L’Antitrust traccia l’iter burocratico e regolatorio che la Regione è chiamata a seguire
Segnalazione AGCM AS2181 (Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026)
Con la segnalazione AS2181 (pubblicata nel Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026), l’AGCM ha formulato alcune osservazioni in merito alla relazione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 (Ricognizione 2025) trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) riguardante gli affidamenti e l’andamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL). L’Autorità ha evidenziato un grave e prolungato ritardo nell’apertura del mercato alla concorrenza, sollecitando l’Ente regionale a presentare un piano d’azione entro 30 giorni.
In particolare, l’Antitrust rileva che l’attuale assetto dei trasporti sardi – basato su 53 affidamenti diretti (uno alla società in house ARST S.p.A. e 52 a operatori pubblici e privati) – è rimasto immutato da oltre vent’anni. A causa della mancata attuazione della riforma regionale prevista dalla l.r. n. 21/2005, il sistema è proseguito mediante proroghe concatenate, che hanno determinato il procrastinarsi della scadenza originaria del 2009 fino al prossimo 31 dicembre 2026.
Per superare la prolungata situazione di ritardo e procedere correttamente ai nuovi affidamenti, l’AGCM ha tracciato il preciso iter burocratico e regolatorio che la Regione è chiamata a seguire:
- Pianificazione e governance: è necessaria l’approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti (con le relative valutazioni di scenario) e la revisione della legge regionale di riorganizzazione del TPL, passaggio che la stessa RAS considera d’altronde propedeutico alla definizione dei nuovi servizi;
- Adempimenti regolatori (ART): il quadro regolatorio prevede specifiche tempistiche e impone la trasmissione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti della relazione sulla suddivisione dei lotti (su cui l’ART deve esprimersi entro 45 giorni), l’avvio della consultazione preliminare del mercato (da concludersi in 60 giorni) e, infine, la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) simulato all’interno della Relazione di affidamento da inviare all’ART (per la verifica di competenza nei successivi 60 giorni);
- Obblighi normativi ed euro-unitari: la RAS dovrà adottare la relazione sulla scelta della modalità di gestione (art. 14 del d.lgs. n. 201/2022) e, qualora decidesse di optare nuovamente per l’in house sopra le soglie UE, fornire una motivazione qualificata sulle ragioni del mancato ricorso al mercato (art. 17). Seguiranno la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ex art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007) e i tempi tecnici per l’espletamento delle gare.
L’AGCM ha chiarito che ulteriori proroghe “d’emergenza” o tecniche non sarebbero giustificate, poiché il ritardo della RAS è imputabile all’inerzia dell’ente e non costituisce una “circostanza eccezionale” ai sensi del diritto unionale.
Infine, l’Autorità ha richiamato le recenti modifiche apportate all’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, volte da un lato a responsabilizzare gli enti locali nell’analisi dell’andamento gestionale dei servizi affidati, e dall’altro a imporre l’adozione di adeguate misure correttive in caso di performance insoddisfacenti.
La Regione Autonoma della Sardegna ha ora trenta giorni di tempo dalla ricezione della segnalazione per comunicare all’Antitrust le iniziative adottate e presentare un cronoprogramma realistico delle attività.
