Peraltro, il medesimo contratto stabilisce che l’ausiliaria debba mettere a disposizione del concorrente i mezzi e le risorse di cui quest’ultima è carente, elencati in modo determinato e specifico: mezzi, n. 1 Personal Computer e n. 1 stampante; risorse, n. 1 Impiegato tecnico. Nessuna ulteriore indicazione è invece fornita, atta a garantire l’idoneità del contratto di avvalimento a soddisfare i requisiti posti al riguardo dalla giurisprudenza, allorchè l’avvalimento interessi la certificazione di qualità” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502); negli stessi termini la seconda sentenza che afferma che “20.1. .. secondo orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, a seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619; 21 luglio 2021, n. 5485; 12 febbraio 2020, n. 1120 e le sentenze ivi richiamate; le ragioni alla base del predetto orientamento giurisprudenziale sono in Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 19 luglio 2021, n.722).
20.2. E’ peraltro altrettanto noto il principio (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5464; sez. III, 4 gennaio 2021, n. 68, ma fissato dall’Adunanza plenaria nella sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.).
Il contratto di avvalimento pertanto non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935 Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 169).
20.3. Inoltre questa sezione ha altresì affermato il principio (Consiglio di Stato, sez. V. 22 febbraio 2021 n. 1514) per cui “L’elemento caratterizzante [l’avvalimento] non è limitato a un mero “prestito” formale di personale e/o di macchinari e/o di beni strumentali necessariamente, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale […] anche se il suo effetto – relativamente al rapporto di appalto – consiste nell’imputazione giuridica ed economica delle prestazioni che ne sono oggetto direttamente all’impresa concorrente, che, a tal fine, si avvale dell’ausiliaria” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2018, n. 1698) e che pertanto nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, è ben possibile “che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa). Di questa l’ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per l’utilizzazione dell’ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante”.
20.4. Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia seguita dalla sezione, (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022 n. 169) “Relativamente all’avvalimento che abbia ad oggetto attestazione SOA, la giurisprudenza ha precisato che è ammissibile l’avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (così in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; 12 marzo 2018, n. 1543) (Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2024, n. 319).
14.5. La tesi di parte ricorrente non può quindi essere condivisa, atteso che si tratta nel caso di specie di avvalimento operativo e non di garanzia, non riguardando il prestito di requisiti di tipo economico-finanziari, sicché il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico, mentre il contratto stipulato dalla società ricorrente si limita a riportare, con formula di mero stile e priva di connotazione concreta, l’impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le certificazioni “con tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni secondo la normativa vigente, per tutta la durata dell’appalto e successive proroghe”, sicché l’oggetto del contratto non risulta specifico ed effettivo.
14.6. Secondo la consolidata giurisprudenza, la normativa nazionale ed eurounitaria sull’avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346,1363 e 1367 c.c. (Cons. Stato, V, 10604 del 2022; Cons. Stato, V, n. 8074 del 2021).
14.7. Il Collegio conosce, inoltre, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto di avvalimento per essere valido ed efficace non deve necessariamente spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, ma deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio dell’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682), che, però, non risultano dal contratto stipulato dalla società ricorrente.
14.8. A differenza di quanto previsto dalla Lettera d’invito (doc. 3 stazione appaltante, pag. 8), che specifica che “Il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l’oggetto dell’avvalimento, vale a dire le risorse e/o i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile”, il contenuto del contratto di avvalimento in esame non offre alcuna specificazione volta ad individuare il personale formato e specializzato, i mezzi, le procedure e gli accorgimenti che possano garantire il controllo dell’impatto ambientale (UNI EN ISO 14001:2015); né risulta specificato il personale specializzato addetto al controllo, alla valutazione dei rischi e all’adozione di misure idonee (ad es. eventuali protocolli per prevenire gli infortuni sul lavoro, dispositivi di protezione individuali, procedure di soccorso, ecc.) a garantire elevati livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro (UNI EN ISO 45001:2018); e, infine, il contratto di avvalimento non fornisce i contenuti minimi dell’organizzazione relativa al controllo dei processi di produzione (UNI EN ISO 9001:2015).
14.9. Con memoria depositata il 7 novembre 2025, la stazione appaltante SEA ha insistito per l’infondatezza del ricorso adducendo ulteriori e pertinenti sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Toscana (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345; Consiglio di Stato, sez. V, 12 agosto 2025 n. 7031; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 10 giugno 2025 n. 1026), che hanno recentemente deciso, in continuità con gli orientamenti sopra richiamati, ricorsi simili aventi ad oggetto l’avvalimento della certificazione sulla parità di genere, anch’essa equiparata alle altre certificazioni di qualità e quindi ricondotta nel campo dell’avvalimento operativo.
14.10. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla pertinente giurisprudenza richiamata dalla stazione appaltante, atteso che le sentenze citate convergono nell’esprimere il principio ermeneutico secondo cui la qualificazione giuridica dell’avvalimento della certificazione di genere come avvalimento operativo comporta l’applicazione della disciplina di cui al più volte richiamato art. 104, comma 1, d. lgs. 36/2023.
15. Non meritano, pertanto, pregio gli argomenti spesi in resistenza dalla società ricorrente per contestare il paragone della certificazione di genere all’avvalimento operativo.
16. Concludendo, la stazione appaltante SEA ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali citati, quindi, il motivo di ricorso è infondato per evidente carenza di determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente in data 18 febbraio 2025, il che conduce, pertanto, alla nullità di tale contratto per la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ. e art. 104, comma 1, del d. lgs. 36/2023 e del bando di gara.
16.1. Da ciò consegue, operando la nullità del contratto ab origine, che la società ricorrente sia priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che rende legittima l’esclusione dalla procedura come ha correttamente disposto la stazione appaltante con il provvedimento qui impugnato.
17. Quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti, atteso che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza della sez. V, n. 4198 del 16 maggio 2025, ha affermato che l’interpretazione data dalla consolidata giurisprudenza all’art. 104, comma 1, del d. lgs. 36/2023 è conforme all’articolo 63 della Direttiva 2014/24 CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e, pertanto, non vi sono ragionevoli dubbi sull’interpretazione della norma eurounitaria (CGUE sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51).
18. Quanto appena evidenziato, in relazione all’infondatezza del ricorso, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.
19. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore della stazione appaltante SEA, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Marilena Di Paolo
IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra
IL SEGRETARIO
