11

AGCM: l’affidamento in house non è sempre da preferire, al contrario l’impresa privata, avendo incentivi di mercato, spesso si adegua meglio e con più efficienza ai cambiamenti

AGCM AS2182 – Bollettino n. 29 del 20 luglio 2026

L’AGCM ha reso un parere motivato (AS2182 – Bollettino n. 29 del 20 luglio 2026) in merito a deliberazioni comunali concernenti l’affidamento in house quinquennale dei servizi di gestione delle lampade votive, manutenzione del verde urbano e manutenzione del piano viabile e delle pertinenze stradali.

Nel parere l’Autorità ha ritenuto tali deliberazioni illegittime in quanto prive di un’effettiva istruttoria comparativa e «non idonee ad assolvere agli obblighi ricognitori e motivazionali previsti dagli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022».

L’Autorità ha chiarito che non è possibile giustificare aprioristicamente come superiore l’in house facendo generico ricorso a presunti punti di forza quali la “maggior trasparenza gestionale” o la “maggior capacità di adeguamento al cambiamento delle esigenze” derivanti dal controllo analogo.

Sul punto, l’AGCM osserva che «non necessariamente il controllo analogo è in grado di garantire maggiore flessibilità gestionale»; al contrario, la struttura di incentivi tipica dei soggetti privati può

risultare maggiormente idonea non solo a sollecitare e ottenere le revisioni necessarie ad adeguare le clausole contrattuali a modificate condizioni di mercato, soprattutto in caso queste vadano a discapito dell’equilibrio economico dell’azienda, ma anche a perseguire efficienze di costo.

In particolare, l’AGCM ha contestato che le argomentazioni fornite nelle relazioni illustrative risultavano generiche e apodittiche, evidenziando come gli affidamenti apparissero «orientati a sostanziare un più ampio disegno di sostegno e riequilibrio della società partecipata» versante in situazione economico-finanziaria fragile e sottoposta a procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, piuttosto che essere il risultato di una scelta pienamente orientata ai principi di efficienza, economicità e tutela della concorrenza.

A seguito del successivo riscontro fornito dall’Amministrazione comunale, mediante la trasmissione di nuove deliberazioni corredate da integrative relazioni ex artt. 14 e 30 del d.lgs. n. 201/2022, l’Autorità ha preso atto che tali integrazioni sviluppano in maniera più articolata e circostanziata le motivazioni poste a fondamento della scelta gestoria e ha conseguentemente deliberato di non presentare ricorso dinanzi al TAR competente.

 

🔗 Bollettino Settimanale Anno XXXVI n. 29