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Proroga delle concessioni demaniali marittime: applicazione limitata alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della l. 145/2018 e legittimità della Giunta nella determinazione del numero e della durata delle concessioni

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2025, n. 7096 – La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, c. 682, della l. 145/2018 si applica esclusivamente alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, escludendo quelle rilasciate successivamente. Le proroghe emergenziali previste da norme successive, come l’art. 182 c. 2 del d.l. 34/2020, operano solo per il periodo limitato alla durata dello stato di emergenza COVID-19 e ai 90 giorni successivi alla sua cessazione.
Inoltre, l’art. 42 c. 2 del D.lgs. 267/2000 attribuisce ai Consigli comunali il potere di emanare i regolamenti fondamentali di indirizzo politico amministrativo dell’Ente, tra i quali rientrano espressamente anche quelli in materia di concessioni.  Ciò non esclude, tuttavia, che il regolamento possa legittimamente demandare alla Giunta l’individuazione del numero delle concessioni e ciò specie per quelle minori, in quanto di durata non superiore al quadriennio e quando non importino impianti di difficile sgombero (ex art. 36 Cod. nav.). Una competenza esclusiva del Consiglio a disciplinare il numero e la durata delle concessioni potrebbe essere rinvenuta solo ove queste ultime, come dispone la legge, non siano state espressamente disciplinate in un atto fondamentale. Pertanto, nel caso di specie, non vi è stata alcuna esautorazione dei poteri del Consiglio, essendo stato attuato quanto previsto nella norma regolamentare, che ha demandato alla Giunta di determinare numero e durata delle concessioni di specchio acqueo per tutto il territorio comunale.

N. 07096/2025REG.PROV.COLL.

N. 09150/2024 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9150 del 2024, proposto da
Barbatoja 1961 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Afeltra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campo Nell’Elba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), 7 maggio 2024, n. 547, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campo Nell’Elba;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Afeltra;

Viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. È appellata la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, del Tribunale amministrativo per la Toscana che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società Barbatoja 1961 s.r.l. (di seguito “la società” o “l’appellante”) avverso il provvedimento n. 2798 del 3 marzo 2021 con il quale il Comune di Campo nell’Elba ha prorogato alla ricorrente, sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza “Covid”, la concessione n. 17/2019 per lo specchio acqueo di 150 mq per ormeggio natanti privi di motore, sita in località “Fetovaia”, nell’ambito di un golfo sulla costa sud-ovest dell’Isola d’Elba.

2. Con un’unica ma articolata censura, le cui argomentazioni sono state anche reiterate nei successivi motivi aggiunti, la società ha infatti sostenuto che la concessione di cui si tratta avrebbe dovuto essere rinnovata fino al 31 dicembre 2033, così come previsto dall’art. 1 comma 682 della L. 145/2018.

2.1. Con i successivi motivi aggiunti si è invece impugnato sia il verbale della deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2023 diretto a disporre l’“approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento sulla gestione del demanio marittimo approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 25 maggio 2020” sia, ancora, lo stesso Regolamento sulla gestione del Demanio marittimo, di cui alla delibera sopra citata e, in particolare, il suo articolo 27 bis, nella parte in cui demanda alla Giunta comunale di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo per noleggio natanti rilasciabili.

2.2. Nello specifico, con i motivi aggiunti la società ricorrente ha censurato:

I. l’illegittimità di entrambe le delibere richiamate per violazione della Legge n. 118/2022, oltre l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della contraddittorietà, la violazione dell’art. 3 comma 5 della Legge n. 118/2022, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, in quanto la Giunta comunale avrebbe esautorato i poteri del Consiglio Comunale nel prevedere numero e durata delle concessioni di specchio acqueo;

II. la violazione dell’art. 42 T.U.E.L. commi 1 e 4, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento;

III. la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Costituzione, la violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, in quanto risulterebbe illegittima la scelta di ridurre, da tre a due, le concessioni di specchio acqueo per il biennio 2023-2024.

3. Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure dedotte, condividendo invece la tesi del Comune, secondo cui l’estensione della vigenza delle concessioni prevista dall’art. 1 comma 682 della L. 145/2018 non si applicherebbe alla concessione n. 17/2019 di cui si tratta, in quanto quest’ultima riguarderebbe la diversa fattispecie relativa all’occupazione dello specchio acqueo e avrebbe comunque cessato di avere validità alla data del 29 giugno 2022.

4. Di tale sentenza la società appellante domanda la riforma, sostenendone l’erroneità con l’appello proposto, per due motivi di censura.

5. Si è costituito il Comune di Campo Nell’Elba che ha contestato le argomentazioni dedotte, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle censure e chiedendo il rigetto dell’appello per la sua infondatezza.

6. Previo scambio di memorie e repliche, con cui le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, all’udienza pubblica del 4 marzo 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è infondato.

8. Con il primo motivo l’appellante deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 1 comma 682 e ss. della legge 145/2018, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza della motivazione.

In particolare, si sostiene che la sentenza sarebbe meritevole di riforma perché è incorsa in errori di interpretazione delle norme in materia di proroga delle concessioni demaniali, in particolare, non solo dell’art. 1, comma 682 cit., ma anche dell’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020, e dell’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Ad avviso dell’appellante la sentenza sarebbe quindi errata sia nella parte in cui ha ritenuto che una concessione di specchio acqueo è esclusa dall’ambito di applicazione della proroga generalizzata di cui alla L. 145/2018, essendo la stessa sottoposta a un regime del tutto differente rispetto a quello che attiene alle concessioni marittime per finalità residenziali e abitative di cui all’art. 1 comma 682 della legge citata, sia nella parte in cui ha escluso la proroga ex lege della concessione di cui si tratta ai sensi della l. 118/2022 o, quanto meno, alla data del 31 dicembre 2023 stabilita dalle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, proroga cui la società ha dichiarato di aver comunque interesse ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei noleggi dei pedalò per l’intera stagione 2023.

La sentenza avrebbe poi erroneamente disapplicato la proroga prevista dall’art.1 comma 682 e ss. della L. 145/2018 sulla base della tipologia di concessione non avvedendosi che essa riguarda invece “tutte le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese…quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio”.

9. Il motivo è nel complesso infondato.

9.1. Deve, innanzitutto, rilevarsi che la sentenza ha correttamente respinto la principale censura articolata col ricorso introduttivo, con la quale si è sostenuto che la concessione di cui si tratta, lungi dall’essere circoscritta sino ai successivi novanta giorni dalla cessazione dell’emergenza “Covid”, avrebbe dovuto essere rinnovata fino al 31 dicembre 2033, poiché rientrante nella disciplina generale prevista dall’art. 1 comma 682 e ss. della L. 145/2018.

9.2. La proroga prevista sino al 2033 (in disparte l’incompatibilità con il diritto unionale, accertata dall’Adunanza Plenaria e dalla giurisprudenza) è stata disposta dall’art. 1, comma 682, della L. 145/2018 e, nel contempo, ha ad oggetto esclusivamente le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

In questo senso è anche il comma 683 della stessa disposizione che si riferisce espressamente alle concessioni “vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”, nonché a “quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009”.

9.3. Tra queste concessioni non può certamente rientrare quella in questione in quanto, essendo stata rilasciata il 17 maggio 2019, essa non era “vigente” alla data di entrata in vigore della legge.

9.4. La sentenza appellata, benché in un passaggio della motivazione (cfr. punto 1.5.) abbia affermato che “la L. 145/2018 (in questo senso è il comma 684) è diretto a disciplinare la diversa tipologia delle “concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative”, non ha basato l’inapplicabilità del regime di proroga fino al 2033 sulla mera distinzione tra “le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative” e la concessione di specchio acqueo, qual è quella di cui si discute, ma ha ritenuto infondata la doglianza essenzialmente perché la proroga ex art. 1 commi 682 e ss. della Legge 145/2018 non poteva per legge applicarsi a una concessione rilasciata successivamente all’entrata in vigore di detta disposizione.

9.5. La sentenza impugnata non merita, pertanto, le critiche che le sono rivolte da parte appellante e deve essere confermata – pur con le precisazioni sopra svolte – nella parte in cui ha statuito che la concessione in questione non rientra tra quelle di cui all’art. 1 comma 682 e ss. L. 145/2018 e non poteva, quindi, beneficiare della proroga ivi prevista.

9.6. In secondo luogo, la sentenza va confermata anche laddove ha ritenuto che il Comune ha correttamente applicato l’art. 182 comma 2 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, in base al quale: “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi (…), per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Detta disposizione, che aveva previsto il temporaneo divieto di rilasciare concessioni con procedure di evidenza pubblica per “le aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” al fine di consentire il godimento del bene pubblico per un periodo ulteriore in ragione delle limitazioni che avevano caratterizzato il periodo emergenziale, era certamente applicabile alla concessione di specchio acqueo in questione.

Quest’ultima, poiché scadeva il 31 dicembre 2020, rientrava, infatti, tra le “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione [del d.l. 34/2020]” (i.e. il 18 luglio 2020).

9.7. Il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado ha dunque correttamente prorogato all’appellante la concessione n. 17/2019 ai sensi dell’art. 182 comma 2 D.L. 34/2020, sospendendo lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica sino al persistere della situazione emergenziale, e quindi in base a quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del decreto – legge 18/2020 convertito in L. 27/2020 (così come modificato dal D.L. del 7 ottobre 2020 nr. 125 convertito dalla legge 27 novembre 2020 nr. 159). Tale disposizione ha, in particolare, stabilito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, , compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

La durata della proroga era, pertanto, fissata dalla legge stessa a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Ne consegue che, essendo lo stato emergenziale cessato il 31 marzo 2022 (siccome prorogato sino a quella data dall’art. 1 co. 1 del DL 221/2021, convertito dalla legge 11/2022), la concessione n. 17/2019 per l’occupazione dello specchio acqueo di cui si tratta ha definitivamente cessato di avere validità alla data del 29 giugno 2022.

9.8. La sentenza è corretta e va confermata anche nella parte in cui ha evidenziato come il regime così descritto, valido per le concessioni rilasciate dopo il 1 gennaio 2019, non risulta intaccato dal sopravvenuto d.l. 14 agosto 2020 n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che all’art. 100, comma 1 si è limitato ad estendere la proroga, così come prevista dall’art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a ulteriori tipologie di concessioni originariamente non ricomprese o di incerta ricomprensione nella disposizione, ovvero: le concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché i “rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”, cioè realizzate prima che le relative aree fossero ricomprese nel demanio marittimo.

L’art. 100 comma 1 del D.L. 104/2020 non ha, invece, ulteriormente prorogato le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della L. 145/2018, il cui ambito di applicazione temporale non ha subito alcuna modifica per effetto del citato decreto.

In sostanza, la norma appena citata, estendendo l’ambito di applicazione del richiamato comma 682 anche alle concessioni del tipo che qui rileva, non ha disposto tale estensione in modo indifferenziato, ma entro i medesimi limiti in cui opera la proroga ex lege di cui al comma 682.

In tal senso, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 ha chiarito che il d.l. 104 del 2020 è intervenuto unicamente sull’ambito oggettivo di applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estendendone l’applicabilità alle ulteriori fattispecie di concessione sopra indicate, ma non ha modificato i termini temporali delle concessioni, così come previsti dalle norme citate.

Pertanto, l’estensione della proroga prevista dall’art. 1 commi 682 e 683 della L.145/2018 alle ulteriori tipologie di concessioni sopra indicate presuppone comunque che queste siano in essere alla data di entrata in vigore della legge, cioè al 1°gennaio 2019.

Infatti, la formulazione letterale dell’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non lascia spazio a dubbi, perché la norma direttamente dispone che le concessioni demaniali già rilasciate “vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”.

Ne consegue che anche sotto tale profilo è corretta l’esclusione della proroga ex lege 145/2018 alla concessione dell’appellante, in quanto rilasciata nel maggio del 2019.

9.9. Inoltre, alla concessione di cui si discute non può applicarsi l’art. 3 della L. 118/2022.

Tale legge, da un lato, al comma 5 dell’art. 3 ha abrogato l’art.182 comma 2 del d.l. 34/2020 convertito in L. 77/2020, dall’altro, al comma 1 della stessa norma ha disposto che ‘…continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 [poi ulteriormente prorogato], se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge [27 agosto 2022] sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive…’.

Orbene, per quanto sopra detto, la concessione n. 17/2019 di cui si discute non era più in essere alla data del 27 agosto 2022, in quanto, essendo stata prorogata fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (prorogato dall’art. 1 comma 1 del DL 24 dicembre 2021 n. 221, convertito in L. 11/2022 fino al 31 marzo 2022), essa è definitivamente scaduta il 29 giugno 2022.

9.9.1. Non è poi sostenibile la tesi dell’appellante secondo cui la proroga di cui all’art. 182, comma 2, del d.l. 34/2020 andrebbe estesa sino al 31 dicembre 2023 anche a quelle come la n. 17/2019 in questione, benché rilasciate successivamente all’entrata in vigore della L. 145/2018, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.

Ed infatti, quella prevista dall’art. 182 comma 2 cit. era una proroga emergenziale, prevista in via eccezionale, la cui durata era stata espressamente limitata dalla legge ai novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

Peraltro, come ben evidenziato dalla difesa del Comune appellato, la correttezza di tale interpretazione discende dal fatto che la stessa Adunanza Plenaria nelle citate decisioni ha rilevato che anche la moratoria emergenziale prevista dall’art. 182, comma 2, d.l. 34/2020 presentava possibili profili di incompatibilità comunitaria, del tutto analoghi a quelli evidenziati per le altre proroghe automatiche ex lege, dubitando che potesse intravedersi una ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni e il contenimento delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia, e anzi osservando, in senso contrario, che: “come evidenziato dalla Commissione nell’ultima lettera di costituzione in mora (che riguarda anche l’art. 182, co. 2, d.l. 34/2020), “la reiterata proroga della durata delle concessioni balneari prevista dalla legislazione italiana scoraggia […] gli investimenti in un settore chiave per l’economia italiana e che sta già risentendo in maniera acuta dell’impatto della pandemia da COVID-19. Scoraggiando gli investimenti nei servizi ricreativi e di turismo balneare, l’attuale legislazione italiana impedisce, piuttosto che incoraggiare, la modernizzazione di questa parte importante del settore turistico italiano. La modernizzazione è ulteriormente ostacolata dal fatto che la legislazione italiana rende di fatto impossibile l’ingresso sul mercato di nuovi ed innovatori fornitori di servizi”.

9.9.2. Sotto altro concorrente profilo, deve poi osservarsi che il 31 dicembre 2023 era posto dall’Adunanza Plenaria quale termine ultimo di durata delle concessioni ancora “in essere” ai sensi dell’art. 1, commi 682, e 683 della legge 145/2018, mentre la concessione n. 17/2019 per cui è causa è stata rilasciata nel maggio 2019, successivamente all’entrata in vigore della legge.

9.9.3. Come poi già rilevato, nella specie non può certamente applicarsi la proroga ex lege 118/2022, riguardante le concessioni in essere al momento della sua entrata in vigore (27 agosto 2022), quale sicuramente non era la concessione n. 17/2019, i cui effetti erano comunque cessati il 29 giugno 2022.

In conseguenza di ciò non è quindi necessario esaminare i profili di compatibilità eurounitaria della proroga disposta con la legge n. 118/2022.

10. È del pari infondato il secondo motivo di appello.

10.1. Con tale mezzo la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso la modifica del Regolamento sulla gestione del Demanio marittimo di cui alla delibera n. 5 del 17 marzo 2023 e, in particolare, il suo articolo 27 bis nella parte in cui demanda alla Giunta comunale di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo per noleggio natanti rilasciabili per ogni località.

Con i motivi aggiunti si è altresì contestata, anche per illegittimità derivata dal provvedimento n. 2798 del 3 marzo 2021 impugnato con il ricorso introduttivo, la deliberazione della giunta comunale n. 9 del 11 gennaio 2023 avente ad oggetto l’“individuazione delle concessioni demaniali stagionali per lo svolgimento dell’attività di noleggio natanti – stagioni balneari 2023 e 2024 – atto di indirizzo”, in quanto sarebbe viziata da eccesso di potere per contraddittorietà nella parte in cui in premessa dichiara di voler aumentare l’offerta turistica e i servizi presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda il settore balneare, e nell’elenco successivo riduce immotivatamente da tre a due le aree destinate a concessione di specchio acqueo per noleggio pedalò in località Fetovaia.

10.2. Oltre a riproporre le censure avverso tali atti, lamentando che il Tar avrebbe errato nel considerare legittimo l’utilizzo della delibera di giunta quale strumento per decidere quante concessioni per noleggio natanti possano essere rilasciate in una determinata località, impedendo così alla società ricorrente, benché titolare di una preesistente concessione vigente, di esercitare la propria attività economica, l’appellante sostiene che il Tar avrebbe poi anche errato nel ritenere irrilevanti ai fini del presente giudizio le vicende concernenti il diniego di proroga delle concessioni nn. 30 e 31/2009, di cui la ricorrente risulta titolare per collocare uno stabilimento balneare sulla spiaggia antistante lo specchio acqueo.

La sentenza sarebbe errata anche laddove non ha ravvisato la violazione dell’art. 42 comma 2 del D.lgs. 267/2000, dedotta dalla ricorrente in quanto sarebbero stati esautorati da parte della Giunta i poteri di indirizzo riservati al Consiglio Comunale.

Sussisterebbero poi profili di eccesso di potere – erroneamente non ravvisati dal Tar – atteso che nel Regolamento per la gestione delle aree demaniali la delibera di giunta è prevista solo per stabilire numero e durata delle concessioni di specchio acqueo e non per quelle di altra natura, ciò configurando una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della Legge n. 241 del 1990.

10.3. I rilievi dell’appellante non sono condivisibili, mentre sono corrette le statuizioni della sentenza impugnata.

10.4. Infatti, come bene evidenziato dalla decisione appellata, in ragione dei presupposti esistenti e, quindi, della circostanza che la concessione di cui si tratta, così come quelle rilasciate nel corso del 2019, erano pervenute a scadenza e non fruivano più di alcun rinnovo sulla base della Legge 145/2018 e delle successive disposizioni citate, il Comune ha proceduto a rideterminare il numero delle concessioni rilasciabili, già con la delibera di Giunta n. 9 dell’11 gennaio 2023, che era stata emanata sulla base del precedente Regolamento del 25 maggio 2020 e che non è stata impugnata dall’attuale appellante.

10.5. La sentenza di primo grado ha dunque correttamente respinto i motivi aggiunti.

Infatti, quanto all’asserita illegittimità della disposizione regolamentare impugnata, che a dire dell’appellante avrebbe esautorato i poteri del Consiglio comunale di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo, deve innanzitutto convenirsi con il primo giudice sul fatto che il Comune ha rideterminato il numero delle concessioni già con la precedente delibera n. 9 dell’11 gennaio 2023, che era stata emanata sulla base del previgente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25 maggio 2020 (che ugualmente demandava alla Giunta comunale il potere di stabilire il numero e la durata delle concessioni di specchio acqueo per il noleggio di natanti).

10.6. Tali provvedimenti non sono stati impugnati dalla ricorrente, ma, anche a prescindere da detta circostanza (che come rilevato dal primo giudice non potrebbe che comportare l’inammissibilità della censura), resta il fatto che è in effetti insussistente la dedotta violazione dell’art. 42 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Detta disposizione attribuisce ai Consigli comunali il potere di emanare i Regolamenti fondamentali di indirizzo politico amministrativo dell’Ente, tra i quali rientrano espressamente anche quelli in materia di concessioni.

Infatti, l’art. 42 comma 2 alla lett. ‘l’dispone specificamente che il Consiglio Comunale ha competenza sugli ‘…acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta’.

Ciò non esclude, tuttavia, che il regolamento possa legittimamente demandare alla Giunta l’individuazione del numero delle concessioni e ciò specie per quelle minori, in quanto di durata non superiore al quadriennio e quando non importino impianti di difficile sgombero (secondo la definizione recata dall’art. 36 Cod. nav.).

È evidente che una competenza esclusiva del Consiglio a disciplinare il numero e la durata delle concessioni potrebbe essere rinvenuta solo ove queste ultime, come dispone la legge, non siano state espressamente disciplinate in un atto fondamentale, come invece è avvenuto nel caso di specie, stante la vigenza della norma regolamentare.

Nel caso di specie non vi è stata dunque alcuna esautorazione dei poteri del Consiglio, essendo stato attuato quanto previsto nella norma regolamentare, che ha demandato alla Giunta di determinare numero e durata delle concessioni di specchio acqueo per tutto il territorio comunale.

10.7. Anche la decisione del Comune di ridurre da tre a due le concessioni di specchio acqueo per il biennio 2023-2024 nell’area di riferimento non presenta i profili di eccesso di potere contestati da parte appellante.

Si è, infatti, in presenza di un potere discrezionale legittimamente esercitato: una volta che tutte le precedenti concessioni di specchio acqueo rilasciate nell’intero territorio comunale erano pervenute a definitiva scadenza, non fruendo più di alcun rinnovo sulla base della Legge 145/2018 e dei successivi interventi normativi in materia (in particolare, la concessione dell’appellante aveva esaurito i propri effetti nel giugno 2022, decorsi 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, secondo le diposizioni di legge all’epoca vigenti), il Comune ha proceduto a rideterminarne il numero, motivando la scelta di istituire due nuove concessioni di specchio acqueo nelle aree del demanio marittimo comunale in maniera del tutto autonoma rispetto alla pregressa situazione, stante la volontà di ‘perseguire (…) l’aumento dell’offerta turistica’.

10.8. L’Amministrazione ha inoltre svolto una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni di specchio acqueo, in relazione alla quale l’appellante ha ritenuto di non partecipare, omettendo di impugnare gli atti e la graduatoria finale.

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, né eccesso di potere per difetto di motivazione degli atti impugnati.

10.9. Infine, per completezza deve rilevarsi che l’Amministrazione ha dimostrato l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dei riferimenti alle vicende processuali che hanno caratterizzato le concessioni n. 30/2009 e n. 31/2009 di cui risultava titolare la ricorrente sulla spiaggia antistante lo specchio acqueo e per le quali sono state emanate dall’autorità giudiziaria alcune pronunce di mancata conferma del sequestro, che appaiono inconferenti alla questione oggetto del presente giudizio.

11. In conclusione, l’appello va respinto.

12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante Barbatoia 1961 s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Campo Nell’Elba che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri e accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

L’ESTENSORE

Angela Rotondano

IL PRESIDENTE

Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO