Prassi

Partenariato Pubblico Privato: illegittimità dell’affidamento per difetto di analisi costi-benefici e carenza del PEF secondo i parametri RGS per le OPERE FREDDE

Parere di precontenzioso n. 88 approvato il 4 marzo 2026

L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 88 approvato il 4 marzo 2026, è intervenuta sulla procedura di affidamento di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) indetta da un’ASP per un valore complessivo di 138,9 milioni di euro, avente ad oggetto lavori di riqualificazione edile e impiantistica, nonché servizi di logistica pazienti, lavanolo e manutenzioni.

L’Autorità ha riscontrato numerosi vizi tali da rendere la procedura formalmente e sostanzialmente illegittima.

In particolare:

  • la dichiarazione di fattibilità della proposta risulta priva della necessaria analisi costi-benefici che giustifichi il ricorso alla formula del partenariato in luogo del tradizionale appalto di lavori e servizi;
  • è assente il rischio di disponibilità, o rischio lato offerta, atteso che il capitolato speciale d’appalto non prevede un sistema di controlli e penali, legati al rispetto di specifici standard quali-quantitativi nell’erogazione dei servizi, tali da incidere effettivamente sul recupero degli investimenti iniziali;
  • il PEF è risultato privo di elementi essenziali richiesti dalla Guida RGS per la simulazione dei piani economico-finanziari relativi alle OPERE FREDDE, e citati nelle Linee Guida ANAC n. 9.

L’Autorità ha concluso che la Stazione appaltante è tenuta a rimuovere i vizi segnalati previa adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela degli atti contestati, assegnando un termine di quindici giorni per conformarsi al parere o comunicare le relative motivazioni ostative.

🔗 Parere di precontenzioso n. 88