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Gestione SPL e criticità dell’affidamento in house del trasporto pubblico

Bollettino n. 12 del 23 marzo 2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la segnalazione AS2153 (Bollettino n. 12 del 23 marzo 2026), ha formulato osservazioni critiche sulla Ricognizione 2025 dei servizi pubblici locali di una Città Metropolitana, focalizzandosi sulle inefficienze della gestione in house del trasporto pubblico locale (TPL).

L’AGCM ha delineato i presupposti di inefficienza del modello in house, evidenziando i segnali che rendono critica la gestione:

crisi finanziaria: perdite d’esercizio significative, deficit patrimoniale e ricorso alla composizione negoziata della crisi d’impresa (ex CCII).

qualità del servizio: calo costante degli indici di puntualità, regolarità e soddisfazione dell’utenza.

onerosità per l’ente: necessità di sistematiche iniezioni di fondi pubblici (ricapitalizzazioni o contributi straordinari) per compensare i negativi risultati gestionali.

In base alla l. n. 190/2025 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), l’andamento gestionale insoddisfacente impone precisi obblighi:

  • l’ente deve imporre al gestore, entro tre mesi, un piano di risanamento e misure correttive per efficientare i costi e ripianare le perdite,
  • qualora l’ente decida di mantenere l’affidamento in house, deve giustificare analiticamente la convenienza economica e qualitativa rispetto alle alternative di mercato.

L’Autorità, rilevando danni alla collettività, auspica che l’ente scelga di rivolgersi al mercato tramite procedure di gara ad evidenza pubblica. In vista della scadenza dei contratti, è dunque sollecitato ad avviare tempestivamente le attività prodromiche all’indizione di un nuovo confronto competitivo per selezionare un operatore idoneo.

 

🔗 Bollettino n. 12 del 23 marzo 2026