Atto di segnalazione n. 2 del 17 giugno 2026 (delibera n. 242/2026)
L’ANAC con l’Atto di segnalazione n. 2 del 17 giugno 2026 (delibera n. 242/2026), ha chiesto a Governo e Parlamento un intervento normativo per rivedere la deroga al divieto di pantouflage prevista dall’art. 53, c.16-ter, del d.lgs n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi del d.l. n. 80/2021 (c.d. decreto Reclutamento Pnrr).
Attualmente, l’art. 1, c. 7-ter del citato decreto esclude dal periodo di raffreddamento dopo la cessazione dell’incarico (pantouflage, art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001) i professionisti, gli esperti e il personale ad alta specializzazione assunti a tempo determinato per l’attuazione del PNRR.
Sebbene la deroga fosse stata introdotta per facilitare l’attrazione di elevate professionalità per il Piano, l’ANAC segnala che tale esenzione sta comportando l’archiviazione di casi di potenziale incompatibilità, anche in settori particolarmente sensibili come le procedure ad evidenza pubblica e l’affidamento di servizi.
Secondo l’Autorità, la natura temporanea di questi incarichi rischia di rendere i lavoratori più vulnerabili a condizionamenti esterni volti a precostituirsi un vantaggio per il successivo impiego privato, annullando la tutela che il divieto di pantouflage intende garantire.
Considerata la proroga dei contratti PNRR fino al 31 dicembre 2026 e tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico, ANAC segnala, quindi, l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.
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