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Sulla qualificazione della sharing mobility in modalità free floating alla luce del d.lgs. 201/2022: per l’AGCM no alla qualificazione automatica come SPL di rilevanza economica

Parere AGCM AS2185 del 12 giugno 2026 (Bollettino n. 29/2026)

Nel parere AS2185/2026 l’AGCM chiarisce i presupposti per la qualificazione della sharing mobility(monopattini, car e scooter elettrici in free floating) quale servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. n. 201/2022.

In base all’art. 2, c. 1, lett. c), del decreto, la qualificazione di un’attività come servizio pubblico locale di rilevanza economica presuppone, oltre al carattere economico della prestazione (erogata dietro corrispettivo su un mercato), la presenza di una condizione di, anche parziale, fallimento di mercato: vale a dire l’insufficienza o l’inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione del servizio nei termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessari a soddisfare i bisogni della comunità locale.

L’Autorità precisa che, se la rilevanza economica della sharing mobility è pacifica per via del corrispettivo versato dagli utenti, la qualificazione come servizio pubblico locale va valutata caso per caso. L’ente locale è infatti tenuto a svolgere un’apposita istruttoria ex art. 10 per dare conto dell’effettiva inidoneità delle imprese liberamente operanti sul mercato a garantire il soddisfacimento di tali bisogni.

Sul piano operativo, il quadro normativo impone di valutare come prima opzione la concorrenza nel mercato tra più operatori privati autorizzati. L’imposizione di obblighi di servizio pubblico (art. 12) o l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi (art. 13) costituiscono scelte residuali, ammissibili solo ove sia accertata l’incapacità del mercato di rispondere alle esigenze della collettività.

In applicazione di tali principi, l’AGCM ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrano le condizioni affinché l’Amministrazione assuma un servizio pubblico consistente nell’erogazione della sharing mobility. Di conseguenza, la scelta concretamente operata dal Comune (regolamentazione dell’attività in regime di concorrenza tra operatori privati) risulta perfettamente in linea con i rilevanti parametri normativi.

🔗 Parere AGCM AS2185 del 12 giugno 2026 (Bollettino n. 29/2026)