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ANAC: incompatibilità tra incarichi gestionali regionali e cariche in Unioni di Comuni

Delibera n. 115 del 1° aprile 2026

L’ANAC con la delibera n. 115 del 1° aprile 2026, ha accertato la sussistenza di una situazione di incompatibilità in capo al Presidente di una società finanziaria regionale (ente di diritto privato in controllo pubblico) che ricopriva la carica di componente del Consiglio di un’Unione di Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) nella medesima regione, carica assunta in quanto Sindaco di uno dei comuni aderenti. Secondo l’Autorità sussiste una violazione dell’art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 39/2013 che ha lo scopo di evitare che chi gestisce risorse o enti di rilevanza regionale possa, al tempo stesso, esercitare influenze politiche dirette negli organi elettivi degli enti locali appartenenti allo stesso territorio. L’ANAC chiarisce, inoltre, che il d.lgs. 39/2013 mira a tutelare l’indipendenza delle funzioni amministrative, ma non può interferire direttamente sulla “titolarità” di una carica politica elettiva (come quella di Sindaco). In breve, la legge non impone la decadenza da Sindaco, ma rende incompatibile la partecipazione attiva agli organi di governo dell’Unione dei comuni se si detengono contemporaneamente poteri gestionali in una Finanziaria regionale. A differenza dell’inconferibilità (che impedisce la nomina fin dall’inizio), l’incompatibilità è una situazione che può verificarsi nel corso dello svolgimento degli incarichi. Pertanto, il legislatore permette all’interessato di scegliere quale incarico mantenere.

🔗 Delibera n. 115 del 1° aprile 2026